Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 329/2024tra nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Magenta n. 7 c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Abbinante (c.f. C.F._1
unitamente e disgiuntamente all'avv. Fulvio Cassano (c.f. C.F._2
) del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._3
Alessandria in Via Piacenza n. 23
ATTORE
e
C.N.F. . già S.r.l. giusta atto a rogito Controparte_1 CP_2 del Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del Persona_1
29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la
C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR-360217 R.E.A., P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio (iscritto presso il Collegio Notarile del distretto Persona_2 di Verona - doc. 2), REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino (C.F.
; PEC: , Giampiero Covino (C.F. C.F._4 Email_1
; PEC: ed Alessandro Landolfi (C.F. C.F._5 Email_2
; PEC: tutti del foro di Benevento e con C.F._6 Email_3 gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede legale della Controparte_3
C.F. e P. IVA: sita in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C e PEC: P.IVA_2
Email_1
CONVENUTO
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 12,15 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Sono presenti i difensori dell'attore opponente e del convenuto opposto, i quali richiamano il contenuto delle note conclusive.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come appunto da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, riservatosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Si da atto che la sentenza viene depositata solo successivamente stante la rottura dell'hard disk del p.c..
Verbale chiuso ore 16,07.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024 promossa da: nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Magenta n. 7 c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Abbinante (c.f. C.F._1
unitamente e disgiuntamente all'avv. Fulvio Cassano (c.f. C.F._2
) del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in C.F._3
Alessandria in Via Piacenza n. 23
ATTORE contro già S.r.l. giusta atto a rogito Controparte_4 CP_2 del Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Verona del Persona_1
29.06.2015 Rep. 1436, ufficialmente iscritta in data 14.07.2015), in persona del Presidente e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la
C.C.I.A.A. di Verona con n., Codice Fiscale e Partita Iva e n. VR-360217 R.E.A., P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle liti conferita in data 28/02/2024 autenticata dal Notaio (iscritto presso il Collegio Notarile del distretto Persona_2 di Verona - doc. 2), REP. 2896 - RACC. 2534, dagli Avv.ti Elena Frascino (C.F.
; PEC: , Giampiero Covino (C.F. C.F._4 Email_1
; PEC: ed Alessandro Landolfi (C.F. C.F._5 Email_2
; PEC: tutti del foro di Benevento e con C.F._6 Email_3 gli stessi elettivamente domiciliata presso la sede legale della Controparte_3
C.F. e P. IVA: sita in Benevento, 82100, Via Pacevecchia 14 B/C e PEC: P.IVA_2
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per l'attore opponente: Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le migliori declaratorie del caso,
Nel merito
In via PRELIMINARE:
– ci si oppone all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 12 – si richiede l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria nanti ad Organismo abilitato.
In via PRINCIPALE: dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1203/2023, r.g.
2577/2023 in data 24/11/2023 del Tribunale di Alessandria per i motivi indicati nei punti A) e B) del presente atto, e per l'effetto, revocare il medesimo.
In via SUBORDINATA: annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1203/2023 r.g. 2577/2023 del 24/11/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria, dichiarando infondata la pretesa creditoria azionata da controparte per gli esposti motivi di cui al punto C) del presente atto
In via di ulteriore subordine annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2023 r.g. n° 2577/2023 del 24/11/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria, dichiarando infondata la pretesa creditoria azionata da controparte per intervenuta prescrizione della domanda di riconoscimento degli interessi di mora per gli esposti motivi di cui al punto D) del presente atto.
In via di estremo subordine annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2023 r.g. n° 2577/2023 del 24/11/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria, dichiarando infondata la pretesa creditoria azionata da controparte, per responsabilità ex art. 1227 cod. civ. del creditore e, per l'effetto, dichiarare che nulla
è dovuto a titolo di interessi di mora o provvedendo alla loro riduzione nei limiti ritenuti equi dall'Ill.mo Giudicante.
In Via Istruttoria:
Ove ritenuto necessario, senza alcuna inversione dell'onere della prova che incombe su controparte, si insta affinchè l'Ill.mo Giudice adito disponga CTU contabile per la determinazione degli interessi di mora effettivamente maturati. Ci si riserva per l'ammissione delle prove testimoniali nel corso del giudizio. Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Per il convenuto opposto:
- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento Parte_1 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
[...]
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1203/2023 RG 2577/2023 del 24/11/2023 con cui Parte_1
le si ingiungeva il pagamento entro giorni quaranta in favore di Controparte_5
unipersonale in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano in Via Prospero n.
4, cf/partita iva della somma di € 25.009,44= oltre interessi, spese e competenze, per vari P.IVA_3
motivi tra cui: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva, stante la complessità delle ripetute cessioni del credito oggetto del giudizio è onere di controparte fornire la prova della sussistenza della posizione debitoria della signora in ogni sua fase nonché la Parte_1 pagina 3 di 12 titolarità del credito in capo alla cedente;
la inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB in questa fase;
prescrizione quinquennale ex. art. 2948 c.c. al punto 4) dei richiesti ed indeterminati interessi di mora.
2. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta società unipersonale Controparte_5
replicando in particolare che “1. La creditoria su cui si fonda la domanda monitoria è rappresentata dal contratto di finanziamento n. 251650_04062021 originariamente sottoscritto dalla SI.ra con (doc. n. 4).
2. In data 28.12.2013 la con contratto Parte_1 Controparte_6 Controparte_6
di cessione del credito cedeva a (cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei Controparte_7
confronti della SI.ra , come da Gazzetta Ufficiale n.152 del 28.12.2013 (doc. n. 5); Parte_1
3. Che, successivamente, in data 27.11.2015 con contratto di cessione cedeva a Controparte_7 il credito oggetto dell'odierna pretesa, come da G.U. n. 141 del 05.12.2015 (doc. n. Controparte_8
6/7);
4. Successivamente, in data 13.12.2016, a seguito dell'operazione di CP_8 CP_8
cartolarizzazione, con contratto di cessione del credito (doc. n. 8), cedeva alla società il CP_9 credito vantato nei confronti della SI.ra contraddistinto dall'NDG 0324379527 (doc. n. 9); Parte_1
in data 15.02.2017 notificava l'avvenuta cessione alla diretta interessata: la notifica si CP_9
perfezionava in data 27.02.2017 (doc. n. 10);
5. Infine, in data 20.05.2021, la società Controparte_5
ed nonché ( concludevano un contratto di cessione di Controparte_10 CP_11 Controparte_12
crediti ai sensi della legge 130/1999, in virtù del quale la prima acquisiva pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento erogati, tra cui era ricompreso quello posto alla base dell'odierna pretesa creditoria;
della predetta cessione veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 63 del 29.05.2021
(doc. n.11).” (pag. 6 comparsa).
3. Le parti procedevano poi al deposito di una sola memoria ex art. 171ter c.p.c., in particolare la convenuta opposta.
4. All'udienza del 20.6.2024 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà, apparendo l'opposizione fondata su prova di pronta soluzione, e ritenuta la materia rientrante tra quelle ricadenti nella mediazione obbligatoria, concedeva termine al creditore di 15 giorni per l'instaurazione della domanda di mediazione, rinviando al 14.11.2024, in particolare sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. All'esito, lette le note scritte d'udienza sostitutive dell'udienza del 14.11.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive, all'udienza del 28.3.2025.
6. Il 27.2.2025 si costituiva C.N.F. .P.A. in Controparte_1 pagina 4 di 12 successione della convenuta opposta, richiamando il contenuto della difesa introduttiva.
§
L'opposizione risulta fondata per i seguenti motivi.
L'attrice opponente ha opposto molteplici motivi ed in particolare che la presunta creditrice non ha offerto idonea prova della sua legittimazione attiva per non aver allegato l'avvenuta cessione.
La lite potrà essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida. Come noto è un principio, utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente ed agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (in giurisprudenza, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555). Tale principio potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» (A. ARSENI, Il rasoio di
Occam: quando il principio della ragione più liquida prevale su quello dispositivo, in Persona & danno, 2015) ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno»; si tratta del criterio metodologico – espresso nel XIV secolo dal filosofo Guglielmo di Occam – che, in ambito giuridico, esprime l'idea di un approccio di stampo economico, in forza del quale è necessario eliminare – con il taglio di lama – quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo.
La convenuta opposta, poi da ultimo divenuta Controparte_4
.P.A. sostiene di aver provato le cessioni con le allegazioni e anche con l'ultima cessione.
[...]
La questione in generale è in realtà ancora oggetto di dibattito in giurisprudenza, ancorchè i giudici di legittimità abbiano riconosciuto rilevanza all'informativa sulla Gazzetta Ufficiale, ove siano chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, così risultando idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, apparendo sovente superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione. Infatti la Corte di Cassazione ha osservato che «in caso di cessione in blocco dei crediti da pagina 5 di 12 parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione» (Cass. n.
21821/2023).
Pertanto l'indicazione data dai Supremi Giudici per ritenere provata la cessione riguarda la valutazione se vi sia stata sufficiente chiarezza nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La convenuta opposta, sin dalla comparsa di costituzione, quanto ai vari passaggi di cessione, “intende precisare quanto segue.
1. La creditoria su cui si fonda la domanda monitoria è rappresentata dal contratto di finanziamento n. 251650_04062021 originariamente sottoscritto dalla SI.ra con Parte_1 [...]
(doc. n. 4). CP_6
2. In data 28.12.2013 la con contratto di cessione del credito cedeva a Controparte_6
(cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei confronti della SI.ra Controparte_7 Parte_1
, come da Gazzetta Ufficiale n.152 del 28.12.2013 (doc. n. 5);
[...]
3. Che, successivamente, in data 27.11.2015 con contratto di cessione cedeva a Controparte_7 il credito oggetto dell'odierna pretesa, come da G.U. n. 141 del 05.12.2015 (doc. n. Controparte_8
6/7);
4. Successivamente, in data 13.12.2016, a seguito dell'operazione di CP_8 CP_8
cartolarizzazione, con contratto di cessione del credito (doc. n. 8), cedeva alla società il CP_9 credito vantato nei confronti della SI.ra contraddistinto dall'NDG 0324379527 (doc. n. 9); Parte_1
in data 15.02.2017 notificava l'avvenuta cessione alla diretta interessata: la notifica si CP_9
perfezionava in data 27.02.2017 (doc. n. 10);
5. Infine, in data 20.05.2021, la società ed nonché Controparte_5 Controparte_10 CP_11
pagina 6 di 12 (Sentinel Fund II) concludevano un contratto di cessione di crediti ai sensi della legge 130/1999, in virtù del quale la prima acquisiva pro soluto dalla seconda i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o di finanziamento erogati, tra cui era ricompreso quello posto alla base dell'odierna pretesa creditoria;
della predetta cessione veniva dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Foglio delle Inserzioni n. 63 del 29.05.2021 (doc. n.11).” (pag. 6 comparsa).
Occorre dunque esaminare attentamente la documentazione fornita dalla convenuta opposta. Al riguardo la stessa ha allegato quanto segue:
4. contratto di finanziamento;
5. Gazzetta Ufficiale del
28.12.2013; 6. Contratto di cessione Rubidio/Ifis;
7. G.U. n. 141 del 05.12.2015; 8. Contratto di cessione Ifis/Italo;
9. G.U. n. 150 del 22.12.2016; 11. Contratto di cessione e G. U. TTI Italia.
Ora, pur prescindendo dal constatare come già il sub 6. Contratto di cessione Rubidio/Ifis, il sub. 8.
Contratto di cessione Ifis/Italo e il sub 11. Contratto di cessione e G. U. appaiano CP_5
contrassegnati da numerosi omissis che non consentono di comprendere se la posizione dell'attrice opponente sia stata effettivamente ceduta, deve osservarsi come difetti in ogni caso la prova della prima cessione, avvenuta appunto “In data 28.12.2013 [con cui] la con contratto di Controparte_6
cessione del credito cedeva a (cessionaria)”. Controparte_7
Né le allegate Gazzette Ufficiali consentono di superare tale prova.
Per poter rispondere sulla sufficienza della prova fornita, soccorrerà una recente pronuncia della
Cassazione, particolarmente utile: “Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, come la questione posta in rilievo attenga all'efficacia probatoria dell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Su tale questione si è già pronunciata questa
Corte che ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negato solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco.
Ebbene, nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in
G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso, come quello in esame, l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., Sez.
III, Ord., 31 gennaio 2019, n. 2780). Va altresì posto in rilievo che la valutazione dell'idoneità delle indicazioni contenute nel suddetto avviso a stabilire se il credito controverso sia o meno riconducibile a quelli trasferiti, così come degli elementi offerti dall'ulteriore materiale probatorio acquisito al processo, rientra nei poteri di accertamento del giudice del merito. Del tutto correttamente la corte pagina 7 di 12 territoriale ha pertanto nell'impugnata sentenza ritenuto la società legittimata a resistere in CP_13 giudizio, non avendo i fideiussori contestato l'esistenza dell'atto di cessione, ma solo l'inclusione del credito controverso nel blocco di quelli ceduti (cfr. pp. 15, 16 e 19, ricorso principale, in cui si fa sempre riferimento al “credito controverso”). Deve ulteriormente sottolinearsi come, dopo aver esaminato le categorie dei rapporti ceduti in blocco e di quelli esclusi nell'atto di cessione del 6 gennaio 2017, e dopo aver compiuto un'analisi dettagliata delle diverse ipotesi previste nell'avviso di cessione, in particolare quelle di cui alle lettere a) e e), in conformità ai suddetti principi la corte di merito abbia nella specie valutato le informazioni riportate in tale avviso, unitamente agli altri elementi di prova, idonee a confermare la decisione di primo grado in punto di infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel farlo, ha reso una motivazione esente dalle violazioni di legge prospettate dai ricorrenti e rispettosa del principio del c.d. minimo costituzionale (v. Cass.
SS.UU. n. 8053/2014; Cass. civ. Sez. V, 17 febbraio 2023, n. 5171; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 marzo
2022, n. 7090; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 1° marzo 2022, n. 6758).” (Cass., Sez. 3, Pres. SCARANO,
Rel. PELLECCHIA, Ord. 10/05/2024 n. 12818).
In tal senso anche altre pronunce, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che «In tema di cessione in blocco ex art.58 del d.lgs. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Pres. SESTINI, Rel. TASSONE, Ord.
06/02/2024 n. 3405; Cass. n. 13289/2024). Ed ancora è stato evidenziato che «la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco dei crediti bancari secondo la disciplina di cui all'art.58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale;
in particolare è, si, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione su G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma deve essere comunque possibile individuare i rapporti oggetto di cessione» (Cass., Sez. 3,
Pres. SESTINI, Rel. TASSONE, Ord. 06/02/2024 n. 3405; Cass. n. 13289/2024).
I Giudici di legittimità hanno infatti osservato che il richiamo della norma dell'art. 58 comma 2 TUB è comunque insufficiente per ritenere esaudita tale prova. Invero, l'ordinanza dei giudici di legittimità
pagina 8 di 12 merita di essere ampiamente letta: “7.- Il secondo motivo di ricorso è intestato «violazione e falsa applicazione dell'art. 58 TUB, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Secondo il ricorrente, il
Tribunale ha errato nel ritenere non sufficiente - per la prova della legittimazione attiva - l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. «La prova che l'operazione di cessione fosse stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deve essere ritenuta del tutto idonea e sufficiente ad attestare la legittimazione in capo alla Banca di far valere una pretesa creditoria ... e ciò anche nell'ipotesi in cui non risulti prodotto in giudizio l'atto di cessione». Posto che la «pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica dell'atto» di cessione ovvero «l'accettazione da 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale parte del debitore ceduto», essa non può non svolgere la stessa funzione sostitutiva in punto di legittimazione attiva del credito. «La produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale deve ritenersi perfettamente idonea e sufficiente» - così si viene ancora a precisare - ad assolvere l'onere probatorio in merito alla titolarità del credito in capo alla Banca ricorrente, non essendo necessario notificare una copia integrale dell'accordo raggiunto fra cedente e cessionario». 8.- Il motivo non è fondato. Non può essere condivisa - va rilevato prima di ogni altra cosa - la tesi del ricorrente di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla legge 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58 comma 4 TUB). La sostituzione apportata dalla norma speciale del
TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.). In definitiva, la norma dell'art. 58 comma
4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass.,
25 settembre 2018, n. 22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel pagina 9 di 12 particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste.” (Cass., sez. 1, Pres. DI VIRGILIO,
Rel. DOLMETTA, ord. 28 febbraio 2020, n. 5617). Invero, “9.- Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018). D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione».
La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di
«fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco»
(cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).” (Cass., sez. 1, Pres. DI VIRGILIO, Rel.
DOLMETTA, ord. 28 febbraio 2020, n. 5617). Sicchè “10.- Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e pagina 10 di 12 prudente gestione» di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
«prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” (Cass., sez. 1, Pres. DI VIRGILIO, Rel.
DOLMETTA, ord. 28 febbraio 2020, n. 5617).
Inoltre, in base alla natura professionale dell'intermediario creditizio, quest'ultimo ha il dovere di acquisire e conservare il contratto di cessione. Rientra, quindi, nei limiti dell'ordinaria diligenza la conservazione e la produzione in giudizio del contratto di cessione, e dunque anche di ogni contratto di cessione intervenuto.
L'avviso in G.U. nella specie non contiene necessariamente l'indicazione precisa dei criteri di individuazione dei crediti oggetto del contratto di cessione e non può ritenersi che l'avviso in G.U. costituisca un principio di prova per iscritto ai sensi dell'art. 2724 c.c. tale anche da consentire l'ammissibilità della prova testimoniale.
L'opposizione andrà dunque accolta per tale motivo, assorbente rispetto a tutti gli altri.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 1203/2023 RG 2577/2023 del 24/11/2023 emesso dal
Tribunale di Alessandria andrà revocato.
Le spese del giudizio potranno essere interamente compensate tra le parti ricorrendo sia il caso di assoluta novità della questione trattata sia quella di mutamento (ergo, diversi orientamenti) della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1203/2023 RG 2577/2023 del pagina 11 di 12 24/11/2023 emesso dal Tribunale di Alessandria;
Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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