Ordinanza collegiale 7 ottobre 2022
Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 07/10/2022, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01550/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2020, proposto da
OR NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- nei limiti dell'interesse, della delibera n. 28 del 3.10.2019 con cui il Comune di Melpignano ha approvato l'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPTR nonché variazioni alle previsioni strutturali del PUG;
- della delibera GR n.1546 del 2.8.2019 con cui la Regione Puglia ha attestato la compatibilità della predetta variante adottata al DRAG e ha espresso il parere di compatibilità paesaggistica del nuovo PUG;
- di tutti gli atti consequenziali e presupposti ed in particolare le delibere di adozione e di risposta alle osservazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano e di Regione Puglia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- con delibera di G.R. n. 2292 del 21.12.2017, la Regione Puglia escludeva dalla componente “BP-Boschi e Macchie” il terreno di cui alla p.lla 41 del Fg. 6 del Comune di Castrignano dei Greci;
- lo stralcio della predetta particella dal vincolo boschivo determinava, conseguentemente, la riduzione della corrispondente area di rispetto sita nel Comune di Melpignano;
- nel frattempo, il Comune di Melpignano ha avviato il procedimento di adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPTR;
- ciò stante, il ricorrente ha diffidato il Comune di Melpignano e la Regione Puglia, a recepire “nell’adottando strumento, la nuova perimetrazione dell’area di rispetto”;
- nonostante ciò, il Comune di Melpignano con delibera n. 28 del 3.10.2019 ha approvato, in via definitiva, la variante di adeguamento al PPTR, “senza prendere atto del portato della delibera 2292”;
Premesso altresì che la difesa del Comune di Melpignano ha replicato che il sig. NT riferisce “che l’area di sua proprietà da cui è stato eliminato il vincolo è la particella 41, foglio 6 (attualmente p.lle nn. 569, 570, 571, 572 e 573)”, rispetto alla quale “il Comune di Melpignano, per quanto di sua competenza, ha provveduto ad aggiornare gli elaborati del PUG eliminando/modificando l’area di rispetto posta al confine tra i summenzionati Comuni (Castrignano e Melpignano)”;
Ritenuto che:
- ai fini della decisione della causa, occorre accertare se con la variante di adeguamento del PUG al PPTR il comune di Melpignano abbia effettivamente eliminato l’area di rispetto corrispondente al vincolo a boschi rimosso dalla p.lla 41 del foglio 6 del Comune di Castrignano dei Greci;
- è pertanto necessario acquisire in atti una dettagliata relazione, corredata da tutta l’occorrente documentazione, che valga a individuare, sul territorio del Comune di Melpignano, l’area di rispetto già prevista in riferimento al vincolo a boschi apposto sulla p.lla 41 del fg. 6 del Comune di Castrignano dei Greci e quindi a comprovare che la stessa area di rispetto sia stata effettivamente stralciata dal PUG, in riferimento alla sua intera estensione, in sede di approvazione della variante di adeguamento al PPTR;
- al predetto incombente istruttorio dovrà provvedere il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melpignano entro il termine di giorni 90 dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia la causa all’udienza pubblica del 7.6.2023.
Ordina alla Segreteria della Sezione di dare comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melpignano .
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO