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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/10/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 166/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 166/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 918/15 R.G., avente ad oggetto: Usucapione
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELOGLI SERENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE 5/B 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 38 ISERNIA presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. MELOGLI SERENA “precisa le conclusioni, in via istruttoria, chiedendo che siano ammessi tutti i mezzi di prova, documentali ed orali, offerti e richiesti in I° grado;
nel merito, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello del 13/5/2021, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte”. per l'appellata, l'avv. NEGRO GIUSEPPINA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in via subordinata:
- rigettare l'appello.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado oltre al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per aver essa proposto una domanda oggettivamente infondata e senza la normale prudenza."
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione dell'1/9/2015 - premesso di essere stata immessa nel possesso Parte_1 dell'appartamento sito in Isernia, Via Leopardi,10 negli anni 1979-1980 dal sig. CP_2 (anche all'epoca amministratore di nonché di lei cognato) a seguito di Controparte_1 compravendita immobiliare priva di forma scritta ad substantiam e di essere rimasta nel possesso di detto immobile in modo esclusivo, pubblico ed ininterrotto da allora fino all'anno 2015, che la compravendita immobiliare, per ragioni personali delle parti, non era mai stata formalizzata tramite rogito pubblico, che aveva appreso che l' appartamento in questione era stato aggiudicato a terzi in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.° 93/2012 RG es. Tribunale di Isernia in danno di conveniva in giudizio la per sentire Controparte_1 Controparte_1 accertare l'intervenuto acquisto dell'appartamento di Isernia, Via Leopardi 10, per usucapione ex art.1158 c.c., con vittoria di spese ed onorari di legge.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 rigettava la domanda attorea sul presupposto della mancanza di prova in ordine al possesso ad IO. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 13/5/21 e Parte_1 iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che previa ammissione di tutte le prove testimoniali richieste dall'attrice in I° grado fossero accolte tutte le conclusioni avanzate da con Parte_1 l'atto di citazione del 1/9/2015 e, segnatamente, la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile sito in Isernia, Via Leopardi, 10, f. 43 p.lla 610 sub 12, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità ex art. 342 cpc Controparte_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza;
chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 co. 1 e 3 cpc.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, e rigettata la richiesta dell'appellante di ammissione delle prove testimoniali, con ordinanza del 14/11/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, lamenta l'erronea qualificazione giuridica del Parte_1 fatto storico;
la ha allegato che fu inizialmente immessa nel possesso dell'appartamento Pt_1 dal sig. per effetto di compravendita immobiliare verbale;
l'appartamento venne CP_3 pagato in diverse soluzioni dal marito defunto dell'attrice alla società immobiliare convenuta con l'accordo che, successivamente, le parti interessate avrebbero formalizzato l'acquisto con rogito pubblico, rogito mai formalizzato;
era stata erroneamente qualificata in termini di comodato e di detenzione qualificata la presenza della all'interno dell'abitazione anziché in possesso ad Pt_1 IO, essendo pacifico tra le parti l'uso indisturbato della casa da parte dell'attrice e mancando un titolo ab origine.
Pag. 2 a 5 3.1. Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21726/19 nell'ipotesi di compravendita nulla, perché realizzata in forma verbale, ove le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res e il pagamento del prezzo, può essere affermata l'esistenza in capo al soggetto che si trovi in rapporto di fatto con il cespite un possesso utile ad IO solo quanto sia intervenuto un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che deve consistere in un comportamento che si risolve nella negazione da parte del detentore del possesso del soggetto che prima possedeva, e nell'affermazione di un proprio possesso autonomo.
La stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra indicata, ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, con riferimento alla diversa fattispecie della promessa di vendita con effetti anticipati, secondo cui “quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di compravendita non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi di quest'ultimo, ma la disponibilità del bene conseguita dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato funzionalmente collegato con la compravendita, produttivo di meri effetti obbligatori. La relazione con la res del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, pertanto, non costituisce possesso ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione -a cura della parte interessata - dell'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che la materiale disponibilità dell'immobile, il decorso del termine utile per la sua usucapione (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, Rv.602815; nei medesimi termini, cfr. anche Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv.639209,Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv.612577 e Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv.611222)”.
Ne consegue che non possono essere ritenuti decisivi, come affermato dalla Cassazione, i semplici elementi del trasferimento della residenza nell'immobile e dell'attivazione delle relative utenze, in quanto essi potrebbero -in linea di ipotesi- anche derivare da un mero rapporto di detenzione titolata del bene immobile di cui si controverte.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che il Tribunale avrebbe “disatteso” i principi di cui gli artt. 1158 e 2697 cc;
era pacifico tra le parti che l'attrice venne immessa nel godimento dell'immobile, unitamente alla propria famiglia, sul finire degli anni 70; erroneamente non erano state ammesse le prove testimoniali richieste, neppure quelle di cui al n.4 ) della I° memoria del 9/2/2016 finalizzata a provare che i lavori di rifacimento del portone dello stabile condominiale , di pulizia della facciata dello stesso e di sostituzione delle grondaie del condominio erano stati pagati dall'attrice e quella di cui l n.7) della medesima memoria finalizzata a provare, il riconoscimento da parte di CP_1 CP_1 della titolarità della casa in capo alla il tribunale non aveva tenuto conto del disinteresse Pt_1 manifestato dalla convenuta verso la casa di via Leopardi n.10 per un arco temporale di circa 40 anni.
Orbene osserva la Corte che l'avvenuto pagamento di spese per la conservazione dell'immobile (a prescindere dal fatto che tale prova, attenendo al pagamento di somme di denaro, deve essere fornita a mezzo di documenti) non è incompatibile con il rapporto di detenzione qualificata, né costituisce comportamento idoneo a costituire una interversio possessionis atta a negare il possesso del soggetto che ha rivestito la posizione di tradens, mancando l'inequivocabile e specifica manifestazione di volontà, rivolta al possessore, di esercitare il potere di fatto sulla cosa uti dominus e non per conto del proprietario.
Va confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale di rigetto delle prove testimoniali richieste dall'attrice, evidenziando che dette prove risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non appaiono idonee a fornire la prova dell'interversione del possesso da parte della nessuna delle circostanze che si vorrebbe far provare per testi sarebbe idonea a dimostrare Pt_1 il mutamento della detenzione qualificata in possesso utile ad IO, limitandosi solo a provare generici atti di godimento del bene, riguardanti la partecipazione dell'appellante alle assemblee condominiali, il pagamento di spese per i lavori condominiali o circostanze familiari del tutto ininfluenti;
l'appellante non ha mai dedotto o allegato alcun fatto idoneo a costituire interversio possessionis, come sopra già motivato.
Pag. 3 a 5 La circostanza di cui al n. 7 della memoria del 9/2/16 “Vero che, circa un anno fa, il sig.
le confessò, rammaricato, che la sua casa era stata pignorata, che egli non aveva CP_2 il denaro per liberarla e che, per scongiurare la vendita coattiva, sua madre avrebbe dovuto ricomprarla dal Tribunale ?” -teste (in ogni caso smentita dal fatto che Testimone_1 l'appellata ha provato di aver sopportato gli oneri tributari riguardanti l'immobile) non costituisce alcun riconoscimento da parte del tradens della situazione possessoria autonoma in favore dell'attrice, sia per il contenuto stesso della dichiarazione, sia per il fatto che tale dichiarazione sarebbe stata fatta al teste, tra l'altro figlia dell'appellante, motivo per cui non può essere ritenuta circostanza tale da configurare una confessione e una conseguente interversione del possesso.
Infine, il fatto, meramente dedotto, del disinteresse della proprietaria, non costituisce prova del proprio possesso autonomo utile ad IO , avuto riguardo che nell'ambito del diritto di proprietà ricade anche il diritto al non uso della cosa, mentre chi intende usucapire deve dare prova piena del proprio possesso ad IO.
5. Con il terzo motivo si contesta l'omissione di pronuncia circa l'eccezione del difetto di interesse ex art. 100 cpc sollevata dall'appellante, in considerazione del fatto che l'immobile, a seguito della procedura esecutiva immobiliare, è uscito dal patrimonio dell'appellata, essendo stato trasferito a terzi.
Il motivo è privo di fondamento.
Come condivisibilmente sostenuto da parte appellata "L'interesse a contraddire, benché disciplinato anch'esso dall'art. 100 c.p.c., non opera sullo stesso piano dell'interesse ad agire e deve essere verificato con minore rigore, in quanto, in presenza della legittimazione passiva della parte convenuta, esso sussiste per il semplice fatto della presentazione di una domanda nei suoi confronti." (Cass. n. 11796/03).
Va pure dato rilievo al fatto che la società è stata individuata come Controparte_1 legittimata passiva, secondo le stesse prospettazioni avanzate nell'atto di citazione, essendo la proprietaria originaria del bene immobile;
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, originaria o sopravvenuta, è stata messa in dubbio dalla stessa parte attrice, che contraddittoriamente in citazione ha sostenuto la proprietà in capo alla convenuta;
ove si sostenga il sopravvenuto difetto di interesse a contraddire della convenuta, per non essere più proprietaria del bene, necessariamente si dovrebbe rilevare il difetto di interesse ad agire dell'attrice, per essere stata proposta la domanda contro soggetto che non è più proprietario dell'immobile; in ogni caso va ravvisato l'interesse della convenuta a contraddire, avuto riguardo agli effetti di cui agli artt. 2919 e 2921 cc per il fatto che, ove sia emessa la sentenza di usucapione, questa sarebbe opponibile all'aggiudicatario, e per il fatto che in caso di evizione il debitore è obbligato alla ripetizione del prezzo.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con valori compresi tra compensi minimi e medi.
7. Va disposta infine, attesa la palese pretestuosità delle domande effettuate dall'attrice in primo grado, riproposte in appello con i primi due motivi, nonostante l'evidenza della correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata, e avuto riguardo alla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte con il terzo motivo di appello, l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c., pronuncia richiesta dall'appellata e che può essere anche adottata di ufficio.
Parte appellante, dunque, va condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, tenuto conto del comportamento tenuto, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione
Pag. 4 a 5 ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a 1/3 alle spese di lite, come liquidate in dispositivo, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
8. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Isernia, Parte_1 così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di 3500,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 166/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 918/15 R.G., avente ad oggetto: Usucapione
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELOGLI SERENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE 5/B 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLANTE
E
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NEGRO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI XXIII 38 ISERNIA presso il difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. MELOGLI SERENA “precisa le conclusioni, in via istruttoria, chiedendo che siano ammessi tutti i mezzi di prova, documentali ed orali, offerti e richiesti in I° grado;
nel merito, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello del 13/5/2021, qui da intendersi per integralmente ripetute e trascritte”. per l'appellata, l'avv. NEGRO GIUSEPPINA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“- dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in via subordinata:
- rigettare l'appello.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado oltre al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per aver essa proposto una domanda oggettivamente infondata e senza la normale prudenza."
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione dell'1/9/2015 - premesso di essere stata immessa nel possesso Parte_1 dell'appartamento sito in Isernia, Via Leopardi,10 negli anni 1979-1980 dal sig. CP_2 (anche all'epoca amministratore di nonché di lei cognato) a seguito di Controparte_1 compravendita immobiliare priva di forma scritta ad substantiam e di essere rimasta nel possesso di detto immobile in modo esclusivo, pubblico ed ininterrotto da allora fino all'anno 2015, che la compravendita immobiliare, per ragioni personali delle parti, non era mai stata formalizzata tramite rogito pubblico, che aveva appreso che l' appartamento in questione era stato aggiudicato a terzi in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.° 93/2012 RG es. Tribunale di Isernia in danno di conveniva in giudizio la per sentire Controparte_1 Controparte_1 accertare l'intervenuto acquisto dell'appartamento di Isernia, Via Leopardi 10, per usucapione ex art.1158 c.c., con vittoria di spese ed onorari di legge.
Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 rigettava la domanda attorea sul presupposto della mancanza di prova in ordine al possesso ad IO. proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 13/5/21 e Parte_1 iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che previa ammissione di tutte le prove testimoniali richieste dall'attrice in I° grado fossero accolte tutte le conclusioni avanzate da con Parte_1 l'atto di citazione del 1/9/2015 e, segnatamente, la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. dell'immobile sito in Isernia, Via Leopardi, 10, f. 43 p.lla 610 sub 12, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità ex art. 342 cpc Controparte_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza;
chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 co. 1 e 3 cpc.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, e rigettata la richiesta dell'appellante di ammissione delle prove testimoniali, con ordinanza del 14/11/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, lamenta l'erronea qualificazione giuridica del Parte_1 fatto storico;
la ha allegato che fu inizialmente immessa nel possesso dell'appartamento Pt_1 dal sig. per effetto di compravendita immobiliare verbale;
l'appartamento venne CP_3 pagato in diverse soluzioni dal marito defunto dell'attrice alla società immobiliare convenuta con l'accordo che, successivamente, le parti interessate avrebbero formalizzato l'acquisto con rogito pubblico, rogito mai formalizzato;
era stata erroneamente qualificata in termini di comodato e di detenzione qualificata la presenza della all'interno dell'abitazione anziché in possesso ad Pt_1 IO, essendo pacifico tra le parti l'uso indisturbato della casa da parte dell'attrice e mancando un titolo ab origine.
Pag. 2 a 5 3.1. Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere accolto.
Il tribunale, motivando sul punto, ha rilevato che secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21726/19 nell'ipotesi di compravendita nulla, perché realizzata in forma verbale, ove le parti abbiano dato esecuzione mediante la consegna della res e il pagamento del prezzo, può essere affermata l'esistenza in capo al soggetto che si trovi in rapporto di fatto con il cespite un possesso utile ad IO solo quanto sia intervenuto un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che deve consistere in un comportamento che si risolve nella negazione da parte del detentore del possesso del soggetto che prima possedeva, e nell'affermazione di un proprio possesso autonomo.
La stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra indicata, ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, con riferimento alla diversa fattispecie della promessa di vendita con effetti anticipati, secondo cui “quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di compravendita non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi di quest'ultimo, ma la disponibilità del bene conseguita dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato funzionalmente collegato con la compravendita, produttivo di meri effetti obbligatori. La relazione con la res del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, pertanto, non costituisce possesso ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione -a cura della parte interessata - dell'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che la materiale disponibilità dell'immobile, il decorso del termine utile per la sua usucapione (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, Rv.602815; nei medesimi termini, cfr. anche Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016, Rv.639209,Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv.612577 e Cass. Civ. Sez.2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv.611222)”.
Ne consegue che non possono essere ritenuti decisivi, come affermato dalla Cassazione, i semplici elementi del trasferimento della residenza nell'immobile e dell'attivazione delle relative utenze, in quanto essi potrebbero -in linea di ipotesi- anche derivare da un mero rapporto di detenzione titolata del bene immobile di cui si controverte.
4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza, lamentando che il Tribunale avrebbe “disatteso” i principi di cui gli artt. 1158 e 2697 cc;
era pacifico tra le parti che l'attrice venne immessa nel godimento dell'immobile, unitamente alla propria famiglia, sul finire degli anni 70; erroneamente non erano state ammesse le prove testimoniali richieste, neppure quelle di cui al n.4 ) della I° memoria del 9/2/2016 finalizzata a provare che i lavori di rifacimento del portone dello stabile condominiale , di pulizia della facciata dello stesso e di sostituzione delle grondaie del condominio erano stati pagati dall'attrice e quella di cui l n.7) della medesima memoria finalizzata a provare, il riconoscimento da parte di CP_1 CP_1 della titolarità della casa in capo alla il tribunale non aveva tenuto conto del disinteresse Pt_1 manifestato dalla convenuta verso la casa di via Leopardi n.10 per un arco temporale di circa 40 anni.
Orbene osserva la Corte che l'avvenuto pagamento di spese per la conservazione dell'immobile (a prescindere dal fatto che tale prova, attenendo al pagamento di somme di denaro, deve essere fornita a mezzo di documenti) non è incompatibile con il rapporto di detenzione qualificata, né costituisce comportamento idoneo a costituire una interversio possessionis atta a negare il possesso del soggetto che ha rivestito la posizione di tradens, mancando l'inequivocabile e specifica manifestazione di volontà, rivolta al possessore, di esercitare il potere di fatto sulla cosa uti dominus e non per conto del proprietario.
Va confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale di rigetto delle prove testimoniali richieste dall'attrice, evidenziando che dette prove risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non appaiono idonee a fornire la prova dell'interversione del possesso da parte della nessuna delle circostanze che si vorrebbe far provare per testi sarebbe idonea a dimostrare Pt_1 il mutamento della detenzione qualificata in possesso utile ad IO, limitandosi solo a provare generici atti di godimento del bene, riguardanti la partecipazione dell'appellante alle assemblee condominiali, il pagamento di spese per i lavori condominiali o circostanze familiari del tutto ininfluenti;
l'appellante non ha mai dedotto o allegato alcun fatto idoneo a costituire interversio possessionis, come sopra già motivato.
Pag. 3 a 5 La circostanza di cui al n. 7 della memoria del 9/2/16 “Vero che, circa un anno fa, il sig.
le confessò, rammaricato, che la sua casa era stata pignorata, che egli non aveva CP_2 il denaro per liberarla e che, per scongiurare la vendita coattiva, sua madre avrebbe dovuto ricomprarla dal Tribunale ?” -teste (in ogni caso smentita dal fatto che Testimone_1 l'appellata ha provato di aver sopportato gli oneri tributari riguardanti l'immobile) non costituisce alcun riconoscimento da parte del tradens della situazione possessoria autonoma in favore dell'attrice, sia per il contenuto stesso della dichiarazione, sia per il fatto che tale dichiarazione sarebbe stata fatta al teste, tra l'altro figlia dell'appellante, motivo per cui non può essere ritenuta circostanza tale da configurare una confessione e una conseguente interversione del possesso.
Infine, il fatto, meramente dedotto, del disinteresse della proprietaria, non costituisce prova del proprio possesso autonomo utile ad IO , avuto riguardo che nell'ambito del diritto di proprietà ricade anche il diritto al non uso della cosa, mentre chi intende usucapire deve dare prova piena del proprio possesso ad IO.
5. Con il terzo motivo si contesta l'omissione di pronuncia circa l'eccezione del difetto di interesse ex art. 100 cpc sollevata dall'appellante, in considerazione del fatto che l'immobile, a seguito della procedura esecutiva immobiliare, è uscito dal patrimonio dell'appellata, essendo stato trasferito a terzi.
Il motivo è privo di fondamento.
Come condivisibilmente sostenuto da parte appellata "L'interesse a contraddire, benché disciplinato anch'esso dall'art. 100 c.p.c., non opera sullo stesso piano dell'interesse ad agire e deve essere verificato con minore rigore, in quanto, in presenza della legittimazione passiva della parte convenuta, esso sussiste per il semplice fatto della presentazione di una domanda nei suoi confronti." (Cass. n. 11796/03).
Va pure dato rilievo al fatto che la società è stata individuata come Controparte_1 legittimata passiva, secondo le stesse prospettazioni avanzate nell'atto di citazione, essendo la proprietaria originaria del bene immobile;
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, originaria o sopravvenuta, è stata messa in dubbio dalla stessa parte attrice, che contraddittoriamente in citazione ha sostenuto la proprietà in capo alla convenuta;
ove si sostenga il sopravvenuto difetto di interesse a contraddire della convenuta, per non essere più proprietaria del bene, necessariamente si dovrebbe rilevare il difetto di interesse ad agire dell'attrice, per essere stata proposta la domanda contro soggetto che non è più proprietario dell'immobile; in ogni caso va ravvisato l'interesse della convenuta a contraddire, avuto riguardo agli effetti di cui agli artt. 2919 e 2921 cc per il fatto che, ove sia emessa la sentenza di usucapione, questa sarebbe opponibile all'aggiudicatario, e per il fatto che in caso di evizione il debitore è obbligato alla ripetizione del prezzo.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con valori compresi tra compensi minimi e medi.
7. Va disposta infine, attesa la palese pretestuosità delle domande effettuate dall'attrice in primo grado, riproposte in appello con i primi due motivi, nonostante l'evidenza della correttezza delle motivazioni della sentenza impugnata, e avuto riguardo alla totale e manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte con il terzo motivo di appello, l'applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c., pronuncia richiesta dall'appellata e che può essere anche adottata di ufficio.
Parte appellante, dunque, va condannata ex art. 96, comma 3°, c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, tenuto conto del comportamento tenuto, che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione
Pag. 4 a 5 ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a 1/3 alle spese di lite, come liquidate in dispositivo, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
8. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 106/2021 pubblicata il 16/03/2021 dal Tribunale di Isernia, Parte_1 così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di 3500,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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