Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al N. 2317/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell' avv. QUATTROCCHI ANDREA e Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, via Alberto Mario n.74 presso lo studio dell'avv.ROMEO
FABRIZIO
APPELLANTE
contro
:
(C.F. , nq di erede di , con Parte_2 C.F._1 Persona_1 il patrocinio dell'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO e elettivamente domiciliato in CORSO
MARTIRI DELLA LIBERTA' N 38 presso lo studio dell'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza n°2376/2023 Parte_2
del 31.8.2023, con la quale il Giudice di Pace di Catania nel giudizio iscritto al R.G. 5292/2021, accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto condannava la al pagamento della Parte_1
somma di euro 868,93 a titolo di commissioni oltre interessi legali nonché al pagamento delle spese legali.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al rimborso della somma complessiva di euro 868,93 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 2376/2023, del Giudice di Pace di Catania, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovuta dalla a , nella qualità di erede di Parte_1 Parte_2 Per_1
la somma di Euro 868,93 a titolo di rimborso commissioni a seguito dell'estinzione anticipata
[...]
del finanziamento n. 11253/2017, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 2376/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Catania;
- Per l'effetto condannare , nq, alla restituzione in Parte_2
favore della degli importi da questo corrisposti in forza della sentenza di primo Parte_1
grado, sia per sorte che per spese legali;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Acquisito in atti il fascicolo di I grado all'udienza del 3.7.2024 il G.I. rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 14.4.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 cpc.
Indi all'udienza del 14.4.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 30.4.2021 aveva convenuto in Persona_1
giudizio la avanti il Giudice di Pace di Catania, esponendo di aver stipulato con la Parte_1
stessa, in data 26.9.2017, un contratto di finanziamento n. 11253 e di averlo estinto anticipatamente, residuando n.47/84 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di: Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività dell'art. 9 del contratto n.11253 perché vessatoria per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo;
Ritenere e dichiarare la natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento n. 11253; Conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento della complessiva somma di € 868,93( nei limit della competenza per valore del Giudice di Pace adito), da calcolarsi secondo il criterio del “pro rata temporis”, ovvero condannare la società convenuta al pagina 2 di 10 pagamento della maggiore o minore somma secondo il metodo di calcolo relativamente proporzionale;
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da parte attrice;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva
22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
La costituitasi in giudizio aveva chiesto il rigetto in toto delle pretese avversarie, Parte_1
sostenendo che le commissioni addebitate alla cliente fossero invero di natura up front e, dunque, non ripetibili per la quota parte non maturata.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n°2376/2023 del 30.8.2023 oggetto di appello, aveva così disposto : “ accoglie la domanda di proposta da e per l'effetto condanna la Persona_1
al pagamento in favore dell'attore di € 868,93,oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;i) condanna la al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, Parte_1 liquidate in complessivi € 968,00, di cui € 98,00 per spese ed € 870,00 per compensi , oltre il rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.Gaetano Giuliano Bertone che ha reso la dichiarazione di legge”.
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
Invero l'odierna appellante con i motivi di appello lamenta l'erronea applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui all'art. 125 sexies TUB e la consequenziale condanna a suo sfavore del rimborso delle commissioni di attivazione e di intermediazione (ritenute costi upfront e non recurring e quindi a suo dire, non rimborsabili).
Ciò premesso il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della già menzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.
In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto pagina 3 di 10 a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa.
Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E 'assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito”
s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui pagina 4 di 10 tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n.
206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante
(se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle pagina 5 di 10 rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...]. È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167.
Più recentemente, ABF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e
10 maggio 2017, n. 5031). Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile, preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da
, siano esse di natura up front e /o recurring, contrariamente a quanto sostenuto da Persona_1
parte appellante.
pagina 6 di 10 Ricostruita la disciplina applicabile, l'assunto del Giudice di pace, sulla normativa da utilizzare, è quindi da condividere per le argomentazioni sopra espresse.
Da ultimo, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor. In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento, il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del
Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. La sentenza della Corte
Costituzionale ha espressamente affermato dunque che la sentenza Lexitor, resa in sede interpretativa, compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge. Quindi, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, l'appellato ha quindi diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021
Peraltro, questo G.I. ritiene che le ulteriori censure mosse dall'appellata relative al superamento dei principi stabiliti in seno alla Lexitor vadano disattese. Con la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-
555/21, Unicredit Bank Austria), citata dall'appellante, i Giudici di Lussemburgo hanno poi affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
pagina 7 di 10 Se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza
Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit Bank
Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
Orbene, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Ne deriva che le doglianze di parte appellante sul superamento dei principi stabiliti in seno alla Lexitor vanno rigettati, poiché non aderenti al caso di specie.
Di recente, inoltre la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.25977/2023) ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), allineandosi perfettamente alla sentenza della
Corte costituzionale 263-2022.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024 ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni di attivazione e di intermediazione) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza Lexitor della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Proseguendo nei motivi di appello, parte appellante sostiene di non essere legittimata passiva rispetto alle pretese economiche avanzate in primo grado da , relativamente alle commissioni Persona_1 di intermediazione, non ritenendosi l'accipiens delle stesse, avendole incassate direttamente, a suo dire,
l'intermediario.
Tale tesi va rigettata.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di La riveste il ruolo di Pt_3 Parte_1
pagina 8 di 10 società mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c. L'appellante, in qualità di accipiens del rapporto, ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni accessorie e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva SOLO in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie
(si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania,; Parte_1
sentenza del 28/09/2021 - RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 22.03.2022 resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania,).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. In ragione di tutto quanto sopra è chiaro come la legittimazione passiva, rispetto alle richieste economiche avanzate dall'odierno appellato, anche quelle riconducibili alle commissioni di intermediazione, venga a ricadere unicamente in capo alla società appellante.
Ogni eccezione sul punto è da rigettare.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere rigettato integralmente per i profili sopra delineati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In ultimo non si ravvisano i presupposti per disporre la sospensione ex art. 295 cpc richiesta dalla difesa dell'appellante in sede di comparsa conclusionale( rilevando al riguardo che dalla documentazione prodotta non vengono neppure palesate le motivazioni che hanno indotto il decidente in quel giudizio a rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea),
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.
2317/2024 R.G., proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_1
sentenza n. 2376/2023 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 30.8.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite che si liquidano - in complessivi € 900,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 3 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.
Così deciso in data 03/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. il Giudice
Dott. Vera Marletta
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