Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 settembre 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 2022 |
Commentari • 13
- 1. Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 22 novembre 2022https://www.eius.it/articoli/
- 2. Circolare settimanale del lavoro 2015https://www.fiscoetasse.com/
- 3. Attività di interesse generalehttps://www.brocardi.it/
- 4. Servizi di ristorazionehttps://www.brocardi.it/
- 5. Le attività aventi a oggetto l’agricoltura sociale rientrano nell’impresa socialeAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Giurisprudenza • 49
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 853Provvedimento: Sentenza n. 853/2024 Depositato il 10/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ATZENI FR, Presidente MURINO ANTONELLA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice in data 17/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 658/2021 depositato il 22/12/2021 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 …Leggi di più...
- indeducibilità costi·
- prevalenza attività agricola·
- reddito agrario·
- ne bis in idem·
- art. 14 comma 4-bis legge 537/1993·
- attività commerciale/industriale·
- attività agricola·
- sospensione giudizio tributario·
- doppio binario accertamenti·
- principio di proporzionalità sanzioni
- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 855Provvedimento: Sentenza n. 855/2024 Depositato il 10/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ATZENI MANFREDO, Presidente MURINO ANTONELLA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice in data 17/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 758/2022 depositato il 13/12/2022 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed …Leggi di più...
- indeducibilità costi·
- art. 2135 c.c.·
- prevalenza attività agricola·
- reddito agrario·
- ne bis in idem·
- art. 14 comma 4-bis legge 537/1993·
- attività agricola·
- sospensione giudizio tributario·
- doppio binario accertamenti·
- principio di proporzionalità sanzioni
- 3. TAR Bari, sez. I, sentenza 31/07/2024, n. 910Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2024 N. 00910/2024 REG.PROV.COLL. N. 00748/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 748 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. con -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di mandante del r.t.i. con la -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura C.I.G. 9247637F74, rappresentate e difese dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Angelo …Leggi di più...
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- silenzio amministrativo·
- disparità di trattamento·
- annullamento in autotutela·
- giurisdizione amministrativa·
- esclusione per anomalia offerta·
- conflitto di interessi·
- art. 97 d.lgs. 50/2016·
- modifica offerta in fase di verifica·
- illegittimità derivata·
- subprocedimento di verifica congruità·
- principio di imparzialità
- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 10/09/2024, n. 848Provvedimento: Sentenza n. 848/2024 Depositato il 10/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il 17/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: ATZENI MANFREDO, Presidente MURINO ANTONELLA, Relatore LATTI FRANCO, Giudice in data 17/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 484/2019 depositato il 08/10/2019 proposto da Ricorrente_1 Soc. Agr. Srl - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- art. 2135 c.c.·
- sospensione cautelare·
- principio di prevalenza·
- reddito agrario·
- attività connessa·
- art. 1, c. 423 L.266/2005·
- CTU·
- attività agricola·
- accertamento tributario·
- onere della prova
- 5. Trib. Genova, sentenza 23/09/2024, n. 2473Provvedimento: N. R.G. 2703/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2703/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, via Frugoni 15/7 presso il difensore avv. MILANI LUCA ATTORE IN OPPOSIZIONE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 85, 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA CONVENUTO OPPOSTO …Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- interruzione della prescrizione·
- art. 58 TUB·
- prescrizione ordinaria decennale·
- prova del pagamento·
- legittimazione attiva·
- art. 119 TUB·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1219 c.c.·
- cessione del credito
Versioni del testo
- Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
- Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attivita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita' e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell' articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, ((di migranti e rifugiati)) e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalita' relativi alle attivita' di cui al comma 1.
3. Le attivita' di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
4. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
5. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 , con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' con i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
6. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attivita' agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale. - Art. 3. Riconoscimento degli operatori 1. Al fine di favorire l'integrazione delle attivita' di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresi' le modalita' per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' svolgono attivita' di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.