Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4165/2022 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo - pagamento prestazioni
sanitarie”, fissato per la trattazione scritta all'udienza del 12.3.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter, comma IV, c.p.c.
fino al 18.3.2025, e vertente
TRA
– in persona del direttore generale dott. Parte_1 Parte_2
P.IVA: , con sede in alla via Unità Italiana n. 28, P.IVA_1 Pt_1
elettivamente domiciliata in Teverola, alla via Roma n. 52, presso lo studio dell'avv. Nicola Simonelli, c.f.: , che la rappresenta e CodiceFiscale_1
difende in virtù di procura alle liti - delibera di incarico n. 9 del 12.8.2022 -
rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello. L'Avv.
Simonelli dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi all'indirizzo P.E.C.:
o n. fax 0815047621. Email_1
APPELLANTE
E
già Controparte_1 [...]
P.IVA: in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore Sig. , elettivamente domiciliato per CP_3
la carica presso la sede legale della società, corrente in San Marcellino (CE),
alla via Matteotti n. 82, rappresentata e difesa, in virtù di mandato posto in calce all'atto di appello, rilasciato su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, dagli avv.ti Andrea Ferraro, c.f.:
[...]
, PEC: e Vincenzo Mirra, c.f.: C.F._2 Email_2
PEC: e con CodiceFiscale_3 Email_3
questi elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Santa Maria Capua
Vetere alla via Melorio n. 21, nonché presso i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata, quale domicilio digitale;
si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0823.62.02.49, oppure agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE 3
Con citazione del 28.9.2022, introduttiva del presente giudizio,
l proponeva impugnazione avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2858/2022 del 18.7.2022, con la quale detto giudice, accogliendo la domanda innanzi allo stesso proposta dallo
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore nei confronti dell'odierna appellante – volta ad accertare il mancato pagamento parziale delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2006, 2007
e 2008 sulla scorta di una erronea e distorta applicazione della regressione tariffaria unica (R.T.U.), palesemente difforme dai protocolli contrattuali e peraltro applicata in via retroattiva a distanza di anni, con condanna dell' al pagamento dell'importo di euro 1.169.853,29 oltre Parte_1
interessi ex d.lgs. 231/02 , vinte le spese - aveva così provveduto:
“▪ accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al
pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 1169853,29 oltre
interessi ex dlgs 231\02 dalla maturazione al saldo;
▪ condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore
dell'opposta, che liquida nella somma di euro 12000,00 per compensi, di cui
euro 850,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli
Avv. Mirra e Ferraro ex art. 93 c.p.c.”.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello lo
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
- tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, a modifica della sentenza di primo grado, di rigettare la domanda dello Parte_3 [...]
per insussistenza degli elementi giustificativi in punto di an e
[...]
quantum debeatur, relativamente alla asserita pretesa creditoria;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge dovuti.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 21.12.2022 si costituiva l'appellato in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro - tempore, il quale eccepiva l'inammissibilità
dell'appello e, comunque, chiedeva rigettarsi lo stesso, in quanto infondato e,
per l'effetto, confermare la decisione gravata, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Con decreto del 9.12.2022 veniva quindi disposta la celebrazione della prima udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in tale sede, il giudice, rigettava la proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva e\o dell'esecuzione provvisoria dell'impugnato provvedimento, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025.
Disposta con decreto del 21.2.2025 la celebrazione della predetta udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, rilevando che nessuna delle parti costituite aveva provveduto al deposito delle note autorizzate, assegnava alle parti termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma
4, c.p.c., fino al 18.3.2025 per il deposito di note, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento, anche in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo e alla successiva declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire 5
al Collegio per la decisione.
***********************
Preliminarmente va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 12.3.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 18.3.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 12.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il decreto del 21.2.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 12.3.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato alle parti in pari data a mezzo posta certificata in pari data, e che anche la successiva ordinanza del 12.3.2025
con la quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio del 18.3.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata alle parti a mezzo di 6
posta certificata in data 14.3.2025, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 28.9.2022 dall nei confronti dello Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 2858/2022 del 18.7.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo