Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 30.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 17008/2022
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ercolano alla Via Panoramica n. 133, C.F.: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Mascolo (C.f.:
) presso il quale elettivamente domicilia in C.F._2
Castellammare di Stabia alla Via Santa Maria dell'Orto n. 38, in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 costituita con DGRC n. 505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese ( CF
), in virtù di procura autenticata per atto notar C.F._3 [...]
in Castellammare di Stabia n. rep 8360 n. racc 5374 in data 3.2.23, Per_1 allegata alla comparsa di intervento di nuovo difensore in sostituzione del 8.4.24, elett.te domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C Affari Legali, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: qualificazione del rapporto di pubblico impiego, compensi e risarcimento del danno.
1
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“A) Accerti e dichiari che tra la ricorrente e l' è intercorso un
CP_2 rapporto di lavoro subordinato riconducibile alla cat. D, Profilo Logopedista, dal 01.12.2017 al 28.02.2022; B) Per l'effetto condanni l' , in persona del legale rapp.te p.t.,
CP_2 anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. al pagamento delle differenze retributive e stipendiali tra la cat. D, profilo Logopedista, e le somme percepite;
oltre al pagamento delle ferie non godute e del TFR alla cessazione del rapporto. Somme da quantificare in corso di causa a mezzo di CTU ovvero con separato giudizio. Condanni altresì l al pagamento degli oneri
CP_2 contributivi e previdenziali per il lavoro reso. C) Dichiari l'illegittimità dei contratti a termine e l'abusiva reiterazione e/o rinnovo e/o proroga degli stessi con conseguente condanna dell
CP_2
al risarcimento del danno c.d. comunitario nella misura che il Tribunale
[...] riterrà di adottare. D) Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'Avv. Salvatore Mascolo, antistatario”. Nello specifico, ha dedotto: di essere stata assunta con il profilo di Logopedista dalla all'esito di un avviso pubblico ai sensi CP_2 dell'art. 15octies D.Lg.vo 502/1992 per il progetto riabilitativo approvato con delibera del Direttore Generale n. 736 del 19.10.2017; che, con la deliberazione n. 580 del 08.08.2017, era stata approvata la graduatoria di merito per il conferimento dell'incarico biennale profilo Logopedista per n. 18 posti;
che, inserita nell'elenco dei vincitori unitamente ad altri candidati, Contr aveva iniziato a lavorare alle dipendenze dell con decorrenza dal 01.12.2017 in virtù di contratto individuale;
che il rapporto, con originaria scadenza al 30.11.2019, era stato prorogato prima sino al 30.11.2020 e con successivo contratto del 17.02.2021 sino al 31.05.2021; successivamente ancora prorogato fino al 31.12.2021 in virtù di disposizione del Direttore Contr Sanitario dell del 17.06.2021 e poi ulteriormente fino al 28.02.2022, con una durata superiore a 36 mesi e precisamente di 51 mesi (dal 01.12.2017 al 28.02.2022); che in data 10.02.2021 l aveva pubblicato un CP_2 avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, D.Lg.vo n. 75/2017, per la ricognizione del personale avente titolo ad un'eventuale stabilizzazione;
che, avendone i requisiti ed i titoli prescritti, aveva presentato domanda;
che l con delibera n. 289 del CP_2
07.04.2021, aveva preso atto della sussistenza di soggetti, compresa la ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, D.Lg.vo Contr 75/2017; che, tuttavia, l non aveva dato corso alla procedura di stabilizzazione. Precisava che, per tutta la durata del rapporto, aveva svolto le ordinarie mansioni di Logopedista alle dipendenze dell' CP_2 ricoprendo ruoli non occupati da altri dipendenti, prestando servizio dapprima presso il Distretto Socio Sanitario n. 52 di Palma Campania e successivamente presso il Distertto n. 54 di Portici, venendo inserita nell'organizzazione aziendale, osservando un orario di lavoro giornaliero, firmando il registro delle presenze, gerarchicamente subordinata ai dirigenti Contr dell ricevendo una retribuzione a cadenza fissa ed in misura predeterminata;
che i compiti svolti erano stati quelli del dipendente subordinato, per la realizzazione dei normali compiti ed attività di istituto Contr della resistente che la formale qualificazione del rapporto come incarico professionale ex art. 15octies D.Lg.vo 502/92 non corrispondeva alle mansioni effettivamente espletate, di carattere subordinato;
che pertanto aveva diritto alle differenze retributive e stipendiali, al pagamento delle ferie, al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché al TFR non corrisposto all'atto di cessazione del rapporto a termine. In punto di diritto, ha rilevato: la natura subordinata del rapporto ed il diritto alle differenze retributive e stipendiali della categoria D, profilo logopedista, ai sensi del ccnl comparto sanità del 07.04.1999 e dell'art. 2126 c.c. ; la violazione dell'art. 15octies d.lg.vo 502/1992; la violazione dell'art. 36 d.lg.vo 165/2001; il diritto al risarcimento del danno per abusivo ricorso ai contratti a termine;
l' illegittimità dei contratti a termine e dei rinnovi e/o proroghe;
la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/ce; la violazione degli artt. 1 e 5, comma 4bis, d.lg.vo n. 368 del 2001. L si è costituita regolarmente ed ha eccepito l'infondatezza CP_2 della domanda, concludendo per il rigetto della stessa. E' stata quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale. La causa è stata poi decisa ex art 127 ter cpc all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive. 2 Nel merito, va osservato che, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo o parasubordinato è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e, quindi, dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forme sufficientemente chiare, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano, tra le tante, Cass. n. 21132/06; Cass. n. 19247/07; Cass. n. 2622/04; Cass. n 13935/06). Per i casi in cui vi sia stata, poi, una autoqualificazione del rapporto, occorre distinguere se le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato in un documento di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia o se, dopo avere voluto realmente un contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto, le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione;
in tal caso, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso rispetto al "nomen iuris" adoperato in sede di conclusione del contratto;
la valutazione del documento negoziale assume, quindi, una incidenza decisoria maggiore quanto più sottili sono i confini tra le figure contrattuali astrattamente configurabili (vedi Cass. n. 9264/07). L'accertamento della natura subordinata nell'ambito privatistico è l'unico elemento necessario e sufficiente ad assicurare al lavoratore il diritto all'applicazione della legislazione in materia di lavoro subordinato con tutte le conseguenze sul piano retributivo (diritto alla retribuzione contrattuale o a quella ex art. 36 Cost.), della tutela in tema di risoluzione del rapporto (ex L. 604/66, L. 108/90 o ex art. 18 L. 300/70), in materia previdenziale. Nel pubblico impiego invece, per costante insegnamento della Corte Suprema, il contratto di lavoro instaurato senza concorso o prova pubblica selettiva con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, è nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa e non dà mai luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego per essere stato posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente - sia pure sotto forma di un contratto di lavoro autonomo - in violazione di specifiche norme di legge;
soggiace, tuttavia, alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al solo fine di far conseguire al lavoratore, oltre alla retribuzione, anche la tutela previdenziale con il versamento dei relativi contributi (cfr. Cass. n. 1639/12; Cass. n. 12749/ 2008; Cass. 17.10.05 n. 20009; Cass.
3.7.03 n. 10551; Cass. 14.6.99 n. 5895). La tutela giudiziale per i titolari di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione è sempre limitata dalla norma generale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 165/2001 che impedisce a priori l'operatività di qualsivoglia meccanismo di automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come invece è possibile per il settore privato. Notoriamente l'art. 36 citato stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può mai comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse. Tale norma ha già superato il vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (diseguaglianza tra lavoratori privati e pubblici e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) allorchè la Corte Costituzionale, giudicandola con riferimento alla analoga disciplina dei contratti a termine, ha ritenuto infondata la questione ritenendo che, anche dopo l'intervenuta privatizzazione del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti, permangono differenze tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro privato. Differenze che riguardano principalmente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, la cui disciplina è improntata alla regola fondamentale, totalmente estranea al rapporto di lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciata dall'art. 97, comma 3, Costituzione, principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2003, n. 89). In conclusione, la tutela attualmente accordabile nel caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma potrà estrinsecarsi esclusivamente nei limiti di cui all'art. 2126 c.c. e solo qualora il rapporto di fatto abbia la sostanza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale.
3 Fatta questa premessa, occorre esaminare le risultanze istruttorie. Il ST ha dichiarato: “Ho una causa contro l'asl per il Testimone_1 riconoscimento del tempo di vestizione. Contr Lavoro per l' nel distretto 34 a Portici;
sono stato assunto in data 1.7.1993; oggi sono dirigente medico e mi occupo delle cure primarie. Conosco la ricorrente;
sono stato responsabile al Poliambulatorio in via Libertà 42 a Portici dal 2020 al 2023 e, in tale period,o ho conosciuto la ricorrente che ha svolto compiti di logopedista;
non ricordo in che periodo la ricorrente abbia ivi lavorato;
penso che abbia stipulato un contratto di 6-8 mesi, poi prorogato, ma io non ho verificato ciò; ricordo che i logopedisti effettuavano prestazioni in favore di pazienti di vari distretti;
io mi limitavo a prendere le firme apposte dalla ricorrente e dagli altri logopedisti su un foglio di presenza all'ingresso e all'uscita, ogni volta che venivano nel poliambulatorio. I pazienti si recavano nel poliambulatorio e la ricorrente effettuava la propria prestazione in base a turni predisposti dal suo primario;
i locali e le attrezzature erano del poliambulatorio e dunque messi a Cont disposizione dall;
non so se i pazienti siano stati inseriti in un programma specifico o se abbiano ricevuto le cure e prestazioni rese dalla ricorrente secondo le necessità di ognuno. La ricorrente lavorava dalle 8; non ricordo a che ora cessava la prestazione;
non ricordo i giorni della settimana in cui era svolta la prestazione;
credo che l'orario di lavoro sia stato stabilito in modo fisso dal primario;
non so se la ricorrente abbia ricevuto disposizioni organizzative ed operative dai dirigenti Contr dell;
non so se la ricorrente sia stata tenuta a riferire ai responsabili Cont sull'andamento delle terapie all in verità, credo che dovesse rivolgersi al suo primario. Io invero non sono a conoscenza delle dinamiche del rapporto di lavoro della ricorrente perché non riguardavano il mio distretto. Non so se, in caso di assenza, la ricorrente sia stata tenuta a fornire giustificazioni;
non so quando è terminato il rapporto di lavoro della ricorrente;
la ricorrente ed altri logopedisti mi dissero che avrebbero partecipato ad un concorso dell'asl. Il foglio delle firme apposte dalla ricorrente e dagli altri logopedisti era riposto in un cassetto;
io a fine mese apponevo la mia firma e consegnavo il foglio ai logopedisti che, a loro volta, lo consegnavano credo al primario. Mi sembra che il primario si chiamasse , ma non ricordo il cognome, Per_2 mi sembra sia in pensione. Non ho visto la ricorrente tutti i giorni, non ricordo con quale frequenza si sia presentata nel mio poliambulatorio;
io dovevo verificare solo la presenza ma non avevo alcun potere di controllo;
quando arrivavano i logopedisti, mi raggiungevano nella mia stanza per firmare. Non conosco gli altri distretti in cui lavoravano la ricorrente e gli altri suoi colleghi;
ricordo che dipendevano dal primario che stava a Pollena” . Cont Il ST ha dichiarato: “Ho lavorato per l' convenuta Testimone_2 sino all'ottobre 2022; sono stato per circa 20 anni responsabile del reparto UOSD Fisiopatologia della comunicazione presso l'ospedale di Pollena Trocchia. Conosco la ricorrente, logopedista;
nel 2017 fu bandito un avviso pubblico ex 15 octies e io sono stato responsabile dei logopedisti sul territorio;
la ricorrente ha avuto un contratto a tempo determinato;
ricordo che ha lavorato dal 2018 al 2021 con diversi contratti prorogati. Inizialmente ha lavorato solo nel distretto 52 di Palma Campania;
successivamente, nel 2021
o qualche mese prima, forse ottobre 2020, ha lavorato anche nel distretto di Portici n. 34. Ricordo che i logopedisti, compresa la ricorrente, apponevano firme su un registro di presenza, collocato generalmente presso la direzione sanitaria dei distretti, all'ingresso e all'uscita, ogni volta che andavano nel poliambulatorio. I pazienti si recavano nel poliambulatorio e ivi la ricorrente effettuava la prestazione. I turni sono stati concordati inizialmente con me, affinché i logopedisti si alternassero nei giorni e nelle fasce orarie;
generalmente tale turnazione è stata rispettata anche successivamente, salve diverse esigenze. I locali e le attrezzature erano del poliambulatorio e dunque messi a Cont disposizione dall . I pazienti accedevano con la prescrizione del pediatra di pacchetti riabilitativi (in genere ogni pacchetto era di 10 sedute); inizialmente il paziente accedeva già con diagnosi effettuata da specialista;
non era richiesto al logopedista di individuare una cura specifica per il paziente. In caso di difficoltà, venivo convocato, visitavo il paziente e stabilivo il percorso unitamente al logopedista. Non ricordo il turno della ricorrente;
i logopedisti lavoravano inizialmente per 20 ore settimanali in 5 turni, dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno: 9- 13 oppure 13-17 oppure entrambi i turni in 4 giorni. Ricordo che l'orario è poi mutato nel tempo, in quanto è aumentato e poi diminuito per carenza di fondi;
non ricordo con certezza l'orario osservato dalla ricorrente. In caso di necessità la ricorrente si rivolgeva a me telefonicamente o invitandomi a recarmi in sede;
la ricorrente riferiva a me sull'andamento delle terapie. In caso di assenza per motivi personali o malattia, la ricorrente mi comunicava l'evento a mezzo mail senza giustificazioni (non doveva trasmettere nessun certificato di malattia); non ricordo quando è terminato il rapporto di lavoro della ricorrente, mi sembra verso la fine del 2021; mi Cont sembra che abbia partecipato ad un concorso dell In base alle ore indicate nel registro delle firme apposte dalla ricorrente e dagli altri logopedisti, era disposto il pagamento. La ricorrente e gli altri logopedisti firmavano presso la direzione sanitaria dei distretti (distretto sanitario 52 Palma Campania e distretto sanitario 34 Portici); a Portici c'era il referente della direzione sanitaria responsabile del plesso;
a fine mese il registro di presenza era vidimato dalla direzione sanitaria;
poi mi vi veniva trasmesso con le ore e il foglio di presenza;
io quindi stilavo la determina di liquidazione per il pagamento e l'inviavo all'ufficio ragioneria. So che dopo Cont la cessazione, l ha assunto altro personale a tempo indeterminato a seguito di concorso in qualità di logopedisti, nominati tra giugno e luglio 2022. Non so come siano state svolte le mansioni da tali nuovi logopedisti, perché io poi sono andato in pensione il 1.10.2022; ricordo che comunque non rispondevano a me ma a altro responsabile.” 4 Ebbene, va osservato che l' ha conferito all'odierna ricorrente un CP_2 incarico a tempo determinato, ex art. 15 octies D. Lgs. 502/1992, quale logopedista. Nello specifico, tale rapporto di collaborazione prevedeva una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale e non di carattere subordinato. La collaborazione comportava la realizzazione di progetti riabilitativi, così come dettagliatamente indicati nei relativi contratti. Difatti, l'art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. consente alle
[...]
e alle per l'attuazione di progetti Parte_2 Parte_3 finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista. A fronte di tale qualificazione giuridica, occorre verificare se nella realtà fattuale il rapporto in questione si sia atteggiato con modalità tali da evidenziarne la natura subordinata, tenuto conto che, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato (Cass. n. 16720/21). Orbene, le risultanze istruttorie hanno confermato la natura autonoma della collaborazione in esame, non essendo emersa la prova della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione. I testi escussi sostanzialmente si sono limitati a confermare la presenza sul posto di lavoro della ricorrente e la natura delle mansioni svolte. Il ST , dirigente medico e responsabile al Poliambulatorio di Tes_1
Portici dal 2020 al 2023, ha riferito di non essere a conoscenza delle dinamiche del rapporto di lavoro della ricorrente “perché non riguardavano il mio distretto”; ha comunque dichiarato che la ricorrente, al pari degli altri logopedisti, si recava nel poliambulatorio per effettuare la prestazione in base a turni predisposti dal primario;
ha aggiunto che, all'ingresso e all'uscita, i logopedisti - e dunque anche la ricorrente - apponevano le firme su un foglio di presenza che a fine mese veniva consegnato agli stessi, i quali a loro volta lo trasmettevano al primario. Ha precisato, tuttavia, che non aveva alcun potere di controllo sull'attività della ricorrente e di non essere a conoscenza se la medesima abbia ricevuto disposizioni organizzative ed operative dai Contr dirigenti dell ha riferito di non sapere se la ricorrente sia stata onerata a Contr riferire a responsabili sull'andamento delle terapie all e se sia stata tenuta a fornire giustificazioni in caso di assenza. Contr Parimenti, il ST , che ha lavorato per l convenuta Testimone_2 sino all'ottobre 2022 e che è stato per circa 20 anni responsabile del reparto UOSD Fisiopatologia della comunicazione presso l'ospedale di Pollena Trocchia e dei logopedisti sul territorio, ha dichiarato che la ricorrente apponeva le firme su un registro di presenza, collocato generalmente presso la direzione sanitaria dei distretti, all'ingresso e all'uscita, ogni volta che andava nel poliambulatorio, ove si recavano i pazienti;
ha precisato, poi, che i turni erano “concordati” e non da lui imposti e che, in caso di assenza per motivi personali o malattia, la ricorrente si limitava a comunicare l'evento, senza fornire alcuna giustificazione;
ha, inoltre, precisato che, in base alle ore indicate nel registro delle firme, era disposto il pagamento. In base alla prova orale, dunque, non è emerso un potere di controllo sulla prestazione;
d'altronde, la firma sul foglio di presenza può essere volto, in difetto di elementi ulteriori, a documentare la propria effettiva collaborazione al responsabile ai fini delle attestazioni periodiche nelle forme ritenute più consone. Deve, poi, ritenersi che l'inserimento in turni risulta compatibile con le collaborazioni professionali coordinate e continuative. E' emerso altresì che, in caso di assenza o di impedimento, la ricorrente non doveva inviare certificati medici o altri documenti giustificativi dell'assenza, ma limitarsi a informare. E' stato, poi, previsto un compenso annuale (cfr. contratto) e non vi è prova che la ricorrente abbia subito procedimenti disciplinari e che sia stata sottoposta ad attività di vigilanza e di controllo analoghi a quelli correntemente applicati ai dipendenti stabilmente inquadrati nell'organico aziendale. Persino il potere di coordinamento, pure giuridicamente consentito, non ha assunto contenuti categorici e invasivi anche per l'esigenza di rispettare la professionalità e l'autonomia del predetto professionista. In conclusione: a) non è stato provato un orario fisso corrispondente a quelli dei dipendenti né l'esercizio aziendale di controllo delle entrate e delle uscite né un impegno di reperibilità; b) non è stato provato l'esercizio di un potere direttivo, di conformazione o di specificazione delle prestazioni tecniche di sua competenza, ma solo l'attività organizzativa di coordinamento generale all'interno della struttura sanitaria pubblica;
c) non è stato provato lo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle oggetto del progetto. Pertanto, il rapporto di lavoro, riconducibile a un progetto specifico, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente, è stato gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e, quindi, senza il vincolo di subordinazione, rispondendo tanto Contr la presenza quanto il rispetto dei turni all'interesse esclusivo della di ottenere il corretto ed efficiente espletamento del servizio, nonché verificare l'effettività della prestazione. Si consideri che, in fattispecie analoga, la suprema Corte, con ordinanza n. 5436 del 25/02/2019, ha ritenuto “poco indicativo il coordinamento riservato al responsabile del laboratorio, per essere necessario un coordinamento dell'attivita' della struttura operante nell'ambito della casa di cura, cosi' come priva di valore qualificante sono stati reputati l'utilizzazione di strumentazione della clinica, ovvero la corresponsione di compensi che prescindevano dai risultati, essendo questi erogati in modo variabile in ragione del numero delle presenze o della reperibilita', presenza che non doveva essere neanche assicurata per una durata minima nei turni stabiliti tra i biologi che avevano stipulato le convenzioni”. Vale altresì richiamare C. Cost.
7.5.2015 n. 76, in un'ipotesi riferita alla qualificazione del rapporto dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena (con decisione di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione alla L. 9 ottobre 1070, articolo 53, m- 740, con riferimento alla dedotta violazione dei parametri costituzionali dell'articolo 3 Cost., comma 1, articolo 36 Cost., comma 1 e articolo 38 Cost., comma 2): la sentenza ha sottolineato le peculiarita' del rapporto degli infermieri incaricati, tali da conformare in modo legale e tipico il rapporto medesimo;
in particolare, ha precisato che la determinazione dei turni, la vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, l'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, piuttosto che elementi emblematici della subordinazione, costituiscono modalita' attraverso le quali si estrinseca il necessario coordinamento del lavoro con l'attivita' dell'amministrazione e con la complessa realta' del carcere, e quindi con le ragioni di sicurezza che questa impone;
ha quindi escluso che la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, si prefigga una finalita' elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato ed ha posto in evidenza le peculiarita' di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non gia' in forza di un potere direttivo, tipico della subordinazione e, sul punto, ha precisato che "il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalita' coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attivita' svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza idonea a svilire l'autonomia del lavoratore. Tali elementi caratteristici del potere direttivo, che non puo' sbiadire in mero coordinamento della prestazione, esulano dalla fattispecie del lavoro degli infermieri incaricati". E' evidente l'assimilabilita' dell'ipotesi qui considerata, pur nella diversa natura della attivita' professionale espletata, che risente di una nozione di subordinazione in cui assume valore preminente la etero-direzione, con l'emanazione di ordini specifici tali da escludere l'autonomia del lavoratore, che non possono essere confusi con direttive di indole generale intese a garantire il coordinamento con la struttura sanitaria. Inoltre, nella prospettiva del giudice delle leggi, assume valore significativo anche il nomen iuris adoperato dai contraenti, che, se e' sfornito di un valore assoluto e dirimente, non puo' essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione. Anche in relazione all'ipotesi scrutinata, a fronte delle evidenziate connotazioni della prestazione resa, che condizionano la conformazione legale tipica del rapporto di lavoro e costituiscono la ragion d'essere della sua specialita', sfuma l'importanza degli altri indici, ritenuti solitamente espressivi della subordinazione (retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite, prestazione svolta nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione). La stessa Corte Costituzionale nella sent 76/2015 ha, altresì, chiarito che “un ostacolo invalicabile a questa assimilazione è la mancanza, per gli infermieri incaricati, di quei vincoli di esclusività e d'incompatibilità, che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversa disciplina”. L'esclusione della natura subordinata determina anche il rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive.
5 La parte ricorrente, inoltre, ha rivendicato anche il cd. “danno comunitario”, richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016; nell'atto introduttivo, tuttavia, il risarcimento del danno cd comunitario è stato fatto derivare dalla natura subordinata del rapporto e, dunque, dalla qualificazione in concreto del medesimo come contratto a termine illegittimo, in quanto di durata superiore ai 36 mesi. Nelle note autorizzate del 5 Marzo 2025, tuttavia, la ricorrente ha ritenuto sussistente il danno comunitario in un'accezione comprensiva di tutti i rapporti caratterizzati dalla “flessibilità” (e dunque anche di quelli a progetto) ove si ravvisi un abuso dello strumento del contratto a termine.
Ebbene, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della suprema Corte nell'arresto del 15/03/2016 n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, stabilisce che, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consente al lavoratore che abbia subito detto abuso di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno individuato una norma idonea allo scopo nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. Per la suprema Corte, inoltre, in tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la p.a. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea (così Cass. n. 10951/2018 e in termini, tra le altre, id., sez. lav., 24.2.2022, n. 6129 e id., sez. lav., 13.2.2023, n. 4360). In base a tale orientamento, quindi, solo in esito alla riqualificazione in termini di subordinazione può discutersi di legittimità della reiterazione del termine apposto ai contratti e di eventuale risarcimento del danno c.d. Eurounitario secondo i parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 (v. Cass. n. 10951/2018; Cass. n. 29779/2018; Cass. n. 41464/2021; Cass. n. 32519/2023; 12829/2024). L'esclusione della natura subordinata non consente, dunque, di riconoscere come fondata la pretesa risarcitoria. 6 La domanda infondata va, dunque, rigettata. Per la complessità della questione, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 05.05.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante