TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4437/2010 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto usucapione e ver- tente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gerardo Parte_1
Angrisani, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Coppola, elettivamen- te domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio le sig.re
[...] Parte_2
e chiedendo che, ai sensi Parte_3 Parte_4
dell'art. 1158 c.c., fosse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Castel San
Giorgio, frazione Aiello, alla Via degli Iuliani n. 25, identifi- cato al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 5, particella
457, categoria A/6, classe 2. L'attrice esponeva di aver dete- nuto e posseduto il bene in via esclusiva, pubblica, pacifica e ininterrotta per oltre venti anni, unitamente al coniuge
[...]
deceduto, provvedendo alla manutenzione, Per_1
2 all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, al pagamento di tributi e utenze, nonché impedendo l'accesso a terzi. Sostene- va che tale possesso era stato esercitato con animus domini, senza mai ricevere contestazioni da altri soggetti.
Le convenute si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di litisconsorzio necessario, affermando che l'immobile era stato ereditato da una pluralità di coeredi del defunto Persona_2
padre del marito dell'attrice e che non tutti erano stati cita-
[...]
ti in giudizio. Nel merito, contestavano l'esistenza di un pos- sesso esclusivo ad usucapionem, deducendo che la situazione era piuttosto riconducibile a un compossesso tra coeredi, pri- vo di interversione idonea.
Nel corso del giudizio, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio, in ragione della documentazione prodotta dal- le convenute, consistente in certificazioni di natura parroc- chiale dalle quali risultavano ulteriori coeredi. L'attrice non provvedeva a tale adempimento, contestando la valenza pro- batoria dei documenti parrocchiali e richiamando la certifica- zione anagrafica comunale già in atti, mai formalmente disco- nosciuta dalla controparte.
La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
3 All'esito di plurimi rinvii, la causa veniva trattenuta in deci- sione all'udienza del 6 marzo 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Richiamate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia di e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
quali, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva- no nel presente giudizio.
Ogni questione preliminare ed eccezione sollevata dalle parti resta assorbita dall'esame del merito, che appare dirimente ai fini della decisione.
Passando al merito, la domanda di usucapione è infondata e, quindi, va rigettata.
L'art. 1158 c.c. dispone che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. Af- finché tale possesso possa condurre all'acquisto a titolo origi- nario è necessario che esso sia: continuo ed ininterrotto (art. 1167 c.c.), pacifico (art. 1163 c.c.), pubblico (art. 1163 c.c.) e con animus domini, ossia con la volontà di comportarsi come proprietario e non come detentore.
Nel caso in cui l'usucapione sia invocata da un coerede nei confronti degli altri, la giurisprudenza è ferma nel richiedere che il possesso sia esercitato in modo esclusivo e che vi siano
4 atti inequivoci di interversione del possesso, tali da escludere gli altri comunisti dal godimento del bene e da renderne edotti della volontà del coerede di possedere uti dominus e non uti condominus (Cass. civ., Sez. II, n. 25161/2014; n.
29242/2019).
Nel caso di specie, dagli atti e dalle allegazioni prodotte dalle parti, non risulta che l'attrice abbia posto in essere condotte idonee a manifestare, in modo univoco e opponibile, l'intento di possedere in via esclusiva. Le circostanze dedotte (paga- mento di imposte e utenze, esecuzione di lavori di manuten- zione e custodia delle chiavi) sono condotte che, per costante interpretazione della Suprema Corte, possono essere poste in essere anche da un compossessore senza che ciò implichi in- terversione del possesso.
L'asserita esclusione delle convenute mediante apposizione di lucchetti o modifiche alle serrature non è stata provata con idonea testimonianza o documentazione. Né risulta provata la sussistenza di comportamenti di opposizione esplicita al go- dimento del bene da parte degli altri coeredi protratti per un periodo superiore a venti anni.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attrice che invoca l'usucapione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
5 Nel caso di specie, la prova fornita non consente di ritenere dimostrato un possesso esclusivo e qualificato, tale da giusti- ficare l'acquisto della proprietà dell'intero bene per usucapio- ne.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda de- ve essere rigettata per difetto di prova, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_4
b) Rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
c) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi euro 5.681,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 12/09/2025
Il Giudice
6 Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4437/2010 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto usucapione e ver- tente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gerardo Parte_1
Angrisani, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTRICE -
, e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro Coppola, elettivamen- te domiciliati come in atti;
- CONVENUTI -
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
- CONVENUTI CONTUMACI -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenen- dosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio le sig.re
[...] Parte_2
e chiedendo che, ai sensi Parte_3 Parte_4
dell'art. 1158 c.c., fosse accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile sito in Castel San
Giorgio, frazione Aiello, alla Via degli Iuliani n. 25, identifi- cato al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 5, particella
457, categoria A/6, classe 2. L'attrice esponeva di aver dete- nuto e posseduto il bene in via esclusiva, pubblica, pacifica e ininterrotta per oltre venti anni, unitamente al coniuge
[...]
deceduto, provvedendo alla manutenzione, Per_1
2 all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, al pagamento di tributi e utenze, nonché impedendo l'accesso a terzi. Sostene- va che tale possesso era stato esercitato con animus domini, senza mai ricevere contestazioni da altri soggetti.
Le convenute si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di litisconsorzio necessario, affermando che l'immobile era stato ereditato da una pluralità di coeredi del defunto Persona_2
padre del marito dell'attrice e che non tutti erano stati cita-
[...]
ti in giudizio. Nel merito, contestavano l'esistenza di un pos- sesso esclusivo ad usucapionem, deducendo che la situazione era piuttosto riconducibile a un compossesso tra coeredi, pri- vo di interversione idonea.
Nel corso del giudizio, il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio, in ragione della documentazione prodotta dal- le convenute, consistente in certificazioni di natura parroc- chiale dalle quali risultavano ulteriori coeredi. L'attrice non provvedeva a tale adempimento, contestando la valenza pro- batoria dei documenti parrocchiali e richiamando la certifica- zione anagrafica comunale già in atti, mai formalmente disco- nosciuta dalla controparte.
La causa veniva istruita solo mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti.
3 All'esito di plurimi rinvii, la causa veniva trattenuta in deci- sione all'udienza del 6 marzo 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Richiamate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi pro- cessuali salienti, occorre in limine dichiarare la contumacia di e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
quali, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva- no nel presente giudizio.
Ogni questione preliminare ed eccezione sollevata dalle parti resta assorbita dall'esame del merito, che appare dirimente ai fini della decisione.
Passando al merito, la domanda di usucapione è infondata e, quindi, va rigettata.
L'art. 1158 c.c. dispone che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni. Af- finché tale possesso possa condurre all'acquisto a titolo origi- nario è necessario che esso sia: continuo ed ininterrotto (art. 1167 c.c.), pacifico (art. 1163 c.c.), pubblico (art. 1163 c.c.) e con animus domini, ossia con la volontà di comportarsi come proprietario e non come detentore.
Nel caso in cui l'usucapione sia invocata da un coerede nei confronti degli altri, la giurisprudenza è ferma nel richiedere che il possesso sia esercitato in modo esclusivo e che vi siano
4 atti inequivoci di interversione del possesso, tali da escludere gli altri comunisti dal godimento del bene e da renderne edotti della volontà del coerede di possedere uti dominus e non uti condominus (Cass. civ., Sez. II, n. 25161/2014; n.
29242/2019).
Nel caso di specie, dagli atti e dalle allegazioni prodotte dalle parti, non risulta che l'attrice abbia posto in essere condotte idonee a manifestare, in modo univoco e opponibile, l'intento di possedere in via esclusiva. Le circostanze dedotte (paga- mento di imposte e utenze, esecuzione di lavori di manuten- zione e custodia delle chiavi) sono condotte che, per costante interpretazione della Suprema Corte, possono essere poste in essere anche da un compossessore senza che ciò implichi in- terversione del possesso.
L'asserita esclusione delle convenute mediante apposizione di lucchetti o modifiche alle serrature non è stata provata con idonea testimonianza o documentazione. Né risulta provata la sussistenza di comportamenti di opposizione esplicita al go- dimento del bene da parte degli altri coeredi protratti per un periodo superiore a venti anni.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attrice che invoca l'usucapione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
5 Nel caso di specie, la prova fornita non consente di ritenere dimostrato un possesso esclusivo e qualificato, tale da giusti- ficare l'acquisto della proprietà dell'intero bene per usucapio- ne.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda de- ve essere rigettata per difetto di prova, restando assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_4
b) Rigetta la domanda di usucapione proposta da parte attrice;
c) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi euro 5.681,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 12/09/2025
Il Giudice
6 Dott. Luigi Bobbio
7