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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2812/2022 R.G. Sezione Lavoro,
TRA
NT RO, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to De Filippo Lucia, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.05.2022, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 2695/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento/ condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92).
Costituitosi, l'INPS ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, pur ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave
100%, non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, ritenendo, invece, sussistente il requisito sanitario per accedere ai benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ossia 05.11.2020.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dello studio della documentazione medica allegata, ha, sostanzialmente, confermato le precedenti conclusioni medico-legali rese dal perito nominato in fase di atp.
In particolare, nelle sue considerazioni il nuovo consulente tecnico ha affermato che:
“Stando alla valutazione funzionale effettuata nel corso dell'attuale consulenza medica, preso atto che la malattia ad oggi non può considerarsi guarita e la prognosi quod vitam non è ancora definibile, tenuto conto che per la natura della malattia neoplastica la ricorrente ha intrapreso trattamento chemioterapico adiuvante secondo schema Carbo-
TA (carboplatino+Paclitaxel) dal 13.03.2020 al 14.07.2020 e dal 12.10.2020 terapia orale con Olaparib terminata nel 2022. Preso atto che dalla certificazione specialistica agli atti risulta un Performance Status secondo la scala Karnosfsky dell'80%, indice di lieve limitazione negli atti quotidiani e che i successivi controlli oncologici risultano negativi fino all'ultimo follow-up praticato a settembre 2024 dove si evidenziano focolai iperattivi di pertinenza linfonodale a sede interportocavale, retrocavale, lomboaortica inferiore ed iliaca comune destra per cui la paziente ha intrapreso trattamento chemioterapico di II linea con Carboplatino sec. Schema CBDCA + Gemcitabina q21 fino al 17.01.2025 e successivamente candidata a terapia di mantenimento con Bevacizumab tuttora in corso. In considerazione della buona risposta clinico-strumentale-bioumorale al controllo in data
07.02.2025 e del regolare decorso clinico della malattia, assumendo come riferimento il codice 9325 della tabella assegniamo una percentuale del 100%. Pertanto la ricorrente è da ritenersi invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave, 100% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nello specifico, per quanto concerne il mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, il perito ha precisato che: “Preso atto, inoltre, dalle risultanze cliniche in sede di visita peritale che la paziente è vigile, cosciente, orientata nei parametri temporo- spaziali e collaborante e che non sono compromessi il tono, il trofismo, la forza e la coordinazione dei gruppi muscolari che intervengono nella funzione statico-dinamica, nè vi sono deficit neurologici centrali o neurosensoriali che possono inficiare la capacità di adattamento tonico-posturale coordinato e non ha sviluppato disabilità nelle funzioni della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, uso dei servizi igienici, spostamenti, ecc.), ritiene lo scrivente, che non si siano determinati lungo tutto il decorso della malattia i presupposti che rendono necessario o l'aiuto permanente di un accompagnatore per l'impossibilità di deambulare autonomamente o un'assistenza continuativa per l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Tanto premesso, il ctu ha comunque ritenuto il quadro clinico della perizianda di gravità tale da determinare un grave svantaggio sociale, di relazione e di emarginazione nonché una riduzione della capacità globale residua, riconoscendo, pertanto, la ricorrente soggetto in condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 05.11.2020.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce dell'esito favorevole delle terapie somministrate (documentato nella relazione oncologica redatta in data 07.02.2025 dal dipartimento di onco-ematologia dell'azienda universitaria Federico II)
e sulla scorta della sua valutazione circa il regolare decorso della patologia neoplastica, pur ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 100%, non ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, riconoscendo invece, il diritto ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 a decorrere dal 05.11.2020.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, tra l'altro sovrapponibili a quelle rese in sede di atp dal precedente perito, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del solo requisito sanitario per accedere ai benefici ex art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere dal 05.11.2020
(data di presentazione della domanda amministrativa); riconoscimento già avvenuto in sede di atp.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e della soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara parte istante soggetto in condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 05.11.2020;
2) Rigetta nel resto non sussistendo i presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento;
3) Compensa integralmente le spese di lite;
4) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell'INPS.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 18.3.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma