Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6405 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte di Fiore, 22;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- (-OMISSIS- – -OMISSIS-), a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, avente ad oggetto “Attività estrattiva sita nel Comune di Roma Capitale, in località -OMISSIS-, denominata "-OMISSIS-_-OMISSIS- -OMISSIS-". Istanza di rinnovo al recupero ambientale ai sensi dell''art. 30 co. 4 della L. R. Lazio n. 17/2004 e ss.mm.ii. e dell''art. 16-bis co. 2, lett. a) del R.R. 5/2005 e ss.mm.ii. con variazione del quantitativo di terre da conferire presentata dalla "Società-OMISSIS- a r.l.". Chiusura negativa della conferenza di servizi indetta con note prott. -OMISSIS-dell''-OMISSIS- (primo invio di quattro), -OMISSIS- dell''-OMISSIS- (secondo invio di quattro), -OMISSIS- dell''-OMISSIS- (terzo invio di quattro), -OMISSIS- dell''-OMISSIS- (quarto invio di quattro)”, come riaperta con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-in forma semplificata e con modalità asincrona; determinazione comunicata via PEC in data 23/4/2024, in una alla nota di Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti – Servizio Autorizzazione Impianti di Gestione rifiuti e Attività estrattive del 22/4/2024 -OMISSIS-, che occorrendo si dichiara di impugnare;
degli atti della conferenza di servizi e dei pareri o determinazioni ivi resi dagli Enti partecipanti se lesivi per la società ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento a: nota Prot.-OMISSIS- acquisita al prot. -OMISSIS- della Direzione Regionale delle Politiche Abitative Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Aree Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; nota Prot. -OMISSIS- acquisita agli atti con prot. -OMISSIS- della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative Pianificazione Territoriale ... Copianificazione e Programmazione Negoziata - Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; nota Prot.-OMISSIS- di Roma Capitale – Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Direzione Ciclo dei Rifiuti e Risanamento Ambientale – Servizio Autorizzazione Impianti di Gestione Rifiuti e Attività Estrattive; nota del Consorzio di Bonifica Litorale Nord acquisita con prot. -OMISSIS-; nota della Città Metropolitana di Roma Capitale acquisita ai protocolli-OMISSIS-;
della nota del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-, comunicata via PEC in pari data, a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, avente ad oggetto “Attività estrattiva sita nel Comune di Roma Capitale, in località -OMISSIS-, denominata "-OMISSIS-_-OMISSIS- -OMISSIS-". Società-OMISSIS- s.r.l. - Avvio di procedimento per intimazione recupero ambientale”; recante comunicazione che “a seguito della chiusura negativa della relativa Conferenza di Servizi, e conseguente mancato rilascio del rinnovo dell''autorizzazione all''attività estrattiva, la stessa autorizzazione risulta scaduta in data 09/05/2021”; nonché immediata intimazione a-OMISSIS- s.r.l. “di provvedere al recupero ambientale e al ripristino dell’area oggetto di attività estrattiva sita nel Comune di Roma (RM), in località -OMISSIS-, distinta nel N.C.T. -OMISSIS-, in conformità al progetto approvato con D.D. -OMISSIS- ...”; e “di trasmettere entro 30 giorni ... il cronoprogramma dell''intervento di recupero ambientale e ripristino dell''area di cava, da sottoporre a preventiva valutazione a cura dell''ufficio, che rilascerà nulla osta all''esecuzione dei lavori”;
nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- s.r.l. il 23.10.2024 :
della nota del-OMISSIS- prot. -OMISSIS-, comunicata via PEC in pari data, a firma del Direttore del Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, avente ad oggetto “Attività estrattiva sita nel Comune di Roma (RM), denominata "-OMISSIS-_-OMISSIS- -OMISSIS-". Società-OMISSIS- s.r.l. - Sollecito adempimenti nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-”;
oltre che gli atti già impugnati con il ricorso originario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, Regione Lazio, Consorzio di Bonifica del Litorale Nord e di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31/05/2024 e depositato il 11/06/2024 parte ricorrente ha agito per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti dettagliati indicati in epigrafe e, in particolare, dei seguenti provvedimenti del Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale:
- della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- di chiusura negativa della conferenza di servizi relativa alla istanza, presentata dalla stessa società-OMISSIS- a r.l., di rinnovo al recupero ambientale ai sensi dell'art. 30 co. 4 della L. R. Lazio n. 17/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 16-bis co. 2, lett. a) del R.R. 5/2005 e ss.mm.ii. con variazione del quantitativo di terre da conferire;
- della successiva nota del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto l’avvio di procedimento per intimazione al recupero ambientale relativa alla attività estrattiva.
2. A sostegno della domanda di annullamento avente ad oggetto il primo provvedimento (determinazione dirigenziale del -OMISSIS-) ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 30 comma 4 e 34 L.R. 6/12/2004 n. 17 nonché dell'art. 16-bis, comma 2, lett. a) R.R. 14/4/2005 n. 5; violazione dell'art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per falsa rappresentazione di presupposto e contraddittorietà; violazione dell'art. 51 delle NTA del Piano territoriale paesaggistico regionale; in ordine alla presunta necessità di autorizzazione paesaggistica per la prosecuzione del piano di recupero ambientale già autorizzato.
2) Violazione degli artt. 30 comma 4 e 34, L.R. 6/12/2004 n. 17 nonché dell'art. 16 bis, comma 2, lett. a) R.R. 14/4/2005 n. 5; violazione dell'art. 3, L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per falsa rappresentazione di presupposto e contraddittorietà; violazione dell'art. 14 bis L. 7/8/1990 n. 241 e del contraddittorio procedimentale; in ordine alla presunta mancata integrazione documentale in relazione al richiesto rinnovo dell'autorizzazione ai fini del completamento del recupero ambientale assentito.
3. Con riferimento all’impugnazione del secondo provvedimento (nota del -OMISSIS-) la ricorrente ha proposto un unico motivo:
1) Illegittimità derivata. Violazione dell'art. 21- septies L. 7/8/1990 n. 241 per difetto dell'oggetto. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento di presupposto, contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 7 e 14 bis L. 241/1990.
4. Le parti resistenti si sono costituite nel giudizio ed in particolare Roma Capitale il 12/06/2024, Consorzio Di Bonifica Del Litorale Nord il 13/06/2024, Città metropolitana di Roma Capitale il 24/6/2024, Regione Lazio il 3/7/2024, come da rispettive difese e atti, chiedendo di respingere ogni pretesa della ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 17/7/2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare ed è stata fissata l'udienza pubblica del 15/1/2025 per la trattazione del ricorso nel merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/10/2024 e depositato il 23/10/2024 parte ricorrente ha ulteriormente agito per l’annullamento, previa sospensiva, della sopravvenuta nota del-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Dipartimento Ciclo dei rifiuti Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di Roma Capitale, avente ad oggetto il sollecito adempimenti nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- (già gravata con il ricorso in via principale).
7. A sostegno dell’azione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 2 bis, L.7/8/1990 n. 241, nonché dei principi di correttezza e buona fede conformativi dell'agire amministrativo e del legittimo affidamento del privato. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per sviamento e per falsa rappresentazione di presupposto;
2) Anche in via derivata dall'illegittimità del provvedimento del-OMISSIS- prot.-OMISSIS-: Violazione dell'art. 21 septies L. 7/8/1990 n. 241 per difetto dell'oggetto. Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento di presupposto, contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 7 e 14 bis L. 241/1990;
3) In via di illegittimità derivata dall'illegittimità della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- di conclusione negativa della conferenza dei servizi e del provvedimento del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-: Violazione degli artt. 30, comma 4, e 34 comma 4-bis L.R.6/12/2004 n. 17 nonché dell'art. 16-bis, comma 2, lett. a) R.R. 14/4/2005n. 5; violazione dell'art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per falsa rappresentazione di presupposto e contraddittorietà; violazione dell'art. 51 delle NTA del Piano territoriale paesaggistico regionale; in ordine alla presunta necessità di autorizzazione paesaggistica per la prosecuzione del piano di recupero ambientale già autorizzato;
4) Ancora in via di illegittimità derivata dall'illegittimità della determinazione dirigenziale del -OMISSIS- di conclusione negativa della conferenza dei servizi e del provvedimento del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-:Violazione degli artt. 30 comma 4 e 34, L.R. 6/12/2004 n. 17nonché dell'art. 16 bis, comma 2, lett. a) R.R. 14/4/2005 n. 5; violazione dell'art. 3, L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per falsa rappresentazione di presupposto e contraddittorietà; violazione dell'art. 14 bis L. 7/8/1990 n. 241 e del contraddittorio procedimentale; in ordine alla presunta mancata integrazione documentale in relazione al richiesto rinnovo dell'autorizzazione ai fini del completamento del recupero ambientale assentito.
8. Alla camera di consiglio del 6/11/2024 l’istanza cautelare è stata respinta.
9. Alla udienza pubblica del 15/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. La fattispecie posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità degli atti adottati dal Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, come meglio indicati in epigrafe, adottati con riferimento alla attività estrattiva gestita dalla società ricorrente sita nel Comune di Roma, in località -OMISSIS-, denominata "-OMISSIS-_-OMISSIS- -OMISSIS-”.
11. La vicenda trae origine dall’istanza di rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata alla società, da cui è iniziato un complesso ed articolato procedimento amministrativo, anche in considerazione delle diverse e sopravvenute istanze della ricorrente.
11.1 Il quadro normativo di riferimento si fonda, primariamente, sulla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, contenente la disciplina organica in materia di cave e torbiere, il cui art. 30 “apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti” dispone, al comma 4, che l’autorizzazione ha durata non superiore a dieci anni salvo rinnovo, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e la procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.
11.2 In particolare, ai sensi dell’art. 16- bis del Regolamento Regionale del Lazio n. 5/2005, di attuazione dell'art. 7 della citata legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, le istanze di rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere possono riguardare, alternativamente: la cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato (comma 2, lett. a); lo sviluppo del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato nei limiti del giacimento residuo (comma 2 lett.b).
12. Nel caso di specie la ricorrente, autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva con determinazione dirigenziale -OMISSIS-del-OMISSIS-, prorogata fino alla data del 9.5.2021 (v. determinazioni dirigenziali allegate al ricorso):
- dapprima, in data 8/2/2021, ha depositato istanza di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione della cava ai sensi del predetto art. 16- bis , comma 2 lett. b);
- quindi, con comunicazione del 21/10/2021, ha presentato richiesta di rettifica del solo quantitativo delle terre e rocce di scavo di provenienza esterna, al fine di poter completare il piano di recupero ambientale, formalizzando richiesta di variante in data 8/11/2022;
- ancora, con nota del 27/2/2023, ha depositato richiesta di modifica dell’oggetto del procedimento, in istanza di rinnovo ai sensi dell’art.16-bis comma 2 lettera a), ai soli fini del completamento del recupero ambientale.
13. L’amministrazione ha concluso il procedimento amministrativo con il primo provvedimento gravato con il ricorso principale: la determinazione dirigenziale del -OMISSIS- di chiusura negativa della conferenza di servizi (v. doc. 1 allegato al ricorso).
13.1 Tale provvedimento motiva il rigetto della istanza sulla base di due ordini di ragioni: 1) l’assenza della autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004; 2) il mancato deposito di tutte le integrazioni richieste alla proponente, con conseguente impossibilità degli enti ivi indicati di rilasciare il parere di competenza. Ciascuna motivazione è oggetto, rispettivamente, del primo e del secondo motivo di ricorso avverso la predetta determinazione.
13.2 Con il primo motivo, il ricorrente si duole, su più fronti, della conclusione dell’amministrazione in ordine alla necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica.
14. Il motivo è infondato.
14.1 In primo luogo, non corrisponde al vero che, come sostenuto dalla ricorrente, mancherebbe in concreto il vincolo paesaggistico interferente con il limitato intervento di completamento del recupero ambientale. Nel provvedimento impugnato (doc. 1 cit.) si riportano, esattamente, i riferimenti del vincolo paesaggistico riscontrato: “ L’area oggetto dell’intervento, sulla base di quanto rilevato - tav B. 24 (Beni Paesaggistici) del PTPR, approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021 (BURL n. 56 del 10.06.2021 supplemento n. 2) è interessata dai seguenti Beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D. Lgs 42/2004: art. 134, c. 1, lett. b) e art. 142, c. 1. lett. m) del D. Lgs 42/04 Protezione punti di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto – identificati con codici mp058_0870 Ritrovamento preistorico sporadico, mp058_0871 Area di frammenti fittili, ml_912 Antico tracciato della Via Portuense - al quale si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle Norme, ed in particolare dell’Art. 42: “Protezione zone di interesse archeologico ”.
14.2 In secondo luogo, è inconferente la deduzione per cui il parere regionale, in cui sono state espresse le problematiche paesaggistiche, sarebbe quello di cui alla nota del 6/6/2022, relativo al progetto originario ai sensi dell'art. 16- bis , comma 2, lett. b) del reg. Regionale 5/2005, di ampliamento dell'attività estrattiva, diverso dall’intervento di mero completamento del recupero ambientale del progetto di cava, di cui alla lett. a) della disposizione predetta. Anche in questo caso, nello stesso provvedimento impugnato si riporta il riferimento alla nota della Regione Lazio del 19/03/2024, peraltro prodotta anche dalla stessa ricorrente, relativa, come nella stessa espressamente indicato, alla nuova istanza presentata ai sensi dell’art. 16- bis , comma 2, “lett. a)” dalla ricorrente (v. doc. 2 b allegato al ricorso).
14.3 In terzo luogo, vi sono molteplici disposizioni la cui lettura congiunta depone a favore della necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento alla fattispecie in esame.
14.3.1. In via generale, l’art 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che disciplina l’autorizzazione paesaggistica dispone al comma 14 che “ le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134 ”.
14.3.2 L’art. 51 del piano territoriale paesaggistico (PTP) della Regione Lazio che disciplina le attività estrattive dispone, per quanto qui di interesse, al comma 6: “ le attività di coltivazione di cave legittimamente in esercizio ai sensi della l.r.17/2004 alla data di apposizione di un vincolo paesaggistico in area precedentemente non vincolata, possono proseguire l’attività nei limiti dei progetti già autorizzati” e che “la eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. In tal caso l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale per la compatibilità di tutela paesaggistica del territorio ”.
14.3.3 Ancora, il comma 8 del richiamato art. 16-bis del regolamento n.5/2005, prevede che “ in tutti i casi di rinnovo previsti dal presente articolo ”, e quindi anche nella ipotesi di cui al comma 2 lett. a), oggetto della istanza della ricorrente, “ devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente ”.
14.3.4 Ebbene, nel caso di specie la ricorrente ha, a tutti gli effetti, depositato istanza di proroga essendo l’attività autorizzata scaduta alla data del 9 maggio 2021 sicché la normativa richiamata è applicabile anche al caso in esame.
14.4 In quarto luogo, la circostanza che, a seguito della richiesta di rettifica della istanza nella fattispecie di cui all’art. 16- bis comma 2 lett.a, la proroga sia giustificata dalla sola attività di recupero ambientale, non è idonea a derogare alla predetta disciplina, essendo anche quest’ultima prestazione necessariamente sottoposta al controllo degli enti competenti. Tale interpretazione è avvalorata, invero, dal richiamo, del predetto comma 6, proprio al “ rispetto delle modalità di cui ai commi 7 e 8 ai fini di un adeguato recupero ambientale ”, che disciplinano, tra l’altro, le modalità del recupero ambientale, come le opere di rimodellamento del suolo in accordo con la morfologia dei luoghi; gli obblighi di risanamento e riqualificazione paesaggistico ambientale; il risanamento delle aree escavate (v. art. 51 PTP comma 7 e 8).
14.5 In quinto luogo, nel caso di specie la richiesta di proroga è accompagnata dalla istanza di significativa “rettifica” del quantitativo delle terre e rocce da scavo: da quello autorizzato originariamente, di circa 194.059 mc, a quello nuovo richiesto di 430.443 mc (v. dati indicati nella istanza di rettifica - doc. 10 allegati al ricorso). Ciò giustifica, a fortiori , la necessità della autorizzazione paesaggistica, cui è rimessa ogni valutazione in merito.
15. Infine, in ordine alle doglianze della ricorrente sulle modalità della valutazione dell’impatto paesaggistico dell’attività autorizzanda , risultano condivisibili le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato in ordine alla necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, non potendosi compiere tale valutazione di compatibilità in conferenza dei servizi. La normativa richiamata è, infatti, chiara nel riferirsi a tale specifico procedimento autorizzatorio e tale conclusione risulta coerente con le peculiarità della normativa in esame, ai sensi dell’art. 51 PTP comma 6, che contiene l’inciso “ la eventuale proroga di tali autorizzazioni può essere rilasciata esclusivamente previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 ”.
16. Stante la fondatezza delle argomentazioni relative alla mancanza di autorizzazione paesaggistica, espresse nella determina gravata, non è esaminato il secondo motivo di ricorso relativo alle carenze documentali. Il provvedimento impugnato se risulta plurimotivato resiste, invero, all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. III, 18/11/2021, n. 7694).
17. Con riferimento, invece, alla determina nota del -OMISSIS- prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto l’avvio di procedimento per intimazione al recupero ambientale relativa alla attività estrattiva, pure impugnata con il ricorso principale, provvedimento che sarebbe non solo annullabile ma, financo, nullo ai sensi dell’art. 21- septies della legge n.241/1990 per difetto o impossibilità dell'oggetto, ogni doglianza risulta infondata.
17.1 Primariamente, nello stesso provvedimento impugnato si precisa chiaramente che la società “ è tenuta comunque a recuperare morfologicamente con la quantità di terre ad oggi autorizzata ”, sicché nessuna prestazione “impossibile” è richiesta alla ricorrente (v. doc. 3 ricorrente).
17.2 Quindi, è la stessa istante a dichiarare che “ l'intero quantitativo autorizzato è stato da tempo posto in opera ” (v. memoria della ricorrente del 13/12/2024) sicché la presunta prestazione “impossibile” sembrerebbe, in realtà, dalla stessa società già realizzata.
17.3 Ancora, la nota impugnata, di intimazione alla messa in sicurezza del sito, costituisce diretta conseguenza dell’esito negativo del procedimento di proroga, imputabile alla stessa ricorrente che: a monte, in sede di richiesta di autorizzazione, avrebbe errato nell’indicare il quantitativo delle terre e rocce da scavo necessario per il ripristino ambientale, per un “errore materiale di cui alla prima presentazione”, secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente (v. istanza di rettifica - doc. 10 allegati al ricorso); quindi, a valle, in sede di proroga dell’autorizzazione, non ha provveduto a richiedere l’autorizzazione paesaggistica necessaria ai fini della richiesta di rettifica e proroga, come sopra chiarito.
18. Da ultimo, il ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensiva, della sopravvenuta nota del-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Dipartimento Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, di sollecito degli adempimenti della nota prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- (già gravata con il ricorso in via principale), è inammissibile.
18.1 Circa la definizione di atto meramente confermativo, il Consiglio di Stato ha, anche di recente, ribadito che l’atto meramente confermativo ricorre “ quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ” e “ si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo ”: “ tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione ”; di contro, “ l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto connotato anche da una nuova motivazione ” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2024, n.7581).
18.2 Nel caso in esame la nota impugnata del-OMISSIS-, come evidente dal suo contenuto (v. doc. 28 ricorrente), si limita a confermare il provvedimento già gravato, richiamandolo integralmente, senza alcuna nuova valutazione dei fatti di causa, né rinnovata attività istruttoria. Si tratta, dunque, di un atto meramente confermativo con conseguente inammissibilità della sua impugnazione.
19. In conclusione, il ricorso principale deve essere integralmente respinto; quello per motivi aggiunti dichiarato inammissibile.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore della sola parte Roma Capitale, con compensazione nei confronti delle altre parti, stante il loro diverso coinvolgimento nella vicenda procedurale in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge; compensa le spese di lite con le altre parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.