Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2024, proposto da
MA Lo CO, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Frisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
recante le seguenti domande:
"- previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifiche e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, con riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 1 Protocollo 1 CEDU;
- per l’effetto e in ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in quanto cessato dal servizio per raggiunti limiti di età in data 16.04.2020 a percepire l’intero importo del TFS ancora integralmente da corrispondere da parte di INPS in via immediata – stante l’avvenuto decorso dei termini legislativi previsti - senza dilazioni e senza rateizzazione e la condanna del resistente a corrispondere in via immediata e senza dilazione l’intero importo dovuto, come risulterà all’esito dei conteggi di INPS, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.
In via istruttoria si chiede che il Tribunale voglia ordinare al resistente l’esibizione ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a. di tutta la documentazione in suo possesso attestante i conteggi e la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di trattamento fine servizio al sig. MA Lo CO, cessato dal servizio in data 16.04.2020 per raggiunti limiti di età, nonché quella attestante le date in cui sarebbe dovuta avvenire la corresponsione secondo quanto legislativamente previsto, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno.
Si precisa che la presente causa verte in materia di pubblico impiego e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.
Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre all’esito della costituzione della resistente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Valle d’Aosta MA Lo CO, ex dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate - Direzione generale di Roma, agiva per l’accertamento del diritto alla corresponsione, da parte dell’INPS, del trattamento di fine servizio (comprensivo di interessi di mora e di rivalutazione monetaria) in quanto, a fronte di plurime richieste e di una formale intimazione con messa in mora (inoltrata in data 14.2.2024), l’Istituto non aveva provveduto all’erogazione di quanto dovuto.
In particolare, il ricorrente allegava di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 16.4.2020 per raggiunti limiti di età e che, secondo la disciplina vigente, il TFS avrebbe dovuto essere corrisposto in due tranches , da erogarsi rispettivamente in data 16.7.2021 e 16.7.2022.
Secondo la prospettazione di parte, l’inerzia dell’INPS nell’erogazione delle somme dovute non poteva trovare giustificazione nella disciplina di cui all’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui prevede un regime di rateizzazione dei pagamenti relativi al TFS che, nel caso di specie, consentirebbe all’Amministrazione di erogare le somme in due importi con cadenza annuale.
Tale disciplina, infatti, secondo il ricorrente, doveva ritenersi contraria all’art. 36 della Costituzione e all’art. 1 Protocollo 1 CEDU; ciò rendeva necessaria la rimessione della questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.
Si costituiva in giudizio l’INPS con una comparsa di stile per resistere al ricorso.
Successivamente l’INPS, con la memoria del 14.4.2025, dava atto dell’integrale pagamento di quanto dovuto e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, con la memoria depositata in vista dell’udienza, ribadiva il proprio interesse alla decisione in quanto l’Amministrazione, pur avendo nelle more del giudizio erogato il trattamento di fine servizio, non aveva maggiorato lo stesso della rivalutazione monetaria. Venivano altresì reiterate le censure di illegittimità costituzionale della disciplina applicabile al caso di specie nella parte in cui la stessa non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio soggette a rateizzazione.
Il Collegio, preso atto del deposito, ad opera delle parti, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dato atto che nelle more del giudizio l’INPS ha corrisposto, in favore del ricorrente, il trattamento di fine servizio (d’ora in avanti anche TFS) comprensivo di interessi di mora. Non è stata, tuttavia, corrisposta la rivalutazione sulle somme dovute, oggetto di espressa domanda nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla pretesa alla corresponsione del TFS e degli interessi moratori, mentre residua in capo al ricorrente l’interesse alla decisione con riferimento alla rivalutazione.
2. Nel merito, ritiene il Tribunale che la pretesa alla corresponsione della rivalutazione monetaria non sia fondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non è ammissibile il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria in relazione alle somme da corrispondere, da parte dell’amministrazione, in favore del dipendente a titolo di trattamento di fine servizio, alla luce della disciplina di cui agli articoli 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (vedi, ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 25.11.2024, n. 3891).
Né può condividersi l’argomentazione della parte ricorrente secondo cui la disciplina normativa, laddove esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio, sarebbe contraria alla Costituzione in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 130 del 2023, la quale, pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla rateizzazione della corresponsione del trattamento di fine servizio, avrebbe nondimeno affermato la contrarietà a Costituzione (e, in particolare, all’art. 36 della legge fondamentale) di tale meccanismo dilatorio, se non adeguatamente “bilanciato” dal diritto alla maggiorazione, a titolo di rivalutazione monetaria, delle somme corrisposte.
Secondo le argomentazioni del ricorrente la necessità di rimettere alla Corte la questione di legittimità costituzionale nei termini sopra esposti deriverebbe dai principi enunciati dalla sentenza n. 130 del 2023, da qualificarsi come “sentenza-monito”. Infatti, nel caso di specie, la Consulta aveva constatato l’impossibilità di modificare (mediante una propria pronuncia di accoglimento) la disciplina positiva senza invadere il terreno della discrezionalità legislativa evidenziando, comunque, la necessità di una riforma onde eliminare i profili di contrasto con il principio di proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il richiamo alla pronuncia n. 130 del 2023, nella parte in cui afferma la contrarietà a Costituzione della disciplina in punto di rateizzazione del trattamento di fine servizio, sia inconferente ai fini della decisione della presente controversia in quanto nel caso di specie non viene in rilievo, ai fini della decisione, l’applicazione della disciplina sulla rateizzazione del trattamento di fine servizio. Il ricorrente, infatti, chiedeva accertarsi l’illegittimità della condotta tenuta dall’Amministrazione, la quale non aveva provveduto ai pagamenti alle scadenze fissate secondo la normativa sulla rateizzazione. A conferma di tale impostazione di fondo del ricorso, basti rilevare che lo stesso è stato proposto quando già i termini della rateizzazione erano scaduti, con la conseguenza che alcun’utilità sarebbe derivata per l'interessato dall’accertamento dell’illegittimità della dilazione prevista dalla legge.
L’odierna controversia, dunque, diverge sensibilmente da quella che ha originato la rimessione alla Consulta sfociata nella pronuncia menzionata, con la conseguenza che i principi enunciati dalla Corte non possono essere sic et simpliciter estesi all’odierna controversia.
Analogamente è a dirsi con riferimento alle rimessioni alla Corte costituzionale disposte dal T.A.R. Lazio e dal T.A.R. Marche richiamate dal ricorrente negli atti difensivi in quanto, in quei casi, i dipendenti che avevano agito in giudizio lamentavano l’illegittimità della rateizzazione e avevano (coerentemente) proposto l’impugnazione quando ancora i termini della dilazione non erano scaduti. In quei giudizi, dunque, l’accertamento (da demandare alla Corte) circa la legittimità della disciplina in punto di rateizzazione del trattamento di fine servizio assumeva carattere decisivo ai fini dello scrutinio di fondatezza della pretesa dei ricorrenti al pagamento immediato degli importi.
Tali considerazioni conducono anche a ritenere non meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione c.d. impropria del processo in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità, in quanto nel presente giudizio non rilevano i profili di disciplina di cui viene prospettata l’illegittimità nelle ordinanze di rimessione.
Esclusa, dunque, la rilevanza ai fini di causa delle pronunce menzionate dal ricorrente, ritiene il Tribunale che debba essere affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (come ribadita nella memoria del 14.4.2025) alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui “La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione -relativamente al rapporto di lavoro privato - risulta decisivamente fondata sulla constatazione che la norma impugnata poteva incentivare l’inadempimento del datore di lavoro, consentendogli di lucrare (con investimenti finanziari, pur privi di rischio) l’eventuale differenziale tra il rendimento dell’investimento ed il tasso di svalutazione.
Siffatta ratio decidendi non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. La pubblica amministrazione infatti conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo – per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa” (sentenza 27.3.2003, n. 82).
Sulla base di tali argomentazioni la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione (affermata, per il lavoro privato, dalla Corte costituzionale nella pronuncia 2.11.2000, n. 459), attesa l’impossibilità di estendere al datore di lavoro pubblico la ratio posta a fondamento della declaratoria d’incostituzionalità, ispirata alla necessità di predisporre, per il datore di lavoro privato, adeguate “remore all’inadempimento” (in questi termini si esprime la sentenza n. 82 del 2003), esigenza che non sussiste nei confronti dell’amministrazione.
Nella stessa sentenza la Corte esclude anche che il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione si ponga in contrasto con il parametro di cui all’art. 36 della Costituzione, atteso che l’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore”.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno compensate per metà, alla luce dell’esito complessivo della controversia, e poste per la restante parte a carico di parte resistente, tenuto conto che l’Amministrazione ha erogato le somme dovute solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà, liquidata in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO