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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
T R A
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , nata a [...] né IN (AQ) il 19.2.1941,
[...] C.F._2
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._4 Controparte_1
c.f. , nata a [...] il [...], C.F._5 Controparte_2
c.f. , nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 CP_3
, nata a [...] il [...], digitalmente domiciliati presso l'indirizzo di C.F._7
p.e.c. dei difensori Anna Rossi e Francesco Camerini ( Email_1
), che li rappresentano e difendono giusta procura Email_2 allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
c.f. , residente a [...] in località Controparte_4 CodiceFiscale_8
Civita n. 30/A e c.f. , nato a [...] CP_5 CodiceFiscale_9
(AQ) il 25.10.1974, elettivamente domiciliati a L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
D'Alfonso che li rappresenta e difende giusta procura allagata nel giudizio monitorio n. r.g.
1750/2021 R.g. n. 330/2022
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e dichiarando la nullità dell'incarico professionale conferito il 1.2.2017; in subordine
2) dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale, se ritenuto validamente stipulato, per fatto e colpa degli ingegneri opposti, con la consequenziale condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati agli opponenti, da liquidare in separato giudizio;
3) riconoscere e dichiarare l'obbligo per l'ing. di restituire agli opponenti la somma pari alla differenza tra CP_4
l'importo di euro 31.831.92 ricevuto in p o e la minore somma in effetti dovutagli per l'attività di predisposizione della scheda parametrica “FASE UNO”, con la consequenziale condanna del medesimo ing. al versamento di detta somma agli opponenti, maggiorata degli interessi ex art. 1284 cod. civ.; CP_4 in ulteriore subordine 4) riconoscere e dichiarare che gli opposti hanno diritto al compenso per l'attività effettivamente prestata sino al 19.10.2019, da determinare in applicazione del Protocollo d'Intesa del 21.7.2009 applicabile nell'area del cd.
“cratere sismico”, condannandoli a restituire agli opponenti la somma pari alla differenza tra l'importo di Euro 31.831.92 ricevuto in pagamento dall'ing. e la minore somma in effetti dovuta, oltre i relativi interessi ex CP_4 art. 1284 cod. civ. inoltre (v. prima memoria 183 c.p.c.), 5) dichiarare inammissibile, o comunque respingere perché infondata, la domanda di condanna degli opponenti a titolo di indebito arricchimento avanzata dagli opposti con la comparsa di risposta. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorario del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge.”
Per gli opposti: “Si precisano le conclusioni come segue: si insiste perché il Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, voglia:
1) In via principale: previa ogni eventualmente necessaria declaratoria, dichiarare inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le istanze esperite ex adverso e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo de quo con conseguente reiezione dell'opposizione e definitiva condanna di Parte_2 Parte_3 e al pagamento in favore Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
l data dal 18 dicembre Controparte_4 CP_5 2019, ciò sotto il vincolo solidale, o nella minore diversa misura ritenuta di giustizia.
2) In subordine: previa ogni necessaria declaratoria in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 del codice civile, dichiarare inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le istanze esperite ex adverso e dichiarare, si opus sit previa liquidazione equitativa del quantum, il diritto di e Controparte_4 CP_5 al pagamento in loro favore a titolo di arricchimento senza causa della somma di € 73.673,04, oltre
[...] interessi o nella diversa minore misura ritenuta di giustizia, con relativa condanna degli opponenti.
3) In ogni ipotesi vittoria nelle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 1750/2021 Tribunale di L'Aquila, e Controparte_4 CP_5 chiedevano di ingiungere agli odierni opponenti la somma di € 73.673,04 in ragione del
[...] mancato pagamento delle competenze ad essi spettanti per l'attività professionale resa nei confronti degli opposti, avente ad oggetto un intervento di progettazione di un immobile danneggiato dal R.g. n. 330/2022
sisma del 2009, di proprietà di questi ultimi e finalizzata alla c.d. sostituzione edilizia dell'immobile stesso. A seguito della domanda, il Tribunale di L'Aquila emetteva il D.I. n. 542/2021, ingiungendo a Parte_1 Parte_5 Parte_4 Controparte_1 [...]
e il pagamento della somma di € 73.673,04 CP_2 CP_3
Con atto di citazione notificato il 14.2.2022, questi ultimi hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca nonché, in subordine, l'accertamento della responsabilità professionale degli opposti con conseguente condanna degli stessi alla restituzione di una somma, pari alla differenza tra quanto già corrisposto ai professionisti (pari ad € 31.831,92) e quanto effettivamente dovuto, come risultante all'esito del giudizio di opposizione.
A sostegno delle loro ragioni, gli opponenti hanno dedotto che:
- avevano conferito un incarico professionale all' ing. per la predisposizione Controparte_6 delle attività finalizzate all'intervento di riparazione dell'edificio di loro proprietà, danneggiato dal sisma del 2009. A seguito della morte del nell'assemblea condominiale del CP_6
14.5.2013, avevano conferivano incarico all' ing. CP_4
- il dunque, in ossequio al proprio incarico, aveva svolto la propria attività CP_4 professionale, presentando presso gli enti competenti i documenti necessari all'avvio dell'istruttoria relativa all'erogazione del contributo pubblico stanziato per i lavori di ricostruzione (c.d. fase uno). In data 14.3.2016, l'amministrazione comunale aveva comunicato il completamento della prima fase, invitando i proprietari a presentare i documenti per l'avvio della c.d. fase due. L'amministratore del condominio aveva dunque chiesto al di CP_4 predisporre il progetto ed eventualmente ad elaborare almeno tre ipotesi progettuali da sottoporre ai proprietari, di cui almeno una con previsione di demolizione e ricostruzione;
- l'assemblea del 20.12.2016 aveva stabilito di procedere con la sostituzione edilizia, deliberando altresì di acquisire, per l'affidamento dell'incarico, le candidature di almeno tre professionisti. aveva allora confermato la propria disponibilità e nelle more, era pervenuta anche la CP_4 candidatura dell'ing. L'incarico era dunque stato affidato congiuntamente CP_5 ad entrambi i professionisti dall'assemblea del 1.02.2017, la quale aveva autorizzato l'amministratore alla firma della relativo contratto di prestazione d'opera, il quale avrebbe dovuto prevedere un compenso professionale limitato alla misura del contributo erogato dagli enti predisposti, senza oneri per i proprietari;
- successivamente i professionisti avevano reso edotto l'amministratore dell'impossibilità dell'intervento di demolizione e sostituzione, senza alcun accollo di spese per i proprietari, nonostante il parere positivo in tal senso dell'ufficio ricostruzione;
- al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in relazione all'ammissione al contributo di R.g. n. 330/2022
ricostruzione, vista anche l'inerzia dei professionisti, gli odierni opponenti avevano dato incarico all'avv. Camerini, il quale con p.e.c. del 14.10.2019, aveva comunicato la revoca dell'incarico;
- quanto ai motivi di opposizione del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno sostenuto in primo luogo la nullità dell'incarico professionale, non stipulato per iscritto, come invece previsto dall'art. 67 quater d.lgs. 83/2012, convertito il L. 134/2012. In secondo luogo, hanno contestato la correttezza del parere di congruità sulle competenze rilasciato dall'ordine degli ingegneri di
Isernia e presentato in sede monitoria dai tecnici, il quale, tra l'altro, non terrebbe conto del
Protocollo di intesa siglato tra l'ordine nazionale degli ingegneri e gli ordini professionali provinciali abruzzesi, per cui gli onorari sono dovuti ai professionisti nella misura minima con ulteriore riduzione del 30%. In ogni caso, hanno evidenziavano il grave inadempimento dei tecnici i quali, dopo oltre 2 anni dalla stipula dell'incarico, non hanno predisposto il progetto, presentando documentazione incompleta, sicché l'importo di € 31.831,92, comunque già pagata dai proprietari, non è in linea con l'attività effettivamente svolta.
^^^^^
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto la conferma del Controparte_4 CP_5 decreto opposto, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e spiegando altresì, in subordine, domanda di indebito arricchimento sino alla concorrenza della somma pari a quella ingiunta. A sostegno delle proprie ragioni hanno dedotto che:
- nell'esecuzione dell'incarico hanno svolto tutta l'attività concordata, predisponendo, in ultimo, un progetto di sostituzione edilizia con allegati planimetrici, approvato all'unanimità dall'assemblea con verbale del 25.1.2018. Tale progetto di demolizione e sostituzione, che si configurava come l'unico oggettivamente attuabile, era in ogni caso impossibile da realizzare nei limiti del contributo erogabile;
- il contratto di conferimento dell'incarico è valido ed efficace, in quanto concluso mediante scambio di proposta e accettazione, nel rispetto della forma scritta;
- quanto alla congruità della somma, il protocollo d'intesa richiamato dagli opponenti e stipulato nell'ambito della ricostruzione post sisma non è vincolante in quanto applicabile solo per i tecnici iscritti negli ordini provinciali abruzzesi. Pertanto, il parere di congruità della parcella è stato emesso valutando correttamente l'entità del lavoro svolto e delle tabelle che stabiliscono gli onorari;
- vista l'attività svolta a favore delle controparti, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, sarebbe in ogni caso dovuto ai professionisti un indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c., nella misura non inferiore all'importo asseverato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nel parere sulla congruità dei compensi. R.g. n. 330/2022
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 73.673,04, oltre interessi, spese e accessori di legge, per le prestazioni libero professionali rese nell'ambio della ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli opponenti, gravemente danneggiato dal sisma del 2009.
Per contro, l'opponente, ha contestato la nullità dell'accordo tra le parti, non essendovi alcun contratto in forma scritta, così come richiesto dalla legislazione speciale in materia di ricostruzione post sisma. Ha contestato altresì la correttezza dello svolgimento dell'incarico e il quantum della somma richiesta a titolo di corrispettivo, che sarebbe spropositata rispetto all'attività svolta e comunque non correttamente determinata.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il giudizio deve allora concentrarsi sulle allegazioni e produzioni delle parti, onde accertare in primo luogo la sussistenza del titolo da cui origina il diritto dal creditore;
in secondo luogo, una volta accertata la fonte del credito, occorrerà verificare la prova dell'adempimento del debitore o, alternativamente, di altro fatto estintivo dell'obbligazione.
2 – L'eccezione di nullità del contratto
Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di nullità del contratto sollevata dagli opponenti per violazione della forma scritta ab substantiam prevista dall'art. 67 quater comma 8 del D.L. 83/2012, norma speciale in materia di ristrutturazione post sisma.
L'eccezione è fondata.
L'art. 67 quater cit., nel dettare i criteri e le modalità per la ricostruzione del Parte_6 stabilisce infatti, a comma 8, che “I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di R.g. n. 330/2022
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni: a) identità del professionista e dell'impresa; b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia
e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.”
Si tratta dunque di una nullità testuale connessa alla violazione del requisito di forma, violazione per cui il legislatore ha espressamente previsto la sanzione, optando per quella più radicale: la caducazione del contratto con travolgimento integrale degli effetti già prodotti.
Nel caso in esame, il contratto risale all'anno 2017, dunque nel pieno vigore della normativa speciale di cui al D.L. 83/2012. Tuttavia, non risulta che il conferimento dell'incarico sia avvenuto per iscritto, sicché, ancorché concluso tra le parti, il negozio deve ritenersi nullo per violazione del requisito di forma, ai sensi dell'art. 67 quater comma 8 sopra riportato.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi delle parti opposte secondo cui la forma scritta sarebbe stata invero rispettata, secondo lo schema di scambio tra proposta e accettazione, stante in particolare l'accettazione dell'incarico sottoscritta dai professionisti e inviata mail l'1.02.2017.
Difatti, tra la documentazione prodotta in atti (docc. 1 e 2 fasc. opposti) figura il verbale dell'assemblea condominiale con cui è stato deliberato il conferimento dell'incarico ai professionisti e l'accettazione di questi ultimi, ma non si rinviene alcuna scrittura recante la regolamentazione degli interessi delle parti;
né i documenti prodotti possono essere qualificati come contratto di prestazione d'opera, mancando di tutti gli elementi essenziali, che proprio l'art. 67 quater prescrive (a titolo esemplificativo: oggetto del contratto, qualifiche del professionista, durata e modalità di svolgimento dell'incarico, determinazione del compenso e modalità di pagamento). Non si tratta dunque dell'applicazione di uno schema di conclusione del contratto piuttosto che di un altro - nella specie, lo scambio di proposta e accettazione, senz'altro applicabile ai contratti di diritto comune, come osservato dalla Difesa degli opposti - bensì del difetto del requisito di forma scritta, vizio cui consegue per legge la nullità dell'accordo.
L'accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto impone dunque la condanna degli opposti alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto invalido.
3 – La domanda riconvenzionale R.g. n. 330/2022
Accolta l'eccezione di nullità del contratto, deve invece esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta dalle parti opposte. In particolare, i professionisti hanno chiesto, in subordine, la condanna degli opponenti di una somma pari al credito ingiunti, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per le attività espletate a favore degli opponenti.
Al riguardo, merita in primo luogo osservare che, con la recente pronuncia n. 26727 del 15.10.2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così affermato: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi
"petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).”.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale trova fondamento nello stesso interesse sotteso alla domanda monitoria ed è stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione;
pertanto, la stessa è ammissibile.
Venendo al merito della domanda, giova rammentare che l'art. 2041 c.c. regola in termini generali l'azione di arricchimento stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. Presupposti dell'azione in discorso sono: - l'arricchimento, inteso quale valore economico dell'incremento patrimoniale cagionato a favore di un soggetto da uno spostamento di valori;
- la corrispondente diminuzione patrimoniale nella sfera dell'altro; - l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (Cass. 18878/2015; Cass. Sezioni Unite 24772/2008 ); - l'assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento ha natura sussidiaria, dunque sia se avanzata autonomamente sia se proposta in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile solo ove la diversa azione (fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., Sezioni Unite 33954/2023; Cass., 6735/2024; Cass., 27008/2024). Dall'esecuzione di R.g. n. 330/2022
un contratto nullo può dunque derivare il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra (Cass. 20069/2018).
Quanto alla liquidazione dell'indennizzo, lo stesso deve avvenire nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione
"pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti al pagamento in favore degli opposti dell'indennizzo ex art 2041 c.c.
In primo luogo, è pacifico che l'interesse sotteso alla domanda riconvenzionale sia lo stesso da cui originava la domanda monitoria;
inoltre, vista l'accertata nullità del contratto può dirsi rispettato anche il criterio della sussidiarietà in astratto.
In secondo luogo, quanto al depauperamento delle parti opposte, quest'ultime hanno prodotto in giudizio i progetti esecutivi predisposti nell'interesse degli opponenti (docc. 22 e 23 fasc. opposti), la corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale si evince l'esecuzione (almeno in parte, e sino alla revoca dell'incarico) della prestazione professionale (cfr. docc. 12-19 fasc. opposti). D'altronde, anche nella lettera del 14.10.2019 (doc. 4 fasc. opposti), inviata dal legale degli opponenti ai professionisti opposti e con la quale è stata comunicata la revoca dell'incarico e la nomina di nuovi tecnici, non è contestato il mancato svolgimento dell'incarico professionale, ma le ragioni della revoca sono individuate, piuttosto, nell'omessa prospettazione all'assemblea di una soluzione di riparazione/ricostruzione che non comportasse spese per i proprietari e che fosse interamente sostenibile con i fondi del contributo pubblico. In altri termini, gli opponenti non hanno contestato ai professionisti di non aver redatto i progetti commissionati o di averli redatti con ritardo, o ancora, di aver redatto progetti inadeguati o inutilizzabili. Gli stessi hanno, invece, lamentato il fatto che le soluzioni prospettate prevedessero spese per i proprietari, ciò in violazione di un asserito impegno assunto in sede di stipula del contratto, poi rilevatosi nullo. Peraltro, anche nelle memorie di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli opponenti non muovono specifiche contestazioni alla documentazione prodotta dalle parti, ma si limitano a statuizioni di principio sul regime dell'art. 2041 c.c., nonché sulle regole generali in tema di onere della prova.
Circa la liquidazione dell'indennità, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non R.g. n. 330/2022
corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto
l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall'esecuzione di dette opere, così assicurando all'appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere) (Cass. n. 21138/2024; Cass. S.U. 23385/2008).
Con specifico riferimento all'ingiustificato arricchimento connesso alle prestazioni rese da un professionista in assenza di un valido contratto, seppur con riferimento ai contratti con la P.A., la
Suprema Corte ha affermato che “ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.”
(Cass. n. 9809/2019).
Ne consegue l'impossibilità, nel caso di specie, di commisurare l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. al corrispettivo asseritamente spettante agli opposti a titolo contrattuale come riportato nella parcella in atti e nel parere di congruità dell'Ordine professionale;
tale metodo di calcolo si risolverebbe, infatti, in una finzione inaccettabile, che vanificherebbe del tutto l'accertata nullità del contratto.
Ritiene allora il Tribunale che l'indennizzo debba essere determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., non emergendo dalle risultanze processuali elementi per poter procedere alla quantificazione dello stesso, tale non essendo la parcella versata in atti, la quale si riferisce all'intero compenso professionale dovuto, riferibile peraltro a plurime attività, non verificabili da parte del Tribunale. Tenuto conto della finalità recuperatoria sottesa all'istituto dell'ingiustificato arricchimento e dovendosi limitare l'indennizzo alla diminuzione patrimoniale subita dagli esecutori della prestazione, esso può essere allora calcolato in una somma pari a quella già corrisposta dagli opponenti (cfr. docc. 28 e 29 fasc. opponenti). La circostanza che tale importo sia stato pagato, senza opporre alcuna contestazione, induce infatti a ritenere che, almeno per tale parte di attività, l'esecuzione della prestazione senza un sottostante contratto scritto abbia cagionato un iniquo depauperamento nella sfera patrimoniale degli opposti, con corrispettivo ingiusto vantaggio per gli opponenti. R.g. n. 330/2022
D'altronde, nel formulare la domanda di ingiustificato arricchimento, le parti opposte hanno individuato il quantum dell'indennità nell'importo totale del corrispettivo riportato nella parcella in atti, senza indicare metodi di calcolo alternativi idonei al calcolo dell' equo indennizzo (e non dell'intero compenso) spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. Al riguardo, va precisato che tale mancanza certo non avrebbe potuto essere sopperita dall'invocata CTU, cui avrebbe dovuto essere demandando il compito di “confermare e/o determinare il quantum dovuto agli esponenti” (cfr. pag. 2 memoria ex art 183 comma 6 n. 2 opposti), non potendo certo la consulenza tecnica disposta dal
Giudice sopperire alle mancate allegazioni delle parti.
Stante quanto sinora esposto, la misura dell'indennizzo può essere allora calcolata, in via equitativa, prendendo come riferimento l'importo già corrisposto ai professionisti, pari ad € 31.831.92.
Considerando che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. è un credito di valore e pertanto deve essere
“liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera,
o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene
o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” (Cass. 1889/2013; conforme Cass.
28930/2022), all'importo come sopra individuato andranno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.
Stante l'indubbia difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" in relazione, volta per volta, ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, questo Giudice ritiene di poter, in via equitativa, calcolare rivalutazione e interessi, al saggio legale, sulla somma totale dell'indennizzo dovuto in favore degli opponenti come sopra determinata, di € 31.831.92., che va devalutata al 14.10.2019 (data in cui è stata comunicata la revoca dell'incarico e dunque senza dubbio è cessata la prestazione professionale c.d. aestimatio) e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della pronuncia, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Dalla data della presente sentenza vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al saldo del dovuto.
4 - Conclusioni:
Sulla scorta di tutto sinora esposto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato;
il R.g. n. 330/2022
contratto va invece dichiarato nullo, con condanna degli opposti alla restituzione di € 31.831.92, percepiti in forza del contratto invalido.
Va invece accolta l'azione di indebito arricchimento esercitata in via riconvenzionale dalle parti opposte con condanna degli opponenti al pagamento dell'indennizzo ex art 2041 c.c. nella misura sopra determinata.
In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/2 e poste per la restante metà a carico degli opponenti, soccombenti rispetto alla domanda riconvenzionale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso dal
Tribunale di L'Aquila il 10.11.2021;
b) DICHIARA la nullità del contratto di prestazione d'opera concluso tra , Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
e e e, per l'effetto, CONDANNA le parti opposte alla CP_3 Controparte_4 CP_5 restituzione in favore delle parti opponenti della somma di € 31.831.92, ricevuta in forza del contratto nullo;
c) CONDANNA , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e al pagamento a favore di e Parte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 della somma di € 31.831.92 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione
[...] monetaria e interessi compensativi da calcolarsi, come in motivazione, sulla predetta somma devalutata dalla data del 14.10.2019 e rivalutata anno per anno sino alla data del deposito della presente sentenza e oltre interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo;
d) COMPENSA le spese di lite nella misura di ½;
e) CONDANNA gli opponenti nei confronti di degli opposti alla rifusione del restante ½ delle spese legali, che liquida nella somma di € 3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 9 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 con concessione dei termini ex art
190 c.p.c.
T R A
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , nata a [...] né IN (AQ) il 19.2.1941,
[...] C.F._2
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 Pt_4
c.f. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._4 Controparte_1
c.f. , nata a [...] il [...], C.F._5 Controparte_2
c.f. , nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 CP_3
, nata a [...] il [...], digitalmente domiciliati presso l'indirizzo di C.F._7
p.e.c. dei difensori Anna Rossi e Francesco Camerini ( Email_1
), che li rappresentano e difendono giusta procura Email_2 allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
c.f. , residente a [...] in località Controparte_4 CodiceFiscale_8
Civita n. 30/A e c.f. , nato a [...] CP_5 CodiceFiscale_9
(AQ) il 25.10.1974, elettivamente domiciliati a L'Aquila, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
D'Alfonso che li rappresenta e difende giusta procura allagata nel giudizio monitorio n. r.g.
1750/2021 R.g. n. 330/2022
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e dichiarando la nullità dell'incarico professionale conferito il 1.2.2017; in subordine
2) dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale, se ritenuto validamente stipulato, per fatto e colpa degli ingegneri opposti, con la consequenziale condanna degli stessi al risarcimento dei danni arrecati agli opponenti, da liquidare in separato giudizio;
3) riconoscere e dichiarare l'obbligo per l'ing. di restituire agli opponenti la somma pari alla differenza tra CP_4
l'importo di euro 31.831.92 ricevuto in p o e la minore somma in effetti dovutagli per l'attività di predisposizione della scheda parametrica “FASE UNO”, con la consequenziale condanna del medesimo ing. al versamento di detta somma agli opponenti, maggiorata degli interessi ex art. 1284 cod. civ.; CP_4 in ulteriore subordine 4) riconoscere e dichiarare che gli opposti hanno diritto al compenso per l'attività effettivamente prestata sino al 19.10.2019, da determinare in applicazione del Protocollo d'Intesa del 21.7.2009 applicabile nell'area del cd.
“cratere sismico”, condannandoli a restituire agli opponenti la somma pari alla differenza tra l'importo di Euro 31.831.92 ricevuto in pagamento dall'ing. e la minore somma in effetti dovuta, oltre i relativi interessi ex CP_4 art. 1284 cod. civ. inoltre (v. prima memoria 183 c.p.c.), 5) dichiarare inammissibile, o comunque respingere perché infondata, la domanda di condanna degli opponenti a titolo di indebito arricchimento avanzata dagli opposti con la comparsa di risposta. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorario del giudizio, oltre spese generali cap ed iva come per legge.”
Per gli opposti: “Si precisano le conclusioni come segue: si insiste perché il Tribunale di L'Aquila, contrariis rejectis, voglia:
1) In via principale: previa ogni eventualmente necessaria declaratoria, dichiarare inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le istanze esperite ex adverso e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo de quo con conseguente reiezione dell'opposizione e definitiva condanna di Parte_2 Parte_3 e al pagamento in favore Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 CP_3
l data dal 18 dicembre Controparte_4 CP_5 2019, ciò sotto il vincolo solidale, o nella minore diversa misura ritenuta di giustizia.
2) In subordine: previa ogni necessaria declaratoria in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 del codice civile, dichiarare inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le istanze esperite ex adverso e dichiarare, si opus sit previa liquidazione equitativa del quantum, il diritto di e Controparte_4 CP_5 al pagamento in loro favore a titolo di arricchimento senza causa della somma di € 73.673,04, oltre
[...] interessi o nella diversa minore misura ritenuta di giustizia, con relativa condanna degli opponenti.
3) In ogni ipotesi vittoria nelle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 1750/2021 Tribunale di L'Aquila, e Controparte_4 CP_5 chiedevano di ingiungere agli odierni opponenti la somma di € 73.673,04 in ragione del
[...] mancato pagamento delle competenze ad essi spettanti per l'attività professionale resa nei confronti degli opposti, avente ad oggetto un intervento di progettazione di un immobile danneggiato dal R.g. n. 330/2022
sisma del 2009, di proprietà di questi ultimi e finalizzata alla c.d. sostituzione edilizia dell'immobile stesso. A seguito della domanda, il Tribunale di L'Aquila emetteva il D.I. n. 542/2021, ingiungendo a Parte_1 Parte_5 Parte_4 Controparte_1 [...]
e il pagamento della somma di € 73.673,04 CP_2 CP_3
Con atto di citazione notificato il 14.2.2022, questi ultimi hanno proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca nonché, in subordine, l'accertamento della responsabilità professionale degli opposti con conseguente condanna degli stessi alla restituzione di una somma, pari alla differenza tra quanto già corrisposto ai professionisti (pari ad € 31.831,92) e quanto effettivamente dovuto, come risultante all'esito del giudizio di opposizione.
A sostegno delle loro ragioni, gli opponenti hanno dedotto che:
- avevano conferito un incarico professionale all' ing. per la predisposizione Controparte_6 delle attività finalizzate all'intervento di riparazione dell'edificio di loro proprietà, danneggiato dal sisma del 2009. A seguito della morte del nell'assemblea condominiale del CP_6
14.5.2013, avevano conferivano incarico all' ing. CP_4
- il dunque, in ossequio al proprio incarico, aveva svolto la propria attività CP_4 professionale, presentando presso gli enti competenti i documenti necessari all'avvio dell'istruttoria relativa all'erogazione del contributo pubblico stanziato per i lavori di ricostruzione (c.d. fase uno). In data 14.3.2016, l'amministrazione comunale aveva comunicato il completamento della prima fase, invitando i proprietari a presentare i documenti per l'avvio della c.d. fase due. L'amministratore del condominio aveva dunque chiesto al di CP_4 predisporre il progetto ed eventualmente ad elaborare almeno tre ipotesi progettuali da sottoporre ai proprietari, di cui almeno una con previsione di demolizione e ricostruzione;
- l'assemblea del 20.12.2016 aveva stabilito di procedere con la sostituzione edilizia, deliberando altresì di acquisire, per l'affidamento dell'incarico, le candidature di almeno tre professionisti. aveva allora confermato la propria disponibilità e nelle more, era pervenuta anche la CP_4 candidatura dell'ing. L'incarico era dunque stato affidato congiuntamente CP_5 ad entrambi i professionisti dall'assemblea del 1.02.2017, la quale aveva autorizzato l'amministratore alla firma della relativo contratto di prestazione d'opera, il quale avrebbe dovuto prevedere un compenso professionale limitato alla misura del contributo erogato dagli enti predisposti, senza oneri per i proprietari;
- successivamente i professionisti avevano reso edotto l'amministratore dell'impossibilità dell'intervento di demolizione e sostituzione, senza alcun accollo di spese per i proprietari, nonostante il parere positivo in tal senso dell'ufficio ricostruzione;
- al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in relazione all'ammissione al contributo di R.g. n. 330/2022
ricostruzione, vista anche l'inerzia dei professionisti, gli odierni opponenti avevano dato incarico all'avv. Camerini, il quale con p.e.c. del 14.10.2019, aveva comunicato la revoca dell'incarico;
- quanto ai motivi di opposizione del decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno sostenuto in primo luogo la nullità dell'incarico professionale, non stipulato per iscritto, come invece previsto dall'art. 67 quater d.lgs. 83/2012, convertito il L. 134/2012. In secondo luogo, hanno contestato la correttezza del parere di congruità sulle competenze rilasciato dall'ordine degli ingegneri di
Isernia e presentato in sede monitoria dai tecnici, il quale, tra l'altro, non terrebbe conto del
Protocollo di intesa siglato tra l'ordine nazionale degli ingegneri e gli ordini professionali provinciali abruzzesi, per cui gli onorari sono dovuti ai professionisti nella misura minima con ulteriore riduzione del 30%. In ogni caso, hanno evidenziavano il grave inadempimento dei tecnici i quali, dopo oltre 2 anni dalla stipula dell'incarico, non hanno predisposto il progetto, presentando documentazione incompleta, sicché l'importo di € 31.831,92, comunque già pagata dai proprietari, non è in linea con l'attività effettivamente svolta.
^^^^^
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto la conferma del Controparte_4 CP_5 decreto opposto, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e spiegando altresì, in subordine, domanda di indebito arricchimento sino alla concorrenza della somma pari a quella ingiunta. A sostegno delle proprie ragioni hanno dedotto che:
- nell'esecuzione dell'incarico hanno svolto tutta l'attività concordata, predisponendo, in ultimo, un progetto di sostituzione edilizia con allegati planimetrici, approvato all'unanimità dall'assemblea con verbale del 25.1.2018. Tale progetto di demolizione e sostituzione, che si configurava come l'unico oggettivamente attuabile, era in ogni caso impossibile da realizzare nei limiti del contributo erogabile;
- il contratto di conferimento dell'incarico è valido ed efficace, in quanto concluso mediante scambio di proposta e accettazione, nel rispetto della forma scritta;
- quanto alla congruità della somma, il protocollo d'intesa richiamato dagli opponenti e stipulato nell'ambito della ricostruzione post sisma non è vincolante in quanto applicabile solo per i tecnici iscritti negli ordini provinciali abruzzesi. Pertanto, il parere di congruità della parcella è stato emesso valutando correttamente l'entità del lavoro svolto e delle tabelle che stabiliscono gli onorari;
- vista l'attività svolta a favore delle controparti, in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, sarebbe in ogni caso dovuto ai professionisti un indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c., nella misura non inferiore all'importo asseverato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nel parere sulla congruità dei compensi. R.g. n. 330/2022
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 73.673,04, oltre interessi, spese e accessori di legge, per le prestazioni libero professionali rese nell'ambio della ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli opponenti, gravemente danneggiato dal sisma del 2009.
Per contro, l'opponente, ha contestato la nullità dell'accordo tra le parti, non essendovi alcun contratto in forma scritta, così come richiesto dalla legislazione speciale in materia di ricostruzione post sisma. Ha contestato altresì la correttezza dello svolgimento dell'incarico e il quantum della somma richiesta a titolo di corrispettivo, che sarebbe spropositata rispetto all'attività svolta e comunque non correttamente determinata.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Il giudizio deve allora concentrarsi sulle allegazioni e produzioni delle parti, onde accertare in primo luogo la sussistenza del titolo da cui origina il diritto dal creditore;
in secondo luogo, una volta accertata la fonte del credito, occorrerà verificare la prova dell'adempimento del debitore o, alternativamente, di altro fatto estintivo dell'obbligazione.
2 – L'eccezione di nullità del contratto
Preliminarmente, occorre analizzare l'eccezione di nullità del contratto sollevata dagli opponenti per violazione della forma scritta ab substantiam prevista dall'art. 67 quater comma 8 del D.L. 83/2012, norma speciale in materia di ristrutturazione post sisma.
L'eccezione è fondata.
L'art. 67 quater cit., nel dettare i criteri e le modalità per la ricostruzione del Parte_6 stabilisce infatti, a comma 8, che “I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di R.g. n. 330/2022
ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni: a) identità del professionista e dell'impresa; b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia
e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.”
Si tratta dunque di una nullità testuale connessa alla violazione del requisito di forma, violazione per cui il legislatore ha espressamente previsto la sanzione, optando per quella più radicale: la caducazione del contratto con travolgimento integrale degli effetti già prodotti.
Nel caso in esame, il contratto risale all'anno 2017, dunque nel pieno vigore della normativa speciale di cui al D.L. 83/2012. Tuttavia, non risulta che il conferimento dell'incarico sia avvenuto per iscritto, sicché, ancorché concluso tra le parti, il negozio deve ritenersi nullo per violazione del requisito di forma, ai sensi dell'art. 67 quater comma 8 sopra riportato.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi delle parti opposte secondo cui la forma scritta sarebbe stata invero rispettata, secondo lo schema di scambio tra proposta e accettazione, stante in particolare l'accettazione dell'incarico sottoscritta dai professionisti e inviata mail l'1.02.2017.
Difatti, tra la documentazione prodotta in atti (docc. 1 e 2 fasc. opposti) figura il verbale dell'assemblea condominiale con cui è stato deliberato il conferimento dell'incarico ai professionisti e l'accettazione di questi ultimi, ma non si rinviene alcuna scrittura recante la regolamentazione degli interessi delle parti;
né i documenti prodotti possono essere qualificati come contratto di prestazione d'opera, mancando di tutti gli elementi essenziali, che proprio l'art. 67 quater prescrive (a titolo esemplificativo: oggetto del contratto, qualifiche del professionista, durata e modalità di svolgimento dell'incarico, determinazione del compenso e modalità di pagamento). Non si tratta dunque dell'applicazione di uno schema di conclusione del contratto piuttosto che di un altro - nella specie, lo scambio di proposta e accettazione, senz'altro applicabile ai contratti di diritto comune, come osservato dalla Difesa degli opposti - bensì del difetto del requisito di forma scritta, vizio cui consegue per legge la nullità dell'accordo.
L'accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto impone dunque la condanna degli opposti alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto invalido.
3 – La domanda riconvenzionale R.g. n. 330/2022
Accolta l'eccezione di nullità del contratto, deve invece esaminarsi la domanda riconvenzionale proposta dalle parti opposte. In particolare, i professionisti hanno chiesto, in subordine, la condanna degli opponenti di una somma pari al credito ingiunti, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., per le attività espletate a favore degli opponenti.
Al riguardo, merita in primo luogo osservare che, con la recente pronuncia n. 26727 del 15.10.2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno così affermato: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi
"petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).”.
Nel caso di specie, la domanda riconvenzionale trova fondamento nello stesso interesse sotteso alla domanda monitoria ed è stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione;
pertanto, la stessa è ammissibile.
Venendo al merito della domanda, giova rammentare che l'art. 2041 c.c. regola in termini generali l'azione di arricchimento stabilendo che chiunque si sia arricchito senza causa a spese e danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale. Presupposti dell'azione in discorso sono: - l'arricchimento, inteso quale valore economico dell'incremento patrimoniale cagionato a favore di un soggetto da uno spostamento di valori;
- la corrispondente diminuzione patrimoniale nella sfera dell'altro; - l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (Cass. 18878/2015; Cass. Sezioni Unite 24772/2008 ); - l'assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Ai sensi dell'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento ha natura sussidiaria, dunque sia se avanzata autonomamente sia se proposta in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile solo ove la diversa azione (fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico
(Cass., Sezioni Unite 33954/2023; Cass., 6735/2024; Cass., 27008/2024). Dall'esecuzione di R.g. n. 330/2022
un contratto nullo può dunque derivare il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l'arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dell'altra (Cass. 20069/2018).
Quanto alla liquidazione dell'indennizzo, lo stesso deve avvenire nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione
"pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
Nel caso in esame, sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti al pagamento in favore degli opposti dell'indennizzo ex art 2041 c.c.
In primo luogo, è pacifico che l'interesse sotteso alla domanda riconvenzionale sia lo stesso da cui originava la domanda monitoria;
inoltre, vista l'accertata nullità del contratto può dirsi rispettato anche il criterio della sussidiarietà in astratto.
In secondo luogo, quanto al depauperamento delle parti opposte, quest'ultime hanno prodotto in giudizio i progetti esecutivi predisposti nell'interesse degli opponenti (docc. 22 e 23 fasc. opposti), la corrispondenza intercorsa tra le parti dalla quale si evince l'esecuzione (almeno in parte, e sino alla revoca dell'incarico) della prestazione professionale (cfr. docc. 12-19 fasc. opposti). D'altronde, anche nella lettera del 14.10.2019 (doc. 4 fasc. opposti), inviata dal legale degli opponenti ai professionisti opposti e con la quale è stata comunicata la revoca dell'incarico e la nomina di nuovi tecnici, non è contestato il mancato svolgimento dell'incarico professionale, ma le ragioni della revoca sono individuate, piuttosto, nell'omessa prospettazione all'assemblea di una soluzione di riparazione/ricostruzione che non comportasse spese per i proprietari e che fosse interamente sostenibile con i fondi del contributo pubblico. In altri termini, gli opponenti non hanno contestato ai professionisti di non aver redatto i progetti commissionati o di averli redatti con ritardo, o ancora, di aver redatto progetti inadeguati o inutilizzabili. Gli stessi hanno, invece, lamentato il fatto che le soluzioni prospettate prevedessero spese per i proprietari, ciò in violazione di un asserito impegno assunto in sede di stipula del contratto, poi rilevatosi nullo. Peraltro, anche nelle memorie di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., gli opponenti non muovono specifiche contestazioni alla documentazione prodotta dalle parti, ma si limitano a statuizioni di principio sul regime dell'art. 2041 c.c., nonché sulle regole generali in tema di onere della prova.
Circa la liquidazione dell'indennità, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non R.g. n. 330/2022
corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto
l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa e correlati al valore delle opere quali risultanti al momento della perizia a distanza di 25 anni dall'esecuzione di dette opere, così assicurando all'appaltatore il diritto ad ottenere il prezzo della sua controprestazione ragguagliato al valore onnicomprensivo e attualizzato delle opere) (Cass. n. 21138/2024; Cass. S.U. 23385/2008).
Con specifico riferimento all'ingiustificato arricchimento connesso alle prestazioni rese da un professionista in assenza di un valido contratto, seppur con riferimento ai contratti con la P.A., la
Suprema Corte ha affermato che “ai fini della determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall'ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.”
(Cass. n. 9809/2019).
Ne consegue l'impossibilità, nel caso di specie, di commisurare l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. al corrispettivo asseritamente spettante agli opposti a titolo contrattuale come riportato nella parcella in atti e nel parere di congruità dell'Ordine professionale;
tale metodo di calcolo si risolverebbe, infatti, in una finzione inaccettabile, che vanificherebbe del tutto l'accertata nullità del contratto.
Ritiene allora il Tribunale che l'indennizzo debba essere determinato in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., non emergendo dalle risultanze processuali elementi per poter procedere alla quantificazione dello stesso, tale non essendo la parcella versata in atti, la quale si riferisce all'intero compenso professionale dovuto, riferibile peraltro a plurime attività, non verificabili da parte del Tribunale. Tenuto conto della finalità recuperatoria sottesa all'istituto dell'ingiustificato arricchimento e dovendosi limitare l'indennizzo alla diminuzione patrimoniale subita dagli esecutori della prestazione, esso può essere allora calcolato in una somma pari a quella già corrisposta dagli opponenti (cfr. docc. 28 e 29 fasc. opponenti). La circostanza che tale importo sia stato pagato, senza opporre alcuna contestazione, induce infatti a ritenere che, almeno per tale parte di attività, l'esecuzione della prestazione senza un sottostante contratto scritto abbia cagionato un iniquo depauperamento nella sfera patrimoniale degli opposti, con corrispettivo ingiusto vantaggio per gli opponenti. R.g. n. 330/2022
D'altronde, nel formulare la domanda di ingiustificato arricchimento, le parti opposte hanno individuato il quantum dell'indennità nell'importo totale del corrispettivo riportato nella parcella in atti, senza indicare metodi di calcolo alternativi idonei al calcolo dell' equo indennizzo (e non dell'intero compenso) spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. Al riguardo, va precisato che tale mancanza certo non avrebbe potuto essere sopperita dall'invocata CTU, cui avrebbe dovuto essere demandando il compito di “confermare e/o determinare il quantum dovuto agli esponenti” (cfr. pag. 2 memoria ex art 183 comma 6 n. 2 opposti), non potendo certo la consulenza tecnica disposta dal
Giudice sopperire alle mancate allegazioni delle parti.
Stante quanto sinora esposto, la misura dell'indennizzo può essere allora calcolata, in via equitativa, prendendo come riferimento l'importo già corrisposto ai professionisti, pari ad € 31.831.92.
Considerando che l'indennizzo ex art. 2041 c.c. è un credito di valore e pertanto deve essere
“liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera,
o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene
o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento” (Cass. 1889/2013; conforme Cass.
28930/2022), all'importo come sopra individuato andranno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.
Stante l'indubbia difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" in relazione, volta per volta, ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, questo Giudice ritiene di poter, in via equitativa, calcolare rivalutazione e interessi, al saggio legale, sulla somma totale dell'indennizzo dovuto in favore degli opponenti come sopra determinata, di € 31.831.92., che va devalutata al 14.10.2019 (data in cui è stata comunicata la revoca dell'incarico e dunque senza dubbio è cessata la prestazione professionale c.d. aestimatio) e poi di anno in anno rivalutata fino alla data della pronuncia, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Dalla data della presente sentenza vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al saldo del dovuto.
4 - Conclusioni:
Sulla scorta di tutto sinora esposto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato;
il R.g. n. 330/2022
contratto va invece dichiarato nullo, con condanna degli opposti alla restituzione di € 31.831.92, percepiti in forza del contratto invalido.
Va invece accolta l'azione di indebito arricchimento esercitata in via riconvenzionale dalle parti opposte con condanna degli opponenti al pagamento dell'indennizzo ex art 2041 c.c. nella misura sopra determinata.
In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/2 e poste per la restante metà a carico degli opponenti, soccombenti rispetto alla domanda riconvenzionale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei criteri previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 542/2021, emesso dal
Tribunale di L'Aquila il 10.11.2021;
b) DICHIARA la nullità del contratto di prestazione d'opera concluso tra , Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
e e e, per l'effetto, CONDANNA le parti opposte alla CP_3 Controparte_4 CP_5 restituzione in favore delle parti opponenti della somma di € 31.831.92, ricevuta in forza del contratto nullo;
c) CONDANNA , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e al pagamento a favore di e Parte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 della somma di € 31.831.92 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione
[...] monetaria e interessi compensativi da calcolarsi, come in motivazione, sulla predetta somma devalutata dalla data del 14.10.2019 e rivalutata anno per anno sino alla data del deposito della presente sentenza e oltre interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo;
d) COMPENSA le spese di lite nella misura di ½;
e) CONDANNA gli opponenti nei confronti di degli opposti alla rifusione del restante ½ delle spese legali, che liquida nella somma di € 3.808,00 oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 9 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi