Sentenza 25 novembre 2021
Sentenza 11 agosto 2022
Ordinanza collegiale 14 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2023
Decreto presidenziale 25 settembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/02/2023, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00268/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2021, proposto da
NA ES, NA IE e De TO NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Gandolfi e Carla Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cristina Gandolfi in Bologna, viale Carducci, n. 17;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la nomina, ex art. 117 comma 3 c.p.a., del Commissario ad acta
a seguito della sentenza (di parziale accoglimento) del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 1715 del 25/11/2021 pronunciata sul ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di Brindisi sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 1715 del 25/11/2021;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 1358 dell’11/08/2022;
Vista l’ordinanza collegiale di proroga termini al Commissario ad acta n. 1952 del 14/12/2022;
Vista la richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta del 31/01/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to C. Gandolfi e avv.to M. Quarato;
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza n. 1358 dell’11/08/2022, questo Tribunale ha accolto in parte l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a. e, per l’effetto, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi, affinchè, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della predetta decisione, provvedesse - in sostituzione della Provincia di Brindisi - a dare esecuzione in parte qua alla sentenza di questo T.A.R. n. 1715/2021, provvedendo con atto espresso e motivato sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dai ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm..
Il 06/12/2022, il Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, ha depositato in giudizio una richiesta di proroga del termine sino al 31 gennaio 2023 per il completamento dell’incarico conferitogli.
Il 13/12/2022, la Provincia di Brindisi ha depositato in giudizio un atto di costituzione di nuovo difensore.
Ad esito della Camera di Consiglio del 13/12/2022, con ordinanza collegiale n. 1952 del 14/12/2022, questa Sezione ha accolto la richiesta di proroga del termine presentata dal Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, nell’ambito dell’incidente di esecuzione, ex art. 117, comma 3 c.p.a., come in epigrafe proposto, accordando allo stesso la proroga del termine sino al 31 gennaio 2023 per completare l’incarico conferitogli.
Il 31/01/2023, il Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, ha depositato in giudizio una richiesta di chiarimenti, ai sensi dell’art. 114 comma 7 c.p.a., nella quale, premettendo che “ a seguito di incontri con le parti ed approfondimenti tecnici, si è rilevato che le aree oggetto di controversia risultano espropriate con atto pubblico amministrativo dal Comune di ST (territorialmente competente all’emissione di decreti di esproprio) con repertorio n.2746 del 07/01/2003”, che “ risulta trascritto all’Ufficio Provinciale di Brindisi - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 29/01/2003 al registro generale n.1732 ed al registro particolare n.1476 ” (allegato in copia), ha chiesto “ chiarimenti, ai sensi dell’art 114 co.7 c.p.a., in ordine alla determinazione del valore in base all’emissione del provvedimento di cui all’art.42 bis citato come previsto dalla sentenza di nomina del C. ad acta ovvero dal riconoscimento del valore venale alla data di emissione del decreto di esproprio definitivo (2003) aumentato degli interessi maturati ”, evidenziando che “ Oltre ad una rilevanza di carattere economico, sarebbe opportuno evitare l’emissione di atti amministrativi che potrebbero sovrapporsi ”.
Con l’occasione ha chiesto, altresì, “ la proroga di gg. 90 per la conclusione delle attività ”.
Il 10/02/2023, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno eccepito l’irritualità e l’inammissibilità della richiesta di chiarimenti presentata dal Commissario ad acta (“ perché richiama erroneamente l’art. 114 comma 7 cpa relativo al giudizio di ottemperanza quando, nella fattispecie, si tratta di un giudizio sul silenzio ex art. 117 cpa ” e “ perché attiene al merito già definito con la sentenza di questo Tribunale n. 985/2020 (doc. 9) (passata in giudicato) ”), chiedendo a questo Tribunale, previa valutazione di eventuale sostituzione del Commissario ad acta con altro Commissario appartenente ad amministrazione di altra Provincia, di imporre “ al Commissario ad acta nominato o ad altro da nominare, di emettere, una volta e per sempre, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001, scandendo la tempistica di ciascuna fase ed i relativi adempimenti e riconoscendo ai ricorrenti il corrispondente indennizzo ...”.
Nella Camera di Consiglio del 15/02/2023, la causa è stata trattenuta in decisione sulla richiesta di chiarimenti presentata del Commissario ad acta nell’ambito dell’incidente di esecuzione, ex art. 117, comma 3 c.p.a., indicato in epigrafe.
2. - Il Collegio, anzitutto, ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di chiarimenti presentata il 31/01/2023 dal Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, che deve ritenersi sia ritualmente proposta, in quanto l’art. 117, comma 4, c.p.a. prevede che “ Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario ”, peraltro in applicazione analogica della richiamata disposizione di cui all’art.114, comma 7, c.p.a. relativa al giudizio di ottemperanza; sia ammissibile, non facendo, la richiamata sentenza di questo Tribunale n. 985/2020, stato sulla spettanza della proprietà del terreno de quo in capo al dante causa degli odierni ricorrenti nella parte in cui ( incidenter tantum ) ha statuito “ che, nel particolare caso di specie, risulta pacifica la mancata emanazione del decreto finale di esproprio a conclusione del procedimento ablatorio di che trattasi ” e che, pertanto, “ il terreno in questione è rimasto di proprietà dell’odierno ricorrente ”, essendo la richiamata statuizione un mero presupposto fattuale (al tempo non in contestazione tra le parti) alla base della pronuncia (peraltro) di rigetto della domanda del dante causa degli odierni ricorrenti per la (asserita) perdita della proprietà dell’immobile in questione (oggetto di occupazione e successiva irreversibile trasformazione) contenuta nella richiamata sentenza di questo Tribunale n. 985/2020.
Ora, però, nella richiesta di chiarimenti del 31/01/2023, il Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio ha, per la prima volta, rappresentato che “ a seguito di incontri con le parti ed approfondimenti tecnici, si è rilevato che le aree oggetto di controversia risultano espropriate con atto pubblico amministrativo dal Comune di ST (territorialmente competente all’emissione di decreti di esproprio) con repertorio n.2746 del 07/01/2003 ”, che “ risulta trascritto all’Ufficio Provinciale di Brindisi – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 29/01/2003 al registro generale n.1732 ed al registro particolare n.1476 ”.
Sicché la predetta richiesta di chiarimenti presentata il 31/01/2023 dal Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, deve essere accolta nel senso di precisare che il Commissario ad acta già nominato dal Tribunale deve (solo) significare alle parti, con apposito atto formale, quanto già rappresentato nella citata richiesta di chiarimenti circa l’intervenuto esproprio delle aree oggetto di controversia con atto pubblico amministrativo dal Comune di ST, repertorio n. 2746 del 07/01/2003, in tal modo dando esecuzione in parte qua alla sentenza (di parziale accoglimento) di questo T.A.R. n. 1715/2021 del 25/11/2021 - pronunciata sul ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Provincia di Brindisi sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.. - nella parte in cui ha ordinato alla Provincia di Brindisi di provvedere espressamente sull’istanza/diffida dei ricorrenti sopra indicata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della predetta sentenza.
In tal senso, giova ricordare che questo Tribunale, nella predetta sentenza n. 1715/2021, ha sì accertato l’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Amministrazione Provinciale resistente sull’istanza/diffida notificata il 19/03/2021 dagli odierni ricorrenti tendente a sollecitare l’acquisizione “sanante” del terreno in questione mediante l’istituto previsto dall’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e condannato la stessa A.P., ai sensi dell’art. 117, secondo comma c.p.a., (solo) a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta sentenza, ma ha, anche, espressamente respinto « le altre domande dei ricorrenti tese ad ottenere la condanna della Provincia di Brindisi ad emanare il provvedimento di acquisizione “sanante”, nonché al pagamento in favore dei ricorrenti degli indennizzi ex art. 42 bis D. Lgs. n. 327/2001, in quanto, secondo l’art. 31, comma 3, c.p.a. “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”, nel mentre, nella specie, la valutazione, avente carattere discrezionale, sulla possibilità di procedere o meno all’acquisizione c.d. sanante è di esclusiva spettanza dell’Amministrazione Provinciale di Brindisi ».
3. - Il Collegio ritiene, altresì, sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della ulteriore richiesta di proroga del termine presentata il 31/01/2023 dal Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, accordandogli la proroga di 30 (trenta) giorni per completare l’incarico conferitogli, nei sensi sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sulla richiesta di chiarimenti presentata dal Commissario ad acta nominato, Arch. Fabio Lacinio, nell’ambito dell’incidente di esecuzione, ex art. 117, comma 3 c.p.a., come in epigrafe proposto, la accoglie nei sensi di cui in motivazione, fornendo i chiarimenti del caso nei sensi di cui in motivazione e accordando allo stesso la proroga del termine di 30 (trenta) giorni per completare l’incarico conferitogli, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Si comunichi alle parti ed al Commissario ad acta nominato Arch. Fabio Lacinio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO