Versione
14 dicembre 2007
14 dicembre 2007
Art. 67-quater. ((Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza)) (( 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. ))
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. ))
Commentari • 10
- 1. Fintech campione “indisciplinato”, ecco perché servono (subito) le norme giusteRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 10 maggio 2019 · 38.063046
[…] Il Giudice, dopo aver qualificato l'attività di acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta avente corso legale finalizzata all'investimento in una start up innovativa sotto forma di equity crowfunding come erogazione di servizi finanziari ai consumatori, ha previsto l'applicazione degli artt. 67-quater ss. del Codice del Consumo, disciplinanti gli obblighi di informativa precontrattuale per il professionista nei confronti del consumatore. […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Genova, sentenza 06/02/2024, n. 378Provvedimento: […] c.c., e la carenza dell'indicazione del ex art. 67-septiesdecies del Codice del Consumo. Ha prospettato, altresì, la responsabilità precontrattuale della Controparte_1 per violazione della direttiva 2014/65/UE 6 Luglio 2017 (MiFID II), nonché la violazione dell'art. 4 21 T.u.f. e Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, dell'art. 67 quater del codice del consumo e del principio generale di buona fede.Leggi di più...
- MiFID II·
- responsabilità precontrattuale·
- obblighi informativi intermediario finanziario·
- accordo transattivo·
- art. 96 c.p.c.·
- cessazione materia del contendere·
- soccombenza virtuale·
- onere della prova·
- art. 23 T.u.f.·
- inadempimento contrattuale