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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n.1098/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv.to Donatiello Parte_1
Maria presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in p.l.r.p.t, rapp.e difesa Controparte_1 dall'avvocato Alessandra Pucci;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un ricorso depositato in data 20.4.2023 parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata dall' in data 3.03.2023, avente ad oggetto l'avviso CP_1 di addebito n. 31220180001448527000, notificato in data 12/11/2018, di euro 35.778,98 per il periodo contributivo 01/2011 al 12/2017 a titolo di gestione commercianti Legge 662/1996 commi
202 e 203 in qualità di socio della società “Auto Vip di Di RT ET & C. S.N.C. ”. Ha dunque chiesto dichiararsi la nullità di detta iscrizione per omessa notificazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2 bis, del DPR n° 602 del 29.9.1973 (introdotto dal DL n° 70 del
2011), in quanto l'avviso di addebito era stato dichiarato illegittimo con sentenza 442/2023. Nel merito deduceva che nella società i soci erano i fratelli e (regolarmente Persona_1 Persona_2 iscritti alla gestione previdenziale) e svolgevano l'attività per la realizzazione dello scopo sociale, ossia commercio autoveicoli e macchine agricole, autoscuola, pratiche automobilistiche, in modo abituale, continuo e prevalente, mentre la partecipava in modo saltuario con Parte_1 carattere puramente occasionale. Con memoria difensiva si costituiva l' la quale eccepiva la CP_1 carenza della legittimazione passiva e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art 127 ter e previo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza orale, la stessa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, va accolto.
1 In limine litis giova sottolineare - e ciò per fugare ogni dubbio sulla tempestività del ricorso - come, per l'invero, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Tuttavia, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. (Cfr. Cass. 02/11/2017, n.
26129 che ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione). La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit. non determina, infatti, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici ivi previsti.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli, ma sussiste l' interesse ad agire e dunque ad ottenere a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 23528 del 2024 ).
Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' la stessa è CP_1 destituita di fondamento.
Invero, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma.
Questo, il principio di diritto statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870. Passando al merito della questione, l'ader fonda il preavviso di iscrizione ipotecaria sull'avviso di addebito n. 31220180001448527000, quest'ultimo con sentenza n. 442/2023 del Tribunale di
Avellino veniva annullato e veniva dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti del sig.ra Parte_1
Pertanto, essendo stato dichiarato illegittimo l'atto presupposto ne discende la nullità di tutti gli atti successivi.
In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza sulla questione esaminata in corso di causa, le spese vengono compensate.
Si intendono assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ulteriori doglianze proposte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12002 del 2014).
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Avellino-settore , in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara l'illegittimità del preavviso dell'iscrizione ipotecaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n.1098/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv.to Donatiello Parte_1
Maria presso il cui studio elettivamente è domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in p.l.r.p.t, rapp.e difesa Controparte_1 dall'avvocato Alessandra Pucci;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un ricorso depositato in data 20.4.2023 parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata dall' in data 3.03.2023, avente ad oggetto l'avviso CP_1 di addebito n. 31220180001448527000, notificato in data 12/11/2018, di euro 35.778,98 per il periodo contributivo 01/2011 al 12/2017 a titolo di gestione commercianti Legge 662/1996 commi
202 e 203 in qualità di socio della società “Auto Vip di Di RT ET & C. S.N.C. ”. Ha dunque chiesto dichiararsi la nullità di detta iscrizione per omessa notificazione della comunicazione preventiva di cui all'art. 77, comma 2 bis, del DPR n° 602 del 29.9.1973 (introdotto dal DL n° 70 del
2011), in quanto l'avviso di addebito era stato dichiarato illegittimo con sentenza 442/2023. Nel merito deduceva che nella società i soci erano i fratelli e (regolarmente Persona_1 Persona_2 iscritti alla gestione previdenziale) e svolgevano l'attività per la realizzazione dello scopo sociale, ossia commercio autoveicoli e macchine agricole, autoscuola, pratiche automobilistiche, in modo abituale, continuo e prevalente, mentre la partecipava in modo saltuario con Parte_1 carattere puramente occasionale. Con memoria difensiva si costituiva l' la quale eccepiva la CP_1 carenza della legittimazione passiva e nel merito ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art 127 ter e previo scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza orale, la stessa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, va accolto.
1 In limine litis giova sottolineare - e ciò per fugare ogni dubbio sulla tempestività del ricorso - come, per l'invero, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore a iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.
Tuttavia, l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, ma, cionondimeno, avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. (Cfr. Cass. 02/11/2017, n.
26129 che ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione). La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 cit. non determina, infatti, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici ivi previsti.
Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli, ma sussiste l' interesse ad agire e dunque ad ottenere a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 23528 del 2024 ).
Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' la stessa è CP_1 destituita di fondamento.
Invero, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma.
Questo, il principio di diritto statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870. Passando al merito della questione, l'ader fonda il preavviso di iscrizione ipotecaria sull'avviso di addebito n. 31220180001448527000, quest'ultimo con sentenza n. 442/2023 del Tribunale di
Avellino veniva annullato e veniva dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti del sig.ra Parte_1
Pertanto, essendo stato dichiarato illegittimo l'atto presupposto ne discende la nullità di tutti gli atti successivi.
In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza sulla questione esaminata in corso di causa, le spese vengono compensate.
Si intendono assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ulteriori doglianze proposte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12002 del 2014).
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Avellino-settore , in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara l'illegittimità del preavviso dell'iscrizione ipotecaria;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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