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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28.06.23 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Simonetti Parte_1
appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Lucia Rita Pistola appellata nonché
Controparte_2
appellato contumace
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare la sentenza di primo grado n. 89/2022, emessa dal Tribunale di
Crotone nel procedimento recante n. 1460/22 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, dichiarare - proprietario e conducente del trattore agricolo e carrello Controparte_2
T.G CZ019184, responsabile del sinistro per cui è causa;
condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e per spese mediche sostenute quantificati in €. 52.000,00, giusto prospetto del quantum inserito nell'atto di citazione di primo grado, da aversi qui per ritrascritto, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo, come per legge, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corsa di causa a seguito di perizia espletanda;
ove l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse disattendere le perizia medico-legale in atti: in via subordinata, condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e per spese mediche sostenute sulla scorta della CTP redatta dal dott. (fiduciario di Persona_1
, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal giorno del Controparte_1
sinistro sino al soddisfo….con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizio”.
Per l'appellata: “rigettare il gravame proposto siccome inammissibile e comunque infondato in fatto
e diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, con coerente pronuncia di condanna in ordine alle spese anche del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, l' Parte_1 [...]
e al fine di sentirli condannare, in solido, al risarcimento Controparte_1 Controparte_2
dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi in Verzino (KR); esponeva, al riguardo: che il giorno 12.11.19, alle ore 09.15 circa, sulla Via San Biagio Vico V n. 1, in Virzino, nei pressi della sua abitazione, , conducente e proprietario di trattore con Controparte_2
rimorchio tgt. CZ019184, mentre faceva manovra di retromarcia, non accorgendosi che stava attraversando la strada, lo investiva, facendolo cadere rovinosamente a terra;
che, pertanto, il convenuto era responsabile, ex art 2054 co. 1 c.c., dell'occorso, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 52.000, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda sia in ordine Controparte_1
all'an debeatur che al quantum richiesto.
La causa, istruita documentalmente e con prova testi, è stata trattenuta in decisione, ex art 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 89/22, pubblicata il 02.02.22, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandolo ai motivi Parte_1
che di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
appellata; in subordine, la riduzione del risarcimento del danno.
rimaneva contumace. Controparte_2
Con ordinanza del 28.10.21, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché le richieste istruttorie e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.23.
Alla predetta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 03.07.23.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellata, al deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_2
citato e non comparso.
2.- Con un primo motivo il censura la suddetta pronuncia rilevando la violazione Parte_1
degli artt. 111 Cost., 132, IV comma e 156, II comma;
nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione.
La sentenza impugnata, infatti, sarebbe completamente priva dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
inoltre, non sarebbe identificabile, in alcun modo, il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per giungere al rigetto della domanda.
Sarebbe pacifico - secondo l'appellante - che il vizio di carenza di motivazione è presente tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto su cui si fonda la decisione, non evidenziando, altresì, gli elementi di fatto ed impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.
3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c. 2 n. 4 e, 118 disp. att. c.p.c. - motivazione illogica ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale, invero, non avrebbe dato conto dei risultati acquisiti, né tantomeno dei criteri adottati per assumere la decisione impugnata, limitandosi ad affermare a pag. 3 che: “parte attrice non ha assolto al suddetto stringente onere probatorio”; ed invero il teste escusso non ha fornito dichiarazioni idonee a ritenere provato il sinistro e le modalità di verificazione dello stesso;
il teste in particolare riferisce solamente di aver visto il danneggiato a terra senza essere in grado di riferire alcunché sull'asserito contatto con il veicolo antagonista che avrebbe causato la suddetta caduta”.
Ebbene, il giudice non avrebbe indicato su quali prove ha fondato il proprio convincimento.
Invero, le risultanze documentali dimostrerebbero, secondo l'appellante, l'effettivo accadimento del sinistro, in particolare: 1) il verbale del pronto soccorso, ove risulta “incidente in strada”; 2) la relazione del proprio ctp ove si legge: “l'azione lesiva, le lesioni riportate e le menomazioni residuate sono in nesso di causalità tra loro”; 3) la relazione del ctp dell'UnipolSai
Ass.ni, ove si legge: “lesioni di lieve entità: Ip biologica fino al 9% - SI;
fra evento e lesioni - SI;
fra lesioni accertate e menomazioni- SI”; 4) la relazione informativa redatta da (fiduciaria Parte_2 dell ove nel paragrafo “trascrizione denuncia assicurato ( )” è riportato CP_1 Controparte_2 quanto segue: “il giorno 12.11.2019, alle ore 9.15 ero alla guida del mio trattore agricolo targato
CZ019184 con a seguito il carrello e stavo effettuando manovra di retromarcia per uscire da una traversa per immettermi sulla via San Biagio. All'improvviso sentivo delle urla e mi fermavo così vedevo il sig. per terra in quanto distratto non vedendolo lo urtavo. Subito Parte_1
prestavo i primi soccorsi in quanto il signor era dolorante ai polsi così, uno dei testi Parte_1
presenti, tale lo trasportava in ospedale a Crotone per le cure del caso. Mi assumevo Testimone_1 la responsabilità dell'evento scusandomi con il sig. ”. Parte_1
Ed ancora, a pag. 9 della medesima relazione nel paragrafo “trascrizione denuncia controparte
( )” si legge: “il giorno 12.11.2019, alle ore 9.15 circa, in Verzino sulla Via San Parte_1
Biagio vicino casa stava attraversando la strada quando all'improvviso vedevo un trattore agricolo targato CZ019184 con a seguito il carrello ed alla guida il sig. il quale stava Controparte_2
effettuando manovra di retromarcia per uscire da un vicolo ed immettersi su Via Sn Biagio.
Nonostante le mie urla, il sig. non si accorgeva della mia presenza così, anche se cercavo CP_2
di attutire il colpo, venivo investito e scaraventato a terra. Riportavo lesioni al polso sia destro, che sinistro, e venivo soccorso da uno dei testi, tale il quale mi trasportava in ospedale Testimone_1
a Crotone. Il sig. si scusava per l'accaduto dicendo che non si era accorto della mia CP_2 presenza durante la manovra”.
Il teste escusso, infine, avrebbe confermato, integralmente, la dinamica del Testimone_1
sinistro così come descritta nell'atto di citazione, precisando che si trovava a circa 15 mt. dai luoghi di causa e di aver visto il trattore fare retromarcia e sentito gridare il danneggiato.
Dunque, non sarebbe possibile, secondo l'appellante, ipotizzare una diversa dinamica poiché il teste ha dichiarato di aver sentito le urla, di aver visto il trattore fare retromarcia e il a Parte_1
terra, dolorante ai polsi.
È vero che il non ha riferito di aver visto il trattore urtare il danneggiato, ma è anche Tes_1
vero che non avrebbe potuto dichiarare il contrario perché il suo campo visivo era ostacolato dal carrello del trattore.
Egli, infatti, ha precisato che al momento dell'incidente si trovava all'ingresso della sua casa, posta su Via San Biagio, e dalle mappe satellitari in atti, si evince che la sua abitazione non si trova di fronte al vicolo cieco di Via San Biagio - luogo dell'incidente - bensì a valle, con conseguente impossibilità di vedere il momento in cui il trattore ha urtato il . Parte_1
Ed ancora, se il danneggiato si fosse già trovato a terra, (come sosterrebbe il Tribunale di
Crotone) non avrebbe dovuto subire la frattura dei polsi, ma lesioni completamente diverse, ossia lesioni da schiacciamento (il carrello avrebbe schiacciato il già a terra, e non urtato). Parte_1 Alla luce delle risultanze istruttorie sarebbe, dunque, emerso chiaramente l'effettivo accadimento del sinistro e la conseguente responsabilità di , resosi inadempiente Controparte_2 all'obbligo di dare la precedenza al pedone che stava attraversando la strada, priva di strisce pedonali.
Di contro, non vi sarebbe alcuna prova di un comportamento anomalo, con violazione delle regole del Codice della Strada, da parte del;
né che si sarebbe imprevedibilmente ed Parte_1
improvvisamente posto dinanzi alla traiettoria di marcia del trattore medesimo.
La giurisprudenza, al riguardo, ravvisa una sorta di “presunzione di responsabilità” a carico dell'automobilista, per cui il conducente di un veicolo che si accorge - o comunque che avrebbe potuto accorgersi, usando l'ordinaria diligenza - di un pedone che attraversa o sta per attraversare la strada, anche fuori dalle strisce, deve comunque lasciarlo passare e attuare ogni frenata d'emergenza necessaria per impedirne l'investimento, a meno che non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'appellante chiede, pertanto, la modifica della sentenza con l'affermazione della responsabilità del , previo rinnovo dell'esame del teste ed ammissione CP_2 Tes_1
dell'interrogatorio formale di quest'ultimo, interrogatorio, non ammesso in primo grado.
4.- L'appello è infondato.
Il Tribunale di Crotone, infatti, ha correttamente valutato ed interpretato le risultanze istruttorie, illustrando adeguatamente il percorso logico-giuridico seguito ai fini del rigetto della domanda proposta.
E' evidente, infatti, che l'onere probatorio gravante su chi agisce per il risarcimento di un danno consiste nella dimostrazione non solo del fatto costitutivo, posto a fondamento della pretesa, ma anche del nesso di causalità e del danno.
Nello specifico, il primo giudice, dopo aver giustamente ricondotto la fattispecie nell'alveo di cui all'art. 2054 c.c. ha rilevato che: “in caso di contestazione della verificazione del sinistro o della riconducibilità ad esso del danno lamentato, è necessario che il danneggiato fornisca prova del sinistro occorso nelle sue specifiche e concrete modalità di verificazione”.
Ebbene, l'unico testimone escusso, si è limitato a dichiarare quanto segue: “sono vicino di casa del sig. che ero a casa mia, a circa 15 mt. dall'evento, quando ho sentito Parte_3
urlare. Allora sono uscito e ho visto il sig. a terra e gli facevano male tutti e due i polsi e Parte_1
anche una spalla, ma di più i polsi. Ho visto il trattore fare retromarcia e ho sentito gridare. A quel punto mi sono recato subito sul luogo…posso dire, a precisazione, che mi trovavo vicino alla porta di casa, quando ho sentito il sig. urlare, a quel punto ho visto il trattore che andava in Parte_1 retromarcia e il sig. a terra”. Parte_1
Ebbene, la predetta deposizione appare generica, poco circostanziata ed altresì contraddittoria. Il teste è intervenuto sui luoghi di causa quando il era già a terra, e dunque non ha Parte_1 assistito all'allegato investimento;
peraltro, appare contraddittorio affermare di aver sentito urlare mentre si trovava in casa e di aver visto il trattore fare retromarcia e poi precisare che “quando ho sentito il sig. urlare, a quel punto ho visto il trattore che andava in retromarcia e il sig. Parte_1
a terra”. Parte_1
Peraltro, è lo stesso appellante a confermare che il teste non ha assistito al sinistro laddove, nell'atto d'appello, si legge: “dalle mappe satellitari depositate si evince infatti che l'abitazione del teste non si trova di fronte il vicolo cieco di Via San Biagio - luogo dell'incidente, bensì a valle e quindi, a meno che non disponesse di superpoteri…non poteva in nessun modo vedere il contatto tra il carrello e il ”. Parte_1
La Corte condivide la motivazione resa sul punto, laddove si legge: “il teste escusso non ha fornito dichiarazioni idonee a ritenere provato, nella presente controversia, il sinistro e le modalità di verificazione dello stesso. Il teste in particolare riferisce solamente di aver visto il danneggiato a terra senza essere in grado di riferire alcunché sull'asserito contatto con il veicolo antagonista che avrebbe causato la suddetta caduta. Né tantomeno la ricostruzione dell'evento dannoso è da ritenersi suscettibile di essere provata, secondo un elevato grado di inferenza logica, dalle dichiarazioni comunque rese, tenuto conto che il teste escusso, pur non essendo in grado di riferire della dinamica del sinistro, ha dichiarato, dopo aver sentito il presunto danneggiato urlare, di aver visto il trattore
"che andava in retromarcia e il sig. a terra". Parte_1
Il Tribunale, correttamente, ha rilevato la contraddittorietà della deposizione resa dal teste che ha confermato una ricostruzione alternativa del fatto, poiché la circostanza secondo cui il Tes_1 trattore era in movimento, in fase di retromarcia, quando quest'ultimo ha visto il già a terra Parte_1
dolorante, contrasta con la prospettazione attorea secondo cui la caduta sarebbe avvenuta a causa dell'impatto con il trattore.
Quanto alle prove documentali, richiamate dall'appellante, esse non sono idonee a fornire alcun utile apporto probatorio in ordine al reale svolgimento dei fatti di causa.
Invero, quanto si legge nel verbale del pronto soccorso - ove risulta la dicitura “incidente in strada” - non ha alcun valore probatorio, essendo riportato, semplicemente, quanto riferito dal danneggiato;
parimenti, alcuna valenza può attribuirsi alle relazioni dei consulenti tecnici di parte dell'appellante e dell' che hanno ritenuto sussistente il nesso eziologico, ben potendo le CP_1
lesioni riportate dal essere ricondotte ad una molteplicità di cause. Parte_1
Peraltro, è pacifico che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 2980/23).
Né, infine, alcuna valenza confessoria può essere attribuita alle dichiarazioni rilasciate dalle parti e trascritte nella relazione informativa redatta da ., anch'esse liberamente apprezzabili Parte_2
dal giudice.
Dunque - come correttamente rilevato dal Tribunale – il non ha provato alcunché in Parte_1
ordine alla dinamica del sinistro, nè come l'allegata condotta del si sia inserita, secondo il CP_2 criterio del “più probabile che non”, nella serie causale che ha determinato l'evento dannoso.
Appare evidente, infatti, che la prova non può essere data dimostrando, genericamente,
l'occorso, dovendo, semmai, il danneggiato dimostrare come egli sia entrato in contatto con il veicolo investitore “tale da ritenere che tra l'antecedente materiale, rappresentato dalla condotta di guida,
e il dato consequenziale, rappresentato dall'evento dannoso … vi sia un rapporto idoneo ad integrare gli estremi di una sequenza costanze, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento sia una conseguenza normale dell'antecedente”.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore dell'appellata.
Nulla sulle spese in favore di , in quanto contumace. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di , nonché Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 89/22, pubblicata il 02.02.22, emessa dal Tribunale di Controparte_2
Crotone, così provvede:
a. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
c. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi €.
4.996 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1
generali, nella misura del 15%, iva e cpa.
d. Nulla sulle spese in favore di . Controparte_2 Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)