Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 171/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dr.ssa Rita Carosella ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso ex lege n.89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo proposto da
(c.f. , in proprio e quale erede con beneficio di Parte_1 C.F._1 inventario di rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Cerio, (pec. Controparte_1
Email_1 nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_2 P.IVA_1
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Letto il ricorso depositato il 29/05/2025, con il quale , in proprio ed in qualità di erede Parte_1 con beneficio di inventario di (padre), ha chiesto ai sensi dell'art. 3 l. n. 89/2001 e Controparte_1 succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedimento civile – Sezione Lavoro (RGN
701/2015), svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Campobasso - nel quale il defunto padre aveva impugnato la cartella di pagamento n. 18743/2014, conclusosi con sentenza di rigetto;
in secondo grado con procedimento dinnanzi alla Corte d'Appello di Campobasso (R.G.N. 142/2017), conclusosi con sentenza di rigetto dell'Appello; in giudizio di legittimità (R.G. 4472/2019) conclusosi con ordinanza del 2.12.2024; esaminata la documentazione in copia autentica prodotta dall'istante; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.3, co.1, della l. n. 89/2001, come da ultimo modificata dalla l. n. 208/2015; precisato che l'istanza può considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n.
89/2001, secondo cui “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva”. dato atto che, non trova applicazione al caso in esame l'art. 2 comma 1 della l. 89/2001 e ss. mm., trattandosi di controversia di lavoro, a cui non sono applicabili i rimedi preventivi ex art.
1-ter, comma
1, della stessa legge, poiché incompatibili con il rito seguito;
preso atto della certificazione anagrafica del decesso di avvenuto in data Controparte_1
21/06/2023 e vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'unico erede del defunto è il figlio;
Parte_1
in secondo grado (fase processuale conclusa con la durata di 1 anno, 1 mese e 11 giorni) dal 20/06/2017, data di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello, al 31/07/20218, data di pubblicazione della sentenza;
nel giudizio di legittimità (fase processuale conclusa con la durata di 4 anni, 4 mesi e 9 giorni) dal 12/02/2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso, al 21/06/2023, data del decesso di per un totale di 6 anni, 10 mesi e 11 giorni, e che da tale periodo Controparte_1 complessivo vadano detratti:
1. il periodo di 3 anni di ragionevole durata del giudizio di primo grado, come stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89/2001;
2. il periodo di 2 anni di ragionevole durata del giudizio di secondo grado, come stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89/2001;
3. il periodo di 1 anno di ragionevole durata del giudizio di legittimità, come stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89/2001;
4. il periodo di 3 mesi e 22 giorni, dall'8/3/2020 al 30/6/2020, ai sensi dell'art. 83, comma 10, del d.l.
n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, per il quale “Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020”; dato ulteriormente atto che, nel caso in esame, il procedimento presupposto per , quale CP_3 erede accettante con beneficio di inventario l'intera eredità del padre, costituitosi anche iure proprio si è protratto per la fase di legittimità (fase processuale conclusa), dal 16/02/2024, data di costituzione nel giudizio di legittimità, al 02/12/2024, data di pubblicazione dell'ordinanza, per un totale di 9 mesi e 16 giorni, e che da tale periodo non vada detratto alcunchè; considerato, pertanto, che il procedimento abbia avuto per il de cuius una durata di 6 mesi e 30 giorni
(inclusa frazione di anno superiore al semestre), superiore alla ragionevole durata, onde è maturato il diritto all'indennizzo richiesto dal ricorrente per 1' annualità, mentre nulla spetta all'istante per il periodo nel quale lo stesso si è costituito iure proprio; reputato, pertanto, determinabile l'indennizzo in questione in € 400,00 per un anno, per un totale di
€ 400,00, somma valutata all'attualità (non spetta rivalutazione, trattandosi di indennizzo), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
osservato che l'indennizzo di € 400,00 spettante al de cuius deve essere attribuito interamente all'unico erede (iure hereditatis), e che quest'ultimo non ha maturato l'indennizzo iure Parte_1 proprio; liquidate in dispositivo le spese vive, nonché i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi relativi al procedimento monitorio, non operato l'aumento del 30% ex art. 4, co.
1-bis del D.M. n. 55/14 e suc. modif., in quanto i collegamenti telematici risultano solo parzialmente funzionanti;
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_2 persona del Ministro p.t., a pagare senza dilazione in favore di , in qualità di erede con Parte_1 beneficio di inventario di , l'importo di € 400,00, secondo la quota ereditaria iure Controparte_1 hereditatis, oltre agli interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c.) su tale importo dal 29/05/2025 al saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che CP_2 liquida in 27,00 per diritti di cancelleria, in € 58,98 per diritti di copia versati in Cassazione ed €
473,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Cerio, dichiaratosi antistatario.
Campobasso, 05/06/2025.
Il Consigliere designato - dr.ssa Rita Carosella