Articolo 1589 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1588Articolo 1590
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9 ottobre 2010
Art. 1589. Sospensione dalle funzioni del grado 1. Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. 2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576. 3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010