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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 11996/2019 R.G.;
TRA
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Capaccio - Parte_1 C.F._1
Paestum alla via Enrico De Nicola n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Reali, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Portici, al Corso Umberto I n.
34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mariani, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Tedesco ed elettivamente domiciliata in al largo Pioppi n.1, presso CP_2
l'avvocatura della Provincia di;
CP_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: accertamento negativo del credito nascente da ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. conveniva in giudizio l'ente (quale Parte_1 Controparte_1 soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973), nonché la CP_2
(quale ente impositore) e spiegava opposizione in relazione ai crediti consacrati nel
[...] ruolo n. 6671/2003 e rispettivamente nella cartella di pagamento n. 10020030085332666000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex legge 689/81.
In particolare, deduceva l'omessa notificazione della cartella e per l'effetto contestava l'estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione;
conseguentemente, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva in giudizio l' la quale, eccepita preliminarmente Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai profili concernenti l'esistenza del credito e gli atti presupposti alla cartella di pagamento, postulava l'inammissibilità della domanda spiegata avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, attesa la regolare notifica della cartella ed eccepita, in ogni caso, l'infondatezza della invocata prescrizione del credito, domandava il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, la , la quale pure concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del e ivi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. Orbene, anzitutto – e tralasciando i rilievi sollevati negli scritti conclusionali da parte opponente circa la pretesa nullità della costituzione nel presente procedimento di a CP_3 mezzo difensore del libero foro, attesa la natura meramente illustrativa della comparsa conclusionale (cfr. Cass. S.C. n. 20723/2018) – deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Non v'è infatti chi non veda come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere dal relativo concessionario. Per condiviso indirizzo pretorio, in tali casi, l'esattore possiede una generale legittimazione passiva nella controversia: ciò in quanto, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. In altri termini, l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
§ 2.1. Ciò posto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Queste le ragioni.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra censura, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale conseguentemente prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione (che ha introdotto tale previsione) la disposizione in esame è in vigore dal 21/12/2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).ve
Al fine di allargare le maglie della tutela, il legislatore con il D.Lgs. 110/2024, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 07/08/2024 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione” è recentemente intervenuto sull'ambito di operatività dell'articolo
12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, procedendo ad un ampliamento delle ipotesi legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo.
In particolare, alla disposizione in parola sono state aggiunte le lettere d) ed e) le quali consentono al contribuente di domandare tutela in via anticipata avverso l'estratto di ruolo ove dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: 1) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019;
2) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
3) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
La previsione, anche nella sua formulazione attuale, assume carattere generale e riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada).
Tale conclusione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n.
285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Tanto chiarito, la disposizione contenuta nel citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del
1973 è norma di immediata applicazione a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore. Ciò trova esplicito riscontro negli arresti della giurisprudenza di legittimità la quale a
Sezioni Unite, con sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283, ha affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”; principio poi ribadito a seguito della riscrittura della norma, con la recente ordinanza del 9 marzo 2025, n. 6269. Invero, a parere della Suprema Corte “come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.I. n. 1 46/2021, con la recente normativa — art. 12 del d. lgs. n.
110/2024 – che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta “, ha stabilito le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menziona to d. lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso”.
In sintesi, in continuità con il precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che le nuove ipotesi di impugnazione si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma stessa.
Orbene, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda: invero, l'opponente non ha provato né allegato che dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale sia derivato alcuno dei pregiudizi indicati dalla norma nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602 del 1973.
Né una qualche larvata forma di interesse ad agire potrebbe essere rinvenuta nella circostanza che la cartella sia stata notificata atteso che, secondo alcuni, la novella riguarderebbe il solo caso dell'opposizione fondata sul presupposto dell'omessa e/o invalida notificazione.
A parere di chi scrive, infatti, l'applicabilità della norma non risulterebbe affatto esclusa nel caso in esame venendo pur sempre in considerazione un'opposizione tesa all'accertamento negativo del credito iscritto al ruolo esattoriale;
azione non più esperibile in via “anticipata” - salvo le ipotesi tipizzate - in assenza di una situazione di incertezza scaturente dal compimento di atti di riscossione.
Ed invero, sebbene la disposizione sopra citata faccia espresso riferimento alla “cartella non notificata”, è certo che il suo ambito di applicazione interessi tutti i casi di carenza di interesse all'impugnazione, incluso - verrebbe da dire a maggior ragione - quello nel quale la parte non metta in discussione la notifica dell'atto prodromico dell'esecuzione, atto di per sé, in assenza di atti successivi, non implicante alcun pregiudizio. In termini sostanziali, dunque, non sembra revocabile in dubbio che la scelta del legislatore, per vero gravida di conseguenze che questo
Giudice non ignora (e che per certi versi la recente novella tende ad arginare), abbia precluso al contribuente la tutela anticipatoria senza distinzioni di sorta.
A sostegno di tale assunto milita sia il dato letterale della norma che, nel suo esordio, espressamente prevede che “il ruolo non è impugnabile”, sia il contesto giurisprudenziale dal quale trae origine la novella. In proposito, è sufficiente ricordare come – prima dell'intervento legislativo – in relazione alla questione dell'interesse ad agire in via preventiva con un'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, lungi dal postulare l'ammissibilità generale e per così dire “automatica” di un'azione di accertamento negativo per la contestazione del credito consacrato in un ruolo esattoriale, avessero riconosciuto una sorta di “anticipazione” della tutela oppositiva, nei casi in cui il contribuente non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'inesistenza e/o la nullità della notificazione della cartella di pagamento. Siffatta apertura veniva invece negata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità a fronte della prova della notificazione della cartella (cfr., sul punto, Cass. 1° marzo 2019, n. 6166; Cass. 22 settembre
2017, n. 22184; Cass. 10 novembre 2016 n. 22946; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20618). Ciò posto, sarebbe quindi contraddittorio ritenere che, nel tacciare di inammissibilità
l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nei casi, più gravi, nei quali in passato finanche la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l'esistenza di un possibile interesse ad agire
(interesse per lo più, lo si ribadisce, escluso a fronte della prova fornita in corso di giudizio della notifica della cartella), il legislatore abbia invece inteso espandere le maglie della tutela
(sostanzialmente ammettendo l'impugnazione) nei casi nei quali è stata tradizionalmente espressa minore tolleranza.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione non può quindi trovare accoglimento.
§ 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione;
• COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Salerno, lì 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco