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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2024, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4802/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/11/2024 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flora Francesca Graziano, e (c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(CE) il 31/8/1982, difeso dall'avv. Marco Stravato, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/12/2019 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 il 12/9/2009 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da costui i CP_1 figli (nato il [...]) e (nata il [...]), ha riferito che coniugi si sono Per_1 Per_2 separati consensualmente in sede di negoziazione assistita ex artt. 2 e 6 della Legge n. 162/2014.
Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le questioni inerenti al mantenimento della prole e alle altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 25/2/2020, il signor non si è opposto alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1354/21 del 20/10/2021, il
Collegio ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e disposto la prosecuzione dell'istruttoria.
***
All'udienza del 27/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate: “Conferma dell'affidamento condiviso dei figli e della loro collocazione preferenziale presso la madre. Facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati e durante la settimana, il lunedì o il martedì; ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e a Pasqua o il lunedì successivo. Compensazione in misura dell'80% del debito accumulato dal signor a titolo di CP_1 spese straordinarie con il controcredito facente capo allo stesso in relazione alla seconda metà degli assegni unici. Attribuzione per intero alla signora degli assegni unici a decorrere dal dicembre Pt_1 del 2024. Determinazione in € 150,00 al mese rivalutabili per ciascuno dei figli dell'assegno di mantenimento ordinario della prole. Ripartizione a metà delle connesse spese straordinarie.
Anticipo, da parte del signor della somma di € 300,00, oltre all'assegno mensile, a titolo di CP_1 adempimento degli arretrati oggetto delle intese che precedono entro l'11/12/2024. Spese di lite compensate”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. La pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio Pt_1 CP_1 implica che in questa sede non vi sia luogo per provvedere sul vincolo matrimoniale. Anche in questo caso non vi è motivo per non riconoscere gli accordi intervenuti tra gli ex consorti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4802/2019 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa, così come Parte_1 CP_1 riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Virgilio Notari
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Raffaele Iannucci giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4802/2019 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27/11/2024 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Flora Francesca Graziano, e (c.f. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(CE) il 31/8/1982, difeso dall'avv. Marco Stravato, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/12/2019 la signora , premesso di aver sposato il signor Parte_1 il 12/9/2009 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto da costui i CP_1 figli (nato il [...]) e (nata il [...]), ha riferito che coniugi si sono Per_1 Per_2 separati consensualmente in sede di negoziazione assistita ex artt. 2 e 6 della Legge n. 162/2014.
Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le questioni inerenti al mantenimento della prole e alle altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 25/2/2020, il signor non si è opposto alla pronuncia del CP_1 divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Assunti i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1354/21 del 20/10/2021, il
Collegio ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e disposto la prosecuzione dell'istruttoria.
***
All'udienza del 27/11/2024 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_1 volta alla definizione della controversia alle condizioni di seguito indicate: “Conferma dell'affidamento condiviso dei figli e della loro collocazione preferenziale presso la madre. Facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alternati e durante la settimana, il lunedì o il martedì; ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e a Pasqua o il lunedì successivo. Compensazione in misura dell'80% del debito accumulato dal signor a titolo di CP_1 spese straordinarie con il controcredito facente capo allo stesso in relazione alla seconda metà degli assegni unici. Attribuzione per intero alla signora degli assegni unici a decorrere dal dicembre Pt_1 del 2024. Determinazione in € 150,00 al mese rivalutabili per ciascuno dei figli dell'assegno di mantenimento ordinario della prole. Ripartizione a metà delle connesse spese straordinarie.
Anticipo, da parte del signor della somma di € 300,00, oltre all'assegno mensile, a titolo di CP_1 adempimento degli arretrati oggetto delle intese che precedono entro l'11/12/2024. Spese di lite compensate”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. La pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio Pt_1 CP_1 implica che in questa sede non vi sia luogo per provvedere sul vincolo matrimoniale. Anche in questo caso non vi è motivo per non riconoscere gli accordi intervenuti tra gli ex consorti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 4802/2019 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte da e in corso di causa, così come Parte_1 CP_1 riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 27/11/2024
il Presidente est
Virgilio Notari