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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3887/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Villa e dall'Avv. Luca Beretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Desio, via San Pietro n. 32 (pec:
e ; Email_1 Email_2
Contro
(CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Farina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Seregno (MB), Via Rossini n. 44 (pec:
. Email_3
CONCLUSIONI
Parte attrice: “…1) Ritenere e dichiarare risolto per inadempimento della convenuta Controparte_1 il contratto di acquisto stipulato tra le parti in data 05/07/2022. 2) Controparte_1
Condannare la società convenuta al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente all'inadempimento in favore dell'attrice nella misura di € 8.693,06 Parte_1 oltre gli interessi legali dal 30/01/2024 al saldo. 3) Condannare la società convenuta
[...]
a pagare all'attrice l'importo di € 500,00, dalla Controparte_1 Parte_1 stessa percepito a titolo di caparra confirmatoria, oltre gli interessi legali dal 06/07/2022 al saldo. 4) Col favore delle spese di giudizio…”; parte convenuta: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autocarro Ford Transit L2H2 VAN C.
6. per inadempimento della Controparte_2 Parte_1
[... e per l'effetto respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della di CP_1
pagina 1 di 9 ; 2) In subordine, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di Controparte_1
C compravendita dell'autocarro Ford Transit L2H2 VAN C. MAN S&S EURO 6. ai sensi degli artt. 1427 e
1428 e ss. Cod. Civ. per l'effetto respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della
; 3) In ulteriore subordine, determinare la somma Controparte_1 dovuta da a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_1 nei limiti di quanto provato in corso di causa anche ai sensi degli artt. 1227, 1223, 1226 Parte_1
Cod.Civ. 4) Condannare al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
”. Controparte_1 Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio onde sentire Parte_1 CP_1 dichiarare risolto, per inadempimento della predetta convenuta, il contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti in data 05.07.2022; e, per l'effetto, sentire condannare la stessa convenuta al pagamento della somma pari ad € 8.693,06 oltre interessi legali, a titolo di ristoro del danno, nonché al pagamento della somma pari ad € 500,00 oltre interessi legali, illegittimamente trattenuta dalla convenuta e corrisposta dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della stipula del predetto contratto.
In particolare, a fondamento delle domande formulate, ha affermato: Parte_1
- di aver stipulato, in data 05.07.2022, in qualità di acquirente, con la convenuta, in qualità di venditrice, il contratto di compravendita avente per oggetto il veicolo marca Ford modello
Transit L2H2 VAN C. MAN 6M S&S EURO 6 D TRAZ ANT, versione TREND L2H2 35 Q.LI
310 motorizzazione 2000 130 CV C. MAN 360NM (doc.1);
- che, con detto contratto, le parti hanno pattuito il “Prezzo di listino chiavi in mano” in € 37.000,00, da pagarsi con le seguenti modalità: € 12.700, quale importo riconosciuto dalla convenuta per il ritiro del veicolo usato di proprietà dell'attrice; ed € 25.300 quale prezzo “Totale acquisto”, di cui
€ 500,00 da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria ed € 24.800,00 da corrispondere prima della consegna del mezzo a “Totale a saldo”;
- di aver versato, in data 06.07.2022, l'importo di € 500,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc.
2);
- che soltanto in data 09.11.2023, dopo vari solleciti, la società convenuta ha comunicato di essere disponibile a consegnare il veicolo;
- di aver confermato l'acquisto, previa verifica del veicolo, ed aver, in data 14.11.2023, pagato l'importo “Totale a saldo” di € 24.800,00 (doc. 3), come convenuto nel contratto;
pagina 2 di 9 - che, con e.mail 29.11.2023 (doc. 4), la convenuta ha comunicato che, da un CP_1 controllo contabile, sarebbe “emerso l'omesso versamento dell'importo di € 5.566,00 a titolo di IVA sull'acquisto” e ha chiesto l'integrazione del pagamento per l'importo indicato entro e non oltre il 01.12.2023, al fine di procedere con l'immatricolazione del mezzo;
- di aver contestato detta pretesa, con la comunicazione a mezzo pec 30.11.2023 a firma dell'avv.
Luca Beretta (doc. 5), rilevandone l'infondatezza, avendo versato il complessivo importo convenuto nel contratto e intimando la convenuta ad immatricolare il veicolo ed a consegnarlo entro e non oltre cinque giorni, avvertendo che, in mancanza, di adempimento, avrebbe agito per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della convenuta;
- di aver la convenuta, con comunicazione a mezzo pec datata 05.12.2023 dell'avv. Gianluca
Farina (doc. 6), ribadito la richiesta di pagamento della somma di € 5.566,00 a titolo di IVA, assumendo un errore nel modulo di acquisto predisposto ed utilizzato dalla stessa convenuta e sottoscritto dalla società attrice, rilevando al riguardo la sussistenza di un preventivo datato
01.07.2022, mai sottoscritto dalla società attrice, intimando quindi il pagamento dell'importo richiesto entro e non oltre otto giorni ed avvisando che in mancanza di detto pagamento il contratto si sarebbe risolto per inadempimento della società attrice con restituzione da parte della convenuta stessa di quanto ricevuto dall'attrice;
- di aver contestato detta comunicazione in data 13.12.2023 (doc. 7), ribadendo l'insussistenza della assunta pretesa di credito ed intimando la consegna del furgone;
- che, in data 14.12.2023, ha inviato alla società attrice e.mail con “allegata contabile CP_1 per reso Vostro bonifico del 15/11/2023” di € 24.800,00 (doc. 9).
- di aver contestato la illegittimità della restituzione, con diffida ad astenersi da qualsiasi attività di vendita del furgone;
- che, in data 28.12.2023 (doc. 13), il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso depositato dalla stessa attrice, ai sensi dell'art. 700 cpc, ritenendo il contratto risolto a seguito della controdiffida del 05.12.2023 (doc. 6), trasmessa dalla società convenuta, rilevando che “non può essere invocato l'adempimento di un contratto ormai sciolto per volontà delle parti, dovendosi solo discutere dell'attribuzione della responsabilità dell'inadempimento e del danno, conseguenze di natura patrimoniale che connotano la non irreparabilità del pregiudizio”;
- di aver acquistato da altro fornitore un furgone identico a quello oggetto del contratto in esame
(doc. 14), al prezzo di € 36.760,00, di cui € 30.250,45 per imponibile ed € 6.509,55 per IVA, e ricevendo a titolo di pagamento del furgone usato l'importo di € 1.001,00 (doc. 15);
pagina 3 di 9 - che, quindi, i danni subiti per la condotta inadempiente corrispondono al maggior esborso sostenuto della stessa attrice per acquistare detto veicolo e, precisamente, nella somma pari ad
€ 8.693,06, pari alla differenza tra l'importo corrisposto per l'acquisto del furgone nuovo (€
29.430,77) e quello pattuito con il contratto stipulato con la convenuta (€ 20.737,71).
Si è costituita in giudizio che, contestata in toto la domanda di parte attrice, ne ha CP_1 domandato il rigetto. In breve, la convenuta ha negato qualsivoglia inadempimento al contratto in esame, precisando che:
- il preventivo, 01.07.2023, relativo alla compravendita in esame è stato redatto su modulo con dicitura
“prezzo di listino IVA esclusa” per la vendita destinata a “soggetti passivi IVA” e spedito alla
[...]
e, in detto preventivo, il prezzo è indicato nell'importo di € 25.300,00 IVA esclusa per € Parte_1
5.566,00 per un totale di € 30.866,00(doc. 3);
- in data 06.07.22, il venditore a seguito della conferma del preventivo da parte della CP_1 convenuta, ha sottoposto a , legale rappresentante della società attrice, il contratto di Parte_3 acquisto per il medesimo importo di € 25.300,00 indicato nel preventivo, ma utilizzando erroneamente il modulo contratti di vendita a soggetti privati che riporta la dicitura “Prezzo listino chiavi in mano”, anziché il modulo per i “soggetti passivi IVA” che riporta la dicitura “prezzo di listino IVA esclusa” (doc.
4)
- a seguito del versamento, in data 15.11.23, da parte della di € 24.800,00 (al netto Parte_1 della somma di € 500,00 già pagata quale caparra confirmatoria), l'ufficio contabilità di CP_1 rilevato il conseguente mancato versamento dell'IVA, ha inviato a parte attrice richiesta di integrazione di pagamento, per provvedere alla immatricolazione e alla consegna dell'autocarro
(doc.5);
- in data 30.11.23, la a mezzo dell'Avv. Luca Beretta, ha intimato la consegna Parte_1 dell'autocarro, precisando che “in mancanza di adempimento entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, la agirà in giudizio per fare valere la risoluzione del contratto di acquisto, Parte_1 oltre la richiesta di risarcimento di tutti i danni conseguenti al Vostro inadempimento” (doc.6)
- in data 05.12.2023, ha riscontrato detta comunicazione, mediante il difensore di fiducia, ribadendo la disponibilità di a consegnare il veicolo a fronte del versamento dell'IVA entro e non oltre CP_1 otto giorni, precisando che decorso inutilmente detto termine il contratto di vendita era da intendersi risolto, con conseguente restituzione delle somme versate ad (doc.7); CP_1
- in data 14.12.23, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, ha restituito alla convenuta l'importo di € 24.800,00 a mezzo bonifico bancario (doc.8).
pagina 4 di 9 In definitiva, la convenuta, nel presente giudizio, ha domandato di respingere le domande di parte attrice;
di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della convenuta, che si sarebbe rifiutata di corrispondere l'importo relativo all'IVA; ovvero, in via subordinata, di dichiarare l'annullamento dello stesso contratto, in quanto lo stesso sarebbe viziato ai sensi dell'art. 1427 cc da un errore commesso in totale buona fede dal venditore di In via CP_1 ancora subordinata, ha poi chiesto di ridurre l'entità del danno e di limitarlo al pregiudizio subito quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale (affermando che esso
“dovrà essere limitato esclusivamente alla sola parte realmente dimostrata ed accertata, al fine di evitare un indebito arricchimento ed anche in relazione ai danni che parte attrice avrebbe evitato, usando l'ordinaria diligenza prevista dall'art. 1227 Cod. Civ.).
Tentata inutilmente la conciliazione (come da verbale del 14.11.2024), la causa è stata istruita sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti e ritenute rilevanti per la decisione del giudizio. In particolare, è stato espletato l'interrogatorio formale del signor , legale rappresentante Parte_3 della società attrice, ed assunte le deposizioni testimoniali dei signori , Controparte_3 Tes_1
e .
[...] Controparte_4
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti di causa, per vagliare la fondatezza delle reciproche ed opposte domande di accertamento dell'inadempimento del contratto formulate dalle parti, è essenziale individuare gli obblighi contrattuali gravanti su ciascun contraente, e poi valutare la conformità (o la non conformità) agli stessi delle condotte tenute dalle stesse parti.
A riguardo, secondo la giurisprudenza, “A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse…Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle parti, sia che
l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a prima vista, ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” (Cass. n.6908/2024).
Nella specie, le parti forniscono due ricostruzioni opposte in merito alla determinazione del prezzo pattuito: secondo l'attrice, il contratto di compravendita definisce il prezzo pattuito “chiavi in mano”, pagina 5 di 9 cioè comprensivo dell'IVA; di contro, secondo la convenuta il prezzo era stato stabilito con il preventivo “IVA esclusa” e la dicitura “chiavi in mano” contenuta nel contratto di compravendita è dovuta al fatto che il contratto è stato formalizzato sul modulo “Contratto d'acquisto” destinato alle vendite concluse con soggetti privati, anziché su quello relativo alle vendite concluse con le società.
Ciò posto, va anzitutto precisato che il contratto di compravendita di bene mobile non necessita per la sua validità della forma scritta.
Venendo all'individuazione della “reale volontà” dei contraenti, è emerso, dalle allegazioni in atti, che la trattativa precontrattuale svolta tra le parti ha avuto per oggetto il veicolo Transit L2H2 VAN C.
6, versione TREND L2H2 35 Q.LI 310 motorizzazione 2000 130 Controparte_2 CP_5
CV C. MAN 360NM, divenuto poi l'oggetto del contratto di compravendita (doc. 1 att.).
In punto, infatti, il legale rappresentante della società attrice ha affermato, durante l'interrogatorio formale, in risposta al cap. 4 della memoria di parte convenuta: “Confermo di aver chiesto un preventivo per questo mezzo”.
Inoltre, deve ritenersi che (diversamente da quanto adombrato dall'attrice soltanto nel corso del presente procedimento) anche il preventivo, datato 01.07.2022, redatto e spedito dalla convenuta e ricevuto dall'attrice, avesse per oggetto il medesimo veicolo. Ciò si deduce sia dal testo della e.mail di accompagnamento del preventivo (ove si legge: “In allegato offerta Ford transit L2H”) e sia dalla descrizione del veicolo contenuta nel preventivo stesso che coincide con quella del contratto definitivo, anche in riferimento alle “Misure” del mezzo.
Non pare, invece, condivisibile, anche perché priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la tesi di parte attrice, secondo cui il detto preventivo riguarderebbe la “versione TREND L2H32 q.li 310”
(“versione più grande”) più costosa di quella oggetto del contratto di compravendita (“versione TREND
L2H2 q.li 310”).
A riguardo, anzitutto, l'attrice ha omesso di dimostrare che esistesse effettivamente una versione
“H32” del veicolo in questione. Anzi, l'esistenza di un simile modello è esclusa dalla stessa attrice, la quale ha sostenuto che il preventivo in questione riguardasse la versione “H3”, a cui sempre secondo l'attrice corrisponderebbero una maggiore dimensione del mezzo ed un prezzo maggiore. Tuttavia, la stessa attrice ha omesso di portare elementi a dimostrazione del fatto che gli asseriti diversi modelli si caratterizzerebbero proprio per una differenza di prezzo pari al valore dell' IVA (per l'aliquota del
22%) sull'importo di € 25.300 (importo questo corrispondente al prezzo dell'intera operazione contrattuale posta in essere tra le parti compravendita/permuta).
In vero, è ragionevole ritenere che la dicitura “versione TREND L2H32 q.li 310” sia stata inserita nel preventivo per mero errore materiale e che la versione oggetto del preventivo sia proprio la “H2” (e pagina 6 di 9 non la “H3” come affermato dall'attrice). Del resto, come già precisato, i valori riferiti alle dimensioni
(“Misure: Lung. Vano carico utile 3084 mm alt vano carico utile 2000 mm”) ed al peso (“Q.LI 310”) del veicolo sono gli stessi nei due documenti (preventivo/contratto), e ciò sconfessa l'assunto dell'attrice secondo cui il preventivo riguarderebbe una “versione più grande” del veicolo.
Peraltro, va aggiunto che l'attrice non aveva contestato, in precedenza e neppure nel giudizio cautelare dalla stessa radicato, “di aver ricevuto l'offerta di vendita, precedentemente trasmessa a mezzo mail, relativa al medesimo veicolo ed indicante lo stesso prezzo di listino …, con la precisazione che l'IVA era esclusa”
(cfr. ordinanza di rigetto, allegata dalla stessa attrice doc. 13).
Ebbene, deve ritenersi dimostrato in giudizio che le parti si siano accordate per la compravendita del veicolo in questione al prezzo di € 37.000, oltre accessori ed IVA. E che questo fosse il prezzo “fissato” tra i contraenti emerge anche dal fatto che l'importo dell'intera operazione commerciale
(compravendita/permuta) è rimasto invariato nel contratto definitivo, malgrado la modifica, chiesta dall'attore, degli “Accessori”, con l'aggiunta “vano carico sagomat mezza altezza”, per il costo di € 200,00, modifica, questa, che è stata bilanciata con l'aumento (altrimenti non giustificato) pari sempre ad €
200,00 della valutazione dell'usato (portandolo ad € 12.700).
Ancora, seguendo la tesi di parte attrice, e considerando per ipotesi gli importi del contratto di acquisto comprensivi dell'IVA, dovrebbe ritenersi che le parti si siano accordante nel senso di considerare al lordo di IVA, non solo il prezzo preventivato per il nuovo mezzo, ma anche il prezzo preventivato per il mezzo usato oggetto di permuta. Tuttavia, ciò non è stato in alcun modo allegato e tanto meno provato dall'attrice, e trova anzi indice di smentita nel fatto che, in relazione al mezzo usato, il prezzo indicato nel contratto di compravendita si differenzia dal prezzo indicato nel preventivo solo per una maggiorazione di € 200. Come già precisato, tale importo corrisponde esattamente alla maggiorazione riferita dal medesimo documento alla previsione di una specifica caratteristica aggiuntiva del cassone dell'autocarro, il che porta a ritenere che tale incremento sia stato pattuito a bilanciamento del maggior prezzo del mezzo determinato dalla detta caratteristica opzionale, e che tutti i prezzi esposti rimanevano al netto dell'IVA, che sul bene usato ammontava ad
€ 2.700 circa.
Non assume poi rilevanza, per gli aspetti qui considerati ed al fine di valutare le trattative intercorse tra le parti, la circostanza che il preventivo non fosse stato firmato dall'attrice (la quale non ha negato di averlo ricevuto): infatti, è possibile che stante il livello avanzato delle trattative, le parti abbiamo deciso di formalizzare gli accordi sul modulo “Contratto d'acquisto”. Peraltro, l'attrice non ha dimostrato di aver contestato detto preventivo, perché riferito ad un preteso diverso modello del pagina 7 di 9 mezzo. Anzi, la stessa si è recata pochissimi giorni dopo averlo ricevuto presso la venditrice e ha contestualmente firmato il contratto in esame.
In definiva, deve ritenersi che parte convenuta abbia dimostrato l'esistenza di un accordo tra le parti nei termini precisati nel preventivo (quanto al fatto che i valori indicati fossero al netto dell'IVA) e che il contratto definivo sia stato redatto, per mero errore materiale, sul modulo contrattuale destinato ai clienti privati (con dicitura “prezzo di listino chiavi in mano”) perfettamente identico (salvo che per la dicitura in questione) a quello destinato alle società (recante la dicitura “prezzo di listino IVA esclusa”).
Ciò posto, chiarito il tenore degli accordi contrattuali, è noto che «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione dell'altra, e alla risoluzione del contratto deve conseguire l'esame della eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente» (Cass. n. 13827/2019).
Orbene, nella specie, è pacifico che il contratto in esame si è risolto per effetto dell'inutile spirare del termine concesso dalla convenuta all'attrice, con la diffida ad adempiere del 05.12.2022 (doc. 7). Deve quindi essere dichiarata la risoluzione dello stesso contratto (avente per oggetto la compravendita del mezzo nuovo e la permuta di quello usato) stipulato tra le parti in data 05.07.2022, ai sensi dell'art. 1454 cc, a causa del mancato pagamento da parte dell'attrice della somma dovuta a saldo (e coincidente con l'IVA calcolata sull'imponibile di € 25.300) e pari ad € 5.566,00.
Ciò posto, a seguito della risoluzione del contratto ed in assenza di una domanda della convenuta di condanna al ristoro del danno ovvero di accertamento del diritto a ritenere la caparra confirmatoria
(quale “danno predeterminato”), deve essere accolta la domanda di parte attrice di restituzione della somma di € 500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria.
La convenuta, infatti, nel presente giudizio si è limitata a chiedere una pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto in esame, prodottasi in via stragiudiziale attraverso l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454 cc). Tuttavia, la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del vincolo e quindi anche della clausola confirmatoria.
Pertanto, la convenuta non ha diritto a trattenere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
pagina 8 di 9 In accoglimento della domanda di parte attrice, la società convenuta deve dunque essere condannata a restituire l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo, corrisposto dalla stessa attrice a titolo di caparra confirmatoria.
Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio devono ritenersi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 3887/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte convenuta, dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1454 cc, il contratto stipulato tra le parti in data 05.07.2022 per fatto e colpa dell'attrice;
- accoglie la domanda di parte attrice di restituzione della caparra confirmatoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 500,00 oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- respinge le altre domande formulate da parte attrice;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Carla Caldaroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3887/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Villa e dall'Avv. Luca Beretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Desio, via San Pietro n. 32 (pec:
e ; Email_1 Email_2
Contro
(CF. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Farina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Seregno (MB), Via Rossini n. 44 (pec:
. Email_3
CONCLUSIONI
Parte attrice: “…1) Ritenere e dichiarare risolto per inadempimento della convenuta Controparte_1 il contratto di acquisto stipulato tra le parti in data 05/07/2022. 2) Controparte_1
Condannare la società convenuta al risarcimento del Controparte_1 danno conseguente all'inadempimento in favore dell'attrice nella misura di € 8.693,06 Parte_1 oltre gli interessi legali dal 30/01/2024 al saldo. 3) Condannare la società convenuta
[...]
a pagare all'attrice l'importo di € 500,00, dalla Controparte_1 Parte_1 stessa percepito a titolo di caparra confirmatoria, oltre gli interessi legali dal 06/07/2022 al saldo. 4) Col favore delle spese di giudizio…”; parte convenuta: “… 1) In via principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autocarro Ford Transit L2H2 VAN C.
6. per inadempimento della Controparte_2 Parte_1
[... e per l'effetto respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della di CP_1
pagina 1 di 9 ; 2) In subordine, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di Controparte_1
C compravendita dell'autocarro Ford Transit L2H2 VAN C. MAN S&S EURO 6. ai sensi degli artt. 1427 e
1428 e ss. Cod. Civ. per l'effetto respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della
; 3) In ulteriore subordine, determinare la somma Controparte_1 dovuta da a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1 Controparte_1 nei limiti di quanto provato in corso di causa anche ai sensi degli artt. 1227, 1223, 1226 Parte_1
Cod.Civ. 4) Condannare al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
”. Controparte_1 Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio onde sentire Parte_1 CP_1 dichiarare risolto, per inadempimento della predetta convenuta, il contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti in data 05.07.2022; e, per l'effetto, sentire condannare la stessa convenuta al pagamento della somma pari ad € 8.693,06 oltre interessi legali, a titolo di ristoro del danno, nonché al pagamento della somma pari ad € 500,00 oltre interessi legali, illegittimamente trattenuta dalla convenuta e corrisposta dall'attrice a titolo di caparra confirmatoria, all'atto della stipula del predetto contratto.
In particolare, a fondamento delle domande formulate, ha affermato: Parte_1
- di aver stipulato, in data 05.07.2022, in qualità di acquirente, con la convenuta, in qualità di venditrice, il contratto di compravendita avente per oggetto il veicolo marca Ford modello
Transit L2H2 VAN C. MAN 6M S&S EURO 6 D TRAZ ANT, versione TREND L2H2 35 Q.LI
310 motorizzazione 2000 130 CV C. MAN 360NM (doc.1);
- che, con detto contratto, le parti hanno pattuito il “Prezzo di listino chiavi in mano” in € 37.000,00, da pagarsi con le seguenti modalità: € 12.700, quale importo riconosciuto dalla convenuta per il ritiro del veicolo usato di proprietà dell'attrice; ed € 25.300 quale prezzo “Totale acquisto”, di cui
€ 500,00 da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria ed € 24.800,00 da corrispondere prima della consegna del mezzo a “Totale a saldo”;
- di aver versato, in data 06.07.2022, l'importo di € 500,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc.
2);
- che soltanto in data 09.11.2023, dopo vari solleciti, la società convenuta ha comunicato di essere disponibile a consegnare il veicolo;
- di aver confermato l'acquisto, previa verifica del veicolo, ed aver, in data 14.11.2023, pagato l'importo “Totale a saldo” di € 24.800,00 (doc. 3), come convenuto nel contratto;
pagina 2 di 9 - che, con e.mail 29.11.2023 (doc. 4), la convenuta ha comunicato che, da un CP_1 controllo contabile, sarebbe “emerso l'omesso versamento dell'importo di € 5.566,00 a titolo di IVA sull'acquisto” e ha chiesto l'integrazione del pagamento per l'importo indicato entro e non oltre il 01.12.2023, al fine di procedere con l'immatricolazione del mezzo;
- di aver contestato detta pretesa, con la comunicazione a mezzo pec 30.11.2023 a firma dell'avv.
Luca Beretta (doc. 5), rilevandone l'infondatezza, avendo versato il complessivo importo convenuto nel contratto e intimando la convenuta ad immatricolare il veicolo ed a consegnarlo entro e non oltre cinque giorni, avvertendo che, in mancanza, di adempimento, avrebbe agito per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della convenuta;
- di aver la convenuta, con comunicazione a mezzo pec datata 05.12.2023 dell'avv. Gianluca
Farina (doc. 6), ribadito la richiesta di pagamento della somma di € 5.566,00 a titolo di IVA, assumendo un errore nel modulo di acquisto predisposto ed utilizzato dalla stessa convenuta e sottoscritto dalla società attrice, rilevando al riguardo la sussistenza di un preventivo datato
01.07.2022, mai sottoscritto dalla società attrice, intimando quindi il pagamento dell'importo richiesto entro e non oltre otto giorni ed avvisando che in mancanza di detto pagamento il contratto si sarebbe risolto per inadempimento della società attrice con restituzione da parte della convenuta stessa di quanto ricevuto dall'attrice;
- di aver contestato detta comunicazione in data 13.12.2023 (doc. 7), ribadendo l'insussistenza della assunta pretesa di credito ed intimando la consegna del furgone;
- che, in data 14.12.2023, ha inviato alla società attrice e.mail con “allegata contabile CP_1 per reso Vostro bonifico del 15/11/2023” di € 24.800,00 (doc. 9).
- di aver contestato la illegittimità della restituzione, con diffida ad astenersi da qualsiasi attività di vendita del furgone;
- che, in data 28.12.2023 (doc. 13), il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso depositato dalla stessa attrice, ai sensi dell'art. 700 cpc, ritenendo il contratto risolto a seguito della controdiffida del 05.12.2023 (doc. 6), trasmessa dalla società convenuta, rilevando che “non può essere invocato l'adempimento di un contratto ormai sciolto per volontà delle parti, dovendosi solo discutere dell'attribuzione della responsabilità dell'inadempimento e del danno, conseguenze di natura patrimoniale che connotano la non irreparabilità del pregiudizio”;
- di aver acquistato da altro fornitore un furgone identico a quello oggetto del contratto in esame
(doc. 14), al prezzo di € 36.760,00, di cui € 30.250,45 per imponibile ed € 6.509,55 per IVA, e ricevendo a titolo di pagamento del furgone usato l'importo di € 1.001,00 (doc. 15);
pagina 3 di 9 - che, quindi, i danni subiti per la condotta inadempiente corrispondono al maggior esborso sostenuto della stessa attrice per acquistare detto veicolo e, precisamente, nella somma pari ad
€ 8.693,06, pari alla differenza tra l'importo corrisposto per l'acquisto del furgone nuovo (€
29.430,77) e quello pattuito con il contratto stipulato con la convenuta (€ 20.737,71).
Si è costituita in giudizio che, contestata in toto la domanda di parte attrice, ne ha CP_1 domandato il rigetto. In breve, la convenuta ha negato qualsivoglia inadempimento al contratto in esame, precisando che:
- il preventivo, 01.07.2023, relativo alla compravendita in esame è stato redatto su modulo con dicitura
“prezzo di listino IVA esclusa” per la vendita destinata a “soggetti passivi IVA” e spedito alla
[...]
e, in detto preventivo, il prezzo è indicato nell'importo di € 25.300,00 IVA esclusa per € Parte_1
5.566,00 per un totale di € 30.866,00(doc. 3);
- in data 06.07.22, il venditore a seguito della conferma del preventivo da parte della CP_1 convenuta, ha sottoposto a , legale rappresentante della società attrice, il contratto di Parte_3 acquisto per il medesimo importo di € 25.300,00 indicato nel preventivo, ma utilizzando erroneamente il modulo contratti di vendita a soggetti privati che riporta la dicitura “Prezzo listino chiavi in mano”, anziché il modulo per i “soggetti passivi IVA” che riporta la dicitura “prezzo di listino IVA esclusa” (doc.
4)
- a seguito del versamento, in data 15.11.23, da parte della di € 24.800,00 (al netto Parte_1 della somma di € 500,00 già pagata quale caparra confirmatoria), l'ufficio contabilità di CP_1 rilevato il conseguente mancato versamento dell'IVA, ha inviato a parte attrice richiesta di integrazione di pagamento, per provvedere alla immatricolazione e alla consegna dell'autocarro
(doc.5);
- in data 30.11.23, la a mezzo dell'Avv. Luca Beretta, ha intimato la consegna Parte_1 dell'autocarro, precisando che “in mancanza di adempimento entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, la agirà in giudizio per fare valere la risoluzione del contratto di acquisto, Parte_1 oltre la richiesta di risarcimento di tutti i danni conseguenti al Vostro inadempimento” (doc.6)
- in data 05.12.2023, ha riscontrato detta comunicazione, mediante il difensore di fiducia, ribadendo la disponibilità di a consegnare il veicolo a fronte del versamento dell'IVA entro e non oltre CP_1 otto giorni, precisando che decorso inutilmente detto termine il contratto di vendita era da intendersi risolto, con conseguente restituzione delle somme versate ad (doc.7); CP_1
- in data 14.12.23, a seguito della risoluzione del contratto di vendita, ha restituito alla convenuta l'importo di € 24.800,00 a mezzo bonifico bancario (doc.8).
pagina 4 di 9 In definitiva, la convenuta, nel presente giudizio, ha domandato di respingere le domande di parte attrice;
di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della convenuta, che si sarebbe rifiutata di corrispondere l'importo relativo all'IVA; ovvero, in via subordinata, di dichiarare l'annullamento dello stesso contratto, in quanto lo stesso sarebbe viziato ai sensi dell'art. 1427 cc da un errore commesso in totale buona fede dal venditore di In via CP_1 ancora subordinata, ha poi chiesto di ridurre l'entità del danno e di limitarlo al pregiudizio subito quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento contrattuale (affermando che esso
“dovrà essere limitato esclusivamente alla sola parte realmente dimostrata ed accertata, al fine di evitare un indebito arricchimento ed anche in relazione ai danni che parte attrice avrebbe evitato, usando l'ordinaria diligenza prevista dall'art. 1227 Cod. Civ.).
Tentata inutilmente la conciliazione (come da verbale del 14.11.2024), la causa è stata istruita sulla base delle istanze istruttorie articolate dalle parti e ritenute rilevanti per la decisione del giudizio. In particolare, è stato espletato l'interrogatorio formale del signor , legale rappresentante Parte_3 della società attrice, ed assunte le deposizioni testimoniali dei signori , Controparte_3 Tes_1
e .
[...] Controparte_4
Dopodichè, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Brevemente riepilogate le posizioni delle parti ed i fatti di causa, per vagliare la fondatezza delle reciproche ed opposte domande di accertamento dell'inadempimento del contratto formulate dalle parti, è essenziale individuare gli obblighi contrattuali gravanti su ciascun contraente, e poi valutare la conformità (o la non conformità) agli stessi delle condotte tenute dalle stesse parti.
A riguardo, secondo la giurisprudenza, “A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto richiede, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, che il giudice, anche quando il significato letterale del contratto sia apparentemente chiaro, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, verifichi se quest'ultimo sia coerente con la causa del contratto, con le dichiarate intenzioni delle parti e con la condotta delle stesse…Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune, reale volontà delle parti, sia che
l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo da loro incaricato ed ancorché tale discordanza non emerga a prima vista, ma debba costituire oggetto di accertamento, la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. Nella suddetta ipotesi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito” (Cass. n.6908/2024).
Nella specie, le parti forniscono due ricostruzioni opposte in merito alla determinazione del prezzo pattuito: secondo l'attrice, il contratto di compravendita definisce il prezzo pattuito “chiavi in mano”, pagina 5 di 9 cioè comprensivo dell'IVA; di contro, secondo la convenuta il prezzo era stato stabilito con il preventivo “IVA esclusa” e la dicitura “chiavi in mano” contenuta nel contratto di compravendita è dovuta al fatto che il contratto è stato formalizzato sul modulo “Contratto d'acquisto” destinato alle vendite concluse con soggetti privati, anziché su quello relativo alle vendite concluse con le società.
Ciò posto, va anzitutto precisato che il contratto di compravendita di bene mobile non necessita per la sua validità della forma scritta.
Venendo all'individuazione della “reale volontà” dei contraenti, è emerso, dalle allegazioni in atti, che la trattativa precontrattuale svolta tra le parti ha avuto per oggetto il veicolo Transit L2H2 VAN C.
6, versione TREND L2H2 35 Q.LI 310 motorizzazione 2000 130 Controparte_2 CP_5
CV C. MAN 360NM, divenuto poi l'oggetto del contratto di compravendita (doc. 1 att.).
In punto, infatti, il legale rappresentante della società attrice ha affermato, durante l'interrogatorio formale, in risposta al cap. 4 della memoria di parte convenuta: “Confermo di aver chiesto un preventivo per questo mezzo”.
Inoltre, deve ritenersi che (diversamente da quanto adombrato dall'attrice soltanto nel corso del presente procedimento) anche il preventivo, datato 01.07.2022, redatto e spedito dalla convenuta e ricevuto dall'attrice, avesse per oggetto il medesimo veicolo. Ciò si deduce sia dal testo della e.mail di accompagnamento del preventivo (ove si legge: “In allegato offerta Ford transit L2H”) e sia dalla descrizione del veicolo contenuta nel preventivo stesso che coincide con quella del contratto definitivo, anche in riferimento alle “Misure” del mezzo.
Non pare, invece, condivisibile, anche perché priva di qualsivoglia riscontro probatorio, la tesi di parte attrice, secondo cui il detto preventivo riguarderebbe la “versione TREND L2H32 q.li 310”
(“versione più grande”) più costosa di quella oggetto del contratto di compravendita (“versione TREND
L2H2 q.li 310”).
A riguardo, anzitutto, l'attrice ha omesso di dimostrare che esistesse effettivamente una versione
“H32” del veicolo in questione. Anzi, l'esistenza di un simile modello è esclusa dalla stessa attrice, la quale ha sostenuto che il preventivo in questione riguardasse la versione “H3”, a cui sempre secondo l'attrice corrisponderebbero una maggiore dimensione del mezzo ed un prezzo maggiore. Tuttavia, la stessa attrice ha omesso di portare elementi a dimostrazione del fatto che gli asseriti diversi modelli si caratterizzerebbero proprio per una differenza di prezzo pari al valore dell' IVA (per l'aliquota del
22%) sull'importo di € 25.300 (importo questo corrispondente al prezzo dell'intera operazione contrattuale posta in essere tra le parti compravendita/permuta).
In vero, è ragionevole ritenere che la dicitura “versione TREND L2H32 q.li 310” sia stata inserita nel preventivo per mero errore materiale e che la versione oggetto del preventivo sia proprio la “H2” (e pagina 6 di 9 non la “H3” come affermato dall'attrice). Del resto, come già precisato, i valori riferiti alle dimensioni
(“Misure: Lung. Vano carico utile 3084 mm alt vano carico utile 2000 mm”) ed al peso (“Q.LI 310”) del veicolo sono gli stessi nei due documenti (preventivo/contratto), e ciò sconfessa l'assunto dell'attrice secondo cui il preventivo riguarderebbe una “versione più grande” del veicolo.
Peraltro, va aggiunto che l'attrice non aveva contestato, in precedenza e neppure nel giudizio cautelare dalla stessa radicato, “di aver ricevuto l'offerta di vendita, precedentemente trasmessa a mezzo mail, relativa al medesimo veicolo ed indicante lo stesso prezzo di listino …, con la precisazione che l'IVA era esclusa”
(cfr. ordinanza di rigetto, allegata dalla stessa attrice doc. 13).
Ebbene, deve ritenersi dimostrato in giudizio che le parti si siano accordate per la compravendita del veicolo in questione al prezzo di € 37.000, oltre accessori ed IVA. E che questo fosse il prezzo “fissato” tra i contraenti emerge anche dal fatto che l'importo dell'intera operazione commerciale
(compravendita/permuta) è rimasto invariato nel contratto definitivo, malgrado la modifica, chiesta dall'attore, degli “Accessori”, con l'aggiunta “vano carico sagomat mezza altezza”, per il costo di € 200,00, modifica, questa, che è stata bilanciata con l'aumento (altrimenti non giustificato) pari sempre ad €
200,00 della valutazione dell'usato (portandolo ad € 12.700).
Ancora, seguendo la tesi di parte attrice, e considerando per ipotesi gli importi del contratto di acquisto comprensivi dell'IVA, dovrebbe ritenersi che le parti si siano accordante nel senso di considerare al lordo di IVA, non solo il prezzo preventivato per il nuovo mezzo, ma anche il prezzo preventivato per il mezzo usato oggetto di permuta. Tuttavia, ciò non è stato in alcun modo allegato e tanto meno provato dall'attrice, e trova anzi indice di smentita nel fatto che, in relazione al mezzo usato, il prezzo indicato nel contratto di compravendita si differenzia dal prezzo indicato nel preventivo solo per una maggiorazione di € 200. Come già precisato, tale importo corrisponde esattamente alla maggiorazione riferita dal medesimo documento alla previsione di una specifica caratteristica aggiuntiva del cassone dell'autocarro, il che porta a ritenere che tale incremento sia stato pattuito a bilanciamento del maggior prezzo del mezzo determinato dalla detta caratteristica opzionale, e che tutti i prezzi esposti rimanevano al netto dell'IVA, che sul bene usato ammontava ad
€ 2.700 circa.
Non assume poi rilevanza, per gli aspetti qui considerati ed al fine di valutare le trattative intercorse tra le parti, la circostanza che il preventivo non fosse stato firmato dall'attrice (la quale non ha negato di averlo ricevuto): infatti, è possibile che stante il livello avanzato delle trattative, le parti abbiamo deciso di formalizzare gli accordi sul modulo “Contratto d'acquisto”. Peraltro, l'attrice non ha dimostrato di aver contestato detto preventivo, perché riferito ad un preteso diverso modello del pagina 7 di 9 mezzo. Anzi, la stessa si è recata pochissimi giorni dopo averlo ricevuto presso la venditrice e ha contestualmente firmato il contratto in esame.
In definiva, deve ritenersi che parte convenuta abbia dimostrato l'esistenza di un accordo tra le parti nei termini precisati nel preventivo (quanto al fatto che i valori indicati fossero al netto dell'IVA) e che il contratto definivo sia stato redatto, per mero errore materiale, sul modulo contrattuale destinato ai clienti privati (con dicitura “prezzo di listino chiavi in mano”) perfettamente identico (salvo che per la dicitura in questione) a quello destinato alle società (recante la dicitura “prezzo di listino IVA esclusa”).
Ciò posto, chiarito il tenore degli accordi contrattuali, è noto che «Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto di adempiere alla propria obbligazione dell'altra, e alla risoluzione del contratto deve conseguire l'esame della eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente» (Cass. n. 13827/2019).
Orbene, nella specie, è pacifico che il contratto in esame si è risolto per effetto dell'inutile spirare del termine concesso dalla convenuta all'attrice, con la diffida ad adempiere del 05.12.2022 (doc. 7). Deve quindi essere dichiarata la risoluzione dello stesso contratto (avente per oggetto la compravendita del mezzo nuovo e la permuta di quello usato) stipulato tra le parti in data 05.07.2022, ai sensi dell'art. 1454 cc, a causa del mancato pagamento da parte dell'attrice della somma dovuta a saldo (e coincidente con l'IVA calcolata sull'imponibile di € 25.300) e pari ad € 5.566,00.
Ciò posto, a seguito della risoluzione del contratto ed in assenza di una domanda della convenuta di condanna al ristoro del danno ovvero di accertamento del diritto a ritenere la caparra confirmatoria
(quale “danno predeterminato”), deve essere accolta la domanda di parte attrice di restituzione della somma di € 500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria.
La convenuta, infatti, nel presente giudizio si è limitata a chiedere una pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto in esame, prodottasi in via stragiudiziale attraverso l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454 cc). Tuttavia, la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento del vincolo e quindi anche della clausola confirmatoria.
Pertanto, la convenuta non ha diritto a trattenere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria.
pagina 8 di 9 In accoglimento della domanda di parte attrice, la società convenuta deve dunque essere condannata a restituire l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo, corrisposto dalla stessa attrice a titolo di caparra confirmatoria.
Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio devono ritenersi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 3887/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- In accoglimento della domanda principale di parte convenuta, dichiara risolto, ai sensi dell'art. 1454 cc, il contratto stipulato tra le parti in data 05.07.2022 per fatto e colpa dell'attrice;
- accoglie la domanda di parte attrice di restituzione della caparra confirmatoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 500,00 oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- respinge le altre domande formulate da parte attrice;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Carla Caldaroni
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