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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4579 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Eliana Magnasco e Angela Ajello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via S. Cavallari n° 28
opponente
E
, in persona del liquidatore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Di Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Sampolo n° 123
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò premesso, agisce per Controparte_1
ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento a saldo dell'importo di
€ 56.138,51, comprensivo di interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 ( oltre ulteriori interessi di mora sino al soddisfo e spese della fase d'ingiunzione ) dovuto dalla in qualità di appaltatore, a titolo restitutorio per le Parte_1
somme anticipate dalla prima, nella veste di committente, ai fini dell'acquisto di materiali e attrezzature in relazione a contratto di appalto intercorso tra le parti per l'esecuzione di opere di completamento di due fabbricati nel Comune di
QU ( ME ), giuste fatture nn. 1 e 2 del 2016.
Ciò premesso e incontestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti nelle forme suindicate, la al fine di paralizzare la pretesa creditoria Parte_1
avversaria, ha in primo luogo eccepito la carenza di prova in ordine all'acquisto da parte della dei materiali e delle Controparte_1
attrezzature asseritamente poi cedute alla società appaltatrice.
Ora, sul punto va osservato come nella presente fase di cognizione la fondatezza della domanda d'ingiunzione emerga laddove si ponga riferimento a talune fatture depositate dalla afferenti all'impianto elettrico e alla Parte_1
posa in opera di intonaco per esterni ed interni, dalle quali si evince – sia per la descrizione in fattura che per la contenuta entità dell'importo – che quanto richiesto riguarda esclusivamente la manodopera ma non già il materiale utilizzato dall'appaltatore e invero fornito dall'odierna società opposta, come risulta dalle fatture prodotte in sede monitoria, segnatamente dalla fattura n. 1/16 ove è indicato del materiale usato per la posa dell'intonaco e dalla fattura n. 2/16 in cui è elencato del materiale elettrico. Tali elementi ( non specificamente contestati da parte opponente ) appaiono corroborati, altresì, dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dal teste , il quale ha confermato che Tes_1
la su espressa richiesta della anticipava Controparte_2 Parte_1
2 i materiali elencati nelle fatture suindicate per l'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto;
né, d'altro canto, possono ritenersi integrati gli estremi della incapacità a testimoniare del , ritenuto da parte opponente quale Tes_1
amministratore di fatto della società opposta, atteso che anche qualora di accedesse a detta prospettazione, come chiarito dalla Suprema Corte “L'interesse di fatto non è ostativo all'obbligo di testimoniare e non determina alcuna incapacità a testimoniare neppure nella sede del processo civile, in cui è previsto che non possono essere assunte come testimoni solo le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L'amministratore di fatto è soggetto che per definizione non dispone della legittimazione formale, attiva o passiva per conto della società, parte in causa del processo civile, e quindi non può tale sua posizione, contraddistinta da un interesse non qualificato giuridicamente, determinare una incompatibilità con la qualità di testimone e con gli obblighi conseguenti di deporre e di dire la verità” ( Cass. n. 38242/19 ).
Parte opponente ha, altresì, asserito la non dovutezza di alcuna somma in favore della per aver già corrisposto Controparte_3
ad essa diversi importi tramite effettuazione di bonifici e rilascio di assegni.
Invero, se da un lato il pagamento di € 4.000,00 a mezzo bonifico converge con l'acconto versato, secondo l'allegazione offerta sin dalla fase monitoria, sulle fatture sopra menzionate nn. 1 e 2 del 2016 emesse dall'odierna società opposta, dall'altro con riguardo ai 2 assegni bancari ciascuno di importo pari ad € 4.928,50,
è stata offerta prova che detti titoli, su incarico della venivano da Parte_1
parte avversa consegnati ad un fornitore della società appaltatrice per pagare la ceramica per il cantiere di QU ( v. dichiarazioni rese dal teste ), Tes_1
mentre per ciò che attiene agli assegni di € 2.000,00 ed € 1.900,00, a fronte della contestazione mossa da parte opposta ( invero corroborata dalle dichiarazioni rese sul punto dal teste ), va osservato come non sia stata fornita prova Tes_1
che detti titoli sono stati consegnati alla e dalla stessa posti CP_1
all'incasso ( in tal senso, parte opponente, diversamente da quanto verificatosi in relazione ai movimenti contabili degli assegni di € 4.928,50, ha omesso di
3 produrre documentazione attestante quelli afferenti agli assegni di € 2.000,00 ed
€ 1.900,00 ).
Acclarata, pertanto, la fondatezza della domanda d'ingiunzione tale da determinare una conferma del provvedimento monitorio opposto, con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, integrante gli estremi della richiesta di adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo ad essa dovuto dalla committente per i lavori CP_1
eseguiti in relazione al contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data
23.03.16, mette conto evidenziare in primo luogo come detto contratto ( trattasi di dato pacifico tra le parti, oltre che documentato ) veniva risolto per mutuo dissenso in data 11.06.16.
Ora, il mutuo dissenso costituisce una forma di risoluzione contrattuale basata su una scelta di autonomia negoziale delle parti e pertanto connotata dal fatto che le parti possono decidere di caducare il vincolo contrattuale per qualunque ragione. Cionondimeno, effetto della risoluzione è la tutela restitutoria delle parti e non potendo procedersi alla restituzione in natura all'impresa appaltatrice della prestazione eseguita, dovrà procedersi alla determinazione del corrispettivo alla stessa dovuto in base a quanto originariamente pattuito ed ai lavori in concreto eseguiti ( v. Cass. civ. nn. 738/07 e 12162/07 ).
Alla luce dei superiori principi, nella specie la questione relativa alla effettiva entità dei lavori eseguiti dalla in forza del menzionato contratto di Parte_1
appalto, ai costi a tal fine sostenuti per la manodopera e i materiali impiegati potrà essere risolta sulla base delle risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di giudizio.
L'esperto ha provveduto, previa effettuazione in sede di appositi sopralluoghi di rilievi tecnici, planimetrici fotografici e analisi della documentazione in atti, alla redazione di elaborato lineare e logicamente sviluppato, le cui conclusioni devono in questa sede ritenersi condivisibili. In particolare, il C.T.U. ha accertato l'esecuzione di lavori a cura della per un imponibile pari a € 61.752,64 Parte_1
4 ( oltre iva ), ricomprendendo nel relativo computo metrico estimativo redatto mediante utilizzo, ove possibile, del Prezzario della Regione Sicilia, anche i costi afferenti ai materiali impiegati e al personale adoperato, tenuto conto ad ogni modo della elencazione e quantificazione contenute nella relazione tecnica descrittiva a firma del direttore dei lavori, ing. e tuttavia rilevando Per_1
l'inapplicabilità di una metodologia di calcolo fondata esclusivamente sulla documentazione di spesa o retributiva relativa ai materiali e alla manodopera impiegati così come prodotta da parte opponente, poiché in taluni casi non attestante una diretta corrispondenza con i lavori per cui è causa e in altri priva di sottoscrizione.
L'esperto ha, tuttavia, rilevato come l'importo di € 61.752,64 vada inteso in termini massimi, dovendosi, difatti, in relazione alla tipologia di appalto, alla grandezza del cantiere, nonché al periodo storico di esecuzione dei lavori, verosimilmente ritenere che l'aggiudicazione di un appalto similare sarebbe avvenuta con un ribasso compreso tra il 10 20%. Da ciò consegue che, applicando un ribasso che si ritiene equo stimare nel 10%, l'importo risulterebbe pari ad € 55.577,38 ( oltre iva ), cui andranno sommati gli ulteriori importi di
€ 5.720,00 relativi alla attività svolta dalla direzione tecnica e di € 2.601,04 per l'acquisto del marmo ( costi sostenuti dall'impresa appaltatrice ), così come valutati dal C.T.U. sulla scorta della documentazione prodotta in atti, di guisa che la complessiva somma spettante alla e al cui pagamento è tenuta la Parte_1
risulta pari ad € 63.898,42 ( oltre Controparte_1
iva se dovuta su € 55.577,38 ).
Con riguardo poi alla domanda proposta in reconventio reconventionis da parte opposta, integrante gli estremi della richiesta di pagamento della penale contrattualmente prevista per ritardato adempimento, va osservato come la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di appalto intervenuta nella specie, comportando, come già rilevato, una caducazione del vincolo contrattuale, precluda la possibilità di invocare profili di inadempienza e, per l'effetto,
5 l'operatività di conseguenze sanzionatorie a titolo di penale, di guisa che detta domanda andrà rigettata.
Conclusivamente, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le stesse le spese di lite della presente fase di cognizione.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 150/20, emesso dal Tribunale di Palermo in data 3.01.20, su ricorso di Controparte_1
- in via riconvenzionale condanna la Controparte_1
al pagamento in favore della della complessiva somma di € 63.898,42 Parte_1
( oltre iva, se dovuta, su € 55.577,38 );
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da parte opposta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali della presente fase di cognizione.
Così deciso in Palermo in data 24.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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