Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione PRIMA Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott.Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 250 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to DI BIASE ROBERTA presso il cui studio è Parte_1
elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to Avv. ANGELETTI SERENELLA unitamente a CP_1
Avv. MIGLIORE ROSELLA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
Parte Appellata contumace Controparte_2
GIÀ , rapp. e difesa dall'Avv. Controparte_3 Controparte_4
CASTELLANO ELIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTI APPELLATE costitutite
1
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che ha interposto appello contro la sentenza n. 174/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Genova;
-che all'udienza del 15.01.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. davanti al Collegio al 19.02.2025;
-che nessuna delle parti è comparsa neppure a questa udienza;
-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.02.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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