Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 9575/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 9575 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace – responsabilità ex art. 2051
c.c., e vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv.to Antonio C.F._2
Fucile, presso il cui studio in Napoli al Piazzale Vincenzo Tecchio n. 45, risultano elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTI
E
N. .23 – Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
, in persona dell'amm.re p.t., ( ), rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv.to Natale De Angelis, presso il cui studio in Caivano alla via S.
Barbara n. 29, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del l.r.p.t, (C.F. - Controparte_3 P.IVA_2
P.I: ) rapp,ta e difesa dall'avv.to Paolo Vitiello, presso il P.IVA_3
1
cui studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 53, risulta elettivamente domiciliata giusta procura in atti
APPELLATA
E in persona del l.r.p.t, (C.F. Controparte_4
) rapp.ta e difesa dall'avv.to Salvatore Eramo presso il cui P.IVA_4
studio in alla via G. D'Anna n. 16, giusta procura in atti Pt_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori delle parti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa viene decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione dell'11-1-2021 ritualmente notificato Pt_1
e convenivano in giudizio dinanzi il Giudice
[...] Parte_2
di Pace di il n. .23 – Pt_3 Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
Russo in Casoria.
In particolare, gli attori deducevano di essere proprietari “di un locale garage, pertinenziale al loro appartamento sito in Casoria (NA), nel fabbricato di Via Mauro Calvanese – Fabbricato - (ora Traversa Pt_3
R. Carosone n. 23), ubicato al piano sottostante il medesimo stabile e distinto dal numero interno dodici, riportato al N.C.E.U. di detto
Comune alla partita 11042, foglio 7, particella 818, sub. 67, piano S1, come da atto per notaio dott. del 26.07.2001, Rep. n. Persona_1
4958, Raccolta n. 1947,” e che nel suddetto locale, sin dall'anno 2014 si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua che avevano cagionato danni all'immobile.
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La causa del fenomeno, secondo la prospettazione attorea, era riconducibile all'assenza di manutenzione da parte dell'amministrazione dalle strutture destinate alla raccolta delle acque piovane CP_5
confluenti dall'area cortilizia comune.
Deducendo, quindi, la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attore chiedeva al Giudice di Pace di di: “Voglia Pt_3
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti, accertata la responsabilità del “
[...]
, in persona dell'Amm.tore Controparte_6
p.t., nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa, condannare il convenuto al pronto ed immediato pagamento in favore degli istanti, Sigg.ri e , a Parte_1 Parte_2
titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali per l'evento per cui vi è causa, il tutto entro il limite di €
5.000,00=(cinquemila/00), o di quella maggiore o minore somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dal giorno dell'evento e fino al completo soddisfo;
_Condannare, infine, il
“ , in Controparte_6
persona dell'Amm.tore p.t., al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie da distrarsi in favore dell'Avv. ANTONIO FUCILE, il quale se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c., il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege”.
2. Nel giudizio di primo grado si costituiva il , il quale, in CP_6
via preliminare, evidenziava di essersi attivato tempestivamente rispetto alle segnalazioni operate dagli attori circa i danni lamentati al box di loro proprietà insistendo per il rigetto della domanda.
3 RG 9575/2023
Peraltro, evidenziava di aver stipulato con la Controparte_7
la polizza assicurativa Globale Fabbricati n.
[...]
1/73338/48/125271700, decorrente dal 18.11.2015, annualmente rinnovata e comprendente la garanzia per responsabilità civile verso terzi, fino a un massimale di € 1.000.000,00 sicché, con comparsa di costituzione, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia Assicurativa al fine di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
3. All'udienza del 25 febbraio 2022 il convenuto chiedeva CP_6
di essere autorizzata alla sudetta chiamata in causa di nonché CP_3
della la quale aveva eseguito i lavori volti Controparte_4
all'eliminazione del fenomeno infiltrativo al fine di essere manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
Il Condominio rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a. In via principale, rigettare la domanda attorea, perché allo stato sprovvista di prova;
In via subordinata e nella denegata ipotesi d'accoglimento seppur parziale della domanda, alternativamente o solidalmente condannare la elo la Controparte_7 [...]
in persona del rispettivo legale rapp.te p.t., a pagare Controparte_4
direttamente alle controparti il risarcimento eventualmente dovuto e quant'altro eventualmente spettante in ragione dell'emananda sentenza, ovvero a manlevare il convenuto condominio di quanto fosse eventualmente costretto a pagare alle controparti in ragione dell'emananda sentenza, ivi comprese spese e competenze di giudizio;
c.
In ogni caso, condannare la in persona Controparte_7
del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'assicurato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate dell'importo previsto per spese generali ex art. 2 comma 2°
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del D.M. 55/14, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
4. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituivano in giudizio e insistendo per il rigetto CP_3 Controparte_4
delle domande proposte nei loro confronti.
5. Istruita la causa, mediante l'assunzione di prova testimoniale e di una consulenza tecnica d'ufficio il Giudice di Pace di Casoria, con sentenza n. 2177/2023 resa in data 28 giugno 2023/ 29 agosto 2023, notificata in data 27 settembre 2023, rigettava la domanda attorea con compensazione integrale delle spese di giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva di procedere a tanto in quanto l'attore non aveva fornito prova della responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso. CP_6
6. Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello Pt_1
e chiedendone la riforma.
[...] Parte_2
In particolare, evidenziavano che alla luce dell'istruttoria espletata, doveva ritenersi integrata la responsabilità del e la CP_6
sussistenza dei danni lamentati dall'attore nonché la riconducibilità degli stessi alla carente attività manutentiva del . CP_6
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere ingiusta, infondata e contraddittoria l'impugnata sentenza n. 2177/2023, resa in data 28 giugno 2023 – 29 agosto 2023, dal Giudice di Pace di Pt_3
– Avv. Francesco Mastrodomenico – depositata in cancelleria in data
29 agosto 2023, notificata in data 27 settembre 2023, relativa al giudizio di primo grado recante R.G. n. 1743/2021, intercorso tra i sigg.ri
e , quali attori,
contro
Parte_1 Parte_2
“ Controparte_8
(già Via Mauro Calvanese), in persona
[...]
dell'amministratore p.t., nonché
contro
Controparte_9
5
[...] RG 9575/2023
in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_10
“ in persona del legale rapp.te p.t., quali Controparte_3
convenuti, e per l'effetto, riformarsi la stessa, per i motivi esposti, ed in particolare: 2) affermare l'esclusiva responsabilità del
“ Controparte_8
(già Via Mauro Calvanese), in persona
[...]
dell'amministratore p.t., e/o di chi di ragione, nella produzione dell'evento per cui è causa;
3) per l'effetto accogliere la domanda attrice come formulata in prime cure dai sigg.ri e Parte_1
in quanto ammissibile, procedibile, nonché Parte_2
proponibile, in fatto ed in diritto, e fondata nel merito, in quanto pienamente provata, per gli esposti motivi;
4) per l'effetto condannare il “ Controparte_8
(già Via Mauro Calvanese), in persona
[...]
dell'amministratore p.t., e/o di chi di ragione, per la causale esposta in narrativa al pronto ed immediato pagamento, in favore dei sigg.ri
e di tutti i danni subiti, Parte_1 Parte_2
come in atti e sopra quantificati, in toto o secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dall'evento al saldo, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge. 5) In ogni caso con integrale vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, anche di C.T.P.
e C.T.U., in riforma della compensazione fatta in prime cure, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione”.
7. Si costituiva nel presente giudizio il , il quale insisteva CP_6
per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, reiterava la domanda di garanzia già formulata nel giudizio di primo grado.
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Al contempo, spiegava appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza attorea.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 12.02.2024 formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. Rigettare l'appello promosso dai sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto;
b. In accoglimento dell'appello incidentale, Condannare i sigg.ri
e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
del – in Casoria Controparte_1 Controparte_8 CP_8
(NA) della somma di € 1.265,00 oltre spese generali 15% ex art. 2 D.M. cit. e oneri fiscali e previdenziali come per legge, a titolo di spese e competenze di lite relative al primo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore, per averne fatto anticipo e non averle ancora riscosse;
c. In via subordinata e nella denegata ipotesi d'accoglimento seppur parziale dell'appello, alternativamente o solidalmente condannare la e/o la Controparte_7 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a pagare Controparte_4
direttamente alle controparti il risarcimento eventualmente dovuto e/o quant'altro eventualmente spettante in ragione dell'emananda sentenza, ovvero a manlevare il convenuto di quanto fosse CP_6
eventualmente costretto a pagare alle controparti in ragione dell'emananda sentenza, ivi comprese spese e competenze di giudizio;
d. In ogni caso, condannare la in Controparte_7
persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'assicurato. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate dell'importo previsto per spese
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generali ex art. 2 comma 2° del D.M. 55/14, così come aggiornato dal
D.M. 147/22, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
8. Si costituiva nel giudizio d'appello la quale eccepiva, in via CP_3
preliminare, la nullità e l'inammissibilità dell'appello proposto nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
9. Si costituiva altresì la ribadendo di aver eseguito Controparte_4
i lavori affidatigli senza alcuna colpa, insistendo per il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
APPELLO PRINCIPALE
10. In via preliminare va evidenziato che sulle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado non oggetto di specifica impugnazione si è formato il giudicato, per cui in questa sede ogni ulteriore valutazione è certamente preclusa.
Come è noto, avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium, ai fini dell'ammissibilità del relativo atto di gravame non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, risultando necessaria, invece,
l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati della decisione e l'analitica esposizione delle ragioni di censura;
né, in caso di inosservanza di tale onere, il vizio appare suscettibile di sanatoria in virtù dell'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione comporta il formarsi del giudicato sui capi della sentenza investiti dal gravame inammissibile
(cfr. Cass. n. 15558/2005; Cass. S.U. n.3033/2013).
Il giudicato si forma non solo sulle statuizioni finali della sentenza, ma anche sugli accertamenti - di fatto e di diritto - che di esse costituiscono l'antecedente logico (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 ottobre 2005, n.
21096).
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Ed anche l'esame, in sede d'impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d'ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2005, n. 11318).
Sono altresì idonee al passaggio in giudicato le sentenze a contenuto processuale, con conseguente preclusione al rilievo di ufficio del relativo vizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141; Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2001, n. 5493; Cassazione civile, sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1070).
10.1. Ebbene, l'appello principale risulta ammissibile in quanto notificato nei termini di cui all'art. 325 c.p.c. (circostanza che emerge dalla documentazione di notifica allegata da parte attrice e comunque non oggetto di espressa e provata contestazione) oltre che fondato, mentre quello incidentale formulato dal va rigettato. CP_6
10.2. Quanto all'eccezione di nullità dell'appello formulata da la stessa non è accoglibile sul presupposto che nell'atto di CP_3
citazione in appello era stata indicata quale autorità giudiziaria il
Tribunale di Napoli anziché quello di Napoli Nord, competente per territorio e ove il giudizio è stato poi iscritto.
Tale eccezione si rivela infondata non comportando alcuna violazione del diritto di difesa e, soprattutto, essendo stata sanata l'erronea “vocatio in ius” dalla successiva costituzione dell'appellata.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:
«l'atto di citazione in appello, che contenga in epigrafe la corretta indicazione della Corte di seconda istanza e soltanto nella citazione la menzione di un'autorità giudiziaria erronea (nella fattispecie, il
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Tribunale) non è idoneo ad ingenerare nella parte appellata alcuna incertezza assoluta sul giudice competente a conoscere della lite, anche alla luce della considerazione che il destinatario della notificazione dell'atto di impugnazione è il procuratore costituito in prime cure, cioè un soggetto capace di rendersi contro di trovarsi di fronte ad un mero errore materiale».
Pertanto, non essendosi concretato tale errore in alcuna violazione del diritto di difesa delle parti, l'appello risulta valido ed efficace.
10.3. Neppure coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché non redatto in conformità all'art. 342 c.p.c.
Come noto, infatti, ai sensi di tale norma, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso di specie, nell'atto di appello sono state individuate le parti della sentenza che si intendono censurare, nonché delle motivate critiche a tale decisione sicché il presente gravame risulta ammissibile.
11. Orbene, nel caso in esame, la motivazione del Giudice di Pace posta a fondamento dell'impugnata pronuncia non appare condivisibile dovendosi ritenere, di contro, che dall'istruttoria espletata in giudizio e dalla stessa prospettazione delle parti, sussista la responsabilità del nell'evento dannoso. E questo in accoglimento dei motivi CP_6
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di doglianza avanzati da parte appellante in tema di mal governo circa la valutazione degli elementi istruttori a fondamento dei fatti posti alla vase della domanda risarcitoria in prime cure.
11.1 In punto di fatto, all'esito della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, il Consulente nominato ha accertato, con argomentazioni logiche, prive di contraddizioni, con accurate indagini redatte mediante visione dei luoghi, che devono essere condivise, la sussistenza dei danni lamentanti dall'attore.
In particolare, è stato accertato in punto tecnico che “- i n.3 lucernai utili all'aerazione, presa d'aria e luce del box n.12, lungo il piano dei viali condominiali, sono coperti da grata metallica e sottostante rete a maglia stretta;
- gli stessi, vengono al contempo utilizzati come pozzetti pluviali, di ausilio allo smaltimento delle acque meteoriche accumulatesi lungo i viali condominiali;
detta configurazione è garantita dalla presenza di imbocchi pluviali posti alla base dei lucernai che convogliano le acque meteoriche alle tubazioni di maggior portata ovvero ai pozzetti posti lungo i viali condominiali;
- dalle fotografie inserite nella produzione attorea, si evidenzia l'accumulo di materiale inerte in prossimità dei suddetti imbocchi pluviali, il quale inibisce il corretto deflusso delle acque meteoriche verso le tubazioni fognarie di recapito,· - l'effetto indiretto del mancato/insufficiente deflusso delle acque meteoriche, genera innegabilmente un accumulo d'acqua in prossimità della base dei lucernai, con battente (altezza) talvolta sufficiente a travalicare i profili inferiori degli infissi interni con conseguente percolazione lungo le pareti del box attoreo,· - è stato altresì rilevato, durante le ispezioni, che i lucernai posti al di sotto delle balconate in elevazione, apparivano sgombri da detriti e le sottostanti pareti non soggette a tracce di infiltrazioni,· a differenza dei lucernai maggiormente esposti alle
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intemperie che corrispondono proprio a quelli del box in parola”.
Pertanto, per quanto evidenziato dall'ausiliario tecnico, deve ritenersi accertata, secondo il criterio del più probabile che non, che i danni lamentati dal box di proprietà degli appellanti siano stati cagionati dall'omessa manutenzione dei 3 lucernai.
11.2 Tanto chiarito circa la sussistenza dell'evento e la causa dello stesso, occorre valutare se di tale omissione ne debba rispondere o meno il . CP_6
Ed infatti, l'attore ha ricondotto la responsabilità del CP_6
all'omessa manutenzione dei lucernai che sarebbero un bene comune.
Di contro, il ha contestato la natura comune di tali beni CP_6
assumendo la proprietà degli stessi in capo agli attori.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, circa le c.d.
“bocche di lupo”, che: “sono varchi di aria-luce nel muro perimetrale e feritoie munite di solide griglie metalliche sul piano di calpestio del cortile, manufatti messi a punto per garantire l'areazione e
l'illuminazione di locali interrati e seminterrati, adibiti a cantine, garage, magazzini o altro, ricoperte da elementi in vetrocemento che garantiscono la sola illuminazione oppure, se i locali necessitano anche di areazione, da una griglia metallica esterna. Trattasi di elementi che possono essere sia al servizio di parti private che al servizio di parti comuni. Al fine di individuare i soggetti tenuti alla manutenzione di tali manufatti bisogna distinguere tra bocche di lupo al servizio di parti private e bocche di lupo che servono ad aree sotterranee condominiali, che sono generalmente spazi comuni di utilità per tutti i condòmini. Per queste ultime, poiché le bocche di lupo rientrano tra quei beni, servizi e impianti, elencati dall'articolo 1117 cod. civ., che devono considerarsi di proprietà comune, tutti i condòmini devono concorrere alla spesa per
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loro manutenzione. Per le prime, invece - al servizio di parti private quali, ad esempio, cantine, magazzini, ecc... - la manutenzione sia ordinaria che straordinaria spetta ai singoli proprietari privati dei locali ed esclusivamente a loro spese». (cfr. pagg. 4 e 5 della motivazione, Sentenza Tribunale di Salerno n. 2782/2022 pubbl. il
01/08/2022 in NT Cond./Immob. de “ ore”; conf. Tribunale CP_11
Vasto sez. I, 10/03/2022, n.66 in Redazione Giuffré).
In altri e più chiari termini, al fine di comprendere la proprietà dei lucernai, occorre valutare la funzione degli stessi, se a servizio esclusivo di parti private o di parti comuni.
11.3 Nel caso in esame, dalle riproduzioni fotografiche in atti ma, soprattutto, dalle conclusioni del Consulente Tecnico nominato nel giudizio di primo grado, deve ritenersi che tali beni siano di proprietà comune.
Ed infatti, la loro funzione è quella di fornire aria e luce del box n.12, ma, al contempo, sono “utilizzati come pozzetti pluviali, di ausilio allo smaltimento delle acque meteoriche accumulatesi lungo i viali condominiali;
detta configurazione è garantita dalla presenza di imbocchi pluviali posti alla base dei lucernai che convogliano le acque meteoriche alle tubazioni di maggior portata ovvero ai pozzetti posti lungo i viali condominiali”.
Pertanto, stante la loro funzione d'ausilio allo smaltimento delle acque meteoriche, deve ritenersi la natura comune delle stesse, anche tenuto conto che proprio per la funzione svolta sono stati cagionati i danni.
11.4 Infine, un ulteriore elemento che depone a sostegno della natura comune del bene, può essere rinvenuto dalla circostanza che il abbia incaricato la per procedere alla CP_6 Controparte_4
manutenzione dei lucernai, con ciò confermando il potere sulla cosa.
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Conferma è stata proprio nella richiesta di chiamata in causa con manleva avanzata dal condominio in entrambi i giudizi.
Come noto, anche il titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà, può essere considerato responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù della custodia della cosa da cui è stato originato il danno.
Invero, elemento necessario e sufficiente, al fine della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è l'esistenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'elemento dannoso (cfr.
Cassazione n. 2479/2008, Cassazione n. 11275/2005, Cassazione
n.5236/2004), caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno. Tale relazione è stata sempre più ampliata fino a considerare quale custode chi ha l'effettivo potere materiale sulla cosa (Cassazione n. 11016/2011) considerando come tale il proprietario della cosa, l'usufruttuario
(Cassazione n. 12280/2004) ed anche il semplice possessore o il detentore nell'interesse proprio o altrui.
Nel caso di specie, anche tenuto conto del potere materiale esercitato sulla cosa da parte del che, come detto, ha provveduto alla CP_6
manutenzione del bene, non v'è dubbio che anche sotto tale profilo, dell'evento lesivo deve risponderne indubbiamente il , sia CP_6
per la natura comune dei beni da cui provengono le contestate infiltrazioni nonché per la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'elemento dannoso.
Pertanto, va dichiarata la responsabilità del ai sensi dell'art. CP_6
2051 c.c. nella causazione dei danni lamentati dall'attore.
11.5 Sotto il profilo risarcitorio, va accolta la domanda attorea di risarcimento dei danni, da quantificarsi nel costo dei lavori edili da eseguirsi al fine di riportare l'immobile allo status quo ante, quantificati
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dal c.t.u. in euro 3.365,97 (iva esclusa).
Non sussistono, quindi, motivi per discostarsi da siffatta quantificazione senza tuttavia il riconoscimento dell'iva, non essendo in atti prova dell'esborso.
Va, quindi, condannato il al pagamento in favore degli CP_6
attori, in solido tra loro, della somma di euro 3.365,97.
Trattandosi di un'obbligazione di valore, l'ammontare del danno dovrebbe essere attualizzato in relazione al tempo intercorso tra la data dell'evento, che può essere ricondotta al 19.06.2020 allorquando veniva segnalato il fenomeno al Condominio e quella odierna.
Tuttavia, considerato che il C.T.U. ha quantificato il danno in data
24.07.2023 (data di deposito dell'elaborato peritale), ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 25.07.2023 ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sull'importo del risarcimento svalutato al 19.06.2020 (data dell'evento) e poi via via rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente ed infine dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
12. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea, vanno ora esaminate le domande proposte dal convenuto nei CP_6
confronti della e della CP_3 Controparte_4
Quanto alla domanda di garanzia formulata nei confronti della
[...]
il Condominio ha dedotto di aver stipulato con la CP_7
compagnia assicurativa la polizza Globale Fabbricati n.
1/73338/48/125271700, decorrente dal 18.11.2015, annualmente
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rinnovata e comprendente la garanzia per responsabilità civile verso terzi.
In particolare, dalla lettura del contratto emerge che risultano coperti i danni arrecati a terzi e cagionati da “acqua ed altri liquidi”, con una franchigia di € 150,00.
Rispetto all'operatività della polizza, la compagnia, nel presente grado di giudizio, non ha neppure contestato specificamente, nel presente grado di giudizio, l'avverarsi del rischio coperto dalla polizza.
A ciò va poi aggiunto che il , nella comparsa di costituzione, CP_6
ha dedotto (riportando espressamente il contenuto delle clausole contrattuali), che a norma dell'art. 6.1 (garanzia base), la compagnia assicurativa è obbligata “a tenere indenne l' (...) di quanto sia Parte_4
tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose. La garanzia assicurativa riguarda sia i danni materiali e diretti al fabbricato, che la responsabilità civile dell , derivanti da spargimento di acqua Parte_4
condotta od altri liquidi per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali di gronda
e pluviali di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati” e rispetto a tali eccezioni la non ha fornito alcuna contestazione riguardo CP_3
il contenuto delle clausole contrattuali e, soprattutto, riguardo la riconducibilità dell'evento al rischio coperto.
Pertanto, atteso che dalla polizza emerge, come detto, la garanzia nei confronti dell'assicurato dei danni arrecati a terzi e cagionati da “acqua ed altri liquidi”, va dichiarata la piena operatività della polizza stipulata.
Tuttavia, sull'importo di € 3.365,97, riconosciuto a titolo di risarcimento, andrà sottratto l'importo di Euro 150,00 a titolo di
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franchigia, come previsto dalla scheda di polizza, allegata dal convenuto. CP_6
Pertanto, la compagnia è tenuta a rimborsare al convenuto la somma di euro 3215,97, nonché gli ulteriori importi per spese e ctu che essa è tenuta a versare a parte attrice in virtù della presente sentenza, oltre alle spese processuali dal convenuto sostenute come di seguito saranno liquidate.
13. Va, invece, rigettata la domanda promossa dal CP_6
convenuto nei confronti della poiché Controparte_4
dall'istruttoria espletata, e segnatamente dalla C.T.U. intervenuta nel giudizio di primo grado, non sono emersi profili di responsabilità in capo a quest'ultima nella causazione dei danni attorei.
E del resto, come sopra già evidenziato, le cause dell'evento sono state ricondotte dal C.T.U. all''accumulo di materiale inerte in prossimità degli imbocchi pluviali, il quale inibisce il corretto deflusso delle acque meteoriche verso le tubazioni fognarie di recapito.
In altri e più chiari termini, il danno lamentato dall'attore è stato cagionato dall'assenza di costante manutenzione degli imbocchi pluviali e non da una inesatta esecuzione dei lavori da parte della CP_4
sicché la domanda proposta nei confronti di quest'ultima dal
è infondata ed andrà rigettata. CP_6
14. A fronte della riforma della sentenza di primo grado con accoglimento dell'appello, l'appello incidentale proposto dal appellato volto ad ottenere la condanna dell'attore al CP_6
pagamento delle spese di lite del primo grado non può essere accolto in virtù del principio di soccombenza sulla scorta di quanto sopra indicato in tema di accoglibilità della domanda esperito in primo grado.
Pertanto, la riforma della sentenza di primo grado comporta che il
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Giudice deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche con riferimento al primo grado mentre, a tal fine, ancorché vittoriosa la nei confronti del , a Controparte_4 CP_6
quest'ultima non potranno essere riconosciute le spese relativamente al primo grado di giudizio, non essendo stato promosso appello incidentale rispetto alla compensazione operata dal giudice di prime cure nei relativi rapporti.
15. Le spese del primo grado (ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u.)
e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza rispetto alle relative domande e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato alla stregua del decisum) e dell'attività svolta
(esclusa l'istruttoria per il presente grado poiché non tenutasi), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Inoltre, sulla scorta dell'art. 91 c.p.c. e con riferimento al rapporto tra condominio e compagnia assicurativa chiamata in causa, poiché la domanda di manleva è stata accolta, la Compagnia assicurativa deve rifondere al anche le spese legali che quest'ultimo ha CP_6
sostenuto per averla chiamata in causa a fronte della mancata risoluzione stragiudiziale della vicenda con attivazione della domanda attorea in primo e secondo grado (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/09/2023,
n.26683 che individua questo tipo di esborso come le “spese di chiamata in causa dell'assicuratore” che non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c..)
16. Infine va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
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115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2177/2023 del
Giudice di Pace di , accoglie la domanda proposta da Pt_3 Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
n. .23 – , in persona dell'amm.re p.t. CP_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna n. .23 – Controparte_1 Controparte_2
, in persona dell'amm.re p.t. al pagamento nei Parte_3
confronti di e , in solido tra loro, della Parte_1 Parte_2
somma di €.3.365,97=, oltre interessi e rivalutazione così come indicato in parte motiva;
b) condanna il n. .23 – Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona dell'amm.re p.t. al pagamento delle spese Parte_3
di ambo i gradi di giudizio in favore di e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, liquidate, rispettivamente, in € 125,00= per
[...]
spese ed €.1.265,00= per compenso relativamente al giudizio di primo grado, ed €.174,00= per spese ed €.1.701,00= per onorario per il presente
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grado di giudizio, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, all'Avvocato Antonio Fucile;
c) pone a carico di n. .23 – Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona dell'amm.re p.t. le spese di c.t.u. così come Parte_3
liquidate nel giudizio di primo grado;
d) in accoglimento della domanda di garanzia da Controparte_1
in persona Parte_5
dell'amm.re p.t. nei confronti di in persona del Controparte_3
l.r.p.t, condanna in persona del l.r.p.t a Controparte_3
rimborsare al convenuto n. .23 – Controparte_1 Controparte_2
in persona dell'amm.re p.t, la somma di Parte_3
euro=3215,97= e le somme di cui ai precedenti capi, c) e d);
e) condanna in persona del legale rapp.te p.t, al Controparte_3
pagamento delle spese di ambo i gradi di giudizio in favore di
. n. .23 – , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
in persona dell'amm.re p.t, liquidate, rispettivamente, in €.1.265,00= per compenso relativamente al giudizio di primo grado, ed €.147,99 per spese ed € 1.701,00 per onorario, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione, all'avvocato Natale De Angelis;
f) rigetta la domanda promossa dal Controparte_1 Controparte_2
n. .23 – in persona dell'amm.re p.t, nei Parte_3
confronti della in persona del l.r.p.t; Controparte_4
g) condanna n. .23 – Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
, in persona dell'amm.re p.t, al pagamento delle spese del
[...]
presente grado di giudizio, in favore di in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., liquidate in € 1.701,00= per compenso,
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oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% sul compenso,
Iva e Cpa come per legge.
h) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante incidentale CP_1
. n. .23 – Palazzo Russo in Casoria, in persona
[...] Controparte_2
dell'amm.re p.t.
Così deciso in Aversa il 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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