Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 3
L'inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione.
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità' ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale il soggetto ha causato il danno con la sua azione od omissione. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità della banca per insufficiente vigilanza dei locali, in relazione alla lesione personale arrecata al cliente durante una rapina).
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. e da altre norme speciali come quelle sugli infortuni sul lavoro ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, talchè non può considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 cod. civ. l'attività bancaria, perchè i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi.
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A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo Ogni attività umana presenta un determinato grado di rischio. L'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. deve essere circoscritto a tutte quelle attività che risultano intrinsecamente pericolose, in quanto caratterizzate da una potenzialità dannosa insita nella loro stessa natura o nella modalità di esercizio, indipendentemente dalla condotta concreta dell'agente. A tal proposito l'art. 2050 c.c. statuisce che: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". La nozione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2005, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO, da considerare domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FORTUNATO Cosimo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SANPAOLO IMI s.p.a., che ha incorporato il BANCO DI NAPOLI s.p.a., in persona del suo legale rapp.te avv. Davide Maero, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI Antonio, che lo difende, giusta procura speciale aut. dal Notaio Carlo Boggio, di TORINO il 27/5/2003, rep. n. 98208;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, prima sezione civile emessa il 9/2/2001, depositata il 20/03/01; RG. 389/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/05 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto di citazione, del 1.9.1992, spedito a mezzo posta in data 5.10.1992, NI CO conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari, il 'Banco di Napoli s.p.a.' in persona del suo legale rappresentante pro tempore per sentirlo condannare al pagamento a titolo di risarcimento del danno, '... della somma che sara' ritenuta a seguito di disponenda c.t.u. o a quell'altra da determinarsi in via equitativa, per invalidità temporanea, totale e/o parziale, per eventuale invalidità definitiva, oltre danni moralì; assumeva, infatti, che il giorno 23.10.1991, mentre si trovava all'interno dei locali della società convenuta, agenzia di Castrovillari, ove si era recata per effettuare delle operazioni, veniva fatta oggetto di aggressione ad opera di una persona che, insieme ad altre due, intendeva effettuare una rapina;
che in ragione di ciò veniva colpita con un taglierino sul dorso del pollice destro;
che però, le conseguenze maggiormente pregiudizievoli per essa attrice erano da addebitarsi ai disturbi psicologici conseguenti al fatto tali da determinare '... un evidente mutamento, dal punto di vista comportamentale...' della stessa, come poteva evincersi dalla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio;
che l'evento era da addebitare alla assenza di una adeguata vigilanza e custodia dei locali da parte dell'istituto di credito, responsabile per questo ex art. 2051 c.c.; che, in ogni caso, anche ove non si volesse ritenere applicabile l'ora menzionata disposizione, 'l'obbligo di protezione (era da ritenere) accessorio all'obbligazione principale e che la mancata ottemperanza dello stesso comporta un principio di responsabilita' che prescinde dallo stesso concetto di colpà. Nel costituirsi in giudizio, il 'Banco di Napoli s.p.a.' contestava la domanda avversa, evidenziando che non poteva sussistere responsabilità a carico della banca poiché nessuna norma impone agli istituti di credito di assumere guardie giurate a presidio dei locali dove si svolge la propria attività, ne' alcun obbligo è stato mai assunto in tal senso nei confronti dei clienti;
che l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non può essere considerata pericolosa ai sensi dell'art 2050 c.c.; ne' la banca è responsabile ex art 2051 c.c. rispetto all'altrui condotta;
che, comunque, l'ingresso dei locali era protetto da impianto meta detector e tutti gli infissi erano muniti di vetri blindati e, all'interno, era stato installato un impianto televisivo a circuito chiuso;
che unici responsabili dovevano perciò essere considerati gli autori del fatto criminoso, individuati in NN RM e TA Giaurri;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda previa, in subordine, autorizzazione a chiamare in causai predetti NN e AD. All'udienza del 6.3.1997, la difesa della società convenuta osservava, altresì, che il Banco di Napoli non era stato chiamato a rispondere in solido con gli autori del fatto criminoso e che, per questo, l'attrice avrebbe potuto '...conseguire due autonomi titoli risarcitoli nei confronti di soggetti diversi...'. All'udienza del 16.10.1997, sulle trascritte conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio e riservata in decisione all'udienza collegiale del 4.3.1998.".
Con sentenza 17 - 25.3.1998 il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda condannando EL CO al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta.
Proponeva appello la soccombente.
Resisteva in giudizio la controparte.
Con sentenza 9.2 - 20.3.2001 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Banco di Napoli, delle spese del grado, liquidate in complessive L. 3, 320.000 di cui L. 220.000 per esborsi, L.
1.100.000 per diritti e L.
2.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Contro questa decisione ricorre per Cassazione MI CO. Resiste con controricorso "...SANPAOLO IMI s.p.a., che con atto pubblico di fusione del 18.12.2002 a rogito notaio Morone di Torino, rep. n. 100971, ha incorporato il BANCO di NAPOLI s.p.a..." MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NI CO denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art 2051 c.c. in relazione all'art 360 a 3 e 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Il Giudice di Appello afferma che la fattispecie di cui all'art 2051 c.c, per la sua ipotizzabilità, presuppone "l'essersi verificato il danno...dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa" nonché "l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa", Prosegue sostenendo che, nel caso che ci occupa, "i locali della banca hanno esplicato una sterile funzione passiva, ovverosia una semplice area d'azione dei rapinatori, cui pertanto va unicamente riportato, eziologicamente, l'evento lamentato...". Orbene, in una logica siffatta, sarebbe sembrato più logico e conseguenziale affermare l'assoluta carenza di legittimazione della Banca, nella vicenda giudiziaria specifica, piuttosto che un esonero di responsabilità della resistente. Scontato il potere fisico della Banca in relazione ai locali di pertinenza, cui inerisce l'obbligo della custodia, appare essersi verificata, altresì, l'ipotesi "dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa". Assegnare ai locali della Banca, poi, una funzione asettica appare argomentazione infondata ed immotivata, oltre che contraddittoria, dovendosi necessariamente collegare l'atto dei rapinatori alla "normale" attività esplicata dalla resistente nell'immobile. Il "rischio" è certamente più marcato ed accentuato nell'ipotesi dell'attività bancaria.
Il primo motivo non può essere accolto in quanto la decisione della Corte d'Appello sul punto si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. In particolare, quanto alla mancanza di vizi giuridici, è opportuno ricordare che l'art. 2051 cod. civ., nello stabilire che ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, pone, anzitutto, un presupposto, desumibile dalla lettera stessa della norma: cioè che il danno sia prodotto "dalle cose", (cfr. tra le altre Cass. n. 0 1682 del 15/02/2000: "Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione"); tale norma è stata dunque correttamente applicata.
Con il secondo motivo di ricorso MI CO denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c.. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La Corte Territoriale, nel confermare la giustezza delle argomentazioni del primo Giudice, afferma che "se vi è un rischio per il cliente, tanto non deriva dalla stessa natura dell'attività bancaria, che può costituire solo un'occasione per un tale rischio, sia pure più accentuato rispetto ad altre situazioni, venendo a costituire un dato che riguarda il carattere più o meno possibile o probabile del verificarsi di un fatto (rischio)". Tali considerazioni sembrano idonee e coerenti per affermare la natura "pericolosa" dell'attività bancaria, non di certo per il contrario, n riconoscimento di un "rischio" non prescinde dal concetto di "potenzialità dell'attività a produrre danni a terzi", ne' il concetto di "occasione" può, verosimilmente, differenziarsi particolarmente, nella fattispecie, da quello di "causa". Anzi, per certi aspetti finiscono con il coincidere. La pericolosità è "caratteristica intrinseca ed obiettiva" e come tale potenzialmente idonea a provocare danni a terzi. All'interno dei locali di una banca, al pari di qualsiasi altro luogo aperto al pubblico, può accadere un fatto criminale tra gli stessi clienti o i clienti ed operatori della banca e su questo non può non concordarsi sull'assunto delle decisioni di merito. Ciò che invece, nella fattispecie ed in genere determina il requisito della pericolosità, è l'idoneità del mezzo dell'attività a generare ipotesi delinquenziali.
Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto la decisione sul punto si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (cfr. tra le altre Cass. n., 0 2555 del 11/03/1991: "Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 Cod. Civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. e da altre norme speciali come quelle sugli infortuni sul lavoro ed altresì quelle che abbiano insite la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, talché non può considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 Cod. Civ. l'attività bancaria, perché i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi"). Con il terzo motivo di ricorso NI CO denuncia "Violazione dell'art 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La Corte Territoriale non ha ritenuto di prendere in alcuna considerazione la vicenda che ci occupa in relazione alla norma invocata, peraltro liquidata dal Giudice di primo grado, in modo sommario e generico. Il fatto che l'istituto non dovesse assumere alcuna idonea iniziativa a tutela dei propri clienti appare abnorme, quanto meno in ordine al riconosciuto rischio specifico. Senza invertire l'onere probatorio, sarebbe stato possibile dimostrare la frequenza degli eventi presso l'istituto in oggetto ed attraverso strumenti di offesa veramente minimale. L'assenza di uno specifico obbligo pattizio a salvaguardare l'incolumità della NI, siccome afferma la Sentenza impugnata, non esonerava l'Istituto dal rispetto delle regole di comune diligenza per la salvaguardia dei suoi clienti.
Anche tale motivo non può essere accolto. Osserva il collegio che la Corte d'Appello non ha trattato la maggior parte delle problematiche oggetto del motivo stesso. Va ricordato a questo punto che I motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito." (Cass. n. 0 5150 del 03/04/2003). Nella specie la parte ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione delle predette questioni avanti al giudice del merito (mentre avrebbe dovuto non solo provvedere a detta precisazione ma, come già esposto, integrarla anche con l'indicazione dell'atto contenente la deduzione medesima). Il motivo è dunque inammissibile per la parte suddetta. Mentre è privo di pregio per la parte residua (si è di fronte a valutazoni del Giudice di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanti immuni dai vizi lamentati).
Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si precisa che in detta liquidazione si è tenuto presente che il controricorso è inammissibile in quanto notificato tardivamente (e cioè il 3.10.2003; mentre il ricorso era stato notificato, come ammette lo stesso SAN PAOLO IMI a pag. 2 del controricorso, il 20.122001) e si è fatta applicazione del seguente principio di diritto, evidentemente applicabile anche quando la procura, come nel caso di specie, è conferita con scrittura con firma autenticata: "L'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per Cassazione sopportate dal resistente, vanno escluse le spese e gli onorati relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione." (Cass. n. 10933 del 25/07/2002).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di Cassazione liquidate in E. 1.500 (millecinquecento euro) per onorario, oltre E. 100 (cento euro) per diritti, ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005