Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
3230 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza con trattazione scritta del 5.12.2024 pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
(Cod. Fisc. ), nato il 22 marzo Parte_1 C.F._1
1981 a Foggia ed ivi residente a[...], rappresentato, assistito e difeso dall'AVV. MASSIMO GARRUTO ,; C.F._2
C O N T R O
Controparte_1
[ ], in persona del . e leg.rappr. pt
[...] P.IVA_1 Controparte_2
Dott. difesa dal Dirigente Avvocato Avv. Andrea Controparte_3 CP_1
Ricchiuti [ ] C.F._3
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO :
Con ricorso depositato in data 24.4.2022 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver svolto l'incarico di Medico presso l'Unità Speciale di Continuità
Assistenziale nei mesi di novembre 2020; dicembre 2020 e gennaio 2021 e di aver continuato ad espletare la propria attività “nella convinzione che anche per il Contr trimestre successivo (febbraio 2021, marzo 2021 ed aprile 2021), l procedesse a conferirgli per iscritto un ulteriore incarico”. Contr Precisato che l - adducendo illegittime e non comprovate ragioni - si rifiutava di conferire per il surriferito trimestre un ulteriore incarico al Dott.
il quale si trovava ad espletare - con abnegazione - attività lavorativa Pt_1
1
“ condannare l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Dott. Parte_1
gli emolumenti concernenti i mesi di marzo 2021 (€ 6710,40,00, salvo
[...] errori) e aprile 2021 (€ 6710,40, salvo errori), anche a titolo di risarcimento dei danni subiti, oppure la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna alle spese del presente giudizio”.
Contr Si costituiva l istando per l'inammissibilità del ricorso, poiché generico, e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato ed infatti , nel periodo emergenziale per contrastare la diffusione del Covid-19, il dott. Parte_1
in data 6.11.2020 veniva incaricato dall' di prestare la sua
[...] CP_1 opera dal 23.11.2020 sino al 31.12.2020 nell'Unità di Continuità Assistenziale-
USCA prima a e poi a Monte Sant'Angelo, incarico poi prorogato, CP_1 terminando la prestazione in data 28.2.2021, puntualmente ricevendo il pagamento delle 192 ore prestate nel suo ultimo mese di intervento.
Ammessa ed espletata prova per testi;
fissata l'udienza del 5.12.2024 mediante trattazione scritta, pervenute le note di trattazione scritta, la causa nei termini e modi di cui all'art. 127 ter cpcp viene decisa .
La domanda è infondata e va rigettata.
E' incontestato e documentato che il ricorrente, nel 2020 ha prestato attività Contr lavorativa quale medico presso l convenuta nell'ambito delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale-USCA per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Coronavirus senza necessità di ricovero ospedaliero a seguito della Delibera
n.1728/2020 DG (cfr. doc. 1 parte resistente) avendo il dott. Parte_1 comunicato la propria disponibilità (cfr. documento 2 parte resistente) .
L'incarico formalmente conferito fino al 31.1.2021 ( cfr allegato 5 produzione di parte resistente) è stato di fatto espletato anche per il mese di febbraio 2021, periodo per il quale il dott. è stato regolarmente retribuito. Pt_1
2 Pacifici tali dati, quello di cui si discute attiene all'espletamento dell'incarico formalmente conferito con scadenza 31.1.2021 anche per il mesi di marzo e aprile 2021 periodo per il quale il ricorrente chiede le somme pretese a titolo di retribuzione o , in subordine, a titolo di risarcimento .
Tanto premesso, anche a volere ritenere il ricorso ammissibile, la domanda deve essere rigettata.
In linea generale va osservato che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Con la conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa i fatti costitutivi della pretesa , deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame parte ricorrente non ha dato prova di aver espletato di fatto l'incarico di servizio USCA anche per i mesi contestati. Sul punto tutti i testimoni sentiti non hanno riferito con certezza circa l'espletamento dell'incarico anche per i mesi di marzo e aprile 2021. I colleghi di lavoro e Testimone_1 Testimone_2 [...]
non hanno saputo riferire con certezza di aver lavorato con il Testimone_3 ricorrente nel periodo in contestazione.
Disposta l'escussione della referente indicata dal teste Persona_1
, la stessa ha riferito : Tes_2
« Conosco di nome il ricorrente con il quale ho avuto solo contatti telefonici.
Attualmente sono medico di famiglia.
Sono indifferente rispetto a parte ricorrente.
All'epoca dei fatti ottobre 2020/ febbraio marzo 2021 ero responsabile del servizio USCA di tutta la provincia di . CP_1
Non ho controversie in corso con il datore di lavoro.
Il ricorrente lavorava nella postazione Cerignola 2. Contr Gli incarichi erano attribuiti dall , all'inizio erano per più mesi ,forse per tre mesi, successivamente nel 2021 o comunque quando la situazione della Contr pandemia è migliorata l convocava mensilmente i medici per il rinnovo del contratto.
Non ricordo se a marzo e aprile 2021 il ricorrente ha sottoscritto il contratto .
Prima di svolgere l'attività lavorativa si sottoscriveva sempre un contratto. Non ricordo se a marzo e aprile 2021 il ricorrente ha lavorato. 3 Venivano predisposti dei turni per coprire la giornata lavorativa (mattina e pomeriggio). Erano i colleghi medici che si organizzavano tra loro i turni. ” In virtù di tali deposizioni deve ritenersi non provato che il ricorrente abbia svolto di fatto l'incarico anche nei mersi di marzo e aprile 2021 . In definitiva deve ritenersi provato che la prestazione lavorativa sia stata resa fino a febbraio 2021 periodo per il quale il ricorrente ha percepito gli emolumenti dovuti.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese, tenuto conto dell'espletamento dell'incarico durante il periodo emergenziale COVID e sul rilievo che l'incarico è stato svolto di fatto per il mese di febbraio 2021, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Foggia, dopo l'udienza ex art. 127 ter cpc del 5.12.2024 nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina
Il Giudice
. Aquilina Picciocchi
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