Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 768
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    La Corte rileva che le cartelle esattoriali sono state oggetto di altre intimazioni di pagamento notificate in date precedenti, e che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare quelle specifiche intimazioni per contestare la notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    La Corte afferma che la prescrizione non è decorsa per i crediti IRPEF e che gli interessi e le sanzioni non sono prescritti, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi accessori.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi legali

    La Corte afferma che gli interessi e le sanzioni non sono prescritti, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi accessori.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per cartella annullata

    La Corte osserva che la cartella in questione è stata oggetto di un'intimazione di pagamento annullata con sentenza n. 7713/2024 e richiamata in altra intimazione notificata in data precedente, ma non contesta l'esistenza del credito in sé, bensì la corretta procedura di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 768
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 768
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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