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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, OR
RR SE NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6518/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n. 034 2024 90109696 88/000, notificata il 9 luglio 2024, relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 03420080023334849000, asseritamente notificata il 22/12/2008;
- n. 03420110028695133000, asseritamente notificata il 09/03/2012;
- n. 03420110052467852000, asseritamente notificata il 10/01/2012;
- n. 03420120047124779000, asseritamente notificata il 10/10/2013;
- n. 03420140017014274000, asseritamente notificata il 22/09/2014;
- n. 03420150017603187000, asseritamente notificata il 08/10/2015.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica delle cartelle presupposte;
b) la prescrizione dei crediti erariali oggetto dell'atto impugnato;
c) in ogni caso, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi legali.
In data 11.2.2025, si è costituita Agenzia delle Entrate e riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 5 gennaio 2025, la ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali ha chiesto l'inesistenza del credito di ADER nei propri confronti in relazione alla cartella di pagamento nr. 03420080023334849000, annullata con sentenza n. 7713/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria e quindi la cessata materia del contendere in ragione della legge 197/2022. Per il resto ha chiesto la conferma delle conclusioni indicati in ricorso per il resto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nonostante l'allegazione confusa di parte resistente, risulta dagli atti che le cartelle esattoriali indicate nelle premesse in fatto dai numeri 2 a 6 sono state oggetto di una intimazione di pagamento, la n 034 2021
90018437 20/000, notificata alla ricorrente in data 25.11.2021.
La cartella inserita al n. 1, invece, oltre a costituire l'atto presupposto dell'intimazione di pagamento n.
03420229004239661000, (intimazione annullata con la sentenza n. 7713/ 2024 da questa Corte di giutizia tributaria), è altresì stata richiamata nell'oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189002923076000, notificata in data 25.3.2019. In proposito si precisa che il plico è stato depositato al comune con spedizione della raccomandata informativa, a sua volta notificata per compiuta giacenza.
Ciò posto, vige un principio nell'ordinamento tributario sancito dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, a cagione del quale ogni atto può essere impugnato per vizi suoi propri. Ne consegue, che nel presente giudizio, le doglianze formulate in ricorso non possono trovare ingresso.
La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n 034 2021 90018437 20/000, notificata al ricorrente in data 25.11.2021, per dolersi della mancata notifica delle cartelle indicate dalla n. 2 alla 6 delle premesse in fatto;
così come in quella sede avrebbe dovuto eccepire la prescrizione che si era verificata sino a quella data.
Per il credito di cui alla cartella inserita al n. 1, invece, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n.
03420189002923076000, notificata in data 25.3.2019.
In questa sede infatti si può dolere esclusivamente dell'eventuale decorso del termine prescrizionale successivo al 25.3.2019.
A decorrere da tale data, tuttavia, la prescrizione non è decorsa in quanto il credito oggetto della cartella di pagamento è l'IRPEF.
Ne si sono prescritti gli interessi e le sanzioni.
Come chiarito dalla Cassazione, l'obbligazione relativa agli interessi è accessoria rispetto a quella per sorte capitale sicché ”il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile” (Cass. ord. n. 2095/2023; ord n. 8120/2021; n. 30901/2019) . Del pari quinquennale è il termine prescrizionale delle sanzioni tributarie in ragione dell'art. l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 , a cagione del quale il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni. Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce un analogo termine di decadenza: l'atto di contestazione, o l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Anche con riferimento al termine prescrizionale delle sanzioni tributarie, peraltro, di recente è intervenuta la Cassazione chiarendo che il termine entro il quale l'Amministrazione deve far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non è di tipo unitario (Cass. civ., sez. VI - 5, n. 7486 del 2022) e che il regime prescrizionale speciale, generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio tributario, opera sia in caso di sanzioni irrogate con un autonomo procedimento sia per le sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica.
Dunque, non è corretto ritenere che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 citato riguardi solo gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni autonomi e non anche quelli che irrogano sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opererebbe l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 .A ciò consegue che, in caso di notifica di una cartella di pagamento avente per oggetto anche crediti per sanzioni, come quello in esame, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito ( cfr Cass.
2095/2023).
Ciò posto, l'intimazione di pagamento n. 03420189002923076000, avente a oggetto la cartella n.
03420080023334849000 ( n. 1 dell'elenco inserito nelle premesse in fatto) è stata notificata in data 25.3.2019.
Il termine quinquennale, pertanto sarebbe venuto a scadenza il 25.3.2024. Tuttavia a tale data devono essere aggiunti i giorni di sospensione COVID come stabilito dall'art. 68 comma 1 del d.l. 18/2020, dall'8 marzo 2020 al 31.8.2021 ( 541 gg).
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossionedi spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossionedi spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, OR
RR SE NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6518/2024 depositato il 05/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010969688000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione n. 034 2024 90109696 88/000, notificata il 9 luglio 2024, relativa al mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- n. 03420080023334849000, asseritamente notificata il 22/12/2008;
- n. 03420110028695133000, asseritamente notificata il 09/03/2012;
- n. 03420110052467852000, asseritamente notificata il 10/01/2012;
- n. 03420120047124779000, asseritamente notificata il 10/10/2013;
- n. 03420140017014274000, asseritamente notificata il 22/09/2014;
- n. 03420150017603187000, asseritamente notificata il 08/10/2015.
A sostegno della propria pretesa eccepisce: a) la mancata notifica delle cartelle presupposte;
b) la prescrizione dei crediti erariali oggetto dell'atto impugnato;
c) in ogni caso, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi legali.
In data 11.2.2025, si è costituita Agenzia delle Entrate e riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 5 gennaio 2025, la ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali ha chiesto l'inesistenza del credito di ADER nei propri confronti in relazione alla cartella di pagamento nr. 03420080023334849000, annullata con sentenza n. 7713/2024 di questa Corte di Giustizia Tributaria e quindi la cessata materia del contendere in ragione della legge 197/2022. Per il resto ha chiesto la conferma delle conclusioni indicati in ricorso per il resto.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Nonostante l'allegazione confusa di parte resistente, risulta dagli atti che le cartelle esattoriali indicate nelle premesse in fatto dai numeri 2 a 6 sono state oggetto di una intimazione di pagamento, la n 034 2021
90018437 20/000, notificata alla ricorrente in data 25.11.2021.
La cartella inserita al n. 1, invece, oltre a costituire l'atto presupposto dell'intimazione di pagamento n.
03420229004239661000, (intimazione annullata con la sentenza n. 7713/ 2024 da questa Corte di giutizia tributaria), è altresì stata richiamata nell'oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03420189002923076000, notificata in data 25.3.2019. In proposito si precisa che il plico è stato depositato al comune con spedizione della raccomandata informativa, a sua volta notificata per compiuta giacenza.
Ciò posto, vige un principio nell'ordinamento tributario sancito dall'art. 19 del d.lgs 546/1992, a cagione del quale ogni atto può essere impugnato per vizi suoi propri. Ne consegue, che nel presente giudizio, le doglianze formulate in ricorso non possono trovare ingresso.
La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n 034 2021 90018437 20/000, notificata al ricorrente in data 25.11.2021, per dolersi della mancata notifica delle cartelle indicate dalla n. 2 alla 6 delle premesse in fatto;
così come in quella sede avrebbe dovuto eccepire la prescrizione che si era verificata sino a quella data.
Per il credito di cui alla cartella inserita al n. 1, invece, avrebbe dovuto impugnare l'intimazione n.
03420189002923076000, notificata in data 25.3.2019.
In questa sede infatti si può dolere esclusivamente dell'eventuale decorso del termine prescrizionale successivo al 25.3.2019.
A decorrere da tale data, tuttavia, la prescrizione non è decorsa in quanto il credito oggetto della cartella di pagamento è l'IRPEF.
Ne si sono prescritti gli interessi e le sanzioni.
Come chiarito dalla Cassazione, l'obbligazione relativa agli interessi è accessoria rispetto a quella per sorte capitale sicché ”il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile” (Cass. ord. n. 2095/2023; ord n. 8120/2021; n. 30901/2019) . Del pari quinquennale è il termine prescrizionale delle sanzioni tributarie in ragione dell'art. l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 , a cagione del quale il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme tributarie si prescrive nel termine di cinque anni. Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce un analogo termine di decadenza: l'atto di contestazione, o l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Anche con riferimento al termine prescrizionale delle sanzioni tributarie, peraltro, di recente è intervenuta la Cassazione chiarendo che il termine entro il quale l'Amministrazione deve far valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non è di tipo unitario (Cass. civ., sez. VI - 5, n. 7486 del 2022) e che il regime prescrizionale speciale, generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio tributario, opera sia in caso di sanzioni irrogate con un autonomo procedimento sia per le sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica.
Dunque, non è corretto ritenere che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 citato riguardi solo gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni autonomi e non anche quelli che irrogano sanzioni emessi contestualmente all'atto di recupero del tributo, per i quali opererebbe l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 .A ciò consegue che, in caso di notifica di una cartella di pagamento avente per oggetto anche crediti per sanzioni, come quello in esame, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale che decorre dall'iscrizione a ruolo del credito ( cfr Cass.
2095/2023).
Ciò posto, l'intimazione di pagamento n. 03420189002923076000, avente a oggetto la cartella n.
03420080023334849000 ( n. 1 dell'elenco inserito nelle premesse in fatto) è stata notificata in data 25.3.2019.
Il termine quinquennale, pertanto sarebbe venuto a scadenza il 25.3.2024. Tuttavia a tale data devono essere aggiunti i giorni di sospensione COVID come stabilito dall'art. 68 comma 1 del d.l. 18/2020, dall'8 marzo 2020 al 31.8.2021 ( 541 gg).
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, il ricorso è infondato e non può essere accolto. Si condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossionedi spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossionedi spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.489,00 (millequattrocentottantanove/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026