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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17113/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 17113/2015 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli Parte_2
avv.ti Michele Lovascio e Gina Innamorato, elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Conversano alla via Trav. Rosselli n. 78/14
ATTRICI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Tommaso Aprile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla P. zza S.
Francesco da Paola n. 12
CONVENUTA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sardano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Monopoli alla via Chiantera n. 61
CONVENUTA
nonché
CP_3
pagina 1 di 11 TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2015 le società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale
[...] Parte_2
rappresentante pro tempore, esponevano che, in data 12.07.2007, la società in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, aveva trasferito, alla società Parte_1
, in virtù di atto pubblico, il diritto di proprietà afferente al cespite immobiliare sito
[...]
in Conversano e catastalmente individuato al foglio 41, p. lla 4895, sub. 20, costituito da un locale commerciale con annesso deposito e bagno;
che nei mesi di febbraio – marzo dell'anno 2009 la pavimentazione di tale bene aveva presentato gravi ed evidenti lesioni, sostanziatesi nella fessurazione di diverse piastrelle;
che tali vizi erano stati successivamente denunciati alla società alienante e da questa riconosciuti in occasione dell'assemblea condominiale celebrata in data 10.03.2009, con coeva manifestazione d'impegno alla relativa rimozione che, tuttavia, non era avvenuta.
Rappresentavano che, con comunicazione datata 22.06.2011, la nella qualità rivestita, aveva Parte_1
costituito in mora la società alienante, invitandola ad eliminare i difetti rilevati ed avanzando domanda di risarcimento dei danni patiti proponendo, successivamente, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - instaurato anche nei confronti della società Ditta Nuova Casa, chiamata in causa dalla convenuta - a definizione del quale veniva elaborata, dal nominato Ing. una consulenza tecnica, depositata in Persona_1
data 18.12.2013, in forza della quale veniva quantificato un danno emergente pari ad euro 62.260,00 ed un danno da lucro cessante pari euro 19.945,00, oltre danni da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa.
Precisavano che le perizie realizzate da tecnici di parte avevano, invece, individuato un danno emergente pari ad euro 107.252,00, da corrispondere in favore della società Parte_1
ed un danno da lucro cessante pari ad euro 276.004,00, da corrispondere in favore
[...]
della società costituita in data 28.11.2011 ed a favore della quale era stato conferito il Parte_2 ramo d'azienda della società avente ad oggetto il Parte_1
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.
pagina 2 di 11 Chiedevano, pertanto, l'accertamento e la declaratoria di responsabilità, in solido e/o nella misura proporzionale ritenuta di giustizia e/o di ragione, della convenuta società e Controparte_4 della società e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo pari ad euro Controparte_2
107.252,00, o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, quale danno emergente in favore di in qualità di Parte_1 proprietaria del bene immobile oggetto di causa, nonché dell'importo pari ad euro 243.000,00, o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, quale lucro cessante in favore della società nonché la condanna delle Parte_2
convenute, in solido e/o nella misura proporzionale ritenuta di giustizia e/o di ragione, alla corresponsione di spese e competenze del giudizio, ivi comprese quello di accertamento tecnico preventivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.02.2016 si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le pretese attoree e Controparte_1
precisando che, in virtù di contratto preliminare di compravendita, aveva Parte_3
promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, l'unità immobiliare oggetto di causa e, avendone la facoltà, aveva sostituito il pavimento indicato nel disciplinare tecnico con quello in seguito messo in posa, successivamente nominando, quale contraente, la che l'installazione del Parte_1
pavimento era stata eseguita dalla società stante il contratto Controparte_2
d'appalto datato 10.08.2005; che l'incarico di progettista e direttore dei lavori era stato conferito all'Arch. che nell'anno 2008 la aveva eseguito, all'interno del bene CP_3 Parte_1
acquistato, opere di completamento e modifiche interne, fra le quali la realizzazione di pavimentazione interna e rivestimenti.
Eccepiva il difetto di interesse e legittimazione ad agire della società dal momento Parte_2 che il titolo costituivo dell'invocata pretesa risarcitoria, individuato nel diritto di proprietà acquisito con atto di compravendita stipulato in data 12.07.2077, non era stato oggetto dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda, né alcuna cessione in tal senso era stata formalizzata;
rilevava inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento, stante l'inosservanza del termine di otto giorni, stabilito dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei difetti riscontrati ai fini della decadenza, dal momento che alla riunione condominiale tenutasi in data 10.03.2009 non era stato presente il legale rappresentante della
[...]
bensì il socio privo di poteri di rappresentanza Controparte_1 Controparte_5 [...]
con la conseguenza che al riconoscimento dei vizi, da quest'ultimo effettuato, non poteva Per_2 riconoscersi alcuna efficacia, nonché stante l'inosservanza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 1495 c.c., con riguardo all'intervallo di tempo trascorso fra l'assemblea condominiale (10.03.2009) e la pagina 3 di 11 costituzione in mora inoltrata dalla società attrice (22.06.2011), fra quest'ultima e il ricorso promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (12.11.2012), fra la conclusione di tale procedimento (22.07.2014) e l'instaurazione del giudizio a seguito della notifica dell'atto di citazione (11.11.2015), ed anche del termine prescrizionale stabilito ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Contestava la nullità e l'inutilizzabilità della perizia tecnica elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, avendo il ctu risposto a quesiti non posti dal Giudice, acquisito documenti contabili involgenti un soggetto giuridico estraneo al giudizio (la società e fornito conclusioni Parte_2
incoerenti; contestava, altresì, il quantum della pretesa di risarcimento attorea.
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'autorizzazione a chiamare in causa la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Arch. in via preliminare, CP_3
l'accertamento e la declaratoria di prescrizione di tutti i diritti invocati in forza dell'atto di citazione e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande proposte dalla e dalla società in Parte_1 Parte_2 via preliminare subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'assoluta carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della società con conseguente rigetto delle domande da Parte_2
questa proposte;
nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e infondate;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 1494 c.c., dell'assenza di contezza, della società convenuta, dei difetti della cosa venduta e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande attoree;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento di profili di responsabilità, di condannare, in solido fra loro, la società e l'Arch. , a manlevare la convenuta;
con CP_2 CP_3
vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.02.2016 si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, puntualizzando che i Controparte_2
difetti emersi erano stati denunciati solo alla società alienante e che non era stato provato il nesso di causalità fra i danni lamentati e l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice, rilevando il difetto di legittimazione passiva in capo a sé in quanto estranea alla vicenda, stante la responsabilità del committente e della direzione dei lavori, con conseguente inammissibilità della domanda attorea.
Chiedeva, perciò, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Arch.
[...]
nonché l'accertamento e la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo a sé, con CP_3
conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
nel merito ed in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il terzo chiamato in causa, Arch. a tenere indenne la società CP_3 CP_2
condannandolo al pagamento di quanto sarà liquidato;
in ipotesi di accertamento di
[...]
responsabilità in capo alla società limitare tale responsabilità in proporzione Controparte_2
pagina 4 di 11 dell'efficienza causale nella produzione del danno concreto ed in relazione dell'eventuale danno emergente prodottosi;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Il terzo chiamato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia CP_3 all'udienza del 27.02.2017.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e degli ammessi mezzi istruttori, la stessa veniva rinviata all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata per la decisione.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Deve preliminarmente ravvisarsi il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
Se è vero che con atto pubblico del 24.11.2011 ha conferito alla società Parte_1 [...] il ramo d'azienda relativo all'azienda di (ossia l'attività Parte_2 Parte_1 Parte_1
di produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di vestiario confezionato, compresi quelli di maglieria e di camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, calzature ed articoli in pelle e cuoio, prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, nonché articoli sportivi), detto conferimento non ha ad oggetto il bene compravenduto con l'atto del 12.7.2007, di proprietà della sola ed in relazione al quale è stata proposta l'azione di risarcimento del danno per vizi nei Parte_1
confronti del venditore-appaltatore.
Né risulta che il presunto credito risarcitorio sia stato oggetto di cessione in favore della società
[...]
o si può ritenere che il presunto danno subito dall'utilizzatore del bene possa essere Parte_2
rivendicato, per i titoli indicati nell'atto introduttivo, nei confronti della società venditrice, con cui detto utilizzatore non è legato da alcun rapporto negoziale.
Nel merito, va, in primo luogo, precisato che, poggiandosi la pretesa risarcitoria sulla prospettazione di vizi che hanno attinto un cespite immobiliare di nuova realizzazione, come peraltro emerge dagli atti di causa (cfr. all. 1 fascicolo di parte convenuta - contratto preliminare di compravendita datato
18.04.2005, in cui il bene viene definito “in corso di costruzione”), la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., il quale, rubricato “rovina e difetti di cose immobili”, delinea il regime di responsabilità ascrivibile in capo a colui che ha realizzato l'opera con lo scopo di preservare la posizione rivestita dal soggetto che ne ha commissionato l'esecuzione.
La portata applicativa dell'istituto giuridico in argomento, invero, viene in rilievo non solo con riguardo al rapporto intercorrente fra committente ed appaltatore, ma altresì a quello instauratosi fra acquirente ed alienante nell'ipotesi in cui quest'ultimo, prima dell'operazione traslativa, abbia costruito l'immobile o abbia incaricato un terzo di edificarlo, in armonia con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul tema, a mente del quale “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose pagina 5 di 11 immobili, di cui all'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti” (cfr. Cass. 18891/2017).
Peraltro la tutela di cui all'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. 7756/17) e, costituiscono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669
c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), - come avvenuto nel caso di specie - purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Nel caso di specie, come emerge dalla relazione tecnica svolta in sede di istruzione preventiva, la pavimentazione del locale commerciale in oggetto si presenta lesionata in più punti, con qualità funzionali ed estetiche compromesse in maniera diffusa da un fenomeno ad andamento progressivo, derivante da una difettosa realizzazione del massetto di sottofondo: un vizio che compromette in maniera significativa la funzione ed il normale utilizzo del bene.
Tale tutela viene ancorata a precisi termini di decadenza e di prescrizione, dovendosi segnatamente denunciare il difetto riscontrato entro un anno dalla relativa scoperta ed esercitarsi l'azione di responsabilità entro un anno da tale denuncia.
La decorrenza del primo dei termini illustrati, cui è connessa sotto il profilo cronologico quella del secondo, coincide con il momento in cui il difetto viene scoperto, come si evince dal tenore letterale dell'art. 1669 c.c., con la precisazione che per “scoperta” deve intendersi un'acquisizione cognitiva completa ed oggettiva del fenomeno, con riguardo alla relativa entità e gravità, nonché alla relativa imputabilità eziologica, non assumendo alcuna pregnanza circostanze indiziarie o meri sospetti in quanto privi di quella capacità dimostrativa idonea a dimostrare con certezza ed univocità un fatto.
A tal riguardo, costituisce indirizzo giurisprudenziale fermo ed unitario quello orientato a specificare che “l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde potersi individuare la
'scoperta' del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 c.c. (il primo di decadenza per effettuare la denuncia ed il secondo, che dalla denuncia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione) deve effettuarsi con riguardo sia alla gravità dei vizi dell'opera, sia al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata;
pertanto, non pagina 6 di 11 potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Ne consegue che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, si deve ritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause alla data della denuncia” (cfr. Cass. n. 23233/2024; n. 11034/2022; n.
777/2020; n. 10048/2018; n. 12829/2018; n. 3040/2015; n. 9966/2014; n. 2460/ 2008, n. 1463/2008; n.
4622/2002).
Nel caso in esame, deve osservarsi che la manifestazione esterna delle lesioni interessanti la pavimentazione non è in sé e per sé sufficiente a chiarire l'effettiva portata del difetto ovvero l'eziologia di questo, non trattandosi di un problema di immediata percezione, con la conseguenza che il termine di decadenza non è iniziato a decorrere immediatamente, rivelandosi quindi necessario, ai fini della denuncia, il previo accertamento peritale (cfr. sul punto, Cass. n. 14218/1999: “in tema di appalto, l'onere della denuncia del vizio dell'edificio appaltato sorge, a norma dell'art. 1669 c.c., non già per effetto della semplice manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della riconducibilità del difetto alla fattispecie legale, e cioè per effetto della rilevanza del difetto stesso come segnale di rovina, di evidente pericolo di rovina o di gravi vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza dell'attività di progettazione o di esecuzione del suo autore e della imputabilità a costui di tale insufficienza di attività. Non rileva, pertanto, che
(come nella specie), taluni vizi siano espressamente denunciati solo con la domanda giudiziale, ed accertati, conseguentemente, nel corso del processo, dacché, qualora i relativi estremi possano con certezza emergere soltanto da una consulenza tecnica, è dal momento del deposito di quest'ultima che decorre il termine annuale per la denunzia”).
Parimenti, non può sostenersi che la piena comprensione dei difetti lamentati discenda dalla perizia elaborata, su istanza di parte, dall'Ing. (cfr. all. 4 fascicolo di parte attorea) e datata Persona_3
26.05.2011, in quanto, finalizzata esclusivamente ad “accertare l'integrità della pavimentazione esistente ad un locale commerciale sito in Conversano alla via Bari 7/9”, e che, per tale ragione, non permette di raggiungere un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi né tantomeno contiene pagina 7 di 11 informazioni in ordine alla sussistenza di una relazione causa – effetto fra gli stessi ed una imperfetta esecuzione del bene immobile.
Il definitivo accertamento dei difetti e l'individuazione della responsabilità consegue, invece, alle indagini tecniche espletate in sede di accertamento tecnico preventivo: in data 18.12.2013 il CTU Ing.
rilevando l'esistenza di lesioni involgenti la pavimentazione del locale commerciale, attesta che Per_1
l'origine è da addebitarsi ad un difetto esecutivo (“difettosa realizzazione del massetto che è stato eseguito senza gli opportuni giunti di frazionamento e con uno spessore privo di armatura metallica, necessaria a contrastare il fenomeno del ritiro igrometrico del calcestruzzo. Il massetto, quindi, si è fessurato, ripercuotendo sulla pavimentazione sovrastante gli effetti del proprio assestamento” – cfr. pagg. 30 – 31 CTU depositata nel fascicolo Rg. 1235/2012 agli atti).
Deve, pertanto, decorrere dall'elaborazione di tale perizia il termine di decadenza stabilito dal primo comma dell'art. 1669 c.c., a partire dal quale inizia poi a maturare quello di prescrizione previsto dal secondo comma.
Non emerge, tuttavia, dagli atti di causa che alla scoperta completa dei vizi riscontrati sia seguita un'attività qualificabile alla stregua di una denuncia, né tantomeno – di conseguenza – interruttiva della prescrizione: l'iniziativa successiva alla data di ultimazione della CTU in argomento, 18.12.2013, ed alla perizia confermativa realizzata a seguito delle osservazioni elaborate dai consulenti tecnici di parte, depositata in data 13.05.2014, è costituita dalla notifica dell'atto di citazione in virtù del quale è venuto ad instaurarsi il presente procedimento, avvenuta in data 11.11.2015, oltre un anno dopo l'attività accertativa del difetto.
Si arguisce, pertanto, che a tale data il limite temporale previsto a pena di decadenza deve considerarsi maturato, rilevandosi fondata l'eccezione a tal riguardo sollevata dalla convenuta Controparte_6
precisata nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. e reiterata in comparsa conclusionale, con la conseguenza che è rimasto precluso alla società attrice acquirente il bene immobile in argomento il diritto di valersi della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. e di avanzare pretese risarcitorie.
Né può sostenersi che la domanda attorea meriti una sorte diversa in ragione del dedotto avvenuto riconoscimento dei vizi del bene da parte dell'appaltatore.
La parte attrice assume che nel corso della riunione condominiale del 10.3.2009 la società CP_4
avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi impegnandosi alla loro eliminazione.
Par Nel citato verbale si legge “nel locale di si sono riscontrati dei mattoni lesionati;
in Parte_1 seguito saranno quantificati i mattoni che presentano tali difetti”. “E. in qualità di CP_4
rappresentante della ditta costruttrice si impegna quanto prima (un mese da oggi) a sistemare i vizi di cui sopra”.
pagina 8 di 11 In punto di diritto deve osservarsi che, come afferma la Suprema Corte, in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. 62/18).
Difatti il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. 19343/22).
In tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass.
13613/13).
Nel caso in esame, il riconoscimento dei vizi indicati nel verbale del 10.3.2009 è avvenuto ad opera di il quale tuttavia, non è il legale rappresentante della società convenuta - come Persona_2
risulta dagli atti - e, come tale, non può dirsi legittimato a detto riconoscimento e ad assumere l'impegno di eliminare i vizi da parte dell'appaltatore.
Peraltro il presunto riconoscimento ed il relativo impegno risultano del tutto generici, atteso che nel verbale di assemblea si fa riferimento a diversi e molteplici vizi, relativi a diversi immobili, e, proprio con riguardo al bene di proprietà della si indicano mattoni lesionati con riserva di una Parte_1
successiva quantificazione degli stessi.
Si tratta peraltro – come rilevato in sede di ATP- di un vizio ben più profondo dalla semplice lesione di mattoni e, sotto il profilo del rimedio, di un intervento riguardante il massetto, non consistente nella sola sostituzione degli elementi danneggiati in relazione ai quali il riconoscimento operato non risulta sufficientemente circostanziato.
La domanda attorea deve, quindi, essere rigettata.
pagina 9 di 11 Rimangono assorbite e non devono pertanto essere esaminate le domande avanzate nei confronti della società e di CP_2 CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore delle controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi e considerando, per la società Controparte_6
anche le spese del procedimento di ATP (liquidate ai sensi del D.M. 55/14 vigente al momento dello svolgimento del giudizio).
Per le medesime ragioni, anche le spese della consulenza espletata nel presente giudizio vengono poste a carico delle società attrici, mentre quella svolta in sede di ATP (come liquidata in virtù di provvedimento reso in data 15.05.2014 nel giudizio R.G. n. 1235/2012 Tribunale di Bari) rimane a carico della ricorrente Parte_1
Nessuna statuizione deve assumersi in ordine alle spese di lite fra le società attrici e il terzo chiamato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2 CP_3
disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
- rigetta la domanda attorea;
- condanna le società attrici, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della società che si liquidano in euro 14.683,00, di cui Controparte_7
euro 580,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, in favore della società in euro 14.661,47, di Controparte_2
cui euro 558,47 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del procedimento di ATP che si liquidano in complessivi euro Controparte_7
3.645,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese di lite fra le attrici e CP_3
pagina 10 di 11 - pone le spese di CTU definitivamente a carico delle società attrici;
- pone le spese di ATP definitivamente a carico della società Parte_1
[...]
Così deciso in Bari il 16.4.2025
Il Giudice
Marina Cavallo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 17113/2015 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli Parte_2
avv.ti Michele Lovascio e Gina Innamorato, elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Conversano alla via Trav. Rosselli n. 78/14
ATTRICI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Tommaso Aprile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla P. zza S.
Francesco da Paola n. 12
CONVENUTA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sardano, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Monopoli alla via Chiantera n. 61
CONVENUTA
nonché
CP_3
pagina 1 di 11 TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2015 le società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale
[...] Parte_2
rappresentante pro tempore, esponevano che, in data 12.07.2007, la società in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, aveva trasferito, alla società Parte_1
, in virtù di atto pubblico, il diritto di proprietà afferente al cespite immobiliare sito
[...]
in Conversano e catastalmente individuato al foglio 41, p. lla 4895, sub. 20, costituito da un locale commerciale con annesso deposito e bagno;
che nei mesi di febbraio – marzo dell'anno 2009 la pavimentazione di tale bene aveva presentato gravi ed evidenti lesioni, sostanziatesi nella fessurazione di diverse piastrelle;
che tali vizi erano stati successivamente denunciati alla società alienante e da questa riconosciuti in occasione dell'assemblea condominiale celebrata in data 10.03.2009, con coeva manifestazione d'impegno alla relativa rimozione che, tuttavia, non era avvenuta.
Rappresentavano che, con comunicazione datata 22.06.2011, la nella qualità rivestita, aveva Parte_1
costituito in mora la società alienante, invitandola ad eliminare i difetti rilevati ed avanzando domanda di risarcimento dei danni patiti proponendo, successivamente, ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - instaurato anche nei confronti della società Ditta Nuova Casa, chiamata in causa dalla convenuta - a definizione del quale veniva elaborata, dal nominato Ing. una consulenza tecnica, depositata in Persona_1
data 18.12.2013, in forza della quale veniva quantificato un danno emergente pari ad euro 62.260,00 ed un danno da lucro cessante pari euro 19.945,00, oltre danni da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa.
Precisavano che le perizie realizzate da tecnici di parte avevano, invece, individuato un danno emergente pari ad euro 107.252,00, da corrispondere in favore della società Parte_1
ed un danno da lucro cessante pari ad euro 276.004,00, da corrispondere in favore
[...]
della società costituita in data 28.11.2011 ed a favore della quale era stato conferito il Parte_2 ramo d'azienda della società avente ad oggetto il Parte_1
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.
pagina 2 di 11 Chiedevano, pertanto, l'accertamento e la declaratoria di responsabilità, in solido e/o nella misura proporzionale ritenuta di giustizia e/o di ragione, della convenuta società e Controparte_4 della società e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo pari ad euro Controparte_2
107.252,00, o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, quale danno emergente in favore di in qualità di Parte_1 proprietaria del bene immobile oggetto di causa, nonché dell'importo pari ad euro 243.000,00, o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, quale lucro cessante in favore della società nonché la condanna delle Parte_2
convenute, in solido e/o nella misura proporzionale ritenuta di giustizia e/o di ragione, alla corresponsione di spese e competenze del giudizio, ivi comprese quello di accertamento tecnico preventivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.02.2016 si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le pretese attoree e Controparte_1
precisando che, in virtù di contratto preliminare di compravendita, aveva Parte_3
promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, l'unità immobiliare oggetto di causa e, avendone la facoltà, aveva sostituito il pavimento indicato nel disciplinare tecnico con quello in seguito messo in posa, successivamente nominando, quale contraente, la che l'installazione del Parte_1
pavimento era stata eseguita dalla società stante il contratto Controparte_2
d'appalto datato 10.08.2005; che l'incarico di progettista e direttore dei lavori era stato conferito all'Arch. che nell'anno 2008 la aveva eseguito, all'interno del bene CP_3 Parte_1
acquistato, opere di completamento e modifiche interne, fra le quali la realizzazione di pavimentazione interna e rivestimenti.
Eccepiva il difetto di interesse e legittimazione ad agire della società dal momento Parte_2 che il titolo costituivo dell'invocata pretesa risarcitoria, individuato nel diritto di proprietà acquisito con atto di compravendita stipulato in data 12.07.2077, non era stato oggetto dell'avvenuto conferimento del ramo d'azienda, né alcuna cessione in tal senso era stata formalizzata;
rilevava inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento, stante l'inosservanza del termine di otto giorni, stabilito dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei difetti riscontrati ai fini della decadenza, dal momento che alla riunione condominiale tenutasi in data 10.03.2009 non era stato presente il legale rappresentante della
[...]
bensì il socio privo di poteri di rappresentanza Controparte_1 Controparte_5 [...]
con la conseguenza che al riconoscimento dei vizi, da quest'ultimo effettuato, non poteva Per_2 riconoscersi alcuna efficacia, nonché stante l'inosservanza del termine prescrizionale stabilito dall'art. 1495 c.c., con riguardo all'intervallo di tempo trascorso fra l'assemblea condominiale (10.03.2009) e la pagina 3 di 11 costituzione in mora inoltrata dalla società attrice (22.06.2011), fra quest'ultima e il ricorso promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (12.11.2012), fra la conclusione di tale procedimento (22.07.2014) e l'instaurazione del giudizio a seguito della notifica dell'atto di citazione (11.11.2015), ed anche del termine prescrizionale stabilito ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Contestava la nullità e l'inutilizzabilità della perizia tecnica elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, avendo il ctu risposto a quesiti non posti dal Giudice, acquisito documenti contabili involgenti un soggetto giuridico estraneo al giudizio (la società e fornito conclusioni Parte_2
incoerenti; contestava, altresì, il quantum della pretesa di risarcimento attorea.
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'autorizzazione a chiamare in causa la società in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Arch. in via preliminare, CP_3
l'accertamento e la declaratoria di prescrizione di tutti i diritti invocati in forza dell'atto di citazione e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande proposte dalla e dalla società in Parte_1 Parte_2 via preliminare subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'assoluta carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della società con conseguente rigetto delle domande da Parte_2
questa proposte;
nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto inammissibili e infondate;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 1494 c.c., dell'assenza di contezza, della società convenuta, dei difetti della cosa venduta e, per l'effetto, il rigetto di tutte le domande attoree;
in ulteriore subordine, in ipotesi di accertamento di profili di responsabilità, di condannare, in solido fra loro, la società e l'Arch. , a manlevare la convenuta;
con CP_2 CP_3
vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.02.2016 si costituiva in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, puntualizzando che i Controparte_2
difetti emersi erano stati denunciati solo alla società alienante e che non era stato provato il nesso di causalità fra i danni lamentati e l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice, rilevando il difetto di legittimazione passiva in capo a sé in quanto estranea alla vicenda, stante la responsabilità del committente e della direzione dei lavori, con conseguente inammissibilità della domanda attorea.
Chiedeva, perciò, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo Arch.
[...]
nonché l'accertamento e la declaratoria del difetto di legittimazione passiva in capo a sé, con CP_3
conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
nel merito ed in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare il terzo chiamato in causa, Arch. a tenere indenne la società CP_3 CP_2
condannandolo al pagamento di quanto sarà liquidato;
in ipotesi di accertamento di
[...]
responsabilità in capo alla società limitare tale responsabilità in proporzione Controparte_2
pagina 4 di 11 dell'efficienza causale nella produzione del danno concreto ed in relazione dell'eventuale danno emergente prodottosi;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Il terzo chiamato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia CP_3 all'udienza del 27.02.2017.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e degli ammessi mezzi istruttori, la stessa veniva rinviata all'udienza del 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni ed introitata per la decisione.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
Deve preliminarmente ravvisarsi il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
Se è vero che con atto pubblico del 24.11.2011 ha conferito alla società Parte_1 [...] il ramo d'azienda relativo all'azienda di (ossia l'attività Parte_2 Parte_1 Parte_1
di produzione e commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di vestiario confezionato, compresi quelli di maglieria e di camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, calzature ed articoli in pelle e cuoio, prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, nonché articoli sportivi), detto conferimento non ha ad oggetto il bene compravenduto con l'atto del 12.7.2007, di proprietà della sola ed in relazione al quale è stata proposta l'azione di risarcimento del danno per vizi nei Parte_1
confronti del venditore-appaltatore.
Né risulta che il presunto credito risarcitorio sia stato oggetto di cessione in favore della società
[...]
o si può ritenere che il presunto danno subito dall'utilizzatore del bene possa essere Parte_2
rivendicato, per i titoli indicati nell'atto introduttivo, nei confronti della società venditrice, con cui detto utilizzatore non è legato da alcun rapporto negoziale.
Nel merito, va, in primo luogo, precisato che, poggiandosi la pretesa risarcitoria sulla prospettazione di vizi che hanno attinto un cespite immobiliare di nuova realizzazione, come peraltro emerge dagli atti di causa (cfr. all. 1 fascicolo di parte convenuta - contratto preliminare di compravendita datato
18.04.2005, in cui il bene viene definito “in corso di costruzione”), la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., il quale, rubricato “rovina e difetti di cose immobili”, delinea il regime di responsabilità ascrivibile in capo a colui che ha realizzato l'opera con lo scopo di preservare la posizione rivestita dal soggetto che ne ha commissionato l'esecuzione.
La portata applicativa dell'istituto giuridico in argomento, invero, viene in rilievo non solo con riguardo al rapporto intercorrente fra committente ed appaltatore, ma altresì a quello instauratosi fra acquirente ed alienante nell'ipotesi in cui quest'ultimo, prima dell'operazione traslativa, abbia costruito l'immobile o abbia incaricato un terzo di edificarlo, in armonia con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul tema, a mente del quale “l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose pagina 5 di 11 immobili, di cui all'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di ristrutturazione edilizia o interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti” (cfr. Cass. 18891/2017).
Peraltro la tutela di cui all'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. 7756/17) e, costituiscono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669
c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), - come avvenuto nel caso di specie - purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Nel caso di specie, come emerge dalla relazione tecnica svolta in sede di istruzione preventiva, la pavimentazione del locale commerciale in oggetto si presenta lesionata in più punti, con qualità funzionali ed estetiche compromesse in maniera diffusa da un fenomeno ad andamento progressivo, derivante da una difettosa realizzazione del massetto di sottofondo: un vizio che compromette in maniera significativa la funzione ed il normale utilizzo del bene.
Tale tutela viene ancorata a precisi termini di decadenza e di prescrizione, dovendosi segnatamente denunciare il difetto riscontrato entro un anno dalla relativa scoperta ed esercitarsi l'azione di responsabilità entro un anno da tale denuncia.
La decorrenza del primo dei termini illustrati, cui è connessa sotto il profilo cronologico quella del secondo, coincide con il momento in cui il difetto viene scoperto, come si evince dal tenore letterale dell'art. 1669 c.c., con la precisazione che per “scoperta” deve intendersi un'acquisizione cognitiva completa ed oggettiva del fenomeno, con riguardo alla relativa entità e gravità, nonché alla relativa imputabilità eziologica, non assumendo alcuna pregnanza circostanze indiziarie o meri sospetti in quanto privi di quella capacità dimostrativa idonea a dimostrare con certezza ed univocità un fatto.
A tal riguardo, costituisce indirizzo giurisprudenziale fermo ed unitario quello orientato a specificare che “l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde potersi individuare la
'scoperta' del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 c.c. (il primo di decadenza per effettuare la denuncia ed il secondo, che dalla denuncia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione) deve effettuarsi con riguardo sia alla gravità dei vizi dell'opera, sia al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata;
pertanto, non pagina 6 di 11 potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Ne consegue che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, si deve ritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause alla data della denuncia” (cfr. Cass. n. 23233/2024; n. 11034/2022; n.
777/2020; n. 10048/2018; n. 12829/2018; n. 3040/2015; n. 9966/2014; n. 2460/ 2008, n. 1463/2008; n.
4622/2002).
Nel caso in esame, deve osservarsi che la manifestazione esterna delle lesioni interessanti la pavimentazione non è in sé e per sé sufficiente a chiarire l'effettiva portata del difetto ovvero l'eziologia di questo, non trattandosi di un problema di immediata percezione, con la conseguenza che il termine di decadenza non è iniziato a decorrere immediatamente, rivelandosi quindi necessario, ai fini della denuncia, il previo accertamento peritale (cfr. sul punto, Cass. n. 14218/1999: “in tema di appalto, l'onere della denuncia del vizio dell'edificio appaltato sorge, a norma dell'art. 1669 c.c., non già per effetto della semplice manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della riconducibilità del difetto alla fattispecie legale, e cioè per effetto della rilevanza del difetto stesso come segnale di rovina, di evidente pericolo di rovina o di gravi vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza dell'attività di progettazione o di esecuzione del suo autore e della imputabilità a costui di tale insufficienza di attività. Non rileva, pertanto, che
(come nella specie), taluni vizi siano espressamente denunciati solo con la domanda giudiziale, ed accertati, conseguentemente, nel corso del processo, dacché, qualora i relativi estremi possano con certezza emergere soltanto da una consulenza tecnica, è dal momento del deposito di quest'ultima che decorre il termine annuale per la denunzia”).
Parimenti, non può sostenersi che la piena comprensione dei difetti lamentati discenda dalla perizia elaborata, su istanza di parte, dall'Ing. (cfr. all. 4 fascicolo di parte attorea) e datata Persona_3
26.05.2011, in quanto, finalizzata esclusivamente ad “accertare l'integrità della pavimentazione esistente ad un locale commerciale sito in Conversano alla via Bari 7/9”, e che, per tale ragione, non permette di raggiungere un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi né tantomeno contiene pagina 7 di 11 informazioni in ordine alla sussistenza di una relazione causa – effetto fra gli stessi ed una imperfetta esecuzione del bene immobile.
Il definitivo accertamento dei difetti e l'individuazione della responsabilità consegue, invece, alle indagini tecniche espletate in sede di accertamento tecnico preventivo: in data 18.12.2013 il CTU Ing.
rilevando l'esistenza di lesioni involgenti la pavimentazione del locale commerciale, attesta che Per_1
l'origine è da addebitarsi ad un difetto esecutivo (“difettosa realizzazione del massetto che è stato eseguito senza gli opportuni giunti di frazionamento e con uno spessore privo di armatura metallica, necessaria a contrastare il fenomeno del ritiro igrometrico del calcestruzzo. Il massetto, quindi, si è fessurato, ripercuotendo sulla pavimentazione sovrastante gli effetti del proprio assestamento” – cfr. pagg. 30 – 31 CTU depositata nel fascicolo Rg. 1235/2012 agli atti).
Deve, pertanto, decorrere dall'elaborazione di tale perizia il termine di decadenza stabilito dal primo comma dell'art. 1669 c.c., a partire dal quale inizia poi a maturare quello di prescrizione previsto dal secondo comma.
Non emerge, tuttavia, dagli atti di causa che alla scoperta completa dei vizi riscontrati sia seguita un'attività qualificabile alla stregua di una denuncia, né tantomeno – di conseguenza – interruttiva della prescrizione: l'iniziativa successiva alla data di ultimazione della CTU in argomento, 18.12.2013, ed alla perizia confermativa realizzata a seguito delle osservazioni elaborate dai consulenti tecnici di parte, depositata in data 13.05.2014, è costituita dalla notifica dell'atto di citazione in virtù del quale è venuto ad instaurarsi il presente procedimento, avvenuta in data 11.11.2015, oltre un anno dopo l'attività accertativa del difetto.
Si arguisce, pertanto, che a tale data il limite temporale previsto a pena di decadenza deve considerarsi maturato, rilevandosi fondata l'eccezione a tal riguardo sollevata dalla convenuta Controparte_6
precisata nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. e reiterata in comparsa conclusionale, con la conseguenza che è rimasto precluso alla società attrice acquirente il bene immobile in argomento il diritto di valersi della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. e di avanzare pretese risarcitorie.
Né può sostenersi che la domanda attorea meriti una sorte diversa in ragione del dedotto avvenuto riconoscimento dei vizi del bene da parte dell'appaltatore.
La parte attrice assume che nel corso della riunione condominiale del 10.3.2009 la società CP_4
avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi impegnandosi alla loro eliminazione.
Par Nel citato verbale si legge “nel locale di si sono riscontrati dei mattoni lesionati;
in Parte_1 seguito saranno quantificati i mattoni che presentano tali difetti”. “E. in qualità di CP_4
rappresentante della ditta costruttrice si impegna quanto prima (un mese da oggi) a sistemare i vizi di cui sopra”.
pagina 8 di 11 In punto di diritto deve osservarsi che, come afferma la Suprema Corte, in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass. 62/18).
Difatti il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. 19343/22).
In tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (Cass.
13613/13).
Nel caso in esame, il riconoscimento dei vizi indicati nel verbale del 10.3.2009 è avvenuto ad opera di il quale tuttavia, non è il legale rappresentante della società convenuta - come Persona_2
risulta dagli atti - e, come tale, non può dirsi legittimato a detto riconoscimento e ad assumere l'impegno di eliminare i vizi da parte dell'appaltatore.
Peraltro il presunto riconoscimento ed il relativo impegno risultano del tutto generici, atteso che nel verbale di assemblea si fa riferimento a diversi e molteplici vizi, relativi a diversi immobili, e, proprio con riguardo al bene di proprietà della si indicano mattoni lesionati con riserva di una Parte_1
successiva quantificazione degli stessi.
Si tratta peraltro – come rilevato in sede di ATP- di un vizio ben più profondo dalla semplice lesione di mattoni e, sotto il profilo del rimedio, di un intervento riguardante il massetto, non consistente nella sola sostituzione degli elementi danneggiati in relazione ai quali il riconoscimento operato non risulta sufficientemente circostanziato.
La domanda attorea deve, quindi, essere rigettata.
pagina 9 di 11 Rimangono assorbite e non devono pertanto essere esaminate le domande avanzate nei confronti della società e di CP_2 CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore delle controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri medi e considerando, per la società Controparte_6
anche le spese del procedimento di ATP (liquidate ai sensi del D.M. 55/14 vigente al momento dello svolgimento del giudizio).
Per le medesime ragioni, anche le spese della consulenza espletata nel presente giudizio vengono poste a carico delle società attrici, mentre quella svolta in sede di ATP (come liquidata in virtù di provvedimento reso in data 15.05.2014 nel giudizio R.G. n. 1235/2012 Tribunale di Bari) rimane a carico della ricorrente Parte_1
Nessuna statuizione deve assumersi in ordine alle spese di lite fra le società attrici e il terzo chiamato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1
da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di Controparte_2 CP_3
disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della società Parte_2
- rigetta la domanda attorea;
- condanna le società attrici, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della società che si liquidano in euro 14.683,00, di cui Controparte_7
euro 580,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e, in favore della società in euro 14.661,47, di Controparte_2
cui euro 558,47 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del procedimento di ATP che si liquidano in complessivi euro Controparte_7
3.645,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese di lite fra le attrici e CP_3
pagina 10 di 11 - pone le spese di CTU definitivamente a carico delle società attrici;
- pone le spese di ATP definitivamente a carico della società Parte_1
[...]
Così deciso in Bari il 16.4.2025
Il Giudice
Marina Cavallo
pagina 11 di 11