Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1681/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. e dell'art. 7 comma 3 del d. lgs.
n. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1681/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(CL) il 15.12.1970, elettivamente domiciliato presso l'avv. Elisabetta Marino, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto introduttivo, -parte attrice contro
, P.I. in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
e Rappresentante Legale Dottor , corrente in Genova, Via CP_2
Bertani n. 4, elettivamente domiciliata in Genova Via Maragliano n. 10/6, presso l'Avv. Ersilio Gavino, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla costituzione ed in forza della deliberazione n. 194 emessa in data
10/05/2023, - parte convenuta pagina 1 di 23
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e previa acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo dell'ATP avente R.G. n.
13799/2017 -comprensivo della ivi acquisita CTU ad opera dei Dott.ri Per_1
, essendo la stessa opponibile alla Parte resistente-, contrariis Per_2 reiectis, così giudicare: NEL MERITO:
1. verificare la sussistenza dei profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia del personale dell' ove il Sig. è stato in cura nel periodo di cui Pt_2 Pt_1
è causa e, in particolare, se le prestazioni fornite siano state adeguate, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, alle Linee Guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
2. descrivere se le conseguenze dannose lamentate in Ricorso ex art. 696 bis c.p.c (sub RG 13799/2017) e in Citazione e sfociate nella recidiva neoplastica e conseguente laringectomia totale del paziente siano causalmente riconducibili alle condotte dei summenzionati operatori sanitari sotto il profilo della colpa professionale e, in caso affermativo, indicare la sussistenza e la quantificazione di ogni danno non patrimoniale riscontrato, con particolare riferimento alla laringectomia totale e alle relative conseguenze neurologiche;
3. descrivere, verificare e confermare le carenze diagnostiche e terapeutiche analiticamente indicate nella perizia in atti a firma Dott. e Dott. Per_3 Per_4
e, con esse, prendere precisa ed espressa posizione sulle conclusioni dei ridetti specialisti;
4. condannare la Convenuta medesima all'integrale risarcimento in favore dell'Attore dei danni non patrimoniali, a qualsiasi titolo spettanti, nessuno escluso, così come di seguito quantificati: a titolo di danno biologico permanente differenziale, Euro 77.068,20, o, comunque, nelle diverse maggiori somme meglio viste e ritenute di giustizia ed eventualmente determinate, oltre agli interessi compensativi e rivalutazione monetaria, dal fatto alla data della sentenza, trattandosi di debito di valore (Cass. Sez. Un.
7/02/1995, n. 1712) e agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
a titolo di danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, da liquidarsi come massima personalizzazione ovvero in via equitativa o, comunque, nelle somme meglio viste e ritenute di giustizia ed eventualmente pagina 2 di 23 determinate, oltre agli interessi compensativi e rivalutazione monetaria, dal fatto alla data della sentenza, trattandosi di debito di valore (Cass. Sez. Un.
7/02/1995, n. 1712) e agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
a titolo di danno biologico di natura psicopatologica, Euro 88.600,80 o, comunque, nelle diverse maggiori somme meglio viste e ritenute di giustizia ed eventualmente determinate, oltre agli interessi compensativi e rivalutazione monetaria, dal fatto alla data della sentenza, trattandosi di debito di valore
(Cass. Sez. Un. 7/02/1995, n. 1712) e agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
ogni altro tipo di danno di cui ci si riserva la quantificazione;
5. condannare, infine, la Convenuta medesima al risarcimento in via equitativa del danno per il mancato rispetto delle Linee Guida, ai sensi dell'art. 7 della legge IA (cfr. Cass. Civ 16503/2017).
6. condannare, altresì, la Convenuta medesima all'integrale risarcimento in favore dell'Attore di ogni altro danno, a qualsiasi titolo spettante, e di cui ci si riserva la quantificazione;
7. il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
8. oltre al rimborso delle spese mediche documentate, delle spese per le consulenze tecniche dei Dott. Dott. Dott. Persona_5 Per_6 Per_7
e Dott. Dott. e Dott. e al rimborso delle spese
[...] Per_4 Per_8 Per_9 legali e medico-legali relative al procedimento cautelare sub Rg. 13799/2017;
9. con vittoria di spese, diritti e compensi di causa, oltre la refusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
In via principale: accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità della per i danni lamentati dal signor in CP_1 Parte_1 quanto infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Conseguentemente respingere le pretese risarcitorie formulate dall'attore per le motivazioni meglio esposte in premessa.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Con ogni più ampia riserva di dedurre, eccepire, formulare e contestare capitoli di prova ed indicare testi”.
pagina 3 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 15.2.2023, ha Parte_3
intimato in giudizio chiedendone l'accertamento della responsabilità CP_1
per ritardo diagnostico e terapeutico riferito ad una neoplasia (carcinoma laringeo), per la quale era stato in cura presso l'Ospedale Micone di Sestri
Ponente nel 2012 (quando aveva 42 anni), con conseguente risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (quantificati in complessivi € 165.669,00). si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle domande. CP_1
Scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed acquisito il fascicolo del procedimento per a.t.p., con ordinanza 21.11.2023 sono state ammesse le prove orali e la teste , moglie dell'attore, è stata sentita Tes_1
all'udienza del 28.2.2024. La sollevata eccezione di incapacità ex art. 246
c.p.c. è stata respinta a verbale.
Nelle more la causa è stata assegnata alla scrivente. Con successiva ordinanza
28.3.2024 sono stati incaricati i consulenti già nominati in fase di a.t.p., dott.
e dott. “affinché verifichino se le raggiunge conclusioni Per_2 Per_1
vadano confermate o modificate alla luce delle deduzioni difensive in forza delle quali è stato introdotto il giudizio di merito (specificamente anche in punto mancata informazione e di violazione delle linee guida all'epoca vigenti), eventualmente integrando (per il caso di modifica delle conclusioni in punto an) la risposta al quesito già formulato in sede di ATP e verificando altresì la sussistenza di eventuali conseguenze di natura psichica (qualora la documentazione medica agli atti e la visita dell'attore consentano una adeguata valutazione di un eventuale nesso di causa o di con-causalità, tenuto conto del tempo trascorso)”.
La relazione è stata depositata in data 13.10.2024.
pagina 4 di 23 All'esito dell'udienza del 14.11.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato la discussione orale al 16.1.2025, concesso termine per il deposito di note scritte. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. e del terzo comma dell'art. 7 del d. lgs. n. 164/2024.
***
2.1. L'attore espone, fra l'altro:
- di esseri sottoposto, in data 22.02.2012, a intervento di laringectomia parziale sopracricoidea con svuotamento l.c. sn. Presso l'Ospedale Micone di
Genova e, mentre all'atto del ricovero era posta diagnosi di “Carcinoma laringeo T3N0M0”, a seguito dei rilievi istologici eseguiti, la patologia neoplastica era inquadrabile in “T3N1M0”; che veniva dimesso il 15.3.2012;
- di essere stato sottoposto a controlli ORL (in data 15.3.2012, 22.3.2012,
2.4.2012, 4.5.2012, 21.5.2012; che, in data 21.05.2012, veniva effettuata a consulenza radioterapica, allorquando il Dott. ventilava al paziente che Per_10
“qualcosina potrebbe essere ripartito” e lo inviava al radioterapista dell' che, in data 28.05.2012, lo visitava, Controparte_3
prospettandogli le possibili gravi e invalidanti complicanze del trattamento radioterapico e consigliando, quindi, di ponderare il da farsi con il Dott.
, il quale – condividendo le precauzioni fornite dal collega- optava, di Per_10
concerto con il per ritardarne la radioterapia, programmando Pt_1
controlli e restando intesi che, se lo stato di salute fosse peggiorato, avrebbero intrapreso la terapia;
- che in data 11.06.2012 veniva evidenziata “piccola granulazione aritenoide sinistra” e una TAC con mdc, eseguita il giorno 12.07.2012, metteva in luce una “massa estesa per 1.7 cm sul piano assiale, circondante la pagina 5 di 23 cartilagine aritenoide sin., sospetta per recidiva”, di talché l'attore era ricoverato presso lo stesso Ospedale, per essere sottoposto a exeresi laser CO2 in microlaringoscopia di neoformazione dell'aritenoide sn, confermata poi essere di origine carcinomatosa.
- che in data 27.08.2012 il Dott. dava inizio ai preparativi della CP_3
radioterapia e, alla consulenza oncologica del 17.09.2012, Pt_1
manifestava il proprio intendimento di rivolgersi all'Ospedale San Martino, dove, in data 16.10.2012, l'attore veniva sottoposto a laringectomia totale con conseguente trattamento radioterapico adiuvante;
- che i controlli eseguiti in seguito anche sempre dato esito negativo in ordine alla ripresa della malattia.
L'attore, che lamenta gravi danni non patrimoniali a seguito dell'ultimo intervento subito, ritiene sussistere una responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale Micone di Sestri Ponente, per lentezza e ritardo nella proposta terapeutica e diagnostica successiva all'intervento chirurgico e poi dopo la scoperta della recidiva, che di fatto avrebbe consentito alla recidiva neolpastica di manifestarsi. E tanto viene sostenuto sul presupposto che l'attore non rifiutò mai di sottoporsi alla radio terapia proposta, fino al mese di settembre, quanto decise di rivolgersi alle cure di altri specialisti;
che non venne proposta né programmata la terapia post operatoria nei 60 giorni prescritti dalle linee guida per l'avvio della radioterapia;
che -in presenza di sospetto recidivante- non era stato posto in essere adeguato follow up (con esecuzione di tac, unico esame di elezione); che, scoperta la recidiva, era stata ulteriormente procrastinata la proposta terapeutica e ritardata la consulenza radioterapica.
pagina 6 di 23 In particolare, l'iter terapeutico -che non era da intendersi come proposta, ma come iter indifferibile ed indispensabile- sarebbe stato presentato con tempi e modalità tali da compromettere l'autodeterminazione del paziente, senza consentirgli di maturare una profonda comprensione della propria condizione clinica e di assumere, senza essere traumatizzato, una decisione ragionata e consapevole.
*** Contr 2.2. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato che l'approccio terapeutico adottato è stato conforme alle Linee Guida presenti in
Letteratura: i successivi danni lamentati dall'attore non avrebbero alcun collegamento causale con quanto correttamente posto in opera dai sanitari dell'ente ospedaliero;
che il trattamento radioterapico post-operatorio era stato adeguatamente proposto quale integrazione alla chirurgia, in relazione alle caratteristiche del paziente e nel rispetto dei protocolli terapeutici, a circa due mesi dal congedo ospedaliero, come si legge nel diario dei controlli
(21.05.2012); che non è possibile escludere che il trattamento radioterapico avrebbe impedito il manifestarsi della successiva evoluzione del quadro clinico (recidiva).
***
2.3. Le argomentazioni di cui all'atto di citazione sono sostenute in forza di consulenza redatta dal dott. in data 24.8.2016 (doc. 24) e dai Per_11
dott.ri n data 20.4.2020 (doc. 25). Per_3 Per_4
In particolare, si legge nella relazione di parte specialistica del dott. Per_4
“L'iter clinico (diagnostico e terapeutico) che ha portato all'intervento di laringectomia parziale è da ritenersi essere stato corretto sia come tempistiche, sia come scelta dell'intervento. Quest'ultima soprattutto in virtù
pagina 7 di 23 della giovane età del Paziente, che poteva certamente indurre a una terapia conservativa. Di norma, una laringectomia parziale, dunque conservativa, è opzionabile anche per forme neoplastiche localmente avanzate, seguita o meno da trattamento adiuvante RT e/o CH. Non può comunque essere sottovalutato il fatto che detta terapia adiuvante potrebbe incidere negativamente e pregiudicare la funzione d'organo, pertanto la scelta sarà da farsi in modo oculato. Per la fattispecie in esame siano in presenza di una neoplasia laringea del piano glottico, inizialmente inquadrato come T3 N0
M0, rivelatosi poi T3 N1M0. [pagg. 4 e 5] ...
Seguendo le linee guida del 2009, in caso di trattamento radioterapico adiuvante, il ciclo non avrebbe presumibilmente dovuto avere inizio prima di
6 settimane dal trattamento chirurgico.
A 60 giorni (con riferimento alla data del 15/05/2012, citata nella CTU per
ATP) o a 67 giorni (con riferimento a quanto annotato sul libretto della UO di
ORL), dalla dimissione dopo il primo intervento conservativo (15/03/2012), al
Paziente risulterebbe essere stato consigliato trattamento radioterapico, per il quale si era riservato di decidere, ma che comunque fu poi “superato” dal successivo riscontro di una lesione aritenoidea sin. (11/06), per la quale dopo
21 gg. fu effettuata una scintigrafia (02/07) e dopo ulteriori 10 gg. una TAC con mdc, cui seguì la revisione chirurgica del 18/07/2012.
Si deve precisare che, seppure corretta la scelta iniziale di procedere in modo conservativo, non poteva escludersi ab inizio la possibilità di eseguire anche una laringectomia totale;
ma tale valutazione poteva essere in realtà fatta ex post, essendo stata definita la classificazione della neoplasia solo dopo l'accertamento istologico.
pagina 8 di 23 In ogni caso, un trattamento radioterapico programmabile dopo l'intervento chirurgico poteva indiscutibilmente aumentare le probabilità di successo del trattamento in una percentuale orientativamente del 10-15%, per analogia a quanto indicato in pubblicazioni che trattano di neoplasie dei distretti laringei
(es.Acta Otorhinolaryngol Ital. 2000 Dec;
20(6):432-41); percentuale a propria volta ulteriormente migliorabile con concomitante chemioterapia.
Dagli atti in esame, non è dato sapere in che termini sia stata effettivamente presentata e discussa con il Paziente l'opportunità di un trattamento radiante dopo il primo intervento. Risulta solo che un suo esplicito rifiuto sarebbe stato espresso unicamente nel corso del colloquio col radioterapista del 17/09/2012
e che dopo tale data il Sig. si rivolse ad altri Specialisti. Pt_1
In precedenza, egli si sarebbe solo espresso con riserva in merito alla scelta che avrebbe poi deciso di operare. Inoltre, dopo la nuova proposta di trattamento RT dell'01/08/2012, vi è stata esecuzione di consulenza radioterapica solo il 28/08/2012.
Con tutti i suddetti riscontri, potrebbero avanzarsi dubbi circa le tempistiche con le quali i Sanitari posero in atto il processo diagnostico/terapeutico nel caso di specie, che parrebbero pertanto essere connotate da eccessiva lentezza;
né si può escludere l'ipotesi di un mancato costante coinvolgimento del Paziente nel processo decisionale (mentre sarebbe confutabile quanto riportato nella già citata CTU).
Però, dal punto di vista strettamente clinico, in virtù della particolare aggressività dimostrata dalla neoplasia nel recidivare, in base ad un ragionamento controfattuale che veda la radioterapia applicata nel caso di specie entro il termine corretto di 60 giorni dal I intervento chirurgico, si ritengono non prevalenti le possibilità del Paziente di evitare l'esito pagina 9 di 23 invalidante attuale e, dunque, estremamente ridotto il margine su cui basare una presunta responsabilità professionale”. [pagg. 7 e 8, sottolineature aggiunte].
Nelle conclusioni della relazione di parte, il dott. osì osserva [pagg. Per_4
8 ss.]: “Pur ammettendo che un trattamento radioterapico fatto dopo l'intervento di laringectomia parziale era all'epoca da intendersi opportuno
(seppure in seguito tale specifica indicazione non sia più stata scelta esclusiva), non può sottacersi che è stato proposto seppure con una lentezza eccessiva, anche se solo moderatamente oltre il limite delle indicazioni di letteratura (non oltre 15-20 gg oltre il lasso di tempo consigliabile).
Più sensibile sembra il ritardo successivo, ove non si evidenzia documentalmente una reiterazione della proposta.
In ogni caso, tale latenza, per quanto premesso, appare tale da configurare solo una eventuale perdita di chances, peraltro non facilmente definibili, stante la particolare aggressività mostrata dalla neoplasia”.
Nella relazione di parte sub 25, alla valutazione specialistica seguono le considerazioni del medico legale dott. pagg. 9 ss.): Per_3
“Effettivamente, un'attenta valutazione della vicenda, basata sull'analisi documentale, non ci consente di aderire né alla valutazione del dr. né Per_5
alla ricostruzione dei fatti operata dal CTU nominato, che appare senz'altro semplicistica ed equivoca.
Partendo dunque dalle valutazioni del CTU, nel leggere la documentazione in atti ci si accorge che, in realtà, il Sig. contrariamente a quanto Pt_1
affermato dal Consulente, nel corso dei controlli seguiti all'intervento chirurgico di laringectomia parziale del 22.02.2012, non rifiutò mai di pagina 10 di 23 sottoporsi alla radio terapia proposta, fino al settembre successivo, allorché si risolse a rivolgersi alle cure di altri specialisti.
Considerando serenamente quanto accaduto, all'atto dell'acquisizione del referto istologico, in data 15.03.2012, doveva già essere del tutto perfezionata dai Sanitari dell'Ospedale di Sestri la consapevolezza che fosse opportuno avviare il P. alla terapia radiante. Nulla essendo cambiato nei controlli successivi fino al mese di maggio.
Se davvero l'aspetto istologico, some scrive il Chirurgo in data 15.01.12 “non lo lasciava tranquillo”, francamente non si capisce perché abbia atteso fino al
60° giorno dall'intervento, ultimo giorno utile secondo Linee Guida, per elargire il proprio consiglio al Paziente. Volendo sorvolare sul fatto che tale controllo non è riportato a referto sul cartellino ambulatoriale della Pt_4
ove invece si legge che il P. fu avviato a Consulenza radioterapica solo
[...]
il 21.05.12, prendiamo atto che il Pz. vi si presentò diligentemente, ma che, a fronte della prospettazione cruda delle possibili gravi complicanze del trattamento, trovandosi in una condizione di relativo benessere, si limitò a prendersi il tempo necessario per decidere.
Non si vogliono qui criticare le modalità dell'erogazione delle informazioni da parte del radioterapista, poiché la franchezza, per quanto ruvida è sempre apprezzabile, ma al contempo non è criticabile chi si riserva di riflettere su rischi importanti di un trattamento profilattico di recidive, quali modificazioni o perdita della voce, perdita del gusto, secchezza delle fauci, difficoltà ad alimentarsi, perdita dei capelli, eccetera.
Negli anni, si è finalmente consolidata la convinzione, in ambito medico, e giurisprudenziale, che il tempo dell'informazione e del consenso rappresenti un tempo di cura, teso non solo ad assicurare la maggiore adesione possibile pagina 11 di 23 del paziente al piano terapeutico, ma anche a porre il Paziente in una prospettiva che lo veda non più come soggetto puramente passivo di fronte all'azione del terapista, ma come persona attivamente protagonista all'interno del processo decisionale e del percorso di cura.
In tal senso, è assolutamente auspicabile che il Paziente, di fronte ad una proposta terapeutica impegnativa, abbia un'informazione completa e il tempo per maturare una scelta responsabile e condivisa.
Allo stesso modo, in cui apparentemente il Chirurgo si è preso tutto l'agio temporale disponibile per formulare la proposta, non può penalizzarsi il paziente, se intende prendersi qualche giorno per ragionarvi sopra, magari ricercando un parere ulteriore in proposito;
tanto più che il ricorso ad una ipotesi di terapia radiante era stata compiutamente formulata e rappresentata nelle sue complicanze oggettivamente al di fuori di criteri d'urgenza, ormai ben 73 giorni dopo l'intervento di laringectomia parziale e riformulata, senza variazioni, 3 giorni dopo.
Su questa prima fase del percorso terapeutico, possiamo affermare senz'altro che la proposta di ricorso alla radioterapia fu tardiva e non lasciò sufficiente tempo al paziente di prendere una decisione motivata, ma solo quello di una decisione di riflessione assolutamente interlocutoria.
Se proposta di cura andava fatta, cosa di cui siamo convinti, essa doveva
Parte essere formulata fin dal momento della dimissione dall'UO di dell'Ospedale di Sestri il 15.03.2012, allorché, come si ripete, vi erano i medesimi elementi di giudizio del 15 e del 28 maggio;
ovviamente in tale frangente si doveva necessariamente attendere la cicatrizzazione completa del campo chirurgico, ma già si doveva preparare il Paziente a ciò che sarebbe pagina 12 di 23 dovuto avvenire in seguito, non appena la clinica l'avesse consentito, come del resto da Linee Guida.
Anche il prosieguo lascia perplessi, poiché non sembra che la proposta di radioterapia sia stata riformulata in seguito, fino alla fine di agosto.
Ci si dirà che in data 11.06 fu osservato un ispessimento dei tessuti molli
(granulazione) in sede di intervento, poi rivelatasi come recidiva neoplastica e che dunque a partire da quella data era preliminare un nuovo intervento di toilette del focolaio chirurgico.
Da un lato, tale considerazione non può che ulteriormente rimarcare come la precedente proposta sia stata formulata in modo tardivo e come la radioterapia avrebbe dovuto iniziarsi ben prima del mese di giugno.
Dall'altro, essa propone un nuovo quesito: se si soprassedette a rinnovare la proposta di radioterapia dopo l'11.06, sospettando una recidiva locale e considerando che si era ormai quasi oltre il limite per poterla somministrare, perché si sono attesi 20 giorni prima di procedere ad un primo esame strumentale della lesione, peraltro utilizzando una metodica – la scintigrafia – non certamente la più adatta a dirimere il dubbio, risolvendosi all'esame di elezione, una TAC con e senza mezzo di contrasto, solo dopo ulteriori 10 giorni circa ?
Se vi era dunque la consapevolezza di una utilità assoluta dell'approccio radio ed eventualmente chemioterapico, sarebbe stato certamente opportuno, per non dire mandatario, richiedere immediatamente l'11.06.12 un TAC in via d'urgenza, abbreviando i tempi e riformulando la proposta terapeutica, qualora le circostanze l'avessero permesso.
L'impressione generale è dunque che non vi sia stata la necessaria sollecitudine nel portare avanti il processo decisionale, ritardando i tempi pagina 13 di 23 della radio-terapia ed infine vanificandone i potenziali effetti, nel consentire dunque alla recidiva neoplastica di manifestarsi.
A questo punto, pare del tutto fuori luogo e frutto di un bias, di un errore sistematico nella relazione del CTU l'imputare al P. di essersi preso un momento di riflessione e, successivamente, fra la fine di agosto e i primi di settembre, al riscontro di una recidiva neoplastica, di aver rifiutato le cure dei
Sanitari che tanto lentamente si erano mossi fino a quel momento, per rivolgersi altrove. ./.
Così come ci sentiamo in disaccordo con la Consulenza d'Ufficio, non possiamo concordare pienamente con la valutazione svolta dai Consulenti di parte, in merito all'apprezzamento del danno.
Riteniamo dunque che l'indicazione per una laringectomia parziale fosse inizialmente la migliore opzione e che essa sia stata correttamente condotta.
Ciò premesso, dovendo considerare in forma controfattuale le ripercussioni della mancata erogazione della radioterapia nella fase post-operatoria, per la tardività della proposta, non possiamo affermare con certezza o larga probabilità che essa avrebbe impedito il manifestarsi della recidiva locale, quale essa si è inopinatamente manifestata già nel mese di giugno.
Verosimilmente avrebbe potuto ritardarla, più difficilmente l'avrebbe davvero evitata.
A causa dell'aggressività della neoplasia, verosimilmente un pieno successo si sarebbe prodotto in una percentuale tutto sommato modesta, stimabile attorno al 10-15 %, che, unitamente all'eventuale erogazione di chemioterapia avrebbe potuto innalzare le speranze di un esito diverso in una misura a nostro avviso non superiore al 20 %.
pagina 14 di 23 Tale valore va dunque inteso come perdita di chance rispetto ad un maggior danno stimato fra il 15 % e 65 %, indicando con quest'ultimo valori i complessivi postumi attuali ottimamente descritti dal dr. nella sua Per_5
relazione.
Da tale punto di vista, l'intero quadro menomativo attuale, comprensivo delle complicanze neurologiche successive, connesse all'intervento di laringectomia totale rientra nelle sequele tipiche previste ma non compiutamente evitabili di interventi tanto demolitivi e, quindi, appartengono alla sfera di responsabilità di chi non ha fatto di tutto affinché non si arrivasse ad una condizione tale da imporre azioni tanto drastiche”.
***
3. Tanto premesso, la responsabilità dedotta da parte attrice della responsabilità della struttura medico-ospedaliera nei confronti del paziente ha pacificamente natura contrattuale.
Per l'effetto, dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare, anche per presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica oppure l'insorgenza di nuove patologie con la condotta dell'obbligato; incombe viceversa sul debitore l'onere di provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onus probandi, che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Si osserva in primo luogo, che già dalla lettura della più aggiornata relazione depositata da parte attrice (ampiamente riportate anche nella causa petendi), risulta che i suoi consulenti hanno ritenuto che l'indicazione per una pagina 15 di 23 laringectomia parziale fosse inizialmente la migliore opzione e che essa sia stata correttamente condotta. Secondo il medico legale incaricato dall'attore, dovendosi considerare in forma controfattuale le ripercussioni della mancata erogazione della radioterapia nella fase post-operatoria, per la tardività della proposta, non si può comunque affermare -con certezza o larga probabilità- che essa avrebbe impedito il manifestarsi della recidiva locale (quale essa si è inopinatamente manifestata già nel mese di giugno), ma verosimilmente avrebbe potuto ritardarla. A causa dell'aggressività della neoplasia, probabilmente un pieno successo si sarebbe prodotto in una percentuale tutto sommato modesta, stimabile attorno al 10-15 %, che, unitamente all'eventuale erogazione di chemioterapia, avrebbe potuto innalzare le speranze di un esito diverso in una misura a nostro avviso non superiore al 20 %, valore da intendersi come perdita di chance rispetto ad un maggior danno stimato fra il
15 % (che sarebbe comunque residuato anche in caso di trattamento con strategia MULTIDISCIPLINARE) e il 65 % (avuto riguardo della laringectomia totale, con gli esiti cicatriziali locali, e della permanenza dell'ovvia tracheostomia, della sindrome di TAPIA per la lesione del nervo ipoglosso destro, del vasto quadro cicatriziale all'arto superiore sinistro con contestuali limitazioni funzionali a gomito, polso e mano sinistra con EMG documentante una sofferenza a carico del nervo radiale superficiale sinistro di e dei nervi antebrachiale laterale e mediale sinistri di Parte_5
). Parte_6
In secondo luogo, all'esito del procedimento per a.t.p. RG 13799/2017, il
Collegio peritale, composto dai Dott. e Dott. , Parte_7 Persona_12
riteneva giustificato il ritardo della radioterapia, stante il rifiuto del paziente a sottoporsi alla stessa: la radioterapia non fu ritardata per colpa sanitaria, bensì
pagina 16 di 23 per scelta autonoma del paziente (così pag. 21 della relazione datata
14.5.2018). Conseguentemente, i c.t.u. hanno ritenuto che non siano da evidenziare vizi, manchevolezze od errori nell'operato dei sanitari, che operarono correttamente e seguirono norme di buona pratica clinica e linee guida consolidate (pag. 22).
Nella relazione depositata in questo giudizio in data 13.10.2024 (pagg. 28 ss.),
i c.t.u. hanno ribadito che nessuna censura può essere mossa all'operato dei sanitari della , “i quali dopo Controparte_4
un completo e rigoroso work up optarono, sulla base della diagnosi istologica
(biopsia del 24-1-2012) e di quanto emerso dalla diagnostica per immagini
(TAC collo, faringe e laringe dell'8-2-2012), per un intervento conservativo di laringectomia sopracricoidea.
L'estensione della malattia, in questo stadio, era limitata e trovava indicazione una chirurgia conservativa, che assicurava la radicalità oncologica, preservando i meccanismi della deglutizione, fonazione e respirazione, così da consentire al paziente di potere mantenere un'elevata qualità della vita. La laringectomia totale avrebbe rappresentato un “over treatment” in un paziente giovane (anni 41), operativo professionalmente con la necessità di riacquisire la possibilità di comunicare (voce).
Nella fattispecie si trattava di una neoplasia laringea del piano glottico, inizialmente inquadrato come T3 NO MO poi rilevatosi T3 N1 MO.
L'intervento praticato è da ritenersi indicato in relazione alle specificità del caso e venne eseguito con un esito operatorio congruo in ordine alla tecnica chirurgica adottata.
Le linee guida AIOM del 2009 prevedevano per questo tipo di neoplasia la radioterapia post-intervento, da iniziare non prima di sessanta giorni pagina 17 di 23 comunque a stabilizzazione della ferita chirurgica, appare quindi corretta la tempistica di invio del paziente alla radioterapia del . CP_3
Il primo colloquio con il radioterapista avvenne il 28/5 ma il paziente messo a conoscenza dei possibili effetti collaterali (con particolare riguardo alla necessità di una tracheostomia) si riservò di prendere una decisione ribadendo tale intendimento anche l'1/6.
Dimostrazione dell'informazione data deriva, anche dalle dichiarazioni della moglie e ne emergono elementi anche nell'atto di citazione.
Dalla lettura di quanto dichiarato emerge che furono chiaramente fatti presenti i rischi e le complicanze degli esiti della procedura, viene detto anche in modo “crudo”, ma ciò evidenzia, a maggiore ragione che vi fu un'informativa scevra da paternalismi chiara ed esplicita, e l'informativa fu duplice, data dal radioterpista e dall'otorinolaringoiatra.
Non vi è un esplicito rifiuto scritto delle cure, che poi nei fatti avvenne, ma al di là di tale aspetto formale si ritiene che quanto emergente e sopra evidenziato dia prova di un'informativa adeguata.
Al controllo dell'11-6 veniva rilevata una piccola granulazione all'altezza dell'aritenoide sinistra per cui eseguiva accertamenti diagnostici, il 2/7 una scintigrafia ed il 12/7 una TAC con e senza mdc, che evidenziarono la presenza di una massa estesa per 1,7 cm circondante la cartilagine aritenoidea sinistra sospetta per recidiva.
L'esame istologico successivo all'intervento del 18/7, di exeresi della neoformazione confermava la ripresa della malattia.
Il paziente veniva nuovamente indirizzato dal Dr. , dirigente apicale Per_10
dell' alla radioterapia del Galliera per una consulenza Pt_4
radioterapica che venne programmata per il 27/8.
pagina 18 di 23 Ma anche in occasione di questo incontro con il radioterapista il Sig.
nonostante fosse stato edotto nuovamente sui possibili effetti Pt_1
collaterali della RT ed avesse sottoscritto il relativo consenso informato, non si volle sottoporre al trattamento.
In conclusione, non si ravvisano manchevolezze o errori nell'operato dei sanitari intervenuti, ed in particolare per quelli chiamati in causa (Dott.
e Divisione ORL Ospedale Sestri Ponente, appartenente alla Per_10 [...]
, che operarono correttamente e seguirono norme di buona pratica CP_1
clinica e linee guida consolidate. ...”.
Nelle conclusioni (pag. 32 ss.), i c.t.u. hanno ribadito che appare sostanzialmente corretta la tempistica di invio del paziente alla Parte_8
(intervento il 22.02.2012, dimissioni il 15.3.2012, invio da parte
[...]
del dott. alla il 15.5.2012 e visita Radioterapica il Per_10 Parte_8
28.5.2012).
Riguardo al consenso o dissenso alle cure, pure annotando che non vi è un esplicito dissenso, espresso in forma scritta, emerge dagli atti e con chiarezza che il paziente si recava alla Radioterapia dell' , inviato dal Controparte_3
Dott. . Dato che peraltro non era emerso nella prima fase allorché si Per_10
procedette al primo ricorso ed in cui si instaurò l'ATP e che è poi è emerso, tramite produzioni a ciò finalizzate, atte a dimostrarlo. Tuttavia, dopo questa prova, mancante al momento dell'instaurarsi del primo giudizio di ATP, emerge oggi l'ulteriore critica su come venne informato il paziente. “In realtà
è opinione degli scriventi che l'informazione vi fu e non fu inadeguata, ma anzi fu esplicita e fornita sia dal Dott. che da radioterapista, a cui il Per_10
Sig. era stato inviato. Non vi è una modulistica precisa che la Pt_1
documenti ma quanto riportato dalla Radioterapia del Galliera, in termini di pagina 19 di 23 accessi e rinvii delle cure, testimonia che vi fu possibilità di accedere in tempi adeguati e corretti alle stesse e, conseguentemente, la reiterata discussione informativa al paziente. Se ne può prendere atto dalla testimonianza della moglie ed addirittura nell'atto di citazione. ...
In particolare, ribadisce che l'intervento iniziale fu corretto ed adeguato, che l'invio alla consulenza radioterapica era dovuto e come tale avvenne, che i tempi tecnici furono sostanzialmente in linea con quanto richiesto nel caso specifico, al più si potrebbe disquisire sul fatto che si poteva anticipare la visita radioterapica ma rimarremmo comunque in un anticipo che non supererebbe il mese di tempo e che non risulta tale da modificare quanto poi avvenuto.
Riguardo all'informativa data, pure in assenza di una verbalizzazione dettagliata, i dati circostanziali e le prove testimoniale della stessa moglie, fanno assolutamente ritenere che sia stata data e che sia stata completa ed esaustiva.
Si rimarca tuttavia, come elemento di criticità, il non averlo formalizzato mediante una modulistica scritta controfirmata, anche se risulta più difficile e meno abituale formalizzare un dissenso, specie se il paziente si alterna tra 2 strutture sanitarie differenti.
Invece per il consenso esiste una modulistica predefinita, allorché si ci appresta alla cura, che qui fu rinviata dal paziente stesso in due distinti momenti, paziente che peraltro ne eseguì poi una analoga a quella prevista e per sua legittima scelta, successivamente, in altra struttura sanitaria”.
I c.t.u. hanno aggiunto, riguardo al danno biologico, “che il Sig. Pt_1
indipendentemente dall'informativa e dai tempi con cui i fatti si svolsero, per la sola patologia di cui era portatore, avrebbe comunque avuto gli esiti pagina 20 di 23 anatomici che oggi riscontriamo e quindi il danno psichico e funzionale residuato sarebbe comunque oggi analogo, indipendentemente dalle critiche oggi portate ai trattamenti sanitari, di cui si è discusso.
Si deve tenere poi conto del fatto che oggi il Sig. a distanza di oltre Pt_1
10 anni dall'intervento, non presenta recidiva di patologia ed ha esiti anatomici e psichici, comunque attesi e correlati alla stessa patologia di base, non rilevandosi ritardi colposi, che possano avere influito su quanto oggi osservato”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. in questa fase di merito sono fondate su attenta valutazione delle allegazioni formulate in citazione, delle considerazioni tecniche dei consulenti di parte, degli esiti dell'istruttoria circa l'informazione ricevuta dal paziente (per come risultante all'esito della testimonianza della moglie dell'attore), oltre che sull'analisi dettagliata della documentazione medica agli atti di causa (cfr. pagg.
1-27 della relazione).
A seguito dell'invio della bozza ai consulenti di parte poi, non sono pervenute osservazioni critiche (come precisato a pag. 39 della relazione).
Le conclusioni tecniche della relazione meritano dunque di essere ampiamente condivise, pur valutate anche le contestazioni mosse da parte attrice nelle difese finali. Con riferimento a queste ultime, deve aggiungersi che il consenso informato al trattamento sanitario deve essere adeguato ed effettivo e che il medico deve fornire informazioni dettagliate riguardo alla natura, portata ed estensione della terapia proposta e dei suoi rischi e risultati conseguibili. Ne segue che, valutate le considerazioni tecniche svolte dai c.t.u. ed il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese in causa dalla moglie dell'attore, non si può ritenere che le informazioni fornite al paziente sulle terapie necessarie dopo l'intervento (sia dal sott. Scasso sia dal dott. CP_3
pagina 21 di 23 non siano state adeguate in quanto rese in modo “crudo” (con riguardo alle conseguenze della radioterapia ed ai rischi connessi) o per il fatto che venne lasciata al paziente la scelta se effettuare o meno la radioterapia.
Per quanto concerne poi il rispetto delle linee guida, fermo restando che le linee guida non hanno rilevanza normativa e non sono né tassative, né vincolanti (pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica), i c.t.u. hanno motivatamente ritenuto (all'esito della specifica valutazione del caso concreto e senza peraltro che sul punto i consulenti tecnici abbiano formulato contestazioni) che le stesse siano state rispettate e che comunque l'attore, indipendentemente dall'informativa e dai tempi con cui i fatti si svolsero, per la sola patologia di cui era portatore, avrebbe avuto gli esiti anatomici che oggi si riscontrano, indipendentemente dalle critiche oggi portate ai trattamenti sanitari.
Esclusa, dunque, la prova sul nesso causale, di cui era onerata parte attrice, la domanda va rigettata.
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4. Parte attrice è tenuta a rifondere a parte convenuta le spese di lite secondo soccombenza. Esse vanno liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase).
Le spese di ctu, già liquidate in istruttoria, restano a definitivo carico di parte attrice per soccombenza.
PQM
pagina 22 di 23 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Genova, 24/01/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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