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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Dr. AN LI Presidente
Dr.ssa LE Stabile Giudice
Dr.ssa LE Del Rio Giudice rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2020 promossa da:
, nata il [...], a [...], ivi residente, rappresentata e difesa, per Parte_1 mandato in atti, dall'avv.to Aldo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Sciacca nella via Cavalleggeri n. 2;
– ricorrente –
CONTRO
, nato il [...], a [...], ivi residente, rappresentato e difeso, per CP_1 mandato in atti, dall'avv. Francesco Graffeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, Via Goletta n. 1/A;
– resistente –
E con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio - statuizioni riguardo alla prole ed economiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il P.M. ha apposto il visto il 13.1.2025 pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.6.2020 chiedeva la pronuncia sulla cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con rappresentando: che dall'unione è nata, in data CP_1
11 settembre 2009, che il padre, successivamente alla separazione, dichiarata con Persona_1 sentenza n. 339 del 19 agosto 2017, ha dapprima, intrattenuto con la figlia un rapporto intermittente, senza rispettare il calendario delle visite, per poi interrompere ogni contatto con la stessa, causandole sconforto. Che a causa di ciò non vuole più avere rapporti con il padre;
che, nonostante, già con Per_1
i provvedimenti urgenti nel febbraio 2015, fosse stato predisposto un importo per il contributo al mantenimento della figlia, il resistente non ha mai provveduto a versare il suddetto importo che, dall'agosto 2017, è di euro 300,00 o ad occuparsi in alcun modo della cura, crescita e mantenimento della minore. Che, il , non ha nemmeno corrisposto il contributo al mantenimento in favore della CP_1 ricorrente statuito in euro 100,00 mensili;
che anche per quanto riguarda le questioni relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, il padre ha mostrato disinteresse tanto che, la ricorrente, ha dovuto depositare ricorso 709 ter c.p.c. per ottenere il provvedimento sostitutivo dell'assenso paterno;
alla luce di quanto sopra ha chiesto quindi l'affidamento esclusivo della figlia. Sotto il profilo economico ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dovuto per portandolo ad € 330,00 mensili, Per_1 alla luce delle accresciute esigenze della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, comprensive di quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, quelle ludiche, quelle scolastiche senza necessità di preventiva concertazione;
ha concluso chiedendo: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui Parte_1 CP_1 sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre per l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con permanenza stabile presso l'abitazione sita Persona_1 in Sciacca nella Via Mantova n.1 con diritto di visita del padre;
- disporre per la figlia minore un assegno congruo alle esigenze di vita quotidiana della stessa pari ad euro 330,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la tutela della salute e dell'educazione della figlia nella misura del 50% senza necessaria concertazione anticipata;
-dichiarare ex art. 3 lett. b legge n.
1185/67 che la sig.ra possa recarsi a chiedere il rilascio del passaporto per sé e per Parte_1 la figlia minore senza bisogno di alcun assenso di altri state l'affidamento esclusivo Persona_1 della figlia minore.
pagina 2 di 8 Con espressa salvezza delle istanze istruttorie, nelle forme e nei termini di rito, nel corso del giudizio dinnanzi al giudice istruttore, avuto riguardo alla condotta processuale della controparte. Con vittoria di spese dell'odierno grado di giudizio”.
Con memoria depositata il 15.12.2020 si è costituito il quale ha chiesto di dichiarare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con quanto all'affidamento Parte_1 della figlia ha chiesto di mantenere il regime dell'affidamento condiviso;
sul punto ha evidenziato di aver sempre avuto un forte vincolo affettivo con la figlia ma di essere stato ostacolato dalla Per_1 sig.ra e della di lei madre, sig.ra , nell'esercizio del diritto di visita e che spesso, pur Pt_1 Pt_2 di evitare diverbi e discussioni, rinunciava ad esercitarlo;
che, dal 3 aprile 2018, la figlia si è Per_1 rifiutata di vederlo senza spiegazioni, avendo trascorso con lo stesso la giornata precedente in serenità; che ha cercato di riprendere i rapporti con la figlia ma invano, tanto che richiedeva anche l'aiuto del
Servizio sociale che contattava la senza ottenere alcun riscontro. Che quanto alle questioni Pt_1 scolastiche della figlia, rappresentava di non aver ricevuto nessuna richiesta di iscrizione alla scuola;
rappresentava quindi di essere stato privato della possibilità di provvedere alla cura morale e materiale della figlia;
quanto al mantenimento dovuto per la minore, ha dichiarato di trovarsi in gravi difficoltà economiche dichiarando di poter versare 150,00 euro mensili.
Ha concluso chiedendo: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e , con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile;
- CP_1 Parte_1 disporre l'affido condiviso della figlia con dimora presso il padre;
- in caso di dimora privilegiata presso la madre, disporre un mantenimento per la piccola nell'importo di € 150,00 mensili;
- Per_1 in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese vive e compensi professionali del giudizio. Fin da questo momento si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, una volta emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, voglia nel merito accogliere le richieste e conclusioni innanzi espresse, con riserva di modificare, integrare e/o precisare le stesse, di articolare mezzi istruttori e produrre documenti”.
All'esito dell'udienza del 17.12.2020 il Presidente dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e dell'insanabilità della frattura tra i coniugi;
confermava i provvedimenti assunti con la sentenza di separazione, rimettendo le parti innanzi alla scrivente quale giudice istruttore per la successiva fase di merito.
Con memoria 709 c.p.c. depositata il 19.1.2021, chiedeva in via preliminare la Parte_1 pronuncia non definitiva sullo status;
contestava inoltre quanto dedotto dal resistente circa le ragioni che hanno condotto all'interruzione dei rapporti tra il e la figlia rappresentando come sia CP_1 Per_1 stato il resistente ad interrompere la frequentazione con la figlia, omettendo anche di versarle l'importo pagina 3 di 8 dovuto a titolo di contributo al mantenimento. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare, si chiede che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 comma 12 L.898/1970, proseguendo, invece, il procedimento per le altre determinazioni di provvedimenti in ordine alla prole che il Tribunale adotterà a seguito di istruttoria. Comunque, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale
[...] comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre per l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con permanenza stabile Persona_1 presso l'abitazione sita in Sciacca nella Via Mantova n.1 con diritto di visita del padre;
- disporre per la figlia minore un assegno congruo alle esigenze di vita quotidiana della stessa pari ad euro 330,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la tutela della salute e dell'educazione della figlia nella misura del 50% senza necessaria concertazione anticipata;
-dichiarare ex art. 3 lett.
b legge n. 1185/67 che la sig.ra possa recarsi a chiedere il rilascio del passaporto Parte_1 per sé e per la figlia minore senza alcun assenso di altri state l'affidamento esclusivo Persona_1 della figlia minore”.
Con memoria integrativa del 24.1.2021 ha insistito in quanto dedotto con memoria difensiva del CP_1
15.12.2020, così concludendo: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e , con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile;
- CP_1 Parte_1 disporre l'affido condiviso della figlia con dimora presso il padre;
- in caso di dimora privilegiata presso la madre, disporre un mantenimento per la piccola nell'importo di € 150,00 mensili;
- Per_1 in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese vive e compensi professionali del giudizio”.
In vista dell'udienza cartolare del 16.2.2021, la ricorrente, tramite note scritte, insisteva in via preliminare per la pronuncia in ordine allo status;
entrambi i difensori delle parti insistevano nei rispettivi atti;
parte resistente e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni sulla questione relativa allo status e rimessa in decisione senza termini 190 c.p.c., alla luce dell'espressa rinuncia effettuata dai difensori.
In data 22.4.2021 veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio della scrivente con concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con l'ascolto della minore avvenuto con l'ausilio di una Persona_1 psicologa che ha altresì relazionato all'esito. E' stata inoltre disposto l'intervento del servizio sociale pagina 4 di 8 territorialmente competente, demandando allo stesso il deposito di una relazione illustrativa sulla situazione sociale, familiare e scolastica della minore , sull'andamento dei rapporti tra i Persona_1 genitori, con particolare riguardo alla loro capacità di collaborare nell'interesse della minore e tra ciascuno dei genitori e la figlia, nonché di indicare eventuali interventi che appaiano necessari a superare eventuali conflitti/criticità.
La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione il
27.9.2024 con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue quella non definitiva sullo status n,+. 164 del 26.4.2021 dovendo essere limitata la presente pronuncia alle ulteriori questioni relative all'affidamento e mantenimento della minore . Persona_1
2. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente Parte_1
, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
[...]
L'art. 337 ter co. 1, c.c., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce il principio dell'affidamento condiviso quale regola generale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [...] Salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce una deroga al principio dell'affidamento condiviso e può essere disposto solo qualora si ritenga, con valutazione rigorosa e fondata su concreti elementi, che l'affidamento ad entrambi non sia possibile o non risponda all'interesse del minore: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.”
Nel caso in esame non sono emersi elementi tali da giustificare un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, non essendovi prova di condotte poste in essere dal padre in pregiudizio della figlia.
Va rilevato, in particolare che, all'udienza del 7.2.2023 si è proceduto all'audizione di Per_1 con l'ausilio della psicologa dr.ssa Persona_2
La minore, di anni 13 al momento dell'audizione, ha dichiarato di non vedere e sentire il padre da sei anni e di aver trascorso con lo stesso, dopo la separazione, un periodo di otto mesi, raccontando che il padre le aveva detto che l'avrebbe accompagnata a prendere un gelato per poi riaccompagnarla a pagina 5 di 8 casa mentre alla fine era rimasta a vivere con lui per otto mesi, dichiarando di non essersi trovata bene, raccontando di avere a quel tempo ansia e incubi. Ha poi raccontato di esserci rimasta male in quanto una volta il papà non è andato a trovarla in ospedale e che, quando era piccola, era molto legata a lui.
Ha dichiarato di provare vari sentimenti verso il padre, quali rabbia, terrore, angoscia, di non volere più vederlo e sentirlo e di volere essere affidata in via esclusiva alla madre per via del fatto che il padre non presta il consenso per quanto concerne le sue questioni anche scolastiche. Ha poi riferito che quella di non voler più vedere il padre è stata una sua decisione e che nessuno l'ha costretta.
La dr.ssa con relazione depositata il 30.3.2023 ha evidenziato come “emerge in parte Per_2
l'influenza di terzi in alcune delle dichiarazioni;
ciò è assumibile dall'osservazione del comportamento verbale e paraverbale della bambina, la quale espone con estrema chiarezza il vissuto di alcuni eventi vissuti all'età di tre anni;
il ricordo di eventi familiari in una fase di vita così delicata appare assai raro essendo solito attivarsi intorno a quell'età un processo denominato “amnesia infantile”, la quale, se da un lato permette il mantenimento di ricordi utili allo sviluppo, come camminare o parlare, dall'altro provoca nel bambino l'eliminazione dettagliata di tali ricordi, i quali vengono molto spesso mantenuti da racconti di terzi. Dunque, tali inferenze scientifiche insieme ad alcune affermazioni della bambina, fanno dedurre la non autenticità di tali eventi, che seppur potrebbero sembrare vividi nella mente di , non possono essere considerati attendibili”. Ha rilevato come, invece, risultino Per_1 attendibili le dichiarazioni rese dalla minore circa la rabbia e difficoltà dovute alla non disponibilità del padre in relazione a scelte riguardanti la sua quotidianità.
Ha concluso: “Alla luce delle emozioni emerse dalle parole di , dei sensi di colpa espressi e Per_1 dalla forte mancanza di fiducia nei confronti delle relazioni umane, le quali nascono da inferenze e valutazioni realizzate dalla bambina relativamente a fatti realmente accaduti e/o raccontati ed operativizzati come modelli interni di pensiero e comportamento, si consiglia: l'inizio di un percorso terapeutico ad orientamento cognitivo comportamentale, previo colloquio di consulenza con professionista a scelta degli interessati, volto a sciogliere le credenze disfunzionali della bambina ed a raggiungere uno stato di accettazione di sé e degli eventi della propria vita. Si rimanda al professionista di riferimento la decisione in merito alle modalità e durata del trattamento. Invece, qualora la giudice optasse per il mantenimento dell'affidamento condiviso, il quale ad oggi potrebbe risultare, a parare della presente, destabilizzante per , ai fini dello scioglimento del Per_1 contenzioso, della risoluzione dei pensieri disfunzionali della bambina e al contempo il ristabilimento di un legame sano e privo di emozioni negative con e nei confronti del padre, si consiglia di affiancare ad un percorso di supporto psicologico individuale un percorso in comune ad entrambe le parti presso un terapeuta ad orientamento sistemico relazionale, anch'essi previo colloquio di consulenza con pagina 6 di 8 professionista a scelta degli interessati, al fine di stimolare il ripristino di un sereno dialogo e un rapporto conviviale, nonché di affrontare in un contesto protetto e congiunto quegli eventi irrisolti che risultano ancor oggi essere fonte di sofferenza per la bambina”.
Con relazione depositata nel fascicolo telematico il 22.2.2024 il Servizio sociale del Comune di
Sciacca, ha rilevato che, a far data dal 12.8.2023 è tornata a vivere con il padre, avendo avuto Per_1 un diverbio con la madre ed il suo compagno, riferendo al padre di non voler più vivere con loro in quanto la trattano male, la “disprezzano” e che il compagno della madre, in alcune occasioni, le avrebbe “alzato le mani”. Il servizio sociale ha rappresentato di aver convocato la sig.ra ed Pt_1 il di lei compagno, ; che la ha dichiarato di essere dispiaciuta per la decisione Persona_3 Pt_1 della figlia, sostenendo che le accuse mosse nei confronti del suo compagno siano infondate e indotte dal . Quanto all'abitazione del , il servizio sociale ha rappresentato che “L'abitazione è CP_1 CP_1 piccola, ma curata, dal punto di vista igienico è in ottime condizioni. I coniugi dichiarano che Per_1 si trova bene con loro e con il fratellino, frequenta regolarmente la scuola Euroform di formazione professionale”, dando atto del rifiuto da parte della ragazza di vedere la madre;
a successiva visita effettuata dal servizio sociale il 22.2.2024, gli assistenti sociali hanno riscontrato che “ afferma Per_1 di trovarsi molto bene a casa del padre e di non volere più rivedere la madre che non sente neanche per messaggio da novembre 2023. Alla scuola di formazione Euroform, la ragazzina ha ottenuto per il primo quadrimestre un ottimo rendimento e si è ben inserita con il gruppo classe. dichiara Per_1 inoltre di non frequentare più le amicizie passate e di essersi creata una nuova cerchia di amici. La ragazza appare ordinata nell'aspetto, serena e risoluta nella sua decisione di vivere con il padre”.
Con successiva relazione del 19.9.2024, il servizio sociale ha rappresentato che è continuata, nei mesi successivi, questa alternanza da parte della minore tra l'abitazione paterna e materna e che infine a metà luglio 2024, è tornata di nuovo a vivere con il padre. Per_1
Alla luce di quanto sopra, avendo di fatto la minore ripreso spontaneamente i rapporti con il padre, dal quale si è trasferita a vivere da luglio 2024, va confermato l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la dimora paterna. Data l'età della stessa, di anni sedici al momento della presente pronuncia e vista l'alternanza di periodi di vita tra le due dimore paterna e materna effettuata dalla minore, nulla pare opportuno disporre circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le giornate di visita, lasciando le parti libere di decidere secondo il calendario maggiormente confacente all'interesse della minore.
Va disposto l'obbligo per la sig.ra con decorrenza da agosto 2024, di provvedere a Pt_1 versare al sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00 CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 7 di 8 Nulla va stabilito in ordine all'assegno divorzile, non avendo la ricorrente effettuato espressa richiesta.
Le spese di lite stante la natura del giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese dell'ausiliario liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 disponendo la collocazione prevalente presso il padre;
quanto all' esercizio del diritto di visita le parti vengono lasciate libere di determinarlo secondo le necessità ed esigenze della minore.
- Pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza da agosto 2024, l'importo Per_1 mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Compensa le spese tra le parti.
- Pone le spese dell'ausiliario dr.ssa , liquidate con separato decreto, a carico delle Persona_2 parti in solido, disponendo che la parte dovuta da venga posta a carico dell'erario, CP_1 essendo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE Del Rio AN LI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati
Dr. AN LI Presidente
Dr.ssa LE Stabile Giudice
Dr.ssa LE Del Rio Giudice rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2020 promossa da:
, nata il [...], a [...], ivi residente, rappresentata e difesa, per Parte_1 mandato in atti, dall'avv.to Aldo Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Sciacca nella via Cavalleggeri n. 2;
– ricorrente –
CONTRO
, nato il [...], a [...], ivi residente, rappresentato e difeso, per CP_1 mandato in atti, dall'avv. Francesco Graffeo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sciacca, Via Goletta n. 1/A;
– resistente –
E con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio - statuizioni riguardo alla prole ed economiche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il P.M. ha apposto il visto il 13.1.2025 pagina 1 di 8 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.6.2020 chiedeva la pronuncia sulla cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con rappresentando: che dall'unione è nata, in data CP_1
11 settembre 2009, che il padre, successivamente alla separazione, dichiarata con Persona_1 sentenza n. 339 del 19 agosto 2017, ha dapprima, intrattenuto con la figlia un rapporto intermittente, senza rispettare il calendario delle visite, per poi interrompere ogni contatto con la stessa, causandole sconforto. Che a causa di ciò non vuole più avere rapporti con il padre;
che, nonostante, già con Per_1
i provvedimenti urgenti nel febbraio 2015, fosse stato predisposto un importo per il contributo al mantenimento della figlia, il resistente non ha mai provveduto a versare il suddetto importo che, dall'agosto 2017, è di euro 300,00 o ad occuparsi in alcun modo della cura, crescita e mantenimento della minore. Che, il , non ha nemmeno corrisposto il contributo al mantenimento in favore della CP_1 ricorrente statuito in euro 100,00 mensili;
che anche per quanto riguarda le questioni relative alla minore, quali l'iscrizione a scuola, il padre ha mostrato disinteresse tanto che, la ricorrente, ha dovuto depositare ricorso 709 ter c.p.c. per ottenere il provvedimento sostitutivo dell'assenso paterno;
alla luce di quanto sopra ha chiesto quindi l'affidamento esclusivo della figlia. Sotto il profilo economico ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dovuto per portandolo ad € 330,00 mensili, Per_1 alla luce delle accresciute esigenze della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, comprensive di quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario nazionale, quelle ludiche, quelle scolastiche senza necessità di preventiva concertazione;
ha concluso chiedendo: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui Parte_1 CP_1 sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre per l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con permanenza stabile presso l'abitazione sita Persona_1 in Sciacca nella Via Mantova n.1 con diritto di visita del padre;
- disporre per la figlia minore un assegno congruo alle esigenze di vita quotidiana della stessa pari ad euro 330,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la tutela della salute e dell'educazione della figlia nella misura del 50% senza necessaria concertazione anticipata;
-dichiarare ex art. 3 lett. b legge n.
1185/67 che la sig.ra possa recarsi a chiedere il rilascio del passaporto per sé e per Parte_1 la figlia minore senza bisogno di alcun assenso di altri state l'affidamento esclusivo Persona_1 della figlia minore.
pagina 2 di 8 Con espressa salvezza delle istanze istruttorie, nelle forme e nei termini di rito, nel corso del giudizio dinnanzi al giudice istruttore, avuto riguardo alla condotta processuale della controparte. Con vittoria di spese dell'odierno grado di giudizio”.
Con memoria depositata il 15.12.2020 si è costituito il quale ha chiesto di dichiarare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con quanto all'affidamento Parte_1 della figlia ha chiesto di mantenere il regime dell'affidamento condiviso;
sul punto ha evidenziato di aver sempre avuto un forte vincolo affettivo con la figlia ma di essere stato ostacolato dalla Per_1 sig.ra e della di lei madre, sig.ra , nell'esercizio del diritto di visita e che spesso, pur Pt_1 Pt_2 di evitare diverbi e discussioni, rinunciava ad esercitarlo;
che, dal 3 aprile 2018, la figlia si è Per_1 rifiutata di vederlo senza spiegazioni, avendo trascorso con lo stesso la giornata precedente in serenità; che ha cercato di riprendere i rapporti con la figlia ma invano, tanto che richiedeva anche l'aiuto del
Servizio sociale che contattava la senza ottenere alcun riscontro. Che quanto alle questioni Pt_1 scolastiche della figlia, rappresentava di non aver ricevuto nessuna richiesta di iscrizione alla scuola;
rappresentava quindi di essere stato privato della possibilità di provvedere alla cura morale e materiale della figlia;
quanto al mantenimento dovuto per la minore, ha dichiarato di trovarsi in gravi difficoltà economiche dichiarando di poter versare 150,00 euro mensili.
Ha concluso chiedendo: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e , con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile;
- CP_1 Parte_1 disporre l'affido condiviso della figlia con dimora presso il padre;
- in caso di dimora privilegiata presso la madre, disporre un mantenimento per la piccola nell'importo di € 150,00 mensili;
- Per_1 in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese vive e compensi professionali del giudizio. Fin da questo momento si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, una volta emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, voglia nel merito accogliere le richieste e conclusioni innanzi espresse, con riserva di modificare, integrare e/o precisare le stesse, di articolare mezzi istruttori e produrre documenti”.
All'esito dell'udienza del 17.12.2020 il Presidente dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e dell'insanabilità della frattura tra i coniugi;
confermava i provvedimenti assunti con la sentenza di separazione, rimettendo le parti innanzi alla scrivente quale giudice istruttore per la successiva fase di merito.
Con memoria 709 c.p.c. depositata il 19.1.2021, chiedeva in via preliminare la Parte_1 pronuncia non definitiva sullo status;
contestava inoltre quanto dedotto dal resistente circa le ragioni che hanno condotto all'interruzione dei rapporti tra il e la figlia rappresentando come sia CP_1 Per_1 stato il resistente ad interrompere la frequentazione con la figlia, omettendo anche di versarle l'importo pagina 3 di 8 dovuto a titolo di contributo al mantenimento. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare, si chiede che il Tribunale emetta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 4 comma 12 L.898/1970, proseguendo, invece, il procedimento per le altre determinazioni di provvedimenti in ordine alla prole che il Tribunale adotterà a seguito di istruttoria. Comunque, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sciacca, a mezzo di rituale
[...] comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- disporre per l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con permanenza stabile Persona_1 presso l'abitazione sita in Sciacca nella Via Mantova n.1 con diritto di visita del padre;
- disporre per la figlia minore un assegno congruo alle esigenze di vita quotidiana della stessa pari ad euro 330,00, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la tutela della salute e dell'educazione della figlia nella misura del 50% senza necessaria concertazione anticipata;
-dichiarare ex art. 3 lett.
b legge n. 1185/67 che la sig.ra possa recarsi a chiedere il rilascio del passaporto Parte_1 per sé e per la figlia minore senza alcun assenso di altri state l'affidamento esclusivo Persona_1 della figlia minore”.
Con memoria integrativa del 24.1.2021 ha insistito in quanto dedotto con memoria difensiva del CP_1
15.12.2020, così concludendo: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e , con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile;
- CP_1 Parte_1 disporre l'affido condiviso della figlia con dimora presso il padre;
- in caso di dimora privilegiata presso la madre, disporre un mantenimento per la piccola nell'importo di € 150,00 mensili;
- Per_1 in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese vive e compensi professionali del giudizio”.
In vista dell'udienza cartolare del 16.2.2021, la ricorrente, tramite note scritte, insisteva in via preliminare per la pronuncia in ordine allo status;
entrambi i difensori delle parti insistevano nei rispettivi atti;
parte resistente e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva quindi rinviata per precisazione delle conclusioni sulla questione relativa allo status e rimessa in decisione senza termini 190 c.p.c., alla luce dell'espressa rinuncia effettuata dai difensori.
In data 22.4.2021 veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio della scrivente con concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con l'ascolto della minore avvenuto con l'ausilio di una Persona_1 psicologa che ha altresì relazionato all'esito. E' stata inoltre disposto l'intervento del servizio sociale pagina 4 di 8 territorialmente competente, demandando allo stesso il deposito di una relazione illustrativa sulla situazione sociale, familiare e scolastica della minore , sull'andamento dei rapporti tra i Persona_1 genitori, con particolare riguardo alla loro capacità di collaborare nell'interesse della minore e tra ciascuno dei genitori e la figlia, nonché di indicare eventuali interventi che appaiano necessari a superare eventuali conflitti/criticità.
La causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e rimessa al collegio per la decisione il
27.9.2024 con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue quella non definitiva sullo status n,+. 164 del 26.4.2021 dovendo essere limitata la presente pronuncia alle ulteriori questioni relative all'affidamento e mantenimento della minore . Persona_1
2. Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente Parte_1
, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
[...]
L'art. 337 ter co. 1, c.c., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce il principio dell'affidamento condiviso quale regola generale: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. [...] Salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., costituisce una deroga al principio dell'affidamento condiviso e può essere disposto solo qualora si ritenga, con valutazione rigorosa e fondata su concreti elementi, che l'affidamento ad entrambi non sia possibile o non risponda all'interesse del minore: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.”
Nel caso in esame non sono emersi elementi tali da giustificare un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, non essendovi prova di condotte poste in essere dal padre in pregiudizio della figlia.
Va rilevato, in particolare che, all'udienza del 7.2.2023 si è proceduto all'audizione di Per_1 con l'ausilio della psicologa dr.ssa Persona_2
La minore, di anni 13 al momento dell'audizione, ha dichiarato di non vedere e sentire il padre da sei anni e di aver trascorso con lo stesso, dopo la separazione, un periodo di otto mesi, raccontando che il padre le aveva detto che l'avrebbe accompagnata a prendere un gelato per poi riaccompagnarla a pagina 5 di 8 casa mentre alla fine era rimasta a vivere con lui per otto mesi, dichiarando di non essersi trovata bene, raccontando di avere a quel tempo ansia e incubi. Ha poi raccontato di esserci rimasta male in quanto una volta il papà non è andato a trovarla in ospedale e che, quando era piccola, era molto legata a lui.
Ha dichiarato di provare vari sentimenti verso il padre, quali rabbia, terrore, angoscia, di non volere più vederlo e sentirlo e di volere essere affidata in via esclusiva alla madre per via del fatto che il padre non presta il consenso per quanto concerne le sue questioni anche scolastiche. Ha poi riferito che quella di non voler più vedere il padre è stata una sua decisione e che nessuno l'ha costretta.
La dr.ssa con relazione depositata il 30.3.2023 ha evidenziato come “emerge in parte Per_2
l'influenza di terzi in alcune delle dichiarazioni;
ciò è assumibile dall'osservazione del comportamento verbale e paraverbale della bambina, la quale espone con estrema chiarezza il vissuto di alcuni eventi vissuti all'età di tre anni;
il ricordo di eventi familiari in una fase di vita così delicata appare assai raro essendo solito attivarsi intorno a quell'età un processo denominato “amnesia infantile”, la quale, se da un lato permette il mantenimento di ricordi utili allo sviluppo, come camminare o parlare, dall'altro provoca nel bambino l'eliminazione dettagliata di tali ricordi, i quali vengono molto spesso mantenuti da racconti di terzi. Dunque, tali inferenze scientifiche insieme ad alcune affermazioni della bambina, fanno dedurre la non autenticità di tali eventi, che seppur potrebbero sembrare vividi nella mente di , non possono essere considerati attendibili”. Ha rilevato come, invece, risultino Per_1 attendibili le dichiarazioni rese dalla minore circa la rabbia e difficoltà dovute alla non disponibilità del padre in relazione a scelte riguardanti la sua quotidianità.
Ha concluso: “Alla luce delle emozioni emerse dalle parole di , dei sensi di colpa espressi e Per_1 dalla forte mancanza di fiducia nei confronti delle relazioni umane, le quali nascono da inferenze e valutazioni realizzate dalla bambina relativamente a fatti realmente accaduti e/o raccontati ed operativizzati come modelli interni di pensiero e comportamento, si consiglia: l'inizio di un percorso terapeutico ad orientamento cognitivo comportamentale, previo colloquio di consulenza con professionista a scelta degli interessati, volto a sciogliere le credenze disfunzionali della bambina ed a raggiungere uno stato di accettazione di sé e degli eventi della propria vita. Si rimanda al professionista di riferimento la decisione in merito alle modalità e durata del trattamento. Invece, qualora la giudice optasse per il mantenimento dell'affidamento condiviso, il quale ad oggi potrebbe risultare, a parare della presente, destabilizzante per , ai fini dello scioglimento del Per_1 contenzioso, della risoluzione dei pensieri disfunzionali della bambina e al contempo il ristabilimento di un legame sano e privo di emozioni negative con e nei confronti del padre, si consiglia di affiancare ad un percorso di supporto psicologico individuale un percorso in comune ad entrambe le parti presso un terapeuta ad orientamento sistemico relazionale, anch'essi previo colloquio di consulenza con pagina 6 di 8 professionista a scelta degli interessati, al fine di stimolare il ripristino di un sereno dialogo e un rapporto conviviale, nonché di affrontare in un contesto protetto e congiunto quegli eventi irrisolti che risultano ancor oggi essere fonte di sofferenza per la bambina”.
Con relazione depositata nel fascicolo telematico il 22.2.2024 il Servizio sociale del Comune di
Sciacca, ha rilevato che, a far data dal 12.8.2023 è tornata a vivere con il padre, avendo avuto Per_1 un diverbio con la madre ed il suo compagno, riferendo al padre di non voler più vivere con loro in quanto la trattano male, la “disprezzano” e che il compagno della madre, in alcune occasioni, le avrebbe “alzato le mani”. Il servizio sociale ha rappresentato di aver convocato la sig.ra ed Pt_1 il di lei compagno, ; che la ha dichiarato di essere dispiaciuta per la decisione Persona_3 Pt_1 della figlia, sostenendo che le accuse mosse nei confronti del suo compagno siano infondate e indotte dal . Quanto all'abitazione del , il servizio sociale ha rappresentato che “L'abitazione è CP_1 CP_1 piccola, ma curata, dal punto di vista igienico è in ottime condizioni. I coniugi dichiarano che Per_1 si trova bene con loro e con il fratellino, frequenta regolarmente la scuola Euroform di formazione professionale”, dando atto del rifiuto da parte della ragazza di vedere la madre;
a successiva visita effettuata dal servizio sociale il 22.2.2024, gli assistenti sociali hanno riscontrato che “ afferma Per_1 di trovarsi molto bene a casa del padre e di non volere più rivedere la madre che non sente neanche per messaggio da novembre 2023. Alla scuola di formazione Euroform, la ragazzina ha ottenuto per il primo quadrimestre un ottimo rendimento e si è ben inserita con il gruppo classe. dichiara Per_1 inoltre di non frequentare più le amicizie passate e di essersi creata una nuova cerchia di amici. La ragazza appare ordinata nell'aspetto, serena e risoluta nella sua decisione di vivere con il padre”.
Con successiva relazione del 19.9.2024, il servizio sociale ha rappresentato che è continuata, nei mesi successivi, questa alternanza da parte della minore tra l'abitazione paterna e materna e che infine a metà luglio 2024, è tornata di nuovo a vivere con il padre. Per_1
Alla luce di quanto sopra, avendo di fatto la minore ripreso spontaneamente i rapporti con il padre, dal quale si è trasferita a vivere da luglio 2024, va confermato l'affidamento condiviso di Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la dimora paterna. Data l'età della stessa, di anni sedici al momento della presente pronuncia e vista l'alternanza di periodi di vita tra le due dimore paterna e materna effettuata dalla minore, nulla pare opportuno disporre circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le giornate di visita, lasciando le parti libere di decidere secondo il calendario maggiormente confacente all'interesse della minore.
Va disposto l'obbligo per la sig.ra con decorrenza da agosto 2024, di provvedere a Pt_1 versare al sig. a titolo di concorso al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00 CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. pagina 7 di 8 Nulla va stabilito in ordine all'assegno divorzile, non avendo la ricorrente effettuato espressa richiesta.
Le spese di lite stante la natura del giudizio vanno compensate tra le parti.
Le spese dell'ausiliario liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 disponendo la collocazione prevalente presso il padre;
quanto all' esercizio del diritto di visita le parti vengono lasciate libere di determinarlo secondo le necessità ed esigenze della minore.
- Pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza da agosto 2024, l'importo Per_1 mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Compensa le spese tra le parti.
- Pone le spese dell'ausiliario dr.ssa , liquidate con separato decreto, a carico delle Persona_2 parti in solido, disponendo che la parte dovuta da venga posta a carico dell'erario, CP_1 essendo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
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