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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/11/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 1531/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(CF: , con l'Avv. BRIGNANO SILVIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente
CONTRO
(CF: , con l'Avv. BAVAZZANO SIMONA ANNA CP_1 C.F._2
MARIA
-resistente
Parere del Pubblico Ministero del 13.11.2025
MOTIVAZIONE Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di addivenire alla pronuncia di separazione dei coniugi con addebito per responsabilità del marito, con affido c.d. “superesclusivo” del figlio minore alla moglie, assegnazione della casa coniugale con i mobili che l'arredano; assegnazione alla moglie di un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento in €. 200,00 mensili, e per il mantenimento del figlio minore, un contributo di €. 400,00 mensili, rivalutabile ex dati Istat, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Parte resistente si costituiva il 19 settembre 2025 chiedendo di respingere ogni richiesta di mantenimento della resistente in quanto indipendente economicamente e proprietaria immobiliare, e respingere altresì le avversarie istanze di addebito della separazione in quanto non fondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 23 ottobre 2025, il Giudice invitava le parti a trovare l'accordo su congiunte conclusioni. L'udienza veniva sospesa e riprendeva, sull'accordo dei coniugi.
Il giudice rinviava per la formulazione di congiunte conclusioni all'udienza del 13 novembre 2025, mediante il deposito di note scritte.
Le parti confermavano il raggiungimento dell'accordo, con deposito di una memoria congiunta, domandando di” pronunciare la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati portandosi mutuo rispetto;
-la casa coniugale e le sue pertinenze sita in Ovada, Strada Guastarina 16, di proprietà della sig.ra
, resta assegnata alla ricorrente. I destini degli arredi della stessa, acquistati in comunione Pt_1 dei beni tra i coniugi, verranno per il momento tralasciati nell'interesse del figlio;
Per_1
-il sig. trasferirà la propria residenza in Ovada, via Venezia 7, presso la sig.ra CP_1 Parte_2
fino al reperimento di una dimora idonea per sé stesso e per ospitare il figlio;
-il sig. previo appuntamento, andrà a ritirare gli effetti personali dalla casa coniugale entro CP_1
il 31.12.25;
-il regime di affidamento di sarà congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
di presso la madre;
Per_1
-il sig. tratterrà presso di sé il figlio per due weekend del mese con prelievo al venerdì CP_1 pomeriggio, alle ore 18,00, all'uscita dagli allenamenti fino alla domenica sera (con più ampio spazio di tempi di prelievo nelle vacanze scolastiche), oltre ad una serata infrasettimanale nelle settimane in cui non cade il fine settimana di prelievo. Nell'ipotesi in cui o il padre siano Per_1 indisponibili nel weekend di pertoccanza, si sostituirà con il fine settimana successivo;
ciò salvo differenti esigenze o tempi maggiori concordati di volta in volta tra i genitori;
-il sig. trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni anche non continuativi nel mese di CP_1 Per_1
agosto. Le altre festività, gli anniversari e i compleanni verranno trascorsi dal figlio a rotazione annuale con ciascun genitore, salvo differente accordo;
quanto alle condizioni di mantenimento:
-la sig.ra continuerà a percepire l'AUU al 100% nell'interesse di , anche in presenza Pt_1 Per_1
di affidamento condiviso e quindi in deroga alla regola generale prevista dall'art. 6, co. 4 del D.Lgs.
n. 230/21;
-fino al mese di novembre 2026 compreso, il sig. verserà alla sig.ra – che avrà cura CP_1 Pt_1
di segnalare al marito un codice IBAN di un conto corrente a lei intestato in via esclusiva – la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
dal mese di Per_1
dicembre 2026, il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 che verrà CP_1 Pt_1 annualmente rivalutata secondo l'indice Istat a titolo di mantenimento ordinario di;
Per_1
-il sig. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1 Pt_1
medico-farmaceutiche (con scontrino personalizzato) e scolastiche (libri di testo, iscrizione scolastica e assicurazione, gite di un giorno, abbonamento al treno) e a quelle sportive (Red Basket) anticipate nell'interesse di , e viceversa, secondo criteri e modalità come previsti dal protocollo Per_1
del Tribunale di Alessandria, da intendersi qui richiamato;
-il sig. dal mese di dicembre 2025 verserà alla moglie la somma mensile di € 100,00 che verrà CP_1 annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento.”
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale. Le restanti condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative e apparendo congrue e funzionali al conseguimento dell'interesse della prole.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra (C.F.: Parte_3
e (C.F.: , i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 celebrato matrimonio in data 29/11/2008 in SILVANO D'ORBA (AL), trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Dichiara le spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. ssa Elisabetta Bianco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento recante il numero R.G. 1531/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(CF: , con l'Avv. BRIGNANO SILVIA Parte_1 C.F._1
- ricorrente
CONTRO
(CF: , con l'Avv. BAVAZZANO SIMONA ANNA CP_1 C.F._2
MARIA
-resistente
Parere del Pubblico Ministero del 13.11.2025
MOTIVAZIONE Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di addivenire alla pronuncia di separazione dei coniugi con addebito per responsabilità del marito, con affido c.d. “superesclusivo” del figlio minore alla moglie, assegnazione della casa coniugale con i mobili che l'arredano; assegnazione alla moglie di un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento in €. 200,00 mensili, e per il mantenimento del figlio minore, un contributo di €. 400,00 mensili, rivalutabile ex dati Istat, oltre al
70% delle spese straordinarie.
Parte resistente si costituiva il 19 settembre 2025 chiedendo di respingere ogni richiesta di mantenimento della resistente in quanto indipendente economicamente e proprietaria immobiliare, e respingere altresì le avversarie istanze di addebito della separazione in quanto non fondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 23 ottobre 2025, il Giudice invitava le parti a trovare l'accordo su congiunte conclusioni. L'udienza veniva sospesa e riprendeva, sull'accordo dei coniugi.
Il giudice rinviava per la formulazione di congiunte conclusioni all'udienza del 13 novembre 2025, mediante il deposito di note scritte.
Le parti confermavano il raggiungimento dell'accordo, con deposito di una memoria congiunta, domandando di” pronunciare la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati portandosi mutuo rispetto;
-la casa coniugale e le sue pertinenze sita in Ovada, Strada Guastarina 16, di proprietà della sig.ra
, resta assegnata alla ricorrente. I destini degli arredi della stessa, acquistati in comunione Pt_1 dei beni tra i coniugi, verranno per il momento tralasciati nell'interesse del figlio;
Per_1
-il sig. trasferirà la propria residenza in Ovada, via Venezia 7, presso la sig.ra CP_1 Parte_2
fino al reperimento di una dimora idonea per sé stesso e per ospitare il figlio;
-il sig. previo appuntamento, andrà a ritirare gli effetti personali dalla casa coniugale entro CP_1
il 31.12.25;
-il regime di affidamento di sarà congiunto ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
di presso la madre;
Per_1
-il sig. tratterrà presso di sé il figlio per due weekend del mese con prelievo al venerdì CP_1 pomeriggio, alle ore 18,00, all'uscita dagli allenamenti fino alla domenica sera (con più ampio spazio di tempi di prelievo nelle vacanze scolastiche), oltre ad una serata infrasettimanale nelle settimane in cui non cade il fine settimana di prelievo. Nell'ipotesi in cui o il padre siano Per_1 indisponibili nel weekend di pertoccanza, si sostituirà con il fine settimana successivo;
ciò salvo differenti esigenze o tempi maggiori concordati di volta in volta tra i genitori;
-il sig. trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni anche non continuativi nel mese di CP_1 Per_1
agosto. Le altre festività, gli anniversari e i compleanni verranno trascorsi dal figlio a rotazione annuale con ciascun genitore, salvo differente accordo;
quanto alle condizioni di mantenimento:
-la sig.ra continuerà a percepire l'AUU al 100% nell'interesse di , anche in presenza Pt_1 Per_1
di affidamento condiviso e quindi in deroga alla regola generale prevista dall'art. 6, co. 4 del D.Lgs.
n. 230/21;
-fino al mese di novembre 2026 compreso, il sig. verserà alla sig.ra – che avrà cura CP_1 Pt_1
di segnalare al marito un codice IBAN di un conto corrente a lei intestato in via esclusiva – la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
dal mese di Per_1
dicembre 2026, il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 che verrà CP_1 Pt_1 annualmente rivalutata secondo l'indice Istat a titolo di mantenimento ordinario di;
Per_1
-il sig. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie necessarie CP_1 Pt_1
medico-farmaceutiche (con scontrino personalizzato) e scolastiche (libri di testo, iscrizione scolastica e assicurazione, gite di un giorno, abbonamento al treno) e a quelle sportive (Red Basket) anticipate nell'interesse di , e viceversa, secondo criteri e modalità come previsti dal protocollo Per_1
del Tribunale di Alessandria, da intendersi qui richiamato;
-il sig. dal mese di dicembre 2025 verserà alla moglie la somma mensile di € 100,00 che verrà CP_1 annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento.”
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale. Le restanti condizioni possono venire recepite non risultando contrarie a norme imperative e apparendo congrue e funzionali al conseguimento dell'interesse della prole.
Spese compensate come da accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra (C.F.: Parte_3
e (C.F.: , i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 celebrato matrimonio in data 29/11/2008 in SILVANO D'ORBA (AL), trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Dichiara le spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 27/11/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.