Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13175/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PALOMBA STEFANO, con elezione di domicilio in VIA A. DIAZ 58, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4-6-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'assegno quale invalido civile, di cui alla domanda amministrativa del 15-12-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L' si costituiva contestando la fondatezza della pretesa. CP_2
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La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, tuttavia, inammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie non può ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda essendosi l'istante limitata a dissentire in ordine alla valutazione del ctu circa la gravità delle patologie riscontrate, senza nulla evidenziare relativamente ad errori diagnostici ovvero illogicità della motivazione. L'allegazione “ha valutato in maniera riduttiva le patologie di cui è affetta la ricorrente, difatti se avesse valutato le patologie documentate secondo tabella avremmo raggiunto una percentuale invalidante dell'87%, così come evidenziato nelle note alla bozza“ risulta del tutto vaga ed apodittica, riducendosi ad una mera petizione di principio, senza alcuna effettiva denuncia dei motivi di difformità tra la valutazione della parte e quella del consulente circa la diagnosi, l'incidenza e l'entità del dato patologico. Peraltro, l'onere di specificazione dei motivi, imposto dal citato art. 445 bis c.p.c., non può ritenersi assolto con il semplice richiamo per relationem alle difese svolte nella fase di accertamento preventivo (nella specie, nelle controdeduzioni alla perizia), perché, per dettato di legge, i motivi della contestazione devono essere contenuti nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione. E, di conseguenza, mutuando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai giudizi di impugnazione, la specificazione dei motivi di cui all'art. 445 bis c.p.c. non può intendersi quale mero richiamo " per relationem", se ad esso non si accompagni l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata perizia (v, tra le ultime, Cass. n. 1248 del 18/01/2013; Cass. n. 25308 del 28/11/2014). Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione. Visto l'art. 152 disp. att. cpc (nuovo testo), nulla per le spese.
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P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese;
Così deciso in data 21/05/2025 .
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il Giudice Dott. Giovanna Picciotti