Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del
10 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 5739/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, giusta procura in atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-contumace-
Avente ad oggetto
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L.
107/2015
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale esponendo:
- di essere docente iscritta nelle GPS valide per la provincia di Catania, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore Enrico Medi di Randazzo CT);
- di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- di non aver fruito nei predetti anni scolastici della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
- di essere stata esclusa dal suddetto beneficio per il solo fatto di avere insegnato con rapporti a termine, nonostante abbia svolto, durante il periodo di precariato, mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e sia stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
- che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha riconosciuto l'illegittimità del diverso trattamento, statuendo che “La CLAUSOLA
4, punto 1, dell'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”;
- che l'art.15 del DL. n. 69/2023 (convertito in legge con la L. 10 agosto 2023, n. 103) ha stabilito con specifico riferimento al solo personale docente assunto nell'a.s. 2023/24 che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
- che la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha chiarito che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente, ribadendo, tuttavia, che “1) La Carta Docente di cui alla
L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano … incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_2
- che l'attribuzione del beneficio in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o, limitatamente all'a.s. 2023/24, con supplenza al 31 agosto, si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, nonché con l'obbligo permanente e strutturale di formazione ed aggiornamento anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltre che nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, e con il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 20 e 21 della CDFUE;
- che, in particolare, dal tenore delle disposizioni contenute nell'art. 282 del D. Lgs. 16 aprile 1994
n. 297, e negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007, emerge come l'obbligo di formazione costituisce un diritto - dovere di tutto il personale docente, come, del resto, ribadito anche dal successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato in data 19 novembre
2019 dal e dai sindacati del settore per regolamentare la formazione del personale docente CP_3
negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, ove è stato espressamente confermato che “Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando che «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative”;
- che, inoltre, il riconoscimento della carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato o con contratto a termine fino al 31 agosto, con esclusione degli altri docenti precari, costituisce una violazione dei principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego, consacrati nell'art. 157 del TFUE., negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono “di non trattare in modo diverso situazioni analoghe”, posto che entrambe le categorie di docenti svolgono le stesse mansioni e sono sottoposti al medesimo obbligo formativo, permanente e strutturale.
Tanto premesso, parte ricorrente, rilevato, infine, di aver inviato in data 27.5.2024 atto di diffida al resistente, interruttivo della prescrizione, rimasto tuttavia privo di riscontro, ha rassegnato CP_1 le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2019/20, 2020/21 e 2021/22 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
Il convenuto non si è costituito, seppur regolarmente evocato in giudizio. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8 novembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
_____________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , il quale non Controparte_1
si è costituito nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e può accogliersi per le ragioni già espresse da questo Ufficio in fattispecie identiche, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva (da ultimo sentenza n. 4613/2023 emessa il
17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 4904 del 5.12.2023 est. dott.ssa Laura Renda).
Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del CP_1
con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.
450)”.
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che
“Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”. Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha così argomentato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza….». […] 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C- Persona_1 Per_2
361/12, punto 35, 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-315/17, punto 45.)”. Quanto agli effetti della Persona_3
pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...”
(cfr. sentenza n. n. 4904/2023 cit.).
Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione in atti (contratti prodotti da parte ricorrente) Parte_1
ha espletato servizio come docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020 presso l'Istituto
[...]
Superiore “Ettore Maiorana” di Scordia (CT) dal 25.10.2019 al 30.06.2020, nell'a.s. 2020/2021 presso l'I.S. “Rapisardi” di Paternò (CT) dal 30.9.2020 al 30.6.2021 e nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.S.
“Enrico Medi” di Randazzo (CT) dal 15.10.2021 al 30.6.2022, quindi dall'inizio dell'anno scolastico
- o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L.
124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini appena descritti, è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con
Ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Va, in definitiva, dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 202172022, e dunque per complessivi €
1.500,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere CP_1
effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale della controversia, vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, assorbita ogni ulteriore questione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, in accoglimento del ricorso: dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €. 1.500,00 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.132,45 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge e C.U. se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Così deciso in Catania il 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo