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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3332/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3332/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]n. 28, Morlupo (RM)
e
C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] , Castelnuovo di Porto (R M)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ilari , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 14 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 settembre 2001 Parte_2
1 in Roma e di essersi separati in data 7 gennaio 2004 per poi riconciliarsi nel mese di marzo 2009, e precisando che in seguito alla riconciliazione è nato il figlio
(il 7 ottobre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione Per_1 davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (1° aprile 2022) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 5061/2021) conclusosi con decreto di omologazione del 17 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Tivoli - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 0 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1) Il figlio minore resta affidato alla madre, con facoltà per il padre di Per_1 vederlo quando vuole nel corso della settimana (previo accordo con la madre) e di tenerlo con se almeno due fine settimana (sabato e domenica) al mese non consecutivi. Nelle festività di Natale e Capodanno il figlio starà con il padre almeno
5 giorni consecutivi in modo che resti con la madre in una delle due festività e starà per 4 giorni con il padre a Pasqua ad anni alterni.
Durante le vacanze estive il figlio starà con il padre almeno 20 giorni consecutivi
a Luglio o ad Agosto.
2) La casa che ha costituito il domicilio coniugale, sita in Castelnuovo di Porto,
Via Antonio Gianmarile n. 18, di proprietà della sig.ra in comunione ereditaria Pt_2 con il fratello, resterà alla stessa.
3) Il sig. verserà alla sig.ra (che già beneficia degli assegni familiari) Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 (trecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza immediata, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al Pt_1 figlio;
Per_1
5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, svolgendo entrambi attività lavorativa.
6) I sigg.ri e prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e per il Pt_1 Pt_2 rinnovo dei passaporti per l'estero”.
2 2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 settembre 2001 in Parte_2
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di Porto (RM), atto n° 1, parte II, serie B, ufficio 1 – anno 2002 e nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 1731, parte II, serie A03, anno 2001
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Porto (RM) e del
Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU RA PI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA PI Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3332/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]n. 28, Morlupo (RM)
e
C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] , Castelnuovo di Porto (R M)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ilari , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 14 luglio 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 settembre 2001 Parte_2
1 in Roma e di essersi separati in data 7 gennaio 2004 per poi riconciliarsi nel mese di marzo 2009, e precisando che in seguito alla riconciliazione è nato il figlio
(il 7 ottobre 2010) - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione Per_1 davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (1° aprile 2022) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 5061/2021) conclusosi con decreto di omologazione del 17 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Tivoli - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 1 0 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1) Il figlio minore resta affidato alla madre, con facoltà per il padre di Per_1 vederlo quando vuole nel corso della settimana (previo accordo con la madre) e di tenerlo con se almeno due fine settimana (sabato e domenica) al mese non consecutivi. Nelle festività di Natale e Capodanno il figlio starà con il padre almeno
5 giorni consecutivi in modo che resti con la madre in una delle due festività e starà per 4 giorni con il padre a Pasqua ad anni alterni.
Durante le vacanze estive il figlio starà con il padre almeno 20 giorni consecutivi
a Luglio o ad Agosto.
2) La casa che ha costituito il domicilio coniugale, sita in Castelnuovo di Porto,
Via Antonio Gianmarile n. 18, di proprietà della sig.ra in comunione ereditaria Pt_2 con il fratello, resterà alla stessa.
3) Il sig. verserà alla sig.ra (che già beneficia degli assegni familiari) Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 300,00 (trecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza immediata, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative al Pt_1 figlio;
Per_1
5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, svolgendo entrambi attività lavorativa.
6) I sigg.ri e prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e per il Pt_1 Pt_2 rinnovo dei passaporti per l'estero”.
2 2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 settembre 2001 in Parte_2
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castelnuovo di Porto (RM), atto n° 1, parte II, serie B, ufficio 1 – anno 2002 e nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n. 1731, parte II, serie A03, anno 2001
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Porto (RM) e del
Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU IU RA PI
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