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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTIBUONI Parte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. VALAN MIKAELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FORTIBUONI GI
ATTORE contro
(C.F. E P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERSARI STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria IC 38999 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. giusta comunicazione datata 3 dicembre 2021 o, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per il grave inadempimento di e Controparte_1
- condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante a consegnare a Parte_1
libero da cose e/o persone, l'immobile sito a Faenza (RA), via Proventa 276, individuato al
[...]
Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 85, particella 259 sub 1 e 267 sub 1 e 271 sub 1, graffate, P.T-1, CAT C/3, CL 4, al
pagina 1 di 7 contempo, fissando, ex art. 614 bis c.p.c., l'ammontare della somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al rilascio.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e contributo forfetario spese generali nelle misure di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed istanza rigettata, rigettare la domanda di risoluzione formulata ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché quella formulata in via subordinata di risoluzione per grave inadempimento, perché infondate per tutti i motivi espressi in atti, per l'effetto rigettando ogni consequenziale domanda e richiesta anche con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 614 bis cpc. Con vittoria di spese di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegando quanto segue: Parte_1
- in data 23 novembre 2005 concludeva, quale concedente, con quale Controparte_1 utilizzatore, il contratto di locazione finanziaria IC 38999 (doc. 1), relativamente ad un capannone e relative pertinenze meglio indicate in atti;
- il contratto veniva integrato da un primo atto aggiuntivo dell'8 ottobre 2014 e da un secondo atto aggiuntivo del 15 maggio 2020;
- l'immobile veniva acquistato da da (originaria proprietaria) in data Parte_1 CP_1
10 maggio 2006, al precipuo fine di consentire all'alienante il godimento tramite contratto di leasing;
- si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali e, in specie, a far data Controparte_1 dal maggio 2021 interrompeva il pagamento dei canoni di locazione (come risultante dall'estratto conto, doc. 2);
- la concedente, dunque, si determinava ad agire in giudizio, al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti sulla base delle Controparte_1 seguenti eccezioni:
- i rapporti tra le parti erano invero ben più complessi di quanto sinteticamente descritto da parte ricorrente: infatti la ricorrente era proprietaria di due immobili (capannoni) oggetto di due contratti di leasing, un immobile era sito in Faenza, alla via Proventa 274, concluso tra ed Parte_1
(doc. 1), l'altro sito in Faenza, alla via Proventa 76, concluso tra ed CP_1 Parte_1
(doc. 2, di cui si discute nella presente sede); Controparte_1
- ed erano due soggetti giuridici diversi, riconducibili alla CP_1 Controparte_1 medesima compagine societaria, fungendo da subappaltatrice di CP_1 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 7 CP_
- aveva redatto piano e proposta di concordato, ormai omologato (doc. 3 e 4); CP_1
- tanto premesso, la resistente eccepiva il proprio adempimento, risultante peraltro dal primo atto aggiuntivo al contratto di leasing;
- infatti dopo l'emersione della pandemia da Covid 19, le parti sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo in data 15.5.2020 con il quale prevedevano che “… a fronte di una breve sospensione della fatturazione del canone periodico dal 1 maggio 2020 al 1 settembre 2020 veniva pattuito il pagamento di una maxi rata di € 14.000,00 entro il 1 ottobre 2020, seguita da nr. 35 canoni di € 3.827,23 fino all'estinzione, con rata di riscatto diminuita ad €1.394,39 (doc.8). Di seguito si allega il piano di ammortamento consegnato dalla società ricorrente dopo la sottoscrizione dell'accordo, con riepilogati
i pagamenti effettuati e da effettuare dalla società (doc.9)”; Controparte_1
- la resistente provvedeva ad effettuare bonifici fino al luglio 2021 (doc. 12);
- ne consegue che le rate non corrisposte erano limitate ad alcune mensilità, in coincidenza con le note difficoltà conseguenti alla crisi pandemica;
- a tale fine veniva a più riprese richiesto alla concedente accedere alla moratoria ex art. 56 del Decreto
Cura Italia;
- inoltre, il 26 gennaio 2022, l'immobile veniva colpito da un incendio, che ne determinava il sequestro, con conseguente materiale impossibilità di restituzione;
- a fronte di quanto sopra, la resistente eccepiva l'assenza di buona fede di controparte nella misura in cui azionava la clausola risolutiva espressa non tenendo conto delle ingenti somme versate dalla resistente, né dei fattori sopravvenuti in alcun modo imputabili a detta resistente: pandemia ed incendio;
- in ogni caso rilevava l'assenza di gravità dell'inadempimento;
- concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande.
In sede di prima udienza veniva chiesta la conversione del rito da sommario ad ordinario e il giudice provvedeva in conformità.
I difensori provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova delimitare l'ambito nel quale si muove la presente pronuncia.
Esso è rappresentato dal contratto di leasing concluso tra le parti in data 23 novembre 2005 (doc. 1 pagina 3 di 7 parte attrice).
Inter alia lo stesso prevedeva la concessione ad di un capannone, sito in Controparte_1
Faenza alla via Proventa 276.
La durata del contratto era fissata in centoventi mesi ed il canone mensile ammontava ad Euro
5.789,28, da corrispondersi in 119 rate.
Il contratto è stato oggetto di due accordi aggiuntivi.
Il primo (doc. 7 parte convenuta) dell'8 ottobre 2014, con il quale veniva prorogata la durata della locazione finanziaria di 48 mesi dalla scadenza (che dunque veniva rideterminata al 9 maggio 2020) e rideterminazione dei canoni mensili in Euro 2.156,37.
Il secondo accordo aggiuntivo del 15 maggio 2020 (doc. 8 parte convenuta) prevedeva un ulteriore allungamento della durata ed una ulteriore riduzione dei canoni mensili;
per chiarezza si riporta la parte contrattuale di interesse:
In data 3 dicembre 2021 parte attrice ha comunicato alla convenuta la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa (doc. 3 parte attrice), a fronte del perdurante inadempimento della seconda agli obblighi di pagamento dei canoni, a fronte del quale era maturato un debito di Euro 38.464,19.
Tanto premesso, la convenuta (oltre ad allegare una serie di circostanze ininfluenti ai fini della pagina 4 di 7 decisione, come per esempio l'avvenuta sub- locazione del bene o l'avvenuta omologa del concordato proposto da altra società riconducibile alla convenuta, a sua volta utilizzatrice di altro bene immobile in virtù di altro contratto) contesta la possibilità di parte attrice di azionare la clausola risolutiva espressa in quanto “… In buona sostanza era da circa 13 mesi che le fatture della venivano Parte_1 pagate con ritardo e, pertanto, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria ed economica mondiale dovuta alla pandemia in corso, nella società resistente era stata ingenerata la convinzione che la società stesse tollerando il ritardo ed avesse, di fatto, rinunciato ad avvalersi della Pt_1 clausola risolutiva espressa contrattuale. Circostanza che avrebbe dovuto imporre a quest'ultima, prima di comunicare la risoluzione del contratto, di inviare una diffida per chiarire che non avrebbe oltremodo tollerato ritardi minacciando l'eventuale utilizzo della clausola contrattuale” (comparsa pag. 11), in quanto “… Non v'è chi non veda come il comportamento della ricorrente sia qualificabile in termini di assoluta assenza di buona fede, contrastante con i principi della correttezza contrattuale e con quello della cooperazione nell'altrui adempimento” (pag. 12 comparsa) ed in quanto “… la scelta di di negare la moratoria prevista come “diritto” dal decreto Cura Italia proprio per evitare gli Pt_1 effetti pregiudizievoli invocati dalla controparte non può che leggersi come comportamento di assoluta assenza di buona fede, avendo ostacolato ed anche precluso il regolare adempimento avversario, abusando oggettivamente delle facoltà contrattuali attraverso un uso forzato e distorto delle stesse”,
(pag. 12 comparsa).
Le allegazioni sono tutte destituite di fondamento e deve ritenersi correttamente azionata da parte attrice la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., per i seguenti motivi.
Anzitutto essa è prevista contrattualmente e non è stata affatto rinunciata dai due atti aggiuntivi al contratto di leasing che, per quanto non espressamente modificato, fanno salvi contenuti e pattuizioni di cui all'originario contratto di leasing.
Dunque può già trarsi una conclusione: poiché il contratto ha effetto di legge tra le parti ed obbliga ciascuna delle stesse all'adempimento delle obbligazioni conseguenti, va da sé che l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione non è mai stato sospeso e non è mai venuto meno. Ciò che è stato oggetto di modifica è rappresentato solo dalla durata (prorogata per effetto dei due accordi) e dal quantum dovuto mensilmente.
Non è d'altra parte in discussione che le parti non abbiano concluso un accordo circa la più volte invocata moratoria del D.L. Cura Italia, rispetto alla quale è necessario e sufficiente sottolineare che, ove la convenuta avesse ritenuto che essa fosse un vero e proprio diritto, avrebbe dovuto chiederne il relativo accertamento a fronte del diniego di Parte_1
Viceversa, non solo non ha avanzato la relativa domanda (che, si noti, Controparte_1
pagina 5 di 7 avrebbe potuto anche essere azionata in via cautelare), ma si è resa inadempiente ai propri obblighi ed ha atteso l'instaurazione del presente giudizio per sollevare la doglianza, che dunque si manifesta giuridicamente infondata e, forse, pure pretestuosa.
Del pari smentita documentalmente è l'asserzione in base alla quale l'attrice, violando l'immanente principio di correttezza e buona fede, ha azionato la clausola ex art. 1456 c.c. agendo sostanzialmente
“a sorpresa”.
Posto che la missiva di risoluzione è datata 3 dicembre 2021 (doc. 3 parte attrice), Parte_1 ha versato in atti comunicazione PEC da cui risulta che, fin dall'aprile 2021, è stato richiesto il pagamento dei canoni non corrisposti.
Ciò posto, deve sottolinearsi anche che al momento della comunicazione ex art. 1456 c.c. l'utilizzatrice odierna convenuta era inadempiente per svariati canoni non corrisposti e che dunque la clausola è stata ritualmente azionata, nel pieno rispetto del regolamento contrattuale che, lo si ripete, era a quel momento pienamente valido ed efficace.
Dall'accoglimento della domanda principale discende la superfluità dell'esame circa la gravità dell'inadempimento.
Conseguentemente parte convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'immobile libero da cose o persone, con l'ovvia precisazione che qualsiasi vincolo derivante dal factum principis o da un provvedimento dell'autorità non è involto nella presente sentenza.
Parte attrice ha chiesto la determinazione di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c.
La domanda non merita accoglimento, atteso che le misure di coercizione indiretta devono essere sorrette da motivazioni tali da far ritenere verosimile che la resistente non ottemperi a quanto in questa sede disposto.
Viceversa, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale vi è, sì, un inadempimento accertato, ma non vi sono sufficienti motivi per ritenere che all'esito del giudizio la convenuta non ottemperi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria IC 38999 in data 3 dicembre 2021;
3) Per l'effetto ordina a parte convenuta la consegna a parte attrice dell'immobile sito a Faenza pagina 6 di 7 (RA), via Proventa 276, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 85, particella 259 sub 1 e 267 sub 1 e 271 sub 1, graffate, P.T-1, CAT C/3, CL 4, libero da cose e/ o persone;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 8.433,00 a titolo di compensi, Euro 545,00 a titolo di spese, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Forlì, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 348/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTIBUONI Parte_1 P.IVA_1
GI e dell'avv. VALAN MIKAELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
FORTIBUONI GI
ATTORE contro
(C.F. E P.I. ), con il patrocinio dell'avv. VERSARI Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VERSARI STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria IC 38999 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. giusta comunicazione datata 3 dicembre 2021 o, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per il grave inadempimento di e Controparte_1
- condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante a consegnare a Parte_1
libero da cose e/o persone, l'immobile sito a Faenza (RA), via Proventa 276, individuato al
[...]
Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 85, particella 259 sub 1 e 267 sub 1 e 271 sub 1, graffate, P.T-1, CAT C/3, CL 4, al
pagina 1 di 7 contempo, fissando, ex art. 614 bis c.p.c., l'ammontare della somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al rilascio.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e contributo forfetario spese generali nelle misure di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed istanza rigettata, rigettare la domanda di risoluzione formulata ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché quella formulata in via subordinata di risoluzione per grave inadempimento, perché infondate per tutti i motivi espressi in atti, per l'effetto rigettando ogni consequenziale domanda e richiesta anche con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 614 bis cpc. Con vittoria di spese di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegando quanto segue: Parte_1
- in data 23 novembre 2005 concludeva, quale concedente, con quale Controparte_1 utilizzatore, il contratto di locazione finanziaria IC 38999 (doc. 1), relativamente ad un capannone e relative pertinenze meglio indicate in atti;
- il contratto veniva integrato da un primo atto aggiuntivo dell'8 ottobre 2014 e da un secondo atto aggiuntivo del 15 maggio 2020;
- l'immobile veniva acquistato da da (originaria proprietaria) in data Parte_1 CP_1
10 maggio 2006, al precipuo fine di consentire all'alienante il godimento tramite contratto di leasing;
- si rendeva inadempiente agli obblighi contrattuali e, in specie, a far data Controparte_1 dal maggio 2021 interrompeva il pagamento dei canoni di locazione (come risultante dall'estratto conto, doc. 2);
- la concedente, dunque, si determinava ad agire in giudizio, al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti sulla base delle Controparte_1 seguenti eccezioni:
- i rapporti tra le parti erano invero ben più complessi di quanto sinteticamente descritto da parte ricorrente: infatti la ricorrente era proprietaria di due immobili (capannoni) oggetto di due contratti di leasing, un immobile era sito in Faenza, alla via Proventa 274, concluso tra ed Parte_1
(doc. 1), l'altro sito in Faenza, alla via Proventa 76, concluso tra ed CP_1 Parte_1
(doc. 2, di cui si discute nella presente sede); Controparte_1
- ed erano due soggetti giuridici diversi, riconducibili alla CP_1 Controparte_1 medesima compagine societaria, fungendo da subappaltatrice di CP_1 Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 7 CP_
- aveva redatto piano e proposta di concordato, ormai omologato (doc. 3 e 4); CP_1
- tanto premesso, la resistente eccepiva il proprio adempimento, risultante peraltro dal primo atto aggiuntivo al contratto di leasing;
- infatti dopo l'emersione della pandemia da Covid 19, le parti sottoscrivevano un secondo atto aggiuntivo in data 15.5.2020 con il quale prevedevano che “… a fronte di una breve sospensione della fatturazione del canone periodico dal 1 maggio 2020 al 1 settembre 2020 veniva pattuito il pagamento di una maxi rata di € 14.000,00 entro il 1 ottobre 2020, seguita da nr. 35 canoni di € 3.827,23 fino all'estinzione, con rata di riscatto diminuita ad €1.394,39 (doc.8). Di seguito si allega il piano di ammortamento consegnato dalla società ricorrente dopo la sottoscrizione dell'accordo, con riepilogati
i pagamenti effettuati e da effettuare dalla società (doc.9)”; Controparte_1
- la resistente provvedeva ad effettuare bonifici fino al luglio 2021 (doc. 12);
- ne consegue che le rate non corrisposte erano limitate ad alcune mensilità, in coincidenza con le note difficoltà conseguenti alla crisi pandemica;
- a tale fine veniva a più riprese richiesto alla concedente accedere alla moratoria ex art. 56 del Decreto
Cura Italia;
- inoltre, il 26 gennaio 2022, l'immobile veniva colpito da un incendio, che ne determinava il sequestro, con conseguente materiale impossibilità di restituzione;
- a fronte di quanto sopra, la resistente eccepiva l'assenza di buona fede di controparte nella misura in cui azionava la clausola risolutiva espressa non tenendo conto delle ingenti somme versate dalla resistente, né dei fattori sopravvenuti in alcun modo imputabili a detta resistente: pandemia ed incendio;
- in ogni caso rilevava l'assenza di gravità dell'inadempimento;
- concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande.
In sede di prima udienza veniva chiesta la conversione del rito da sommario ad ordinario e il giudice provvedeva in conformità.
I difensori provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
La domanda attorea merita accoglimento nei termini che seguono.
Giova delimitare l'ambito nel quale si muove la presente pronuncia.
Esso è rappresentato dal contratto di leasing concluso tra le parti in data 23 novembre 2005 (doc. 1 pagina 3 di 7 parte attrice).
Inter alia lo stesso prevedeva la concessione ad di un capannone, sito in Controparte_1
Faenza alla via Proventa 276.
La durata del contratto era fissata in centoventi mesi ed il canone mensile ammontava ad Euro
5.789,28, da corrispondersi in 119 rate.
Il contratto è stato oggetto di due accordi aggiuntivi.
Il primo (doc. 7 parte convenuta) dell'8 ottobre 2014, con il quale veniva prorogata la durata della locazione finanziaria di 48 mesi dalla scadenza (che dunque veniva rideterminata al 9 maggio 2020) e rideterminazione dei canoni mensili in Euro 2.156,37.
Il secondo accordo aggiuntivo del 15 maggio 2020 (doc. 8 parte convenuta) prevedeva un ulteriore allungamento della durata ed una ulteriore riduzione dei canoni mensili;
per chiarezza si riporta la parte contrattuale di interesse:
In data 3 dicembre 2021 parte attrice ha comunicato alla convenuta la volontà di valersi della clausola risolutiva espressa (doc. 3 parte attrice), a fronte del perdurante inadempimento della seconda agli obblighi di pagamento dei canoni, a fronte del quale era maturato un debito di Euro 38.464,19.
Tanto premesso, la convenuta (oltre ad allegare una serie di circostanze ininfluenti ai fini della pagina 4 di 7 decisione, come per esempio l'avvenuta sub- locazione del bene o l'avvenuta omologa del concordato proposto da altra società riconducibile alla convenuta, a sua volta utilizzatrice di altro bene immobile in virtù di altro contratto) contesta la possibilità di parte attrice di azionare la clausola risolutiva espressa in quanto “… In buona sostanza era da circa 13 mesi che le fatture della venivano Parte_1 pagate con ritardo e, pertanto, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria ed economica mondiale dovuta alla pandemia in corso, nella società resistente era stata ingenerata la convinzione che la società stesse tollerando il ritardo ed avesse, di fatto, rinunciato ad avvalersi della Pt_1 clausola risolutiva espressa contrattuale. Circostanza che avrebbe dovuto imporre a quest'ultima, prima di comunicare la risoluzione del contratto, di inviare una diffida per chiarire che non avrebbe oltremodo tollerato ritardi minacciando l'eventuale utilizzo della clausola contrattuale” (comparsa pag. 11), in quanto “… Non v'è chi non veda come il comportamento della ricorrente sia qualificabile in termini di assoluta assenza di buona fede, contrastante con i principi della correttezza contrattuale e con quello della cooperazione nell'altrui adempimento” (pag. 12 comparsa) ed in quanto “… la scelta di di negare la moratoria prevista come “diritto” dal decreto Cura Italia proprio per evitare gli Pt_1 effetti pregiudizievoli invocati dalla controparte non può che leggersi come comportamento di assoluta assenza di buona fede, avendo ostacolato ed anche precluso il regolare adempimento avversario, abusando oggettivamente delle facoltà contrattuali attraverso un uso forzato e distorto delle stesse”,
(pag. 12 comparsa).
Le allegazioni sono tutte destituite di fondamento e deve ritenersi correttamente azionata da parte attrice la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., per i seguenti motivi.
Anzitutto essa è prevista contrattualmente e non è stata affatto rinunciata dai due atti aggiuntivi al contratto di leasing che, per quanto non espressamente modificato, fanno salvi contenuti e pattuizioni di cui all'originario contratto di leasing.
Dunque può già trarsi una conclusione: poiché il contratto ha effetto di legge tra le parti ed obbliga ciascuna delle stesse all'adempimento delle obbligazioni conseguenti, va da sé che l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione non è mai stato sospeso e non è mai venuto meno. Ciò che è stato oggetto di modifica è rappresentato solo dalla durata (prorogata per effetto dei due accordi) e dal quantum dovuto mensilmente.
Non è d'altra parte in discussione che le parti non abbiano concluso un accordo circa la più volte invocata moratoria del D.L. Cura Italia, rispetto alla quale è necessario e sufficiente sottolineare che, ove la convenuta avesse ritenuto che essa fosse un vero e proprio diritto, avrebbe dovuto chiederne il relativo accertamento a fronte del diniego di Parte_1
Viceversa, non solo non ha avanzato la relativa domanda (che, si noti, Controparte_1
pagina 5 di 7 avrebbe potuto anche essere azionata in via cautelare), ma si è resa inadempiente ai propri obblighi ed ha atteso l'instaurazione del presente giudizio per sollevare la doglianza, che dunque si manifesta giuridicamente infondata e, forse, pure pretestuosa.
Del pari smentita documentalmente è l'asserzione in base alla quale l'attrice, violando l'immanente principio di correttezza e buona fede, ha azionato la clausola ex art. 1456 c.c. agendo sostanzialmente
“a sorpresa”.
Posto che la missiva di risoluzione è datata 3 dicembre 2021 (doc. 3 parte attrice), Parte_1 ha versato in atti comunicazione PEC da cui risulta che, fin dall'aprile 2021, è stato richiesto il pagamento dei canoni non corrisposti.
Ciò posto, deve sottolinearsi anche che al momento della comunicazione ex art. 1456 c.c. l'utilizzatrice odierna convenuta era inadempiente per svariati canoni non corrisposti e che dunque la clausola è stata ritualmente azionata, nel pieno rispetto del regolamento contrattuale che, lo si ripete, era a quel momento pienamente valido ed efficace.
Dall'accoglimento della domanda principale discende la superfluità dell'esame circa la gravità dell'inadempimento.
Conseguentemente parte convenuta deve essere condannata alla restituzione dell'immobile libero da cose o persone, con l'ovvia precisazione che qualsiasi vincolo derivante dal factum principis o da un provvedimento dell'autorità non è involto nella presente sentenza.
Parte attrice ha chiesto la determinazione di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c.
La domanda non merita accoglimento, atteso che le misure di coercizione indiretta devono essere sorrette da motivazioni tali da far ritenere verosimile che la resistente non ottemperi a quanto in questa sede disposto.
Viceversa, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale vi è, sì, un inadempimento accertato, ma non vi sono sufficienti motivi per ritenere che all'esito del giudizio la convenuta non ottemperi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione finanziaria IC 38999 in data 3 dicembre 2021;
3) Per l'effetto ordina a parte convenuta la consegna a parte attrice dell'immobile sito a Faenza pagina 6 di 7 (RA), via Proventa 276, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 85, particella 259 sub 1 e 267 sub 1 e 271 sub 1, graffate, P.T-1, CAT C/3, CL 4, libero da cose e/ o persone;
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 8.433,00 a titolo di compensi, Euro 545,00 a titolo di spese, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Forlì, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7