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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2440/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2440/2022 promossa da:
P.VA , in persona del titolare pro Parte_1 P.VA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Sarro (C.F. , presso cui C.F._1
elettivamente domicilia in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n.87;
RICORRENTE contro
, P.VA , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.VA_2 difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._2
presso cui elettivamente domicilia in Avellino c/o lla Collina Liguorini. CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato il 17.06.2022, la ditta ”, in seguito alla Parte_1
pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, opposizione avverso il Decreto Dirigenziale n.78 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Sanzioni amministrative in materia di violazione alle emissioni in atmosfera art. 279 c.2bis
D.Lgs. 152/2006” emesso dalla con Prot. n. 0260884 del 13.05.2021 e notificato a Controparte_1
mezzo pec in data 17.05.2021, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a)- in via preliminare si chiede espressamente che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia sospendere l'esecutività del Decreto
pagina 1 di 6 Dirigenziale impugnato ed emesso dalla , in attesa della decisione del presente Controparte_1
ricorso, attesa la palese evidenza della illegittimità del verbale, senza dimenticare lo stato di crisi nazionale dell'economia italiana soprattutto nel campo dei carrozzieri;
b)- in via principale voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice, dichiarare illegittimo il Decreto Dirigenziale opposto, per i dedotti motivi, annullarlo con ogni conseguente statuizione;
c)- con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava che: - in data 20.03.2019, veniva effettuato, presso la “autocarrozzeria Nino”, un sopralluogo dal personale tecnico dell' per la CP_3
verifica sulle emissioni in atmosfera, cui seguiva, con nota prot. n. 291393 del 09.05.2019, CP_3
l'invio della relazione conclusiva sull'attività di controllo delle emissioni in atmosfera, in cui venivano evidenziate una serie di criticità; - l' , a seguito di ulteriore Parte_2
sopralluogo svolto in data 09.09.2019, su richiesta della elevava contestazione ai Controparte_1 sensi dell'art. 14 e ss. della L. 689/81 alla ditta “ ”, per violazione sanzionabile ex Parte_1
art. 279, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/06; - i verbali redatti, unitamente alla relazione conclusiva dell' , venivano trasmessi alla che diffidava l'odierna parte ricorrente CP_3 Controparte_1 all'eliminazione delle criticità riscontrate;
- la con nota prot. 0260884 del Controparte_1
13.05.2021, notificava alla ditta ” il Decreto Dirigenziale n. 78/2021, con il Parte_3
quale - considerato possibile applicare il minimo di pena edittale, in quanto trattavasi di prima contestazione ed avendo la stessa ditta rimosso lo stato antigiuridico – veniva ingiunto il pagamento di
€ 1.000,00 per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal decreto autorizzativo n. 208 del
27/8/2010, ai sensi dell'art. 279, comma 2 bis, del D.Lsg. n. 152/2006.
Con la proposta opposizione, la parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 14 della legge n.
689/1981, in quanto la sanzione amministrativa veniva notificato oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'accertamento; concludeva, dunque, per la declaratoria di illegittimità del Decreto
Dirigenziale opposto, con conseguente annullamento dello stesso, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 15.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2022, la scrivente, “ritenuto che occorre disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della prova della notifica del verbale di contestazione effettuata dall' nei confronti della “ CP_3 Parte_1
”, onerava l'amministrazione al deposito della documentazione indicata, rinviando per la verifica
[...] all'udienza del 26.01.2023.
pagina 2 di 6 All'udienza del 26.01.2023, causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza, che si è tenuta mediante lo scambio di note scritte.
***
1. L'odierna parte ricorrente deduce la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa irrogata dalla Controparte_1 con il decreto n. 78 del 13.05.2021, tenuto conto che, dal momento dell'accertamento della violazione alla notifica del decreto oggetto di opposizione, risulta trascorso infruttuosamente il termine perentorio previsto dalla normativa vigente.
In materia, l'art. 14 della Legge n.689/1981 prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma richiamata, in caso di contestazione non immediata, fissa un termine perentorio di novanta giorni per la comunicazione dell'addebito agli interessati, identificando il relativo dies a quo nel momento “dell'accertamento”; l'intempestiva notifica del verbale di accertamento, comportando l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione, determina l'invalidità della successiva ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 6 Di conseguenza, ai fini della decorrenza del termine prescritto dalla legge, occorre stabilire in quale momento l'attività di accertamento di un illecito amministrativo possa dirsi compiuta.
Tale accertamento comporta l'acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria che l'autorità competente deve svolgere (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n.
8692/2004).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cassazione
Civile, sentenza n. 2363/2005; di recente, sentenza n. 26766/2024: In tema di sanzioni amministrative…. il termine di decadenza …per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla
"constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione).
Peraltro, trattandosi di un termine di decadenza, era onere dell'amministrazione resistente quello di provare l'invio del verbale di contestazione nel termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981.
In particolare, “Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo
pagina 4 di 6 elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione” (Cassazione Civile, sentenza n. 927/2010).
Tanto premesso, nel caso in lite, non è stata prodotta la notificazione del verbale di contestazione elevato dall' , non depositato dall'amministrazione resistente in sede di costituzione in Parte_2 giudizio, né all'esito del pronunziato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Tuttavia, non può pronunciarsi l'estinzione della sanzione amministrativa, in quanto in atti vi è prodotto il riscontro alla relazione finale, corredata dagli allegati verbali, inviato in data 20-24/02/2020 da parte dello stesso ricorrente, il quale ne riporta il contenuto ed adduce delle giustificazioni.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (Cassazione Civile, sentenza n. 5400/2006).
Nella specie, in applicazione dei principi esposti, può ritenersi che l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione si sia conclusa in data 23.01.2020, con la trasmissione alla della relazione conclusiva dell'attività di controllo espletata dall' , Controparte_1 Parte_2
corredata dai verbali ispettivi, che lo stesso ricorrente afferma nella propria missiva essere
“contestazione ricevuta”. Tale nota, prodotta dalla (all. 7 alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta) è qualificabile come confessione stragiudiziale, che consente di ritenere infondata l'opposizione.
Dunque, collocando il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione alla data del
23.01.2020, non può dichiararsi l'intervenuta decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1971, laddove, se pure non è prodotta la copia della trasmissione del verbale di accertamento e contestazione nei successivi novanta giorni, vi è però in atti la prova del riscontro ricevuto alla comunicazione da parte dell'odierno ricorrente, evenienza che consente di ritenere assolto nei tempi l'adempimento, stante l'effettiva conoscenza da parte del ricorrente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato e l'impugnata ordinanza ingiunzione va confermata.
2. L'omessa ottemperanza all'ordine di esibizione da parte dell'amministrazione è evenienza che consente di compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 78 del 13.05.2021 della
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, da considerarsi letta in udienza.
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2440/2022 promossa da:
P.VA , in persona del titolare pro Parte_1 P.VA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Sarro (C.F. , presso cui C.F._1
elettivamente domicilia in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n.87;
RICORRENTE contro
, P.VA , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.VA_2 difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, C.F._2
presso cui elettivamente domicilia in Avellino c/o lla Collina Liguorini. CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato il 17.06.2022, la ditta ”, in seguito alla Parte_1
pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, opposizione avverso il Decreto Dirigenziale n.78 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Sanzioni amministrative in materia di violazione alle emissioni in atmosfera art. 279 c.2bis
D.Lgs. 152/2006” emesso dalla con Prot. n. 0260884 del 13.05.2021 e notificato a Controparte_1
mezzo pec in data 17.05.2021, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a)- in via preliminare si chiede espressamente che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia sospendere l'esecutività del Decreto
pagina 1 di 6 Dirigenziale impugnato ed emesso dalla , in attesa della decisione del presente Controparte_1
ricorso, attesa la palese evidenza della illegittimità del verbale, senza dimenticare lo stato di crisi nazionale dell'economia italiana soprattutto nel campo dei carrozzieri;
b)- in via principale voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice, dichiarare illegittimo il Decreto Dirigenziale opposto, per i dedotti motivi, annullarlo con ogni conseguente statuizione;
c)- con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava che: - in data 20.03.2019, veniva effettuato, presso la “autocarrozzeria Nino”, un sopralluogo dal personale tecnico dell' per la CP_3
verifica sulle emissioni in atmosfera, cui seguiva, con nota prot. n. 291393 del 09.05.2019, CP_3
l'invio della relazione conclusiva sull'attività di controllo delle emissioni in atmosfera, in cui venivano evidenziate una serie di criticità; - l' , a seguito di ulteriore Parte_2
sopralluogo svolto in data 09.09.2019, su richiesta della elevava contestazione ai Controparte_1 sensi dell'art. 14 e ss. della L. 689/81 alla ditta “ ”, per violazione sanzionabile ex Parte_1
art. 279, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/06; - i verbali redatti, unitamente alla relazione conclusiva dell' , venivano trasmessi alla che diffidava l'odierna parte ricorrente CP_3 Controparte_1 all'eliminazione delle criticità riscontrate;
- la con nota prot. 0260884 del Controparte_1
13.05.2021, notificava alla ditta ” il Decreto Dirigenziale n. 78/2021, con il Parte_3
quale - considerato possibile applicare il minimo di pena edittale, in quanto trattavasi di prima contestazione ed avendo la stessa ditta rimosso lo stato antigiuridico – veniva ingiunto il pagamento di
€ 1.000,00 per non aver rispettato le prescrizioni imposte dal decreto autorizzativo n. 208 del
27/8/2010, ai sensi dell'art. 279, comma 2 bis, del D.Lsg. n. 152/2006.
Con la proposta opposizione, la parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 14 della legge n.
689/1981, in quanto la sanzione amministrativa veniva notificato oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'accertamento; concludeva, dunque, per la declaratoria di illegittimità del Decreto
Dirigenziale opposto, con conseguente annullamento dello stesso, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, Controparte_1
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 15.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2022, la scrivente, “ritenuto che occorre disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della prova della notifica del verbale di contestazione effettuata dall' nei confronti della “ CP_3 Parte_1
”, onerava l'amministrazione al deposito della documentazione indicata, rinviando per la verifica
[...] all'udienza del 26.01.2023.
pagina 2 di 6 All'udienza del 26.01.2023, causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza, che si è tenuta mediante lo scambio di note scritte.
***
1. L'odierna parte ricorrente deduce la violazione del termine di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa irrogata dalla Controparte_1 con il decreto n. 78 del 13.05.2021, tenuto conto che, dal momento dell'accertamento della violazione alla notifica del decreto oggetto di opposizione, risulta trascorso infruttuosamente il termine perentorio previsto dalla normativa vigente.
In materia, l'art. 14 della Legge n.689/1981 prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma richiamata, in caso di contestazione non immediata, fissa un termine perentorio di novanta giorni per la comunicazione dell'addebito agli interessati, identificando il relativo dies a quo nel momento “dell'accertamento”; l'intempestiva notifica del verbale di accertamento, comportando l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione, determina l'invalidità della successiva ingiunzione di pagamento.
pagina 3 di 6 Di conseguenza, ai fini della decorrenza del termine prescritto dalla legge, occorre stabilire in quale momento l'attività di accertamento di un illecito amministrativo possa dirsi compiuta.
Tale accertamento comporta l'acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria che l'autorità competente deve svolgere (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n.
8692/2004).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cassazione
Civile, sentenza n. 2363/2005; di recente, sentenza n. 26766/2024: In tema di sanzioni amministrative…. il termine di decadenza …per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla
"constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione).
Peraltro, trattandosi di un termine di decadenza, era onere dell'amministrazione resistente quello di provare l'invio del verbale di contestazione nel termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della legge n.
689/1981.
In particolare, “Il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo
pagina 4 di 6 elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione” (Cassazione Civile, sentenza n. 927/2010).
Tanto premesso, nel caso in lite, non è stata prodotta la notificazione del verbale di contestazione elevato dall' , non depositato dall'amministrazione resistente in sede di costituzione in Parte_2 giudizio, né all'esito del pronunziato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Tuttavia, non può pronunciarsi l'estinzione della sanzione amministrativa, in quanto in atti vi è prodotto il riscontro alla relazione finale, corredata dagli allegati verbali, inviato in data 20-24/02/2020 da parte dello stesso ricorrente, il quale ne riporta il contenuto ed adduce delle giustificazioni.
Invero, in tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio (Cassazione Civile, sentenza n. 5400/2006).
Nella specie, in applicazione dei principi esposti, può ritenersi che l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione si sia conclusa in data 23.01.2020, con la trasmissione alla della relazione conclusiva dell'attività di controllo espletata dall' , Controparte_1 Parte_2
corredata dai verbali ispettivi, che lo stesso ricorrente afferma nella propria missiva essere
“contestazione ricevuta”. Tale nota, prodotta dalla (all. 7 alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta) è qualificabile come confessione stragiudiziale, che consente di ritenere infondata l'opposizione.
Dunque, collocando il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione alla data del
23.01.2020, non può dichiararsi l'intervenuta decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1971, laddove, se pure non è prodotta la copia della trasmissione del verbale di accertamento e contestazione nei successivi novanta giorni, vi è però in atti la prova del riscontro ricevuto alla comunicazione da parte dell'odierno ricorrente, evenienza che consente di ritenere assolto nei tempi l'adempimento, stante l'effettiva conoscenza da parte del ricorrente.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato e l'impugnata ordinanza ingiunzione va confermata.
2. L'omessa ottemperanza all'ordine di esibizione da parte dell'amministrazione è evenienza che consente di compensare integralmente le spese di lite, nella rinnovata discrezionalità successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per gli effetti, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 78 del 13.05.2021 della
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, da considerarsi letta in udienza.
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6