Art. 9.
Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell' articolo 432 del codice di procedura penale .
Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell' articolo 432 del codice di procedura penale .