Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2024, n. 26766
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Sentenza 15 ottobre 2024

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In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria e d'intermediazione finanziaria, l'accertamento dell'illecito amministrativo non si indentifica con la fine dell'attività ispettiva o commissariale, ma si colloca in un momento successivo, da valutare a seconda delle particolarità del caso concreto.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, se una banca, all'esito della verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia, viene sottoposta ad amministrazione straordinaria, il termine entro cui la Consob è tenuta a contestare le irregolarità riscontrate in sede ispettiva decorre dal momento in cui essa riceve i rapporti periodici dei commissari straordinari o del comitato di sorveglianza, o da quando le vengono comunicati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, nel caso di intervento di due autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob, deve presumersi, fino a prova contraria, che l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall'altro organo di vigilanza quando riceve da quest'ultimo i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità procedente.

In tema di violazioni delle norme disciplinanti l'intermediazione finanziaria, spetta all'autorità amministrativa il potere di decidere se avviare un'attività di indagine, mentre spetta al giudice controllare se il provvedimento sanzionatorio finale sia stato adottato entro un termine ragionevole, valutando la superfluità ex ante, e non la congruità ex post, dell'indagine amministrativa prodromica alla sanzione irrogata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2024, n. 26766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26766
    Data del deposito : 15 ottobre 2024

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