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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2023, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5072/2021 proposto da: LE RA, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO VISCIANO;
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 4706 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 15/02/2023 ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del dott. Fabio Salvatori, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avvocato Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 10861/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA CO PA propose ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 aprile 2007 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di pagamento di indennizzo da lui proposta nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.a. in relazione al furto subito nella propria abitazione tra il 26 e il 27 agosto 2000, reputando che il quadro indiziario non reggesse ad una ponderata disamina e fosse inadeguato a sostenere la tesi del ricorrente, che una pluralità di elementi, di natura oggettiva e soggettiva, fattuale e logica, facevano ritenere inverosimile, tanto da lasciare largamente insoddisfatto l'onere probatorio. Resistette con controricorso, pure illustrato da memoria la compagnia assicuratrice. Questa Corte, con sentenza n. 10861/2011, pubblicata in data 18 maggio 2011, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Avverso tale decisione CO PA ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da memoria, chiedendo la revoca della richiamata sentenza di legittimità, stante il rinvenimento di un Rie. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -7- documento (la requisitoria pronunciata dal P.M. dott. Pucci il 15 luglio 2008 nel procedimento penale RGNR 40672/01) che si porrebbe in contrasto con il decisum. Generali Italia S.p.a. ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge anche in punto di patrocinio a spese dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso proposto, senza peraltro articolare formalmente neppure un motivo contrassegnato da una rubrica, il ricorrente sostiene che la sentenza di questa Corte n. 10862 della 18 maggio 2011 sia «l'effetto di un evidente errore quale vizio revocatorio risultante dai documenti rinvenuti e costituenti un posterius, ma antecedenti alla pronunzia impugnata». Al riguardo il ricorrente, che invoca l'art. 395 n. 3 c.p.c., fa riferimento, in particolare, alla requisitoria pronunciata dal P.M. dott. Pucci il 15 luglio 2008, nel procedimento penale RGNR 40672/01, che si porrebbe in contrasto con il decisum. Rappresenta il ricorrente che dalla citata requisitoria si evincerebbe che il PA era innocente in relazione al furto subito e con riferimento al quale questi aveva chiesto l'indennizzo assicurativo e risulterebbe, quindi, l'inadempimento contrattuale di Generali S.p.a.. Ad avviso del ricorrente, in base a tale requisitoria Rie. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -3- emergerebbe una ricostruzione puntuale della realtà dei fatti che, al di là di ogni ragionevole dubbio, escluderebbe il coinvolgimento del medesimo «in ordine alle fattispecie sia di truffa che della simulazione di reato ...[dallo stesso] mai perpetrate». Il ricorrente in caso di insistenza di controparte, sia pure a fini meramente difensivi, ha chiesto l'applicazione dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. «per resistenza con malafede e colpa indici di temerarietà di tesi contrarie a verità di fatti come per come avvenuti, rivendicati dal concludente e ricostruiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano». 1.1. Il ricorso è inammissibile. Con l'unica doglianza si chiede la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. sostenendosi che, dopo la sentenza di legittimità, senza neppure precisare quando, sarebbe stata rinvenuta la predetta requisitoria, ritenuta decisiva. Il ricorso per revocazione è inammissibile per il rilievo - assorbente rispetto ad ogni altra questione - che, per espressa previsione di legge, solo i provvedimenti della Corte di cassazione che hanno deciso nel merito sono suscettibili di revocazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e per opposizione di terzo (v. art. 391-ter c.p.c.). Nel caso di specie, la domanda di revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. non riguarda una sentenza di cassazione che ha deciso nel merito, ma una sentenza "di legittimità" (v. Cass., ord., n. 21912 del 27/10/2015; Cass., ord., n. 862 del 14/01/2011; v. anche Cass., ord., 4/12/2018, n. 31265), avendo questa Corte, con la sentenza n. 10861 del 2011, dichiarato inammissibile il ricorso. 2. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- 3. Va precisato che in questa sede non può disporsi, come invece chiesto dal P.G., la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass., ord., n. 16940 del 25/06/2019; Cass., ord., 23972 del 2/10/2018), in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4315 del 20/02/2020, cui ha pure fatto esplicito riferimento il P.G., inserendosi nel solco dell'orientamento appena ricordato, senza in alcun modo contraddirlo, hanno, infatti, ribadito che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice (evidentemente del merito) che ha pronunciato il provvedimento impugnato, per le ragioni ampiamente illustrate in quella pronuncia e a cui si fa espresso rinvio. 4. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da entrambe le parti, nei confronti l'una dell'altra. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -5-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte S a di Cassazione, il 26 ottobre2 22. ( 4
- ricorrente -
contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 4706 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 15/02/2023 ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del dott. Fabio Salvatori, elettivamente domiciliata in Roma alla via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avvocato Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende;
- controricorrente — avverso la sentenza n. 10861/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA CO PA propose ricorso per cassazione, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 aprile 2007 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di pagamento di indennizzo da lui proposta nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.a. in relazione al furto subito nella propria abitazione tra il 26 e il 27 agosto 2000, reputando che il quadro indiziario non reggesse ad una ponderata disamina e fosse inadeguato a sostenere la tesi del ricorrente, che una pluralità di elementi, di natura oggettiva e soggettiva, fattuale e logica, facevano ritenere inverosimile, tanto da lasciare largamente insoddisfatto l'onere probatorio. Resistette con controricorso, pure illustrato da memoria la compagnia assicuratrice. Questa Corte, con sentenza n. 10861/2011, pubblicata in data 18 maggio 2011, dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Avverso tale decisione CO PA ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da memoria, chiedendo la revoca della richiamata sentenza di legittimità, stante il rinvenimento di un Rie. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -7- documento (la requisitoria pronunciata dal P.M. dott. Pucci il 15 luglio 2008 nel procedimento penale RGNR 40672/01) che si porrebbe in contrasto con il decisum. Generali Italia S.p.a. ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge anche in punto di patrocinio a spese dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso proposto, senza peraltro articolare formalmente neppure un motivo contrassegnato da una rubrica, il ricorrente sostiene che la sentenza di questa Corte n. 10862 della 18 maggio 2011 sia «l'effetto di un evidente errore quale vizio revocatorio risultante dai documenti rinvenuti e costituenti un posterius, ma antecedenti alla pronunzia impugnata». Al riguardo il ricorrente, che invoca l'art. 395 n. 3 c.p.c., fa riferimento, in particolare, alla requisitoria pronunciata dal P.M. dott. Pucci il 15 luglio 2008, nel procedimento penale RGNR 40672/01, che si porrebbe in contrasto con il decisum. Rappresenta il ricorrente che dalla citata requisitoria si evincerebbe che il PA era innocente in relazione al furto subito e con riferimento al quale questi aveva chiesto l'indennizzo assicurativo e risulterebbe, quindi, l'inadempimento contrattuale di Generali S.p.a.. Ad avviso del ricorrente, in base a tale requisitoria Rie. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -3- emergerebbe una ricostruzione puntuale della realtà dei fatti che, al di là di ogni ragionevole dubbio, escluderebbe il coinvolgimento del medesimo «in ordine alle fattispecie sia di truffa che della simulazione di reato ...[dallo stesso] mai perpetrate». Il ricorrente in caso di insistenza di controparte, sia pure a fini meramente difensivi, ha chiesto l'applicazione dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. «per resistenza con malafede e colpa indici di temerarietà di tesi contrarie a verità di fatti come per come avvenuti, rivendicati dal concludente e ricostruiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano». 1.1. Il ricorso è inammissibile. Con l'unica doglianza si chiede la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. sostenendosi che, dopo la sentenza di legittimità, senza neppure precisare quando, sarebbe stata rinvenuta la predetta requisitoria, ritenuta decisiva. Il ricorso per revocazione è inammissibile per il rilievo - assorbente rispetto ad ogni altra questione - che, per espressa previsione di legge, solo i provvedimenti della Corte di cassazione che hanno deciso nel merito sono suscettibili di revocazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e per opposizione di terzo (v. art. 391-ter c.p.c.). Nel caso di specie, la domanda di revocazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. non riguarda una sentenza di cassazione che ha deciso nel merito, ma una sentenza "di legittimità" (v. Cass., ord., n. 21912 del 27/10/2015; Cass., ord., n. 862 del 14/01/2011; v. anche Cass., ord., 4/12/2018, n. 31265), avendo questa Corte, con la sentenza n. 10861 del 2011, dichiarato inammissibile il ricorso. 2. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -4- 3. Va precisato che in questa sede non può disporsi, come invece chiesto dal P.G., la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass., ord., n. 16940 del 25/06/2019; Cass., ord., 23972 del 2/10/2018), in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4315 del 20/02/2020, cui ha pure fatto esplicito riferimento il P.G., inserendosi nel solco dell'orientamento appena ricordato, senza in alcun modo contraddirlo, hanno, infatti, ribadito che la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice (evidentemente del merito) che ha pronunciato il provvedimento impugnato, per le ragioni ampiamente illustrate in quella pronuncia e a cui si fa espresso rinvio. 4. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da entrambe le parti, nei confronti l'una dell'altra. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2021 n. 05072 sez. S3 - ud. 26-10-2022 -5-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte S a di Cassazione, il 26 ottobre2 22. ( 4