Sentenza 1 giugno 1974
Massime • 5
Ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, la valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo deve essere compiuta sulla base di un criterio di relativita che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o ritardata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subiettivo, cioe con il comportamento della controparte, ed, in particolare, con l'interesse di quest'ultima all'esatto e tempestivo adempimento. ( Conf 2121'72, mass n 359365).*
In tema di inadempimento o di ritardato adempimento, ogni valutazione e demandata all'apprezzamento del giudice di merito, risolvendosi in un'indagine di merito, incensurabile in Sede di legittimita, ove risulti adeguatamente e correttamente motivata.*
La riserva di proprieta, consentita nel contratto di compravendita a favore del venditore dall'art 1523 cod civ, non e configurabile nel contratto di appalto, in quanto la proprieta dell'opera appaltata passa dall'appaltatore al committente nel momento stesso della consegna fatta dal primo al secondo e dell'accettazione da parte di quest'ultimo dell'opera stessa senza alcuna riserva, pur restando l'appaltatore creditore verso il committente del relativo prezzo.*
Ogni motivo di ricorso per Cassazione deve indicare distintamente gli errori di attivita o di giudizio in cui sarebbe incorso il giudice di merito, e non puo limitarsi ad enunciare genericamente che il predetto giudice ha erroneamente giudicato. ( Conf 2572'70, mass n 348923).*
Nel rapporto di appalto, si ha accettazione tacita quando il committente compie un atto che presuppone necessariamente la volonta di accettare l'opera e che sarebbe incompatibile con quella di non accettarla o di accettarla condizionatamente; sicche il ricevimento della consegna dell'opera senza riserve, previsto nel quarto comma dell'art 1665 cod civ, costituisce un caso tipico di accettazione tacita ed importa rinuncia del committente al diritto di verifica ai sensi del primo comma dell'art 1667 cod civ, precludendo la possibilita di far valere, sia in via di Azione che in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. L'accertamento del giudice di merito, in tema di appalto, dell'accettazione tacita dell'opera da parte del committente costituisce apprezzamento di mero fatto, ed e, come tale, incensurabile in Sede di legittimita, ove risulti sorretto da motivazione congrua ed adeguata ed immune da vizi logici e da errori di diritto. ( V 2010'72, mass n 359152).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1974, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1974 |
Testo completo
Ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto, la valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo deve essere compiuta sulla base di un criterio di relativita che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o ritardata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subiettivo, cioe con il comportamento della controparte, ed, in particolare, con l'interesse di quest'ultima all'esatto e tempestivo adempimento. ( Conf 2121'72, mass n 359365).*