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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 16 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
47nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47/2025 R.G.
tra:
Sig. (C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) ed ivi residente alla Via Braccianese Claudia KM./Snc, nella qualità di legale rappresentante di
C.F. e P.I. Controparte_1
, con sede legale in Canale Monterano (RM), Strada Provinciale Km. 7, 100 3/A, - entrambi P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Corigliano Giangiuseppe (C.F. e PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore in Roma alla Via Cimone n. 12
- ATTORE/OPPONENTE -
e
Avv. PATTI Francesco, nato a [...] il [...] (C.F. e Pec: C.F._3
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Email_2
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B,
- CONVENUTO/OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cpc
CONCLUSIONI:
Per l'attore: “richiamate integralmente le precedenti difese, l'odierna attrice, insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione. In subordine qualora il Giudice dovesse dichiarare la cessata materia si chiede che controparte venga condannata al pagamento delle spese legali, poiché la rinuncia al precetto è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e comunque nel corso del presente giudizio.”.
Per la convenuta:
“che Voglia l'On.le Tribunale Adìto, contrariis rejectis, preso atto e vista la Rinuncia all'Atto di precetto notificata al debitore opponente il 19/03/2025 - RITENERE E DICHIARARE la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese stante la particolarità della materia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, notificato il 19 dicembre 2024 marzo 2024, il Sig. Parte_1 nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1 proponeva opposizione avverso atto di precetto, notificatogli in data 9 dicembre 2024,
[...] con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di 8.654,26 euro, oltre interessi di mora, maturati a maturandi, nonché spese occorse ed occorrende, costituito da onorari liquidati in favore del professionista, Avv. Francesco Patti, nel procedimento conclusosi avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239046484863000 in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avente RG n.
11629/2023, Sent. n. 14519/2024 depositata il 26.11.2024. Il debitore chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto di precetto inaudita alter parte.
A sostegno della propria opposizione parte attrice invocava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 15, comma 2sexies del D.Lgs 546/1992 secondo il quale l'amministrazione finanziaria può procedere all'esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza (Cfr. Corte di Cass. ordinanza n. 7574 del
2024). L'opponente, rappresentava, infatti, che la sentenza per la quale il professionista aveva provveduto a richiedere il pagamento dei compensi non era esecutiva, in quanto, a suo dire, ancora pendenti i termini per proporre appello.
Con provvedimento del 13 gennaio 2025, questo giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, inaudita altera parte, rilevando di non poter “disporre la sospensione di qualsivoglia efficacia dell'atto di precetto” in quanto tale potere non gli è attribuito dall'art. 615 comma 1 c.p.c
Il 7 marzo 2025 si costituiva in giudizio l'Avv. Francesco Patti, il quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, negando l'operatività nel caso in esame delle disposizioni di cui all'art.15, comma 2sexies del
D.Lgs 546/1992, essendo stato, a suo dire, antistatario nell'ambito del procedimento conclusosi avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239046484863000 in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma avente RG n. 11629/2023, Sent. n. 14519/2024 depositata il 26 novembre 2024.
Tuttavia, in data 19 marzo del 2025, l'Avv. Francesco Patti, depositava nel fascicolo telematico atto di rinuncia al precetto.
All'udienza del 3 giugno 2025, questo giudice rinviava la causa all'udienza del 16 luglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2.Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione relativi alla esecutività del titolo su cui si fonda il precetto sono volti a contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente e configurano l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
3. Rinuncia al precetto e cessazione della materia del contendere
Considerato che secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cfr. Cass. n. 5207 del 25/05/1998), in primo luogo va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia di parte opposta nel presente giudizio dell'atto di precetto. Ne discende che deve valutarsi la soccombenza virtuale rispetto alla domanda per definire le spese del giudizio.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'articolo 69, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2 sono immediatamente esecutive“.
Di conseguenza e per effetto della disposizione sopra richiamata, il contribuente può recuperare le spese di lite immediatamente dopo la sentenza a sé favorevole, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa.
Per altro verso, l'articolo 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”
Occorre, inoltre, ricordare che ai sensi della già menzionata norma gli Enti impositori possono recuperare le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale principio ha validità anche per il difensore antistatario degli Enti impositori o degli Agenti della Riscossione.
Ne discende che la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto non ha, quindi, efficacia esecutiva, con la duplice conseguenza che se, da un lato l'azione esecutiva intrapresa sulla base di una sentenza tributaria è illegittima, dall'altro il giudice dell'opposizione a precetto non può sospendere l'efficacia esecutiva di un titolo giudiziario che già non è esecutivo.
Alla luce delle considerazioni surriferite, pertanto, l'accertamento della insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione di parte opposta si ripercuote sul governo delle spese che sono poste a suo carico.
4. Spese del giudizio
Le spese devono essere poste a carico di parte opposta, Avv. Patti, virtualmente soccombente, e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (in relazione al valore della causa, rientrante nel parametro tra euro 5.201 ed euro 26.000, alla scarsa difficoltà della causa definitasi con la cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e alla mancanza della fase di istruttoria/trattazione, all'espletamento della fase cautelare) a favore del sig. , in qualità Parte_1 di rappresentante pro tempore della di Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 47/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- accoglie la opposizione spiegata da sig. , in qualità di rappresentante pro tempore Parte_1 della di;
Controparte_1 Parte_1
-condanna l'Avv. Patti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore del Sig. Parte_1
, in qualità di rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_1 della somma di euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
Francesco Vigorito
SEZIONE CIVILE
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 16 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
47nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47/2025 R.G.
tra:
Sig. (C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM) ed ivi residente alla Via Braccianese Claudia KM./Snc, nella qualità di legale rappresentante di
C.F. e P.I. Controparte_1
, con sede legale in Canale Monterano (RM), Strada Provinciale Km. 7, 100 3/A, - entrambi P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Corigliano Giangiuseppe (C.F. e PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore in Roma alla Via Cimone n. 12
- ATTORE/OPPONENTE -
e
Avv. PATTI Francesco, nato a [...] il [...] (C.F. e Pec: C.F._3
, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Email_2
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B,
- CONVENUTO/OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cpc
CONCLUSIONI:
Per l'attore: “richiamate integralmente le precedenti difese, l'odierna attrice, insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione. In subordine qualora il Giudice dovesse dichiarare la cessata materia si chiede che controparte venga condannata al pagamento delle spese legali, poiché la rinuncia al precetto è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione e comunque nel corso del presente giudizio.”.
Per la convenuta:
“che Voglia l'On.le Tribunale Adìto, contrariis rejectis, preso atto e vista la Rinuncia all'Atto di precetto notificata al debitore opponente il 19/03/2025 - RITENERE E DICHIARARE la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese stante la particolarità della materia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione ex art. 615 cpc, notificato il 19 dicembre 2024 marzo 2024, il Sig. Parte_1 nella qualità di legale rappresentante di Controparte_1 proponeva opposizione avverso atto di precetto, notificatogli in data 9 dicembre 2024,
[...] con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di 8.654,26 euro, oltre interessi di mora, maturati a maturandi, nonché spese occorse ed occorrende, costituito da onorari liquidati in favore del professionista, Avv. Francesco Patti, nel procedimento conclusosi avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239046484863000 in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avente RG n.
11629/2023, Sent. n. 14519/2024 depositata il 26.11.2024. Il debitore chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto di precetto inaudita alter parte.
A sostegno della propria opposizione parte attrice invocava l'applicabilità al caso in esame dell'art. 15, comma 2sexies del D.Lgs 546/1992 secondo il quale l'amministrazione finanziaria può procedere all'esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza (Cfr. Corte di Cass. ordinanza n. 7574 del
2024). L'opponente, rappresentava, infatti, che la sentenza per la quale il professionista aveva provveduto a richiedere il pagamento dei compensi non era esecutiva, in quanto, a suo dire, ancora pendenti i termini per proporre appello.
Con provvedimento del 13 gennaio 2025, questo giudice dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione proposta dall'opponente, inaudita altera parte, rilevando di non poter “disporre la sospensione di qualsivoglia efficacia dell'atto di precetto” in quanto tale potere non gli è attribuito dall'art. 615 comma 1 c.p.c
Il 7 marzo 2025 si costituiva in giudizio l'Avv. Francesco Patti, il quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, negando l'operatività nel caso in esame delle disposizioni di cui all'art.15, comma 2sexies del
D.Lgs 546/1992, essendo stato, a suo dire, antistatario nell'ambito del procedimento conclusosi avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239046484863000 in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma avente RG n. 11629/2023, Sent. n. 14519/2024 depositata il 26 novembre 2024.
Tuttavia, in data 19 marzo del 2025, l'Avv. Francesco Patti, depositava nel fascicolo telematico atto di rinuncia al precetto.
All'udienza del 3 giugno 2025, questo giudice rinviava la causa all'udienza del 16 luglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte.
2.Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione relativi alla esecutività del titolo su cui si fonda il precetto sono volti a contestare il diritto della creditrice di procedere esecutivamente e configurano l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c.
3. Rinuncia al precetto e cessazione della materia del contendere
Considerato che secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cfr. Cass. n. 5207 del 25/05/1998), in primo luogo va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia di parte opposta nel presente giudizio dell'atto di precetto. Ne discende che deve valutarsi la soccombenza virtuale rispetto alla domanda per definire le spese del giudizio.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'articolo 69, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2 sono immediatamente esecutive“.
Di conseguenza e per effetto della disposizione sopra richiamata, il contribuente può recuperare le spese di lite immediatamente dopo la sentenza a sé favorevole, senza attendere il passaggio in giudicato della stessa.
Per altro verso, l'articolo 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/1992 stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, la riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.”
Occorre, inoltre, ricordare che ai sensi della già menzionata norma gli Enti impositori possono recuperare le spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale principio ha validità anche per il difensore antistatario degli Enti impositori o degli Agenti della Riscossione.
Ne discende che la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto non ha, quindi, efficacia esecutiva, con la duplice conseguenza che se, da un lato l'azione esecutiva intrapresa sulla base di una sentenza tributaria è illegittima, dall'altro il giudice dell'opposizione a precetto non può sospendere l'efficacia esecutiva di un titolo giudiziario che già non è esecutivo.
Alla luce delle considerazioni surriferite, pertanto, l'accertamento della insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione di parte opposta si ripercuote sul governo delle spese che sono poste a suo carico.
4. Spese del giudizio
Le spese devono essere poste a carico di parte opposta, Avv. Patti, virtualmente soccombente, e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 (in relazione al valore della causa, rientrante nel parametro tra euro 5.201 ed euro 26.000, alla scarsa difficoltà della causa definitasi con la cessazione della materia del contendere per rinuncia al precetto e alla mancanza della fase di istruttoria/trattazione, all'espletamento della fase cautelare) a favore del sig. , in qualità Parte_1 di rappresentante pro tempore della di Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 47/2025 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- accoglie la opposizione spiegata da sig. , in qualità di rappresentante pro tempore Parte_1 della di;
Controparte_1 Parte_1
-condanna l'Avv. Patti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano a favore del Sig. Parte_1
, in qualità di rappresentante pro tempore della
[...] Controparte_1 della somma di euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Il Giudice
Francesco Vigorito