Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza del giorno 15 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 5856/2021 R.G., promossa:
[...]
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore CP_1
(Cod. Fisc. , con sede legale in Belpasso Controparte_2 C.F._1
(CT), c.da Casazze Svincolo Valcorrente, Partita IVA ,, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Concetto Ferrarotto, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma Persona_1 del 21/07/2015 n. rep. 80974;
- Resistente-
Oggetto: accertamento negativo del credito – opposizione ad atto di accertamento e a verbale unico di accertamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2021 (iscritto al n. 5856/2021 R.G.)
[...] CP_ ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' con CP_4
Atto di accertamento a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione
n. 008 del 21/09/2018 della Guardia di Finanza e contestuale diffida ad adempiere formati da avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive per l'importo CP_4 totale di € 113.349,82, riferito al periodo dal 6/2015 al 3/2018 e articolantesi in separati addebiti che afferiscono alla posizione di singoli dipendenti della società, nelle varie annualità del periodo indicato (6/2015 – 3/2018) con il quale veniva contestato ”che per alcuni rapporti di lavoro le dichiarazioni di inizio e fine rapporto fossero state non veritiere e che, in alcuni casi, vi fosse anche, o soltanto, un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattuale o risultante dai prospetti paga…”
Ha rilevato parte ricorrente come da tali asserite violazioni, erano conseguite le pretese dei vari enti impositori: Agenzia delle Entrate, dell' e dell' CP_5 CP_4
1
Osservazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, ai sensi dell'art. 18,
L. 689/81.
Ha aggiunto di avere altresì proposto vari ricorsi nei confronti dell' CP_5
(procedimenti rubricati al n. 9472/2019 RG ed al n. 4212/2021 RG, innanzi all'Intestato Tribunale di Catania sez. Lavoro) nonché innanzi la Commissione
Tributaria Provinciale di Catania, rappresentando che la Commissione Tributaria, con molteplici decisioni(sentenze n. 1084/2021, n. 5694/2021 e n. 5692/2021), aveva annullato i vari Avvisi di accertamento Irpef relativi, agli anni di imposta
2015, 2016 e 2017, derivati dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
008/2018, sul presupposto dell'erroneità del predetto Verbale e del difetto di prova delle violazioni che gli ispettori procedenti avevano rilevato.
Ha evidenziato come in dette pronunce il Giudice Tributario, esaminate partitamente le posizioni dei vari dipendenti coinvolti nell'accertamento ispettivo, aveva rilevato per ciascuna delle relative posizioni evidenti errori del Verbale Unico di Accertamento le cui risultanze derivano da mere presunzioni, per di più incongrue. Ha assunto da ciò pertanto l'insussistenza del debito del quale l' CP_3 pretende il pagamento, in forza del predetto Verbale. Ha dedotto, inoltre, l'erroneità dell'accertamento ispettivo. Ha rappresentato di esercitare attività di Lavanderia
Industriale, per grandi strutture (alberghi e altre strutture ricettive) con andamento stagionale, dipendendo dai flussi turistici e di non avere pertanto necessità di una costante quantità di personale dipendente per l'intero anno solare, così facendo ricorso ai contratti a termine nei periodi di incremento dell'attività. Ha rilevato dunque che l'omessa considerazione della tipologia dell'attività d'impresa ed in particolare della sua stagionalità avevano indotto gli ispettori procedenti ad equivocare il senso di talune dichiarazioni pervenendo ad errate conclusioni. Sulla scorta delle dette argomentazioni ha contestato i presupposti impositivi fondanti la pretesa contributiva dell' indicata nell'atto di accertamento e nella diffida ad CP_4 adempiere. Con conseguente diritto della all'ottenimento del DURC CP_1
(anche ex art. 3, comma 2, lett. e), DM 30/01/2015), a sua richiesta, in relazione alla non sussistente posizione debitoria di cui al predetto atto di accertamento.
Parte ricorrente quindi ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertarsi l'inesistenza del debito della società nei confronti dell' pari ad € 113.349,82, CP_4 nonché pari agli eventuali ulteriori interessi moratori, di cui all'Atto di accertamento dell'1/09/2021. CP_4
Dichiararsi che il suddetto asserito debito non osta, in quanto insussistente, alla regolarità contributiva della società e quindi dichiararsi il diritto della al CP_1 rilascio in suo favore del DURC da parte dell' CP_4
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. Costituitosi in giudizio, l' , dedotta la sufficienza dei contenuti Controparte_6 del verbale di accertamento (evincendosi da essi chiaramente e dettagliatamente il contenuto delle diverse inadempienze contestate), ha eccepito l'infondatezza del ricorso. Ha rilevato che la pretesa contributiva era scaturita dalle indagini ispettive 2 concluse dalla G.d.F di Catania con il verbale n. 008 del 21.9.2018, con il quale erano state evidenziate irregolarità per la tenuta dei Libro Unico dei Lavoratori per il periodo preso in esame, non avendo la società effettuato le preventive comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché avendo infedelmente registrato dati relativi alla prestazione lavorativa da dipendenti.
Invocando dunque l'efficacia privilegiata del verbale di accertamento, ha rilevato come le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori, ossia la prestazione di attività lavorativa per periodi superiori e pregressi a quelli denunciati, si fondano sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e asseritamente prodotte in atti. Ha rimarcato, dunque, la valenza delle dichiarazioni rese agli ispettori, alcun valore probatorio piuttosto potendo essere riconosciuto alle ritrattazioni a firma dei dipendenti
(prodotte dalla parte ricorrente), di data successiva all'accertamento ispettivo e ad eventuale documentazione prodotta da parte ricorrente, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, richiamati i contenuti del verbale di accertamento, l' ha chiesto rigettarsi il ricorso dichiarando la fondatezza CP_4 dell'accertamento ispettivo. Ha dunque così concluso: “In via principale, rigettare integralmente il ricorso avversario e per l'effetto confermare integralmente il verbale di accertamento della CP_ Guardia di Finanza e del successivo atto di accertamento dell' opposti ed il conseguente addebito contributivo per sanzioni ed accessori ivi contesti, con vittoria di spese e compensi di giudizio e rigettare tutte le altre domande quale quella relativa alla declaratoria del diritto al DURC.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nel verbale opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha prodotto ulteriori pronunce rese in relazione a pretese che trovano il fondamento nel verbale pure oggetto della presente causa, con esiti favorevoli ad essa ricorrente ( cfr produzioni del
16/05/2022, del 19/09/2023, del 09/04/2024, del 14/04/2025) invocando a sostegno delle proprie ragioni le argomentazioni spese nei richiamati precedenti giudiziali - che hanno ritenuto erronee le risultanze dell'accertamento ispettivo - e segnalando come con riferimento a talune di esse l'accertamento abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata (sentenza Tribunale di Catania sez Lavoro, n. 257/2024 del
18/01/2024).
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, stante la irrilevanza/inammissibilità della richiesta di entrambe le parti in causa in ragione della documentazione agli atti e/o della mancata articolazione dei capitoli di prova, e ritenuto non necessario ai fini del decidere acquisire le deposizioni testimoniali “rese, sui medesimi fatti e sul medesimo Verbale della GdF, nell'ambito del procedimento RG 9472/2019 di codesto Tribunale Lavoro di Catania” allegate da parte ricorrente in data 21/10/2022, assegnato termine per note, a seguito dell'udienza del 15/4/2025,
3 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione,
è decisa con la presente sentenza.
§§§§§
Il ricorso appare fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Come supra evidenziato, appare incontestato che la pretesa contributiva dell' CP_4 con l'atto di accertamento dell'01 settembre 2021 e contestuale diffida ad adempiere trae origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
008/2018 del 21.09.2018, elevato dalla Guardia di Finanza e scaturisce dal ritenuto svolgimento di attività lavorativa in periodi di lavoro non regolarizzati per avere reso la società infedeli dichiarazioni di inizio e fine rapporto di lavoro in relazione ad alcuni lavoratori (indicati nel verbale1) e dalla ritenuta registrazione infedele, sul
Libro Unico del Lavoro, dell'orario lavorativo effettivamente svolto dai lavoratori dipendenti indicati nel detto verbale, risultandone un maggiore orario di lavoro prestato2.
Nella prospettazione della parte resistente tali elementi risultava comprovati derivando - secondo quanto appurato dagli operanti della Guardia di Finanza - da una divergenza tra le dichiarazioni dei detti lavoratori acquisite nei separati verbali di rilevamento e identificazione del personale e la documentazione LA
(comunicazioni) ed il Libro Unico del Lavoro (cfr verbale unico di accertamento e notificazione n.008/2018 citato- in atti).
Parte ricorrente contesta, per converso, la sussistenza di prestazioni di lavoro per periodi non regolarizzati e/o per orario superiore a quello registrato (prestazioni poste alla base del credito contributivo), argomentando dalla natura dell'attività svolta (lavanderia industriale) che risente dei flussi stagionali connessi al turismo con conseguente necessità di fare ricorso ad assunzioni di lavoratori subordinati a termine con rapporti di lavoro che, di anno in anno, vengono tendenzialmente
4 rinnovati agli stessi dipendenti. Contesta, dunque, in ricorso per i singoli lavoratori indicati nel verbale, la sussistenza di elementi atti a inferirne un periodo di lavoro non regolarizzato e/o un maggior orario svolto rilevando la illegittima determinazione delle giornate lavorative eccedenti rispetto a quelle documentate, derivando da mere presunzioni non sorrette da prove in relazione alla continuità del lavoro dopo la cessazione dichiarata e la successiva riassunzione;
nè trovando peraltro supporto nelle dichiarazioni dei dipendenti per come riportate dal verbale, come pure privo di giustificazione sarebbe anche il computo delle ore lavorate fondante la maggiore contribuzione accertata.
In seno al processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza è possibile inferire che con riferimento ai dipendenti nei confronti dei quali sarebbero state accertate difformità circa i periodi di effettivo lavoro prestato, ciascuno dei detti lavoratori nel periodo considerato è stato regolarmente assunto a tempo determinato con indicazione della data di inizio e cessazione regolarmente dichiarata, sì come pure rilevato dai verbalizzanti.
La considerazione che detti lavoratori abbiano lavorato anche in altri periodi non dichiarati non trova supporto in concreti elementi di prova, risultando basata su mere presunzioni tratte dalla generiche dichiarazioni dei lavoratori sentiti, i quali – per quanto di tanto può evincersi dal verbale – appaiono avere riferito di avere lavorato per la società da diversi anni, e tuttavia non risultando l'affermazione di una prestazione continuativa anziché ad intervalli in relazione a quanto emergente dai documenti offerti dalla società.
Circostanza (quella della prestazione continuativa) rispetto alla quale non si riscontra sufficiente deduzione e prova (in seno al verbale né da parte dell'Istituto creditore) e che avrebbe richiesto una ulteriore specificazione e adeguato supposto probatorio, soprattutto a fronte della deduzione di una attività con connotazione stagionale e della interruzione dei rapporti.
Ai fini di desumere uno svolgimento di rapporto anteriormente o nei periodi intermedi oppure una prestazione oraria diversa da quella risultante in atti non appaiono dirimenti perché troppo generiche e inattendibili (laddove si concretizzano in meri stralci) le dichiarazioni dei lavoratori.
Il ragionamento seguito in sede di accertamento pare invero meramente deduttivo e nemmeno indiziario considerata la mancanza di elementi oggettivi dai quali evincere quanto infine contestato.
Risultano valorizzate le sole dichiarazioni acquisite, solo in minima parte riportate in seno al verbale che appaiono inidonee a tratteggiare il concreto atteggiarsi dei rapporti;
né le stesse risultano allegate di guisa che è pure impossibile una verifica ex post.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del "credito contributivo" di un istituto previdenziale, "preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. ex multis, Cass. 18 maggio 2010, n.
12108). 5 Non può infatti attribuirsi fede privilegiata al verbale ispettivo in ordine alle valutazioni e conclusioni in esse effettuate, determinandosi un'inversione dell'onere della prova degli elementi di fatto e di diritto a fondamento di quanto addebitato.
Invero il verbale di accertamento seppur redatto da pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso ma dei soli fatti avvenuti in presenza degli stessi pubblici ufficiali - ex art. 2700 c.c. - non estendendosi tale fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, in quanto mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25 febbraio 2014, n. 4462. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 gennaio 2014, n. 166).
Nel caso di specie l' resistente fonda le proprie ragioni sulla scorta di una CP_3 presunta continuità della prestazione lavorativa e sulla dedotta sussistenza di un maggiore numero di ore lavorate. In seno al verbale, gli operanti riferiscono di essere giunti alle conclusioni illustrate sulla base di dichiarazioni rese dalle persone sentite in corso di ispezione e documentazione acquisita.
Tuttavia l'assenza in atti della documentazione posta a base delle conclusioni degli ispettori rendono indimostrate le asserzioni di questi ultimi.
Quindi, poiché trattasi di circostanze che vengono solo enunciate nel presente giudizio dagli operanti (nel verbale) e dalla difesa dell' , esse restano del tutto CP_4 sfornite di riscontro probatorio.
Quanto alle dichiarazioni valorizzate nel verbale per fondare le conclusioni raggiunte (che non risulta siano state allegate a detto verbale né prodotte in giudizio, CP_ essendosi l' limitato a riportare il verbale impugnato senza alcuno di tali documenti), rese da taluni lavoratori in sede ispettiva, atti su cui l'ente previdenziale ha fondato il proprio accertamento, le stesse – nei contenuti limiti in cui risultano richiamate - appaiono avere contenuto generico e non appaiono sufficienti al fine di inferire le caratteristiche effettive dei rapporti di lavoro e il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa dei lavoratori de quuibus apparendo vaghe e comunque non decisive.
Tali elementi emersi, di per sé, in assenza di ulteriori circostanze dedotte dall' , CP_4 non appaiono sufficienti per affermare che i rapporti di lavoro dei predetti soggetti con la società ricorrente fossero svolti in maniera difforme da quanto contrattualmente stabilito.Non sono infatti stati dedotti né provati altri e più specifici elementi (anche indiziari).
Non si riscontra, inoltre alcuna documentazione che corrobori la tesi, rimasta anch'essa indimostrata, della divergenza tra le ore di lavoro effettivamente svolte e quelle registrate, né ciò può desumersi dall'attività espletata dalla Guardia di Finanza in occasione dell'accertamento.
Nel caso di specie, dunque, le circostanze riferite appaiono il frutto di deduzioni degli ispettori rimaste privi di aggancio probatorio specifico.
A ciò si aggiunga che a fronte dell'emergenza di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori per periodi regolarizzati come pure si dà atto nel verbale - e 6 della documentazione offerta (tra cui quella risultante offerta in sede ispettiva - cfr pag. 8 e ss verbale impugnato), nulla di preciso è stato dedotto dall' in merito CP_4 all'esistenza di elementi che – superando la documentazione agli atti - avrebbero potuto contribuire ad inferirne una diversa quantificazione della prestazione.
Non si apprezza invero contestazione specifica di quanto dedotto e provato dalla società ricorrente, né l'Istituto creditore ha formulato (ammissibile) istanza di prova testimoniale (quella richiesta è stata ritenuta inammissibile in assenza di articolazione in capitoli) a conferma degli addebiti mossi nei confronti del datore di lavoro, né, ancora, di offrire ulteriori, adeguate fonti di prova.
Al fine di provare le violazioni commesse in relazione alle posizioni lavorative dei suddetti dipendenti individuati sui luoghi di lavoro durante l'accesso ispettivo, non può ritenersi sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo, che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver constatato personalmente.
Mentre non ha alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esso contenute. Le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova in sede processuale, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo - in mancanza della menzionata conferma - il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dall'autorità giudiziaria (Cass. n.
12108/2010).
L'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori CP_ dell' “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale”.(Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963 in motivazione).
A fronte delle contestazioni attoree e dell'ulteriore documentazione circa la regolazione del rapporto tra le parti – alla stregua dei soli elementi emersi in sede di accertamento – per come offerti in giudizio - non appare assolto da parte dell'istituto previdenziale l'onere probatorio da cui è gravato, posto che gli elementi dedotti appaiono non idonei a comprovare la non effettività/diversa entità della prestazione in relazione ai rapporti di lavoro in argomento.
Spettava all' resistente indicare con precisione le prove da cui dedurre gli CP_3 indici rivelatori di tale infedele rappresentazione, laddove tale circostanza sia presupposto giustificativo dei crediti e delle sanzioni irrogate, venendo gli stessi meno in assenza di elementi concreti indicativi e di prove attestanti la non fedele registrazione dei dati attinenti le prestazioni lavorative per cui è causa.
In assenza di elementi di prova idonei a fondare il presupposto della pretesa contributiva, il ricorso deve essere accolto e devono dichiararsi non dovuti i contributi/sanzioni richiesti dall' con l'atto di accertamento dell'01/09/2021 e CP_4 contestuale diffida ad adempiere (“Atto di accertamento a seguito di Verbale della guardia di Finanza del 21/09/2018 (Matricola n. 2110866875 -Codice Fiscale
, ). Diffida ad adempiere” del 1 settembre 2021 in atti P.IVA_1 CP_1 all. n. 1 produzione ricorrente e allegato denominato “Diffida 26950” produzione 7 ), con i consequenziali effetti di legge in relazione al rilascio del DURC in CP_4 ragione della accertata insussistenza del relativo debito contributivo de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , nella CP_4 misura liquidata come in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali svolte e del valore della causa, secondo i valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Luisa Maria Cutrona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
n. 5856/2021 R.G. così statuisce: annulla l'Atto di accertamento a seguito di Verbale della guardia di Finanza n. 008 del 21/09/2018 e la contestuale Diffida ad adempiere del 1 settembre 2021, con i consequenziali effetti di legge in relazione al rilascio del DURC in ragione della accertata insussistenza del relativo debito contributivo de quo;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_4 liquida in euro 4.200,50 oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso C.U..
Così deciso in Catania il 16 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il verbale si riferisce alla prestazione di lavoro senza regolare comunicazione per 17 lavoratori, come di seguito: 1) per un periodo > a 60 giorni;
2) per un periodo > a 60 Persona_2 CP_7 giorni;
3) Salvà per un periodo > a 30 giorni;
4) per Controparte_8 Controparte_9 un periodo < a 30 giorni;
5) per un periodo > a 60 giorni;
6) per un CP_10 CP_11 periodo > a 60 giorni;
7) per un periodo > a 60 giorni;
8) per un Persona_3 Controparte_12 periodo < a 30 giorni;
9) per un periodo < a 30 giorni;
10) per un Parte_1 Parte_2 periodo < a 30 giorni;
11) per un periodo > a 60; 12) per Controparte_13 CP_14 un periodo > a 60 giorni;
13) per un periodo > a 60 giorni;
14) Controparte_15 CP_16 per un periodo < a 30 giorni;
15) per un periodo > a 60 giorni;
16) Controparte_17 CP_18 per un periodo > a 30 e < a 60 giorni;
17) per un periodo > a 60 giorni. (Cfr. verbale Controparte_19 unico di accertamento e notificazione n.008/2018 – all. 2 parte ricorrente e allegati parte resistente). 2 Il verbale si riferisce alla infedele registrazione, sul Libro Unico del Lavoro, dell'effettivo orario lavorativo dei seguenti dipendenti: 1) n.33 ore non registrate;
2) n. 24 Persona_2 CP_20 ore non registrate;
3) n. 16 ore non registrate;
4) n. 5 ore Controparte_21 Controparte_9 non registrate;
5) n. 49 ore non registrate;
6) n. 2 ore non registrate;
CP_10 Persona_3 7) n. 5 ore non registrate;
8) n. 42 ore non registrate;
9) CP_22 Controparte_23 CP_24 n. 50 ore non registrate;
10) n. 44 ore non registrate;
11) n. 58
[...] Controparte_17 CP_25 ore non registrate;
12) n. 59 ore non registrate;
13) n. 43 ore non CP_26 Controparte_19 registrate. (Cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n.008/2018 – all. 2 parte ricorrente e allegati parte resistente).