Sentenza 14 settembre 2023
Massime • 1
Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/09/2023, n. 42342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42342 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
tsentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale della liberta' di Catanzaro. udito il difensore, l'avvocato PLACCO CARMINE NIKITA del foro di ROMA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, associandosi alle conclusioni del P.G.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42342 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con ordinanza del 22/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone convalidava il fermo di P.G. di IT SE NO eseguito in data 19/12/2022 ed emetteva nei confronti del predetto ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione alla cosca di 'ndrangheta Corigliano-Comito, operante nel territorio di Rocca di ET (capo 163) ed alla detenzione e porto di armi per conto del gruppo mafioso (capo 178), dichiarando la propria incompetenza per territorio, a favore del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, dinanzi al quale il P.M. avanzava richiesta di rinnovazione della misura cautelare, che veniva accolta con ordinanza del 5/1/2023. 2. La difesa avanzava, quindi, richiesta di riesame di quest'ultima ordinanza ed il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 25/1/2023 ha confermato il provvedimento impugnato. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dello IT, articolando quattro motivi di impuqnazione: 3.1. Con il primo si è diffuso sulla dedotta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità: all'udienza di riesame la difesa aveva dedotto la nullità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza del 24/1/2023 per l'incertezza dell'orario di inizio conseguente ad alcune correzioni sullo stesso, ma il tribunale si era riservato di provvedere sull'eccezione insieme al merito e, poi, il provvedimento ha riconosciuto la nullità dell'avviso dedotta dalla difesa, assumendo però trattarsi di nullità relativa, sanata dalla stessa difesa nel merito nel frattempo intervenuta. Il ricorrente ha dedotto essere state portate variazioni all'orario di udienza fissato nell'atto, con modalità difformi da quanto prescritto dall'art. 53 legge notarile e dall'art. 69 del relativo regolamento di esecuzione. Rilevata, quindi, l'inidoneità dell'indicazione dell'orario, ha dedotto non potersi ritenere sanata la nullità dalla difesa nel merito, dopo che, però, il difensore aveva sollevato l'eccezione, ed ha altresì dedotto che comunque osterebbe alla sanatoria anche l'assenza dell'imputato all'udienza in parola. 3.2. Vizio di motivazione per mancato esame dei motivi dedotti dalla difesa, vertenti non già sull'esistenza o meno del sodalizio di 'ndrangheta, bensì sulla partecipazione ad essa del ricorrente: si deduce non essere stati esaminati gli argomenti difensivi volti a smentire l'assunto secondo cui lo IT sarebbe stato coinvolto nella ripartizione degli utili tra gli associati, né le deduzioni relative alla durata di soli nove minuti dell'incontro del 4/3/2022 con CO ME, del quale non è stato captato il contenuto, né quelle relative al tenore delle conversazioni con AN TI. Nemmeno si era data risposta alle deduzioni difensive secondo cui doveva ritenersi materialmente impossibile che le armi rinvenute presso SE RB fossero state ivi depositate da OS RB, comunque recatosi da solo nel fondo del fratello, non risultando agli atti alcun elemento dal quale desumere la disponibilità di tali armi da parte del ricorrente, che ha subìto una perquisizione con esito negativo e non è stato mai rinvenuto in possesso di armi. La difesa contesta anche il vizio di motivazione in ordine 1 all'asserita bonifica dell'autovettura che sarebbe stata effettuata dallo IT, anche perché, se non riuscita, avrebbe indotto l'autore ad astenersi dall'uso della stessa. 3.3. Violazione di legge per omessa motivazione sugli argomenti addotti dalla difesa nel corso dell'udienza. 3.4. Mancanza di motivazione per essere stati acriticamente riproposti gli assunti accusatori. A titolo di esempio il ricorso richiama alcuni brevi passaggi della richiesta di applicazione della misura cautelare e dell'ordinanza del riesame per evidenziare il difetto di un'autonoma valutazione degli elementi a carico del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 1. L'incertezza dell'orario di inizio dell'udienza camerale, conseguente ad alcune correzioni sull'avviso, della quale il ricorrente si duole con il primo motivo di ricorso, dà luogo a nullità relativa, anche perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dal dirigente (così sez. 3, n. 12516 del 24/02/2011, Rv. 249777; cfr. anche Sez. 1, n. 6686 del 01/12/1999 Rv.). La nullità in parola deve, pertanto, ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, attesa la comparizione nell'udienza camerale del difensore che, pur eccependo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza del 24/1/2023, comunque esercitava la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 184 cod. proc. pen.; né alcuna nullità può riconoscersi in considerazione dell'assenza del ricorrente IT SE NO all'udienza, non risultando che lo stesso abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata che, invece, risulta avere dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato: sulla scorta delle risultanze di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, dell'analisi di immagini estrapolate da telecamere di videosorveglianza, di servizi di osservazione e controllo, di perquisizioni e sequestri, nonché di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, infatti, il Tribunale del riesame ha riconosciuto non solo l'esistenza della cosca di 'ndrangheta Corigliano-Comito - già riconosciuta, peraltro, da sentenze richiamate nell'ordinanza - ma anche gravi indizi della partecipazione dello IT alla stessa, in ragione del contributo apportato alle azioni delittuose del gruppo, in primo luogo con la sua partecipazione ad una pluralità di incontri con il boss CO ME detto "zu Micu", tra i quali il provvedimento impugnato ha ricordato non solo quello del 4/3/2022, menzionato nel ricorso, ma altro in data 1/4/2021 e la partecipazione ad un summit con lo stesso ME 2 ed altri il 19/3/2022, nonché una pluralità di captazioni di conversazJoni su rilevanti questioni associative, quali la spartizione dei proventi di estorsioni e la detenzione di armi in uso al sodalizio. A tal proposito, anche il rilievo difensivo volto a valorizzare l'esito negativo di una perquisizione subita dal ricorrente non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, laddove questa, dopo aver richiamato conversazioni captate dalle quali appariva evidente l'interessamento dello IT alle armi ed alla persona che avrebbe dovuto fornirle (tale Rizza, poi effettivamente rinvenuto in possesso di armi), ha evidenziato anche che proprio l'intercettazione ch conversazioni alle quali partecipava il ricorrente ed il monitoraggio dei soggetti intercettati, tramite geolocalizzazione, ha consentito di addivenire al sequestro di armi nel terreno di proprietà del fratello del RB, principale interlocutore dello IT, indicato anche in conversazioni tra diversi associati come la persona alla quale era affidata la gestione di armi. Anche sul punto, pertanto, deve riconoscersi la congruenza della motivazione dell'ordinanza impugnata riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua genericità, non avendo la difesa in alcun modo specificato a quali censure o argomentazioni l'ordinanza avrebbe omesso di dare adeguata risposta. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, non potendosi in alcun modo riconoscere, nell'articolata motivazione del provvedimento, volta ad approfondire le censure rivolte all'ordinanza genetica, il difetto di un'autonoma valutazione sulla base della mera coincidenza di alcune espressioni: in tema di misure cautelari personali, infatti, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - anche quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè - come nel caso di specie - emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale. (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Rv. 27440301) 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp..att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente