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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29385/2022 R.G.A.C.
TRIBUANLE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/09/2025, nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano, è comparso per e per delega dell' avv. Paolo D'Avino, l'avv. Siria Farina la quale si Pt_1 riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento con vitto- ria di spese. Chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Giudice, terminata la discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelle- ria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 29385/2022
r.g.a.c.
TRA
, , rapp.ta e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Paolo D'Avino, , ed elettivamente C.F._1
1
domiciliato in Nola Cis isola 4 Torre
- APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, l' impugnava la sentenza n. Parte_2
377/2022 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 29.12.2021
e depositata in data 23.09.2022, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
0712015006072069000, compensando integralmente le spese proces- suali.
Tanto premesso, l'appellante impugnava la predetta sentenza per l'inesistenza della cartella esattoriale impugnata;
per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo;
per l'erronea valutazione del Giudice riguardo la prescrizione del credito.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di acco- gliere l'appello e per l'effetto dichiarare l'inesistenza della cartella esatto- riale n. 0712015006072069000; in subordine, chiedeva di accertar e di- chiarare la regolarità della notifica della cartella impugnata e l'inammis- sibilità dell'opposizione proposta in I grado;
in via ancora gradata, chie- deva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passi- va;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
---
2
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le pre- scrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma di- scorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confu- tazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisio- ne.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni con- trastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione è così formulata: l'estratto di ruolo non è impu- gnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di ap- palto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pub- blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decre- to o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del D.P.R.
n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Dispo- sizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ri-
3
tenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di cre- diti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le en- trate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esa- zione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i credi- ti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoria- le, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vi- gore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costitu- zionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tu- tela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invali- damente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della car- tella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi.
Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'a- zione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito
4
dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni sta- to e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si in- tende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solita- mente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come det- to, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tribu- taria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricor- dato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può propor- re opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comun- que prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecu- tivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presuppo- sto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto pro- dromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto sol- tanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
5
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione ri- sulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione
(applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giuri- sprudenza. In particolare, si evidenzia che, anche successivamente alle
Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notifica- ta), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in rela- zione alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
29385/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e CP_1 la cartella esattoriale n. 0712015006072069000
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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TRIBUANLE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/09/2025, nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano, è comparso per e per delega dell' avv. Paolo D'Avino, l'avv. Siria Farina la quale si Pt_1 riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento con vitto- ria di spese. Chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Il Giudice, terminata la discussione, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelle- ria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inseri- re nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 29385/2022
r.g.a.c.
TRA
, , rapp.ta e Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Paolo D'Avino, , ed elettivamente C.F._1
1
domiciliato in Nola Cis isola 4 Torre
- APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto Controparte_2 P.IVA_2
p.t.
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, l' impugnava la sentenza n. Parte_2
377/2022 del Giudice di Pace di Procida, pubblicata in data 29.12.2021
e depositata in data 23.09.2022, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
0712015006072069000, compensando integralmente le spese proces- suali.
Tanto premesso, l'appellante impugnava la predetta sentenza per l'inesistenza della cartella esattoriale impugnata;
per l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo;
per l'erronea valutazione del Giudice riguardo la prescrizione del credito.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di acco- gliere l'appello e per l'effetto dichiarare l'inesistenza della cartella esatto- riale n. 0712015006072069000; in subordine, chiedeva di accertar e di- chiarare la regolarità della notifica della cartella impugnata e l'inammis- sibilità dell'opposizione proposta in I grado;
in via ancora gradata, chie- deva di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passi- va;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
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2
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le pre- scrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma di- scorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confu- tazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisio- ne.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni con- trastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l.
21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione è così formulata: l'estratto di ruolo non è impu- gnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di ap- palto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pub- blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decre- to o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del D.P.R.
n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Dispo- sizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ri-
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tenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di cre- diti.
Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le en- trate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esa- zione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i credi- ti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoria- le, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vi- gore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costitu- zionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tu- tela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invali- damente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della car- tella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi.
Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'a- zione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito
4
dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni sta- to e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v.
Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di
“impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si in- tende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solita- mente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni
Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come det- to, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tribu- taria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricor- dato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può propor- re opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comun- que prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecu- tivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presuppo- sto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività
“qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto pro- dromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto sol- tanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
5
Nel caso di specie, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione ri- sulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione
(applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giuri- sprudenza. In particolare, si evidenzia che, anche successivamente alle
Sezioni Unite n. 19704/2015 (che hanno ammesso l'impugnazione dell'estratto di ruolo solo nel caso di cartella non validamente notifica- ta), si registravano contrasti nelle decisioni dei giudici di merito in rela- zione alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
29385/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo e CP_1 la cartella esattoriale n. 0712015006072069000
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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