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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Viale Abruzzo n.132, presso lo studio dell'Avv.to Antonella Capretti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Chieti, CP_1 C.F._2
Via C. De Lollis n. 10, presso lo studio dell'Avv. Elena Santarelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: regolamentazione dei rapporti genitoriali. CONCLUSIONI: per il ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, atteso il conclamato attuale stato detentivo del ricorrente disporre: 1) in via temporanea e, comunque, fino alla fine di detto periodo, l'affido esclusivo della minore alla Per_1 madre, sig.ra ; 2) sospendere la frequentazione padre-figlia fino alla CP_1 fine del periodo detentivo del ricorrente ovvero disporre che la frequentazione venga calendarizzata e monitorata dal Servizio Sociale competente per territorio sempre compatibilmente con l'attuale situazione ristretta del 3) Pt_1 sospendere il versamento dell'assegno disposto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e a carico del ricorrente attese le sue evidenti Per_1 condizioni economiche e la mancanza di risorse e/o rendite da lavoro o altro cui possa attingere per poter assolvere a tale onere 4) liquidare i compensi al difensore come da istanza che si produce e deposita essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per la resistente: IN VIA PRINCIPALE: disporre che il padre versi alla figlia un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia. In accoglimento della DOMANDA RICONVENZIONALE: disporre in favore dell'istante, CP_1 l'affidamento esclusivo della minore , nata a [...] il
[...] Persona_2
07/09/2013 ed ivi residente a[...], con rappresentanza piena ed esclusiva in ambito sanitario e scolastico/educativo. Disporre la frequentazione paterna esclusivamente con la protezione dei servizi sociali. Con vittoria di spese e competenze professionali. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.2.2024 il sig. ha chiesto “disporre Parte_1 una riduzione della somma posta a carico dell'istante a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura di €.100,00 ovvero in altra maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia”. Ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
durata dal 2014 al gennaio 2017 dalla quale è nata, in data 7.9.2013, la
[...] figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Cessata la convivenza tra le parti, la sig.ra incardinava CP_1 procedimento per regolamentazione affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi l'intestato Tribunale iscritto al nr.680/2017 R.G.A.C.C. Il Tribunale, con ordinanza del 14.11.2017, aveva disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre, ed un assegno di mantenimento, a carico del padre di € 550,00 mensili, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Ha, altresì, evidenziato di aver perso il lavoro nel 2018, rimanendo disoccupato e privo di entrate, ad eccezione del reddito di cittadinanza, peraltro in parte fatte oggetto di sequestro preventivo penale. Si è costituita la sig.ra eccependo che la controparte è di fatto CP_1 inadempiente dall'ottobre 2019 ad oggi, come può evincersi dal proc. n. 376/2023 RGNR, incardinato dinanzi al Tribunale penale monocratico di Chieti, in cui il sig. è imputato del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. per aver negato il Pt_1 sostentamento economico alla figlia, corrispondendo solo occasionalmente delle somme. Difatti, con scrittura privata del 2023, i nonni paterni si sono obbligati a corrispondere alla madre la somma di € 300,00 al posto del figlio, disoccupato. Ha, infine, dedotto che, nonostante il livello di istruzione del ricorrente, questi avrebbe perso il lavoro per cause a lui imputabili e che avrebbe tenuto un comportamento poco consono al ruolo di padre. Ciò detto, si osserva quanto segue. Unica questione, allo stato controversa, rimane l'entità dell'assegno economico a carico del padre. Difatti, a seguito dello stato di detenzione sopravvenuto del ricorrente, la difesa del sig. ha, lodevolmente, concluso per l'affidamento esclusivo della Pt_1 minore alla madre, con collocamento della stessa presso la resistente e sospensione delle visite padre-figlia fino alla fine dello stato di detenzione (dovendosi, poi, in mancanza di accordo, rivalutare la capacità genitoriale del padre). Quanto all'importo economico, posto che i genitori paterni contribuiscono già nella misura di € 300,00 mensili al mantenimento della minore in ragione della scrittura privata 4.12.2023, ritiene il Tribunale di poter confermare, sotto l'aspetto economico, l'importo complessivo stabilito con la ordinanza del 14.11.2017 (€ 550,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese generali), ma di poter sospendere l'obbligo del pagamento della sola somma di € 250,00 rivalutabili, fino alla fine dello stato di detenzione del ricorrente. Posto che la sospensione, in quota parte, del mantenimento è accordato per ragioni oggettive (perdita del lavoro e stato di detenzione), le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1.- dispone, allo stato, l'affido esclusivo della minore alla madre, sig.ra Per_1
(C.F.: ), con collocamento presso di lei e CP_1 C.F._2 sospensione delle visite padre-figlia;
2.- conferma le statuizioni economiche adottate dal Tribunale di Chieti con la ordinanza del 14.11.2017 sospendendo l'obbligo del pagamento della sola somma di € 250,00 rivalutabili, fino alla fine dello stato di detenzione del ricorrente;
3.- compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18.9.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI
in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Parte_1 C.F._1
Viale Abruzzo n.132, presso lo studio dell'Avv.to Antonella Capretti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Chieti, CP_1 C.F._2
Via C. De Lollis n. 10, presso lo studio dell'Avv. Elena Santarelli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: regolamentazione dei rapporti genitoriali. CONCLUSIONI: per il ricorrente: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, atteso il conclamato attuale stato detentivo del ricorrente disporre: 1) in via temporanea e, comunque, fino alla fine di detto periodo, l'affido esclusivo della minore alla Per_1 madre, sig.ra ; 2) sospendere la frequentazione padre-figlia fino alla CP_1 fine del periodo detentivo del ricorrente ovvero disporre che la frequentazione venga calendarizzata e monitorata dal Servizio Sociale competente per territorio sempre compatibilmente con l'attuale situazione ristretta del 3) Pt_1 sospendere il versamento dell'assegno disposto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e a carico del ricorrente attese le sue evidenti Per_1 condizioni economiche e la mancanza di risorse e/o rendite da lavoro o altro cui possa attingere per poter assolvere a tale onere 4) liquidare i compensi al difensore come da istanza che si produce e deposita essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per la resistente: IN VIA PRINCIPALE: disporre che il padre versi alla figlia un assegno di mantenimento nella misura ritenuta di giustizia. In accoglimento della DOMANDA RICONVENZIONALE: disporre in favore dell'istante, CP_1 l'affidamento esclusivo della minore , nata a [...] il
[...] Persona_2
07/09/2013 ed ivi residente a[...], con rappresentanza piena ed esclusiva in ambito sanitario e scolastico/educativo. Disporre la frequentazione paterna esclusivamente con la protezione dei servizi sociali. Con vittoria di spese e competenze professionali. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.2.2024 il sig. ha chiesto “disporre Parte_1 una riduzione della somma posta a carico dell'istante a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura di €.100,00 ovvero in altra maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia”. Ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra CP_1
durata dal 2014 al gennaio 2017 dalla quale è nata, in data 7.9.2013, la
[...] figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Cessata la convivenza tra le parti, la sig.ra incardinava CP_1 procedimento per regolamentazione affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi l'intestato Tribunale iscritto al nr.680/2017 R.G.A.C.C. Il Tribunale, con ordinanza del 14.11.2017, aveva disposto l'affido condiviso della minore, collocata presso la madre, ed un assegno di mantenimento, a carico del padre di € 550,00 mensili, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Ha, altresì, evidenziato di aver perso il lavoro nel 2018, rimanendo disoccupato e privo di entrate, ad eccezione del reddito di cittadinanza, peraltro in parte fatte oggetto di sequestro preventivo penale. Si è costituita la sig.ra eccependo che la controparte è di fatto CP_1 inadempiente dall'ottobre 2019 ad oggi, come può evincersi dal proc. n. 376/2023 RGNR, incardinato dinanzi al Tribunale penale monocratico di Chieti, in cui il sig. è imputato del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p. per aver negato il Pt_1 sostentamento economico alla figlia, corrispondendo solo occasionalmente delle somme. Difatti, con scrittura privata del 2023, i nonni paterni si sono obbligati a corrispondere alla madre la somma di € 300,00 al posto del figlio, disoccupato. Ha, infine, dedotto che, nonostante il livello di istruzione del ricorrente, questi avrebbe perso il lavoro per cause a lui imputabili e che avrebbe tenuto un comportamento poco consono al ruolo di padre. Ciò detto, si osserva quanto segue. Unica questione, allo stato controversa, rimane l'entità dell'assegno economico a carico del padre. Difatti, a seguito dello stato di detenzione sopravvenuto del ricorrente, la difesa del sig. ha, lodevolmente, concluso per l'affidamento esclusivo della Pt_1 minore alla madre, con collocamento della stessa presso la resistente e sospensione delle visite padre-figlia fino alla fine dello stato di detenzione (dovendosi, poi, in mancanza di accordo, rivalutare la capacità genitoriale del padre). Quanto all'importo economico, posto che i genitori paterni contribuiscono già nella misura di € 300,00 mensili al mantenimento della minore in ragione della scrittura privata 4.12.2023, ritiene il Tribunale di poter confermare, sotto l'aspetto economico, l'importo complessivo stabilito con la ordinanza del 14.11.2017 (€ 550,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese generali), ma di poter sospendere l'obbligo del pagamento della sola somma di € 250,00 rivalutabili, fino alla fine dello stato di detenzione del ricorrente. Posto che la sospensione, in quota parte, del mantenimento è accordato per ragioni oggettive (perdita del lavoro e stato di detenzione), le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1.- dispone, allo stato, l'affido esclusivo della minore alla madre, sig.ra Per_1
(C.F.: ), con collocamento presso di lei e CP_1 C.F._2 sospensione delle visite padre-figlia;
2.- conferma le statuizioni economiche adottate dal Tribunale di Chieti con la ordinanza del 14.11.2017 sospendendo l'obbligo del pagamento della sola somma di € 250,00 rivalutabili, fino alla fine dello stato di detenzione del ricorrente;
3.- compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18.9.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco TURCO dott. Guido CAMPLI