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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4614/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MERONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIGNATI CP_1 C.F._2
LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e degli Avv. TURCONI SORMANI
MATTEO e PECILE ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti conclusioni:
“- il resistente lascerà la casa coniugale entro tre mesi dalla sentenza;
- le parti si impegnano a firmare entro un mese dalla sentenza un contratto di locazione ad uso non abitativo di sei anni per il capannone di via Manzoni 10/14, Robecchetto con ad un canone CP_2 di € 250 al mese, concordano di prevedere la facoltà di recesso del conduttore con preavviso di un anno;
- spese compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Porto Valtravaglia in data Pt_1 CP_1
24.09.1977 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1977), optando per il regime della separazione dei beni e stabilivano come casa coniugale l'abitazione sita in Robecchetto con Induno, via Manzoni, n.10, di esclusiva proprietà della IG.ra (v. doc. 3 di parte ricorrente). Pt_1
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, di ordinare al IG. di rilasciare la casa coniugale, di CP_1 proprietà esclusiva della ricorrente, liberandola dai suoi effetti personali “entro e non oltre 1 mese dalla pronuncia dei provvedimenti presidenziali di separazione”.
In data 05.02.2025 si costituiva il IG. ediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri E , Parte_1 CP_1
coniugatisi in Porto Valtravaglia in data 24.09.1977 (matrimonio trascritto nei Registri
Pag. 2 di 3 dell'Ufficio di Stato Civile di Porto Valtravaglia al n. 9, parte II, serie A, anno 1977) alle condizioni ut supra riportate e qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Valtravaglia in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4614/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MERONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIGNATI CP_1 C.F._2
LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, e degli Avv. TURCONI SORMANI
MATTEO e PECILE ALESSANDRO
PARTE RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti conclusioni:
“- il resistente lascerà la casa coniugale entro tre mesi dalla sentenza;
- le parti si impegnano a firmare entro un mese dalla sentenza un contratto di locazione ad uso non abitativo di sei anni per il capannone di via Manzoni 10/14, Robecchetto con ad un canone CP_2 di € 250 al mese, concordano di prevedere la facoltà di recesso del conduttore con preavviso di un anno;
- spese compensate”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I IGg.ri e contraevano matrimonio concordatario in Porto Valtravaglia in data Pt_1 CP_1
24.09.1977 (matrimonio trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1977), optando per il regime della separazione dei beni e stabilivano come casa coniugale l'abitazione sita in Robecchetto con Induno, via Manzoni, n.10, di esclusiva proprietà della IG.ra (v. doc. 3 di parte ricorrente). Pt_1
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe Pt_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, di ordinare al IG. di rilasciare la casa coniugale, di CP_1 proprietà esclusiva della ricorrente, liberandola dai suoi effetti personali “entro e non oltre 1 mese dalla pronuncia dei provvedimenti presidenziali di separazione”.
In data 05.02.2025 si costituiva il IG. ediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri E , Parte_1 CP_1
coniugatisi in Porto Valtravaglia in data 24.09.1977 (matrimonio trascritto nei Registri
Pag. 2 di 3 dell'Ufficio di Stato Civile di Porto Valtravaglia al n. 9, parte II, serie A, anno 1977) alle condizioni ut supra riportate e qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Valtravaglia in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 12 marzo
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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