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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e Previdenza di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/10/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1702/2024 R.g./Lav., a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in alla Via dei Mille Parte_2
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura notarile in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di AR Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 11.11.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°433/2024 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, al riconoscimento di uno stato invalidante pari al 76,30%, quindi di essere in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di invalidità, ex art. 13 L. n°118/71 dalla data della domanda amministrativa, per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto, avendone i requisiti anche economici, all'assegno d'invalidità dalla data del 06.11.2023, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
pagina 2 di 3 Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto, avendone anche i requisiti economici, a percepire l'assegno mensile di invalidità e che l' dovrà CP_2 erogare dalla data di riconoscimento (06.11.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge, in presenza anche dei requisiti economici da parte del ricorrente.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP, ridotte della metà perché una domanda non è stata accolta e per la quale è seguita poi la rinuncia, che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'invalidità civile, ex art. 13 L. n°118/71, a decorrere dalla data di riconoscimento del
06.11.2023 (domanda amministrativa) ed avendone i requisiti economici anche a percepire la relativa indennità ed aumentata degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.764,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M.
n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/10/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e Previdenza di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10/10/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1702/2024 R.g./Lav., a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta ed a seguito dello scioglimento della relativa riserva, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in alla Via dei Mille Parte_2
n°171, elegge domicilio, in virtù di procura notarile in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di AR Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 11.11.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°433/2024 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento di quanto richiesto, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
già presenti al momento della domanda amministrativa.
Esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporne una nuova.
Il nuovo Ctu, nel riesaminare e valutare lo stato della parte istante, nonché la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la parte ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale sin dalla domanda amministrativa, atteso che le sintomatologie presenti al momento della visita medico legale erano documentate debitamente, quindi, concludeva che le condizioni psico-fisiche erano tali, da aver diritto, al riconoscimento di uno stato invalidante pari al 76,30%, quindi di essere in possesso dei requisiti previsti per l'assegno di invalidità, ex art. 13 L. n°118/71 dalla data della domanda amministrativa, per cui rivedeva le conclusioni della precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto, avendone i requisiti anche economici, all'assegno d'invalidità dalla data del 06.11.2023, domanda amministrativa, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
pagina 2 di 3 Ne consegue l'accoglimento della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente del requisito sanitario e del derivante diritto, avendone anche i requisiti economici, a percepire l'assegno mensile di invalidità e che l' dovrà CP_2 erogare dalla data di riconoscimento (06.11.2023) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge, in presenza anche dei requisiti economici da parte del ricorrente.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' e liquidate come da CP_2 dispositivo, così come le spese di CTU della fase di ATP, ridotte della metà perché una domanda non è stata accolta e per la quale è seguita poi la rinuncia, che di merito, le quali si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che la parte ricorrente, avente i requisiti sanitari per aver diritto ad ottenere l'invalidità civile, ex art. 13 L. n°118/71, a decorrere dalla data di riconoscimento del
06.11.2023 (domanda amministrativa) ed avendone i requisiti economici anche a percepire la relativa indennità ed aumentata degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in
€.764,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito (tenuto conto dello scaglione di valore del giudizio ritenuto indeterminabile secondo la S.C. e in applicazione dei Parametri minimi in Vigore), in favore dell'Avv. Maria Angela LONGO, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M.
n°147/2022;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 10/10/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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