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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3276/2024
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3276/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2768/2024, pubblicata in data
6/6/2024, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Andrea Sinagra (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. )), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Orefice (C.F.
) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2025, che si intendono qui integralmente riportate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 2768/2024 pubblicata in data 6/6/2024, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, “ ), volta ad ottenere la condanna
[...] Pt_1 del al pagamento della somma di € 76.387,50, IVA Controparte_1 inclusa, quale corrispettivo per la presa in carico globale di un nucleo familiare 2 R.G. n. 3276/2024 affidatole dalla predetta amministrazione per l'attuazione di un progetto educativo finalizzato ad azione di sostegno ai minori in difficoltà e alla loro famiglia – con prestazioni eseguite dal mese di ottobre 2017 al mese di febbraio 2021, così ha deciso la causa:
“1) Rigetta la domanda principale di pagamento;
2) Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;
3) Condanna al pagamento delle spese Parte_2 di lite in favore degli avv.ti Orefice Andrea e Lemmo Gianluca, difensori del
Comune di dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 7.200,00 CP_1 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il , deducendo, quali Controparte_1 motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva rigettato la domanda sull'erroneo presupposto della necessità della forma scritta dell'accordo contrattuale con il mentre CP_1 invece l'obbligazione dedotta in giudizio trovava la sua fonte direttamente nella legge, ed in particolare nell'art. 6, L. n. 328/2000;
- che, infatti, la legge imponeva alla parte appellata di farsi carico delle prestazioni rese da essa esponente;
- che, in particolare, la L. n. 328/2000 “obbliga i Comuni a livello locale a garantire la programmazione e l'organizzazione di detto sistema fornendo assistenza sociale e materiale ai soggetti facenti parte delle cosiddette fasce deboli”;
- che soltanto nelle ipotesi in cui manchi un obbligo ex lege l'acquisizione della prestazione è rimessa alla volontà della pubblica amministrazione, con conseguente applicazione della normativa che prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità;
- che, inoltre, il Tribunale di Napoli Nord “avrebbe potuto agevolmente applicare in via analogica” la disciplina legislativa in tema di lavori di somma urgenza, con particolare riferimento all'art. 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000;
- che, in ogni caso, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare la mancata contestazione, da parte del , di tutte le fatture prodotte in Controparte_1 giudizio, le quali erano state regolarmente ricevute;
3 R.G. n. 3276/2024
- che, quanto al rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., “pur non condividendo questa tesi”, essa appellante si chiedeva perché il primo Giudice non avesse autorizzato la chiamata in causa del funzionario comunale che aveva conferito l'incarico relativo alle prestazioni oggetto di causa.
Pertanto, ha così concluso:
“1) Accogliere il presente gravame per i motivi spiegati in atti e per l'effetto riformare la Sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Napoli Nord accogliendo le domande formulate in primo grado dalla Parte_2 siccome fondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) Accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento per CP_1 CP_1 legge delle rette mensili per il servizio e l'assistenza per il nucleo affidato alla
per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonchè per Parte_2 tutte le ragioni espresse nel presente atto;
3) Accogliere il presente gravame in considerazione del riconoscimento in massa passiva delle fatture insolute con l'effetto che risultano dovute all'appellante anche le rette per gli anni 2019, 2020 e 2021 per i motivi espressi nel presente atto;
4) Accertato il danno patito dalla Parte_2 condannare il al pagamento … della somma complessiva Controparte_1 di euro 76.387,50 iva inclusa (settantaseimilatrecentottantasette/50) in riferimento alle fatture insolute degli anni 2019, 2020 e 2021 o la maggiore somma che il Giudice vorrà determinare e liquidare ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali e maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. e per tutti i motivi indicati nel presente atto”.
§ 3. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'inammissibilità Controparte_1 del gravame, in quanto redatto in distonia rispetto ai parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso perché del tutto infondato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 4. Con ricorso depositato in data 5/12/2024 l'appellante ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 5. Con ordinanza resa in data 6/3/2025 il Collegio ha rigettato l'invocata inibitoria e fissato, per la decisione della causa, udienza di discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusive. 4 R.G. n. 3276/2024
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il testo dell'art. 342
c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr., fra le tante, Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass.
16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla – fatto salvo quanto si dirà più Pt_1 diffusamente infra con riguardo ai singoli motivi di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 – è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi 5 R.G. n. 3276/2024 esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
§ 7. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.1. Quanto all'assunto della secondo cui l'obbligo del Comune di Pt_1
, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle prestazioni CP_1 erogate al nucleo familiare di cui all'incarico in discussione, troverebbe la sua fonte direttamente nella L. n. 328/2000, l'inconsistenza dello stesso discende dalle seguenti considerazioni:
- è vero che l'art. 6, comma 4, L. n. 328/2000, nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio, prevede, riguardo ai soggetti per i quali sia necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, che il comune in cui essi hanno la residenza “assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- tuttavia, è altrettanto vero che, come ripetutamente affermato dalla Corte del diritto, la richiamata disposizione va contemperata con la disciplina di cui agli artt. 183 e 191, D.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;
- ciò vuol dire che tale obbligo di assistenza, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma del citato art. 6, comma 4, L. n. 328/2000, laddove dispone che il comune debba essere “previamente informato”), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. 22/2/2022, n. 5869; Cass. 2/12/2016, n. 24655; Cass. 6 R.G. n. 3276/2024 10/6/2010, n. 14000; più di recente, v. Cass. 3/1/2025, n. 86, in motivazione, punto 34);
- tali principi trovano applicazione non soltanto nei casi di ricovero stabile delle persone bisognose delle prestazioni presso strutture residenziali, ma, altresì, ove, come nella fattispecie in esame, si tratti dell'erogazione di servizi a livello domiciliare;
- infatti, l'evidenziata necessità del rispetto del vincolo della copertura finanziaria, oltre ad avere valenza di carattere generale, trova conferma nello stesso impianto della menzionata L. n. 328/2000, la quale, nell'art. 4, nel disciplinare il finanziamento delle politiche sociali, stabilisce che le varie amministrazioni competenti concorrono con le dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, tra cui i comuni, i quali provvedono con i propri bilanci e le risorse loro assegnate dal fondo nazionale per le politiche sociali;
- il richiamo alla normativa in tema di contratti con la pubblica amministrazione impone la necessità, anche nella materia in questione, di consacrare l'accordo contrattuale in forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (cfr., fra le tante,
Cass. 28/10/2024, n. 27814; Cass. 21/11/2023, n. 32337);
- ne deriva che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la pretesa creditoria fatta valere dall'odierna appellante, stante la mancanza di accordo scritto raggiunto fra le parti;
- ed è appena il caso di precisare che proprio il richiamato bilanciamento fra contrapposte esigenze, mediato attraverso la dinamica della contrattazione secondo il rispetto della copertura finanziaria, esclude l'ipotizzata fonte legislativa dell'obbligo, a carico dell'amministrazione comunale, di pagamento del corrispettivo in favore di chi abbia eseguito le prestazioni assistenziali.
§ 7.2. Né ha maggior pregio la doglianza con cui la recrimina che il Pt_1
Tribunale di Napoli Nord avrebbe dovuto applicare, in via analogica, la disciplina in tema di lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000.
Sul punto, mette conto evidenziare come l'istante abbia basato la sua pretesa sull'invocata operatività della fattispecie dei lavori di somma urgenza soltanto con l'atto di appello, il che si sostanzia nella proposizione di una domanda nuova, che incontra il divieto dell'art. 345, comma 1, c.p.c., non avendo in primo grado mai svolto allegazioni difensive in ordine ai presupposti in fatto previsti dal citato art. 7 R.G. n. 3276/2024 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000 ai fini della esigibilità del credito avente ad oggetto il pagamento delle opere eseguite.
E ciò senza tener conto dell'evidente insussistenza delle condizioni per l'applicazione analogica della richiamata disposizione, riferentesi all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, conseguenti al “verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile”.
§ 7.3. Il motivo di appello consistente nel rimprovero al primo Giudice di non aver considerato la mancanza di contestazione del delle “fatture” versate CP_1 in atti è un fuor d'opera, tenuto conto che, da un lato, l'onere di contestazione può riguardare soltanto i fatti e le allegazioni difensive della controparte e non anche i documenti prodotti (cfr. Cass. 26/6/2025, n. 17261) e, dall'altro, la rilevata carenza di atto scritto rende in radice superflua ogni valutazione relativa alle fatture commerciali assunte dalla a fondamento dell'azione. Pt_1
§ 7.4. La statuizione di rigetto della domanda subordinata, formulata dalla Pt_1 nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non è stata attinta, a ben considerare, da alcuna pertinente critica contenuta nell'atto di appello.
L'appellante, infatti, si è in proposito limitata a dedurre di non condividere la decisione dell'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità, senza tuttavia contrapporvi alcuna argomentazione critica, nonché ad interrogarsi – puramente e semplicemente – sul perché il Tribunale non abbia consentito l'estensione della lite al funzionario comunale che le aveva conferito l'incarico di supportare il nucleo familiare in difficoltà.
Tutto ciò non consente al motivo di gravame di superare lo scrutinio di ammissibilità, nella prospettiva dei parametri formali di specificità delle doglianze di cui all'art. 342 c.p.c.
§ 7.5. Osserva poi il Collegio che nelle conclusioni dell'atto di appello (v. punto
4) l'istante ha dedotto, quale presupposto della richiesta di condanna del CP_1 al pagamento della somma di € 76.387,50, l'accertamento di un danno.
Il riferimento ad un presunto danno, in mancanza di ogni specifica allegazione circa i presupposti in fatto dell'eventuale pregiudizio sofferto, deve considerarsi del tutto inammissibile, posto che il primo Giudice ha ritenuto, rigettandola, che l'attrice avesse promosso un'azione contrattuale, con la conseguenza che la Pt_1 avrebbe dovuto proporre sul punto specifico motivo di gravame. 8 R.G. n. 3276/2024
§ 7.6. E' poi appena il caso di osservare come non possano in alcun modo esaminarsi i profili evidenziati per la prima volta dall'appellante nelle note conclusive depositate in data 11/6/2026, relativamente al riconoscimento, da parte del , degli obblighi dedotti in giudizio quali debiti fuori Controparte_1 bilancio, nonché alla lamentata eccessiva liquidazione delle spese processuali come operata dal primo Giudice.
Si tratta, in definitiva, di doglianze prospettate per la prima volta, e quindi in modo del tutto inammissibile, nelle predette note illustrative.
§ 8. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
§ 9. Le spese del grado seguono l'evidente soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dalla domanda e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, nonché con riduzione massima per la fase istruttoria. Il tutto con attribuzione all'avv. Andrea Orefice, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§ 10. E' infondata la domanda, avanzata dal , di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva concernente gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad indentificarne concretamente l'esistenza ai fini della relativa liquidazione, pur se su base equitativa (cfr. Cass. 30/5/2023, n. 15175).
§ 11 Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_2 notificato in data 8/7/2024, nei confronti del , avverso la Controparte_1 sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 6/6/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 R.G. n. 3276/2024 b) condanna l'appellante al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Orefice;
c) rigetta la domanda, avanzata dal , di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 12/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Michele Caccese Presidente relatore ed estensore;
dott. Stefano Celentano Consigliere;
dott. Pasquale Ucci Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3276/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2768/2024, pubblicata in data
6/6/2024, vertente
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura P.IVA_1
depositata in atti, dall'avv. Andrea Sinagra (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. )), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Orefice (C.F.
) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2025, che si intendono qui integralmente riportate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 2768/2024 pubblicata in data 6/6/2024, il Tribunale di Napoli
Nord, pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_2
(d'ora in poi, per brevità, “ ), volta ad ottenere la condanna
[...] Pt_1 del al pagamento della somma di € 76.387,50, IVA Controparte_1 inclusa, quale corrispettivo per la presa in carico globale di un nucleo familiare 2 R.G. n. 3276/2024 affidatole dalla predetta amministrazione per l'attuazione di un progetto educativo finalizzato ad azione di sostegno ai minori in difficoltà e alla loro famiglia – con prestazioni eseguite dal mese di ottobre 2017 al mese di febbraio 2021, così ha deciso la causa:
“1) Rigetta la domanda principale di pagamento;
2) Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;
3) Condanna al pagamento delle spese Parte_2 di lite in favore degli avv.ti Orefice Andrea e Lemmo Gianluca, difensori del
Comune di dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 7.200,00 CP_1 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il , deducendo, quali Controparte_1 motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva rigettato la domanda sull'erroneo presupposto della necessità della forma scritta dell'accordo contrattuale con il mentre CP_1 invece l'obbligazione dedotta in giudizio trovava la sua fonte direttamente nella legge, ed in particolare nell'art. 6, L. n. 328/2000;
- che, infatti, la legge imponeva alla parte appellata di farsi carico delle prestazioni rese da essa esponente;
- che, in particolare, la L. n. 328/2000 “obbliga i Comuni a livello locale a garantire la programmazione e l'organizzazione di detto sistema fornendo assistenza sociale e materiale ai soggetti facenti parte delle cosiddette fasce deboli”;
- che soltanto nelle ipotesi in cui manchi un obbligo ex lege l'acquisizione della prestazione è rimessa alla volontà della pubblica amministrazione, con conseguente applicazione della normativa che prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità;
- che, inoltre, il Tribunale di Napoli Nord “avrebbe potuto agevolmente applicare in via analogica” la disciplina legislativa in tema di lavori di somma urgenza, con particolare riferimento all'art. 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000;
- che, in ogni caso, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare la mancata contestazione, da parte del , di tutte le fatture prodotte in Controparte_1 giudizio, le quali erano state regolarmente ricevute;
3 R.G. n. 3276/2024
- che, quanto al rigetto della subordinata domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., “pur non condividendo questa tesi”, essa appellante si chiedeva perché il primo Giudice non avesse autorizzato la chiamata in causa del funzionario comunale che aveva conferito l'incarico relativo alle prestazioni oggetto di causa.
Pertanto, ha così concluso:
“1) Accogliere il presente gravame per i motivi spiegati in atti e per l'effetto riformare la Sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Napoli Nord accogliendo le domande formulate in primo grado dalla Parte_2 siccome fondate in fatto ed in diritto;
[...]
2) Accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento per CP_1 CP_1 legge delle rette mensili per il servizio e l'assistenza per il nucleo affidato alla
per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonchè per Parte_2 tutte le ragioni espresse nel presente atto;
3) Accogliere il presente gravame in considerazione del riconoscimento in massa passiva delle fatture insolute con l'effetto che risultano dovute all'appellante anche le rette per gli anni 2019, 2020 e 2021 per i motivi espressi nel presente atto;
4) Accertato il danno patito dalla Parte_2 condannare il al pagamento … della somma complessiva Controparte_1 di euro 76.387,50 iva inclusa (settantaseimilatrecentottantasette/50) in riferimento alle fatture insolute degli anni 2019, 2020 e 2021 o la maggiore somma che il Giudice vorrà determinare e liquidare ma sempre ed in ogni caso con cumulo di interessi legali e maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. e per tutti i motivi indicati nel presente atto”.
§ 3. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'inammissibilità Controparte_1 del gravame, in quanto redatto in distonia rispetto ai parametri formali di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso perché del tutto infondato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 4. Con ricorso depositato in data 5/12/2024 l'appellante ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
§ 5. Con ordinanza resa in data 6/3/2025 il Collegio ha rigettato l'invocata inibitoria e fissato, per la decisione della causa, udienza di discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusive. 4 R.G. n. 3276/2024
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.
Invero, è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il testo dell'art. 342
c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr., fra le tante, Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass.
16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla – fatto salvo quanto si dirà più Pt_1 diffusamente infra con riguardo ai singoli motivi di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 – è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi 5 R.G. n. 3276/2024 esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
§ 7. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7.1. Quanto all'assunto della secondo cui l'obbligo del Comune di Pt_1
, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle prestazioni CP_1 erogate al nucleo familiare di cui all'incarico in discussione, troverebbe la sua fonte direttamente nella L. n. 328/2000, l'inconsistenza dello stesso discende dalle seguenti considerazioni:
- è vero che l'art. 6, comma 4, L. n. 328/2000, nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio, prevede, riguardo ai soggetti per i quali sia necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, che il comune in cui essi hanno la residenza “assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- tuttavia, è altrettanto vero che, come ripetutamente affermato dalla Corte del diritto, la richiamata disposizione va contemperata con la disciplina di cui agli artt. 183 e 191, D.lgs. n. 267/2000, con la conseguenza che l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione;
- ciò vuol dire che tale obbligo di assistenza, benché previsto a tutela di un diritto costituzionalmente protetto (artt. 2, 32 e 38 Cost.), non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti (ed in tal senso va letta la norma del citato art. 6, comma 4, L. n. 328/2000, laddove dispone che il comune debba essere “previamente informato”), ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. 22/2/2022, n. 5869; Cass. 2/12/2016, n. 24655; Cass. 6 R.G. n. 3276/2024 10/6/2010, n. 14000; più di recente, v. Cass. 3/1/2025, n. 86, in motivazione, punto 34);
- tali principi trovano applicazione non soltanto nei casi di ricovero stabile delle persone bisognose delle prestazioni presso strutture residenziali, ma, altresì, ove, come nella fattispecie in esame, si tratti dell'erogazione di servizi a livello domiciliare;
- infatti, l'evidenziata necessità del rispetto del vincolo della copertura finanziaria, oltre ad avere valenza di carattere generale, trova conferma nello stesso impianto della menzionata L. n. 328/2000, la quale, nell'art. 4, nel disciplinare il finanziamento delle politiche sociali, stabilisce che le varie amministrazioni competenti concorrono con le dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, tra cui i comuni, i quali provvedono con i propri bilanci e le risorse loro assegnate dal fondo nazionale per le politiche sociali;
- il richiamo alla normativa in tema di contratti con la pubblica amministrazione impone la necessità, anche nella materia in questione, di consacrare l'accordo contrattuale in forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (cfr., fra le tante,
Cass. 28/10/2024, n. 27814; Cass. 21/11/2023, n. 32337);
- ne deriva che correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la pretesa creditoria fatta valere dall'odierna appellante, stante la mancanza di accordo scritto raggiunto fra le parti;
- ed è appena il caso di precisare che proprio il richiamato bilanciamento fra contrapposte esigenze, mediato attraverso la dinamica della contrattazione secondo il rispetto della copertura finanziaria, esclude l'ipotizzata fonte legislativa dell'obbligo, a carico dell'amministrazione comunale, di pagamento del corrispettivo in favore di chi abbia eseguito le prestazioni assistenziali.
§ 7.2. Né ha maggior pregio la doglianza con cui la recrimina che il Pt_1
Tribunale di Napoli Nord avrebbe dovuto applicare, in via analogica, la disciplina in tema di lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000.
Sul punto, mette conto evidenziare come l'istante abbia basato la sua pretesa sull'invocata operatività della fattispecie dei lavori di somma urgenza soltanto con l'atto di appello, il che si sostanzia nella proposizione di una domanda nuova, che incontra il divieto dell'art. 345, comma 1, c.p.c., non avendo in primo grado mai svolto allegazioni difensive in ordine ai presupposti in fatto previsti dal citato art. 7 R.G. n. 3276/2024 191, comma 3, D. lgs. n. 267/2000 ai fini della esigibilità del credito avente ad oggetto il pagamento delle opere eseguite.
E ciò senza tener conto dell'evidente insussistenza delle condizioni per l'applicazione analogica della richiamata disposizione, riferentesi all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, conseguenti al “verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile”.
§ 7.3. Il motivo di appello consistente nel rimprovero al primo Giudice di non aver considerato la mancanza di contestazione del delle “fatture” versate CP_1 in atti è un fuor d'opera, tenuto conto che, da un lato, l'onere di contestazione può riguardare soltanto i fatti e le allegazioni difensive della controparte e non anche i documenti prodotti (cfr. Cass. 26/6/2025, n. 17261) e, dall'altro, la rilevata carenza di atto scritto rende in radice superflua ogni valutazione relativa alle fatture commerciali assunte dalla a fondamento dell'azione. Pt_1
§ 7.4. La statuizione di rigetto della domanda subordinata, formulata dalla Pt_1 nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non è stata attinta, a ben considerare, da alcuna pertinente critica contenuta nell'atto di appello.
L'appellante, infatti, si è in proposito limitata a dedurre di non condividere la decisione dell'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità, senza tuttavia contrapporvi alcuna argomentazione critica, nonché ad interrogarsi – puramente e semplicemente – sul perché il Tribunale non abbia consentito l'estensione della lite al funzionario comunale che le aveva conferito l'incarico di supportare il nucleo familiare in difficoltà.
Tutto ciò non consente al motivo di gravame di superare lo scrutinio di ammissibilità, nella prospettiva dei parametri formali di specificità delle doglianze di cui all'art. 342 c.p.c.
§ 7.5. Osserva poi il Collegio che nelle conclusioni dell'atto di appello (v. punto
4) l'istante ha dedotto, quale presupposto della richiesta di condanna del CP_1 al pagamento della somma di € 76.387,50, l'accertamento di un danno.
Il riferimento ad un presunto danno, in mancanza di ogni specifica allegazione circa i presupposti in fatto dell'eventuale pregiudizio sofferto, deve considerarsi del tutto inammissibile, posto che il primo Giudice ha ritenuto, rigettandola, che l'attrice avesse promosso un'azione contrattuale, con la conseguenza che la Pt_1 avrebbe dovuto proporre sul punto specifico motivo di gravame. 8 R.G. n. 3276/2024
§ 7.6. E' poi appena il caso di osservare come non possano in alcun modo esaminarsi i profili evidenziati per la prima volta dall'appellante nelle note conclusive depositate in data 11/6/2026, relativamente al riconoscimento, da parte del , degli obblighi dedotti in giudizio quali debiti fuori Controparte_1 bilancio, nonché alla lamentata eccessiva liquidazione delle spese processuali come operata dal primo Giudice.
Si tratta, in definitiva, di doglianze prospettate per la prima volta, e quindi in modo del tutto inammissibile, nelle predette note illustrative.
§ 8. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
§ 9. Le spese del grado seguono l'evidente soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modificazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dalla domanda e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, nonché con riduzione massima per la fase istruttoria. Il tutto con attribuzione all'avv. Andrea Orefice, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§ 10. E' infondata la domanda, avanzata dal , di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva concernente gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad indentificarne concretamente l'esistenza ai fini della relativa liquidazione, pur se su base equitativa (cfr. Cass. 30/5/2023, n. 15175).
§ 11 Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione Parte_2 notificato in data 8/7/2024, nei confronti del , avverso la Controparte_1 sentenza n. 2768/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 6/6/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
9 R.G. n. 3276/2024 b) condanna l'appellante al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado, che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Orefice;
c) rigetta la domanda, avanzata dal , di condanna Controparte_1 dell'appellante al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 12/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.