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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4429/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 30/09/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Michele Sardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Canal (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da accordo riportato nel verbale di udienza del 28/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato chiedeva di revocare il provvedimento di Parte_1 cui al verbale d'udienza del 16/02/2022 nella causa n. RG VG 6915/2021, in punto di
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4429/2024 obbligo posto a carico del qui ricorrente di corrispondere alla resistente un assegno di divorzio.
A sostegno della propria domanda rappresentava che il medesimo era pensionato e percepiva una pensione mensile di circa € 3.000,00 lordi e inoltre che sullo stesso gravava in maniera esclusiva il mantenimento dei tre figli avuti da una successiva relazione.
Esposte quindi le mutate vicende familiari successive al suddetto provvedimento e le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la resistente con atto depositato telematicamente in data Controparte_1
27/12/2024, contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente, fornendo quindi la propria versione e rassegnando le relative conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/01/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
- l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare alla convenuta viene ridotto ad euro 225,00 mensili, con decorrenza dalla data odierna.
- Il ricorrente si impegna a versare alla convenuta con bonifico bancario anche gli arretrati dovuti per la rivalutazione Istat del precedente assegno: le parti concordano che a tale titolo sono dovuti euro 500 complessivi. Tale importo sarà versato entro il 28.2.2025.
- Spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso, 28/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4429/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4429/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 30/09/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Michele Sardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Canal (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4
suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da accordo riportato nel verbale di udienza del 28/01/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato chiedeva di revocare il provvedimento di Parte_1 cui al verbale d'udienza del 16/02/2022 nella causa n. RG VG 6915/2021, in punto di
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4429/2024 obbligo posto a carico del qui ricorrente di corrispondere alla resistente un assegno di divorzio.
A sostegno della propria domanda rappresentava che il medesimo era pensionato e percepiva una pensione mensile di circa € 3.000,00 lordi e inoltre che sullo stesso gravava in maniera esclusiva il mantenimento dei tre figli avuti da una successiva relazione.
Esposte quindi le mutate vicende familiari successive al suddetto provvedimento e le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la resistente con atto depositato telematicamente in data Controparte_1
27/12/2024, contestando la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente, fornendo quindi la propria versione e rassegnando le relative conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 28/01/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
- l'assegno di mantenimento che il ricorrente dovrà versare alla convenuta viene ridotto ad euro 225,00 mensili, con decorrenza dalla data odierna.
- Il ricorrente si impegna a versare alla convenuta con bonifico bancario anche gli arretrati dovuti per la rivalutazione Istat del precedente assegno: le parti concordano che a tale titolo sono dovuti euro 500 complessivi. Tale importo sarà versato entro il 28.2.2025.
- Spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso, 28/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4429/2024