Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8354/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 8354/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
VI (CL) il 27/05/1969,
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/06/1962,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
06/03/1993, tutti elettivamente domiciliati presso l'avv. Gianfilippo Spigno, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla citazione,
- parte attrice contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, e il Controparte_2 [...]
(c.f. ) in persona del pro tempore, CP_3 P.IVA_2 CP_4 tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
- parte convenuta pagina 1 di 23
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- accertare la propria competenza territoriale e funzionale a decidere su tutte le domande proposte dagli attori, dichiarando le parti convenute decadute ex art. 38 c.p.c. dalla facoltà di eccepire l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma per la domanda di risarcimento del danno proposta,
- in integrale riforma del provvedimento emesso in data 30 maggio 2023 notificato a mezzo PEC allo scrivente difensore in data 20 giugno 2023, con cui il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha deliberato il rigetto della domanda di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e per gli effetti:
-condannare la in persona del Controparte_1
Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante pro tempore e/o il in persona del dell' pro tempore e/o la Controparte_3 CP_4 CP_3
in persona del Prefetto pro tempore e/o il Controparte_5 [...]
Controparte_6
istituito presso il dall'art. 1 della
[...] Controparte_3
L. n. 512/1999, in persona del o del Legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, anche in considerazione della mancata osservanza della Direttiva 2004/80/CE, al pagamento in favore degli odierni attori delle seguenti somme evincibili dai dispositivi delle sentenze n. 2/2019 della Corte d'Assise d'Appello di Genova e n. 13388/2020 della Suprema
Corte di Cassazione allegate agli atti:
€ 120.000,00= a favore di per capitale;
Parte_1
€ 120.000,00= a favore di per capitale;
Parte_2
€ 60.000,00= a favore di per capitale;
Parte_3
€ 27.246,39= a favore di tutte le suddette parti in via solidale per le spese legali;
pagina 2 di 23 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, ovvero di altra maggiore o minore somma come meglio vista, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
ovvero, comunque, condannare la in Controparte_1 persona del e Legale Rappresentante pro tempore Controparte_2
e/o il in persona del pro tempore Controparte_3 Controparte_7
e/o la in persona del Prefetto pro tempore e/o il Controparte_5
Controparte_6
istituito presso il dall'art.
[...] Controparte_3
1 della L. n. 512/1999, in persona del o del Legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, anche in considerazione della mancata osservanza della Direttiva 2004/80/CE, al pagamento in favore degli odierni attori delle seguenti somme
€ 50.000,00= a favore di;
Parte_1
€ 50.000,00= a favore di;
Parte_2
€ 50.000,00= a favore di per capitale;
Parte_3 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, ovvero di altra maggiore o minore somma come meglio vista, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, per tutti i danni subiti e subendi da parte degli attori, secondo un criterio di equa riparazione del danno subito.
In via istruttoria si deducono i seguenti capitoli di prova per testi:
1- Vero che la signora al momento dell'omicidio del figlio Parte_1 era con lui convivente;
Per_1
2- Vero che il legame fra madre e figlio era ispirato al massimo affetto e a una notevole complicità;
3- Vero che dopo la morte del figlio la signora è piombata in Parte_1 uno stato di profonda prostrazione e depressione;
4- Vero che la Signora è invalida. Parte_1
A testi Signori:
nata il [...] e residente in [...]
nata il [...] e residente in [...]
nato il [...] e residente in [...]
nata il [...] e residente in [...]
pagina 3 di 23 Con vittoria delle spese relative al presente giudizio e al procedimento svoltosi davanti al e Controparte_8 con distrazione degli importi liquidati a titolo di onorari e spese a favore del difensore antistatario come previsto dall'art. 93 c.p.c.”.
Per parte convenuta:
“Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, In via preliminare:
- per il , dichiarare la carenza di legittimazione passiva Controparte_3 in relazione sia alla domanda principale sia alla domanda subordinata;
- declinare la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di
Roma, che si indica quale giudice territorialmente e funzionalmente competente ai sensi dell'art 25 c.p.c.;
In via subordinata, nel merito:
per la e per il Controparte_1 [...]
, rigettare in quanto infondate le domande ex adverso proposte, CP_3 per le ragioni illustrate in atti;
In denegato subordine, per la e per Controparte_1 il , nella denegata ipotesi di accoglimento delle Controparte_3 domande avversarie, pronunciare condanna esclusivamente a titolo di capitale in favore dei soli sig.ri e , Parte_2 Parte_1 limitatamente all'importo per tutti complessivo di € 50.000,00, ai sensi del
D.M. del 22 novembre 2019.
Con il favore delle spese”.
pagina 4 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (nuovo rito),
[...]
, e hanno intimato in Pt_1 Parte_2 Pt_3
giudizio la il , la Controparte_1 Controparte_3
ed il Controparte_5 [...]
istituito presso Controparte_6 il , sulla premessa di avere presentato richiesta di Controparte_3
indennizzo, ai sensi della legge 122/2016, e che tale istanza è stata respinta in quanto formulata oltre il termine di 60 giorni previsto ratione temporis dall'art. 13,
La domanda è volta ad ottenere il risarcimento del danno da tardivo recepimento della Direttiva 2004/80/CE, quantificato in complessivi €
327.246,39; in subordine (ovvero comunque, come poi indicato nella I memoria), l'indennizzo ai sensi della legge 122/2016, quindi € 50.000,00 a favore di ogni attore.
e si sono costituiti, rilevando Controparte_1 Controparte_3
come la domanda proposta sarebbe da intendersi quale domanda risarcitoria per non corretta attuazione della Direttiva 2004/80/CE (per aver introdotto il legislatore nazionale, quale condizione di accesso al fondo, il preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato), conseguentemente eccependo il difetto di legittimazione del CP_3
convenuto (e, per esso, della e del . Nel merito, viene CP_5 CP_6
argomentata la ritenuta infondatezza delle domande, sia sotto il profilo dell'an, escludendo profili di inadempimento in sede di recepimento, sia sotto il profilo del quantum.
pagina 5 di 23 Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. (nella II memoria le amministrazioni hanno eccepito che gli attori, con la propria memoria n. 1, avrebbero formulato domanda nuova, ed hanno sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Roma), all'udienza del 12.3.2024 il Giudice ha invitato ex art. 101 cpv c.p.c. le parti a verificare la necessità o meno di incidente di costituzionalità con riferimento alle domande formulate nei confronti del alla luce delle argomentazioni contenute in atti. Nelle note CP_3
depositate, parte attrice ha ritenuto che Tribunale disponesse di tutti gli elementi di fatto e di diritto per fornire una decisione costituzionalmente orientata;
parte convenuta ha sostenuto che la normativa in esame non presenti alcun vulnus di costituzionalità, da qui la non necessità di sollevare incidente di costituzionalità.
All'udienza del 23.5.2024, dopo ampia e approfondita discussione, il Giudice ha evidenziato alle parti che “potrebbe essere necessario approfondire le deduzioni in causa sulla capienza o meno di tutti i condebitori, considerata la documentazione agli atti e, in particolare, le istanze presentate al fondo ed i loro allegati”, con ordinanza riservata del 24.5.2024, ha formulato proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (“ritenuto all'esito del contraddittorio che, preliminarmente alla decisione sulle istanze delle parti, sia opportuna e necessaria la formulazione di proposta transattiva, tenuto conto della complessità delle questioni processuali e sostanziali coinvolte in causa che rendono evidente il potenziale interesse delle parti medesime ad addivenire ad un accordo conciliativo, formula alle parti la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: - versamento a favore di parte attrice ed a carico del convenuto dell'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro, oltre CP_3
pagina 6 di 23 contributo spese legali di 5.500,00 euro (oltre accessori), - per il resto, abbandono di causa a spese compensate”.
All'udienza del 22.10.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di non aderire alla proposta. È stata quindi fissata udienza cartolare al 5.3.2025 ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., concesso termine per il deposito delle relative note.
Solo parte attrice ha depositato comparsa conclusionale (richiamando -fra l'altro- anche la recente decisione della Corte giustizia Unione Europea, Sez.
V, 07/11/2024, n. 126/23, pronunciatasi su rinvio pregiudiziale del Tribunale
Venezia, 15/02/2023), entrambe le parti hanno depositato memoria di replica.
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. In fatto.
Gli attori sono rispettivamente madre, padre e sorella di , Persona_2
vittima di omicidio doloso in data 17.9.2016.
2.1. Per quanto interessa in causa, con giudicato penale (sentenza Corte
d'Assise di Genova del 14.6.2018 e d'appello del 20.2.2019, doc. 1, cui ha fatto seguito sentenza della di cassazione n. 13388/2020, doc. 2), è stata CP_9
riconosciuta una provvisionale in favore delle parti civili costituite (odierni attori), per € 120.000,00 ciascuno in favore dei genitori e per € 60.000,00 in favore della sorella, con condanna in solido a carico dei quattro imputati
( , , ). CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
Gli stessi imputati sono stati condannati a rifondere alle parti civili le spese di lite dei gradi di giudizio penale (liquidate in dispositivo in € 11.900,00 oltre accessori di legge per il primo grado e € 3.700,00 oltre accessori per il pagina 7 di 23 secondo grado, a carico solidale dei quattro imputati;
€ 4.500,00 oltre accessori per il giudizio di cassazione, a carico del solo ). CP_10
Il titolo esecutivo, unitamente all'atto di precetto per la somma di €
320.680,35, veniva notificato ai quattro condannati nei mesi di giugno e luglio
2021.
***
2.2. Gli odierni attori presentavano allora istanza ai sensi della Legge 7 luglio
2016 n. 122 finalizzata ad ottenere l'indennizzo dallo Stato italiano dovuto alle vittime di reati intenzionali violenti o ai parenti di persone decedute a seguito di un reato intenzionale violento, dapprima a mezzo PEC in data 1° febbraio
2022 e -con le richieste integrazioni- in data 31 maggio 2022 e 30 agosto 2022
(docc. 4, 5 e 6).
A seguito di preavviso di rigetto comunicato il 28.3.2023, cui seguivano osservazioni scritte, veniva adottato provvedimento di rigetto del 30.5.2023, comunicato il 20.6.2023, per inosservanza del termine di presentazione dell'istanza ex art. 13 comma 2 della legge n. 122/2016 (docc. 7, 8, 9).
In particolare, il Comitato ha respinto la domanda la domanda presentata dagli odierni attori in quanto depositata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 13 della legge 122/2016, ovverosia oltre 60 giorni dall'ultimo atto di esecuzione infruttuosamente esperita (coincidente la notifica dell'atto di precetto).
***
2.3. Avverso tale provvedimento, gli attori hanno instaurato il presente procedimento, ritenendo che:
- il termine di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13 della legge 122/2016 non sia perentorio e che, in ogni caso, la notifica dell'atto di precetto pagina 8 di 23 costituirebbe atto prodromico dell'esecuzione da instaurare contro il debitore e rinnovabile per sua intrinseca natura e, pertanto, a detto atto non potrebbe essere connessa alcuna decadenza.
- in ogni caso, ricorrerebbero i presupposti di oggettive difficoltà per ottenere il risarcimento legittimanti l'accesso al Fondo, non essendo necessario esperire un tentativo di esecuzione nei confronti dei responsabili.
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3. Inquadramento normativo. Diritto nazionale.
La legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge europea 2015-2016) alla Sezione II del
Capo III regola il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE (a seguito della procedura di infrazione 2011/4147).
Per quanto interessa in causa, con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, sono state inserite modifiche alla legge 122/2016, che hanno dato risposta ai rilievi avanzati a livello europeo sul non corretto recepimento della direttiva europea
2004/80/CE, con riguardo ai requisiti soggettivi da parte degli istanti e all'ammissione all'indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005.
La legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi da 592 a 596, e comma 492, ha, poi, introdotto ulteriori modifiche, fra cui la riapertura dei termini di presentazione delle domande per i delitti subiti dal 30 giugno 2005 alla data di entrata in vigore della legge 122/2016, e la riapertura dei termini per le istanze di coloro che hanno subito il reato di lesioni gravissime nonché per la rivalutazione dell'indennizzo nel caso di avvenuto riconoscimento.
Ciò posto, l'art. 11 della legge n. 122/2016 (nella versione in vigore dal 9 agosto 2019) prevede: “1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime pagina 9 di 23 di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
pagina 10 di 23 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.
In attuazione di quanto disposto dalla norma sono stati adottati il D.M. 31 agosto 2017 e, successivamente, il D.M. 22 novembre 2019, che hanno determinato gli importi e le modalità di erogazione a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.
Il successivo art. 12 della medesima legge n. 122/2016, nel regolare le condizioni di accesso all'indennizzo, nella versione in vigore dal 1.1.2020, prevede:
“1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità
pagina 11 di 23 oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11;
e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis”.
pagina 12 di 23 Ancora, l'art. 13, nel disciplinare la domanda di indennizzo, prevedeva (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019 al 8 dicembre 2023:
“1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale”.
pagina 13 di 23 A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. a), L. 24 novembre
2023, n. 168, la lettera b) dell'art. 13 è stata così modificata:
“b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
”.
Il termine di presentazione è stato modificato in 120 giorni.
***
4. Per quanto concerne il caso di specie, gli attori ritengono che la decisione del Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti del 20 giugno 2023 debba ritenersi illegittima e che la proposta domanda risarcitoria sia fondata, dal momento che la giurisprudenza nazionale -attraverso interpretazione comunitariamente orientata- escluderebbe la necessità di esperire una previa azione esecutiva infruttuosa nei confronti dei responsabili;
inoltre, la notifica dell'atto di precetto era rimasta priva di riscontro e di adempimento da parte dei condannati (cfr. pag.
11 dell'atto di citazione). I rei sarebbero risultati privi di beni aggredibili ai fini del ristoro, sussistendo quindi le oggettive difficoltà di ottenere il risarcimento legittimanti l'accesso al fondo (pag. 18 dell'atto di citazione).
Sul punto specifico, le amministrazioni hanno replicato che le argomentazioni degli attori non sarebbero condivisibili in considerazione della ratio della pagina 14 di 23 Direttiva europea di cui si tratta, che era quella di assicurare che le vittime di un reato intenzionale e violento potessero ottenere un indennizzo dallo Stato nel caso in cui il responsabile dell'illecito fosse non identificato o non fosse capiente (pag. 11 della comparsa di costituzione): il legislatore comunitario avrebbe rimesso alla discrezionalità dei singoli Stati la scelta delle modalità attraverso le quali la vittima può richiedere l'indennizzo, e necessità di escutere preliminarmente il responsabile costituirebbe non una formalità amministrativa per richiedere l'indennizzo, ma il presupposto perché la vittima abbia diritto all'indennizzo (pag. 12). Inoltre, con riferimento al concetto di insolvenza, la semplice mancanza di beni mobili registrati o immobili non sarebbe di per sé indice di insolvenza, atteso che l'autore del reato ben potrebbe essere titolare di beni mobili quali titoli azionari od obbligazionari, denaro ovvero di crediti (pag. 13).
***
6. Rileva il Tribunale che dalla complessiva valutazione degli atti depositati in causa e delle reciproche allegazioni delle parti risultino tre elementi non controversi:
- da un lato, che obbligati in solido al pagamento della provvisionale e delle spese di lite sono i quattro imputati,
- dall'altro lato, che l'atto di precetto sia stato notificato ai quattro condebitori solidali, ma non è stato seguito da adempimento spontaneo,
- infine, che non sono stati compiuti successivi atti esecutivi, nei confronti di nessun debitore.
Ne segue che non sussistono le condizioni previste dall'art. 12 della legge n.
122/2016 per l'accesso al fondo, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento del relativo indennizzo, dal momento che non è stata esperita pagina 15 di 23 infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti di nessuno degli autori del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato.
Si deve allora verificare se sia fondata la tesi attorea, ovverosia che nel caso di specie ricorrerebbe comunque una oggettiva difficoltà per ottenere ristoro
(condizione necessaria e sufficiente, in applicazione della Direttiva europea), con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
***
6.1. Interpretazione alla luce del diritto euro-unitario.
Premesso che tale profilo rileverebbe sotto il profilo dell'inadempimento dello
Stato nel corretto recepimento della Direttiva europea, devono in proposito essere individuate le disposizioni di riferimento nell'ambito della Direttiva del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Fra i considerando, in particolare, il n. 10) precisa: “Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”.
L'art. 3 prevede: “... 3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile”. Ai sensi poi dell'art. 12: “1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati pagina 16 di 23 intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
In tale contesto, la Corte di cassazione ha chiarito che -in tema di illecito eurounitario dello Stato- il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo ivi contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensì –conformemente alla ratio della direttiva–
l'esistenza di una “oggettiva difficoltà” nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti (Cass. civ., Sez. III, 10/02/2023, n. 4228). Si legge nella motivazione di tale sentenza: “Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360, 1 co. Punto 3 della Direttiva 2007/80/CE in merito all'interpretazione dell'obbligatorietà del previo esperimento della procedura esecutiva nei confronti del reo quale necessario requisito per l'accesso all'indennizzo. ... Anche tale motivo è fondato. La circostanza che la legge nazionale abbia introdotto la condizione del preventivo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, se rileva quanto all'azione diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della normativa interna non rileva però quanto alla verifica della corretta attuazione della direttiva dell'Unione. È utile al riguardo ricordare che “il considerando 10 della direttiva a mente del quale le vittime del reato, in molti casi non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito pone in rilievo come la ratio della direttiva pagina 17 di 23 stessa sia rappresentata dalla necessità di ovviare alle oggettive difficoltà che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile o non perseguibile) come statuito da Cass., n. 26757/2020. Sussiste dunque il vizio dedotto con il secondo motivo in quanto il presupposto del richiesto risarcimento non è il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato, bensì l'esistenza, appunto, di una
“oggettiva difficoltà” nel conseguire il risarcimento, e ciò sulla base di
“fattori diversi” tra i quali anche l'assenza di “risorse economiche sufficienti” in capo al medesimo- desumibili da una serie di indicatori esposti nel ricorso secondo quanto richiesto dalla direttiva. Vale d'altro canto rilevare che, nel momento in cui la domanda è stata proposta, ovvero prima dell'emanazione della norma interna, tale condizione non era prevista e quindi non era esigibile quale condizione per la proposizione della domanda”
(in precedenza, anche Cass. civ. Sez. III Ord., 27/07/2022, n. 23414; id., Ord.,
29-09-2021, n. 26302).
Già con la decisione della Suprema Corte, Sez. III, 24/11/2020, n. 26757, era stato affermato analogo principio, nei seguenti termini: “2.1.1. – Parte ricorrente muove dalla considerazione che la direttiva 2004/80/CE imponga, come presupposto oggettivo, l'obiettiva impossibilità della vittima del reato intenzionale violento di conseguire il risarcimento dai diretti responsabili.
Una siffatta lettura del “Considerando 10”, dal quale detta premessa è tratta,
(“Considerando” che così recita: “Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al pagina 18 di 23 risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”) non trova rispondenza nella lettera e nella ratio della disciplina recata dalla direttiva, che – come anche evidenziato nella sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (p. 51) – mette in rilievo la necessità di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive “difficoltà” – e non la “impossibilità” postulata dal ricorrente – che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile ovvero non perseguibile).
Né, sotto il profilo in esame, può avere diretto rilievo, stante la già rilevata diversità di oggetto e di petitum tra la causa risarcitoria promossa dall'attrice e la concessione dell'indennizzo ex lege, la disciplina recata dalla norma interna sopravvenuta di cui alla L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. b), come modificato dalla L. n. 167 del 2017, art. 6, là dove richiede che la vittima “abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale”, altresì precisando (per quanto interessa) che “tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità”. Peraltro, quanto appena evidenziato in sede di interpretazione della direttiva 2004/80/CE potrebbe orientare, alla luce del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma nazionale alla norma del diritto dell'Unione, anche la lettura della menzionata disciplina di accesso alla prestazione indennitaria de qua, la quale, se si misura direttamente con il pagina 19 di 23 profilo della insufficienza di risorse economiche in capo al reo e con quella della mancata individuazione del reo, tali da non poter soddisfare l'obbligazione risarcitoria in favore della vittima del reato, non esclude, di per sé, il rilievo, in forza di una lettura estensiva e secondo la ratio della norma sovranazionale, ulteriori oggettivi e seri ostacoli che possono presentarsi nel conseguimento da parte della stessa vittima del risarcimento ad essa spettante. .... Ciò posto, si palesa, dunque, adeguata e non illogica la motivazione del giudice di appello che – proprio in armonia con il principio innanzi enunciato, ancorando essenzialmente il proprio convincimento alla sussistenza di una condizione di non superabile difficoltà di carattere oggettivo, da potersi ricondurre, come esemplificazione fattuale, nel più ampio concetto di non perseguibilità del reo – ha posto in evidenza come l'attrice, pur essendosi costituita parte civile nel giudizio penale, non avrebbe potuto ottenere dagli autori dei reati commessi in suo danno “un qualsiasi anche parziale risarcimento”, essendosi costoro, segnatamente, resisi
“latitanti nel giudizio di primo grado e tali (essendo) rimasti nel giudizio di appello”, tanto da rendere inutile l'esperimento di una causa civile al fine di conseguire, dagli stessi, il risarcimento del danno”.
Stando all'interpretazione della Direttiva proposta dalla Corte di cassazione
(richiamata anche da parte attrice), dunque, deve essere dato rilievo alle difficoltà oggettive che la vittima di reato intenzionale violento possa incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile o non perseguibile), dovendosi considerare
“fattori diversi” tra i quali anche l'assenza di “risorse economiche sufficienti”
pagina 20 di 23 in capo al medesimo- che devono però essere desumibili da una serie di indicatori, la cui allegazione -necessariamente- è a carico di parte attrice.
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6.2. Dall'esame degli atti emerge come parte attrice sembri dare per presupposto che il mancato adempimento spontaneo, a seguito della notifica del precetto (rimasto senza esito), valutato unitamente all'assenza di titolarità di beni immobili (come documentato con le visure catastali prodotte unitamente alle istanze di accesso al fondo), costituisca condizione necessaria e sufficiente per dimostrare l'assenza di risorse economiche in capo a tutti i con-debitori, e quindi la sussistenza di quella oggettiva difficoltà nel conseguire il ristoro che legittimerebbe l'accesso al (a prescindere CP_6 dall'infruttuoso esperimento di azione esecutiva) (cfr. in particolare anche pag.
31 della comparsa conclusionale di parte attrice).
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, l'omesso adempimento spontaneo a seguito della notifica dell'atto di precetto non può -di per sé- essere interpretato quale oggettiva difficoltà nel conseguire il ristoro. L'indennizzo a carico del Fondo, infatti, assume un ruolo sussidiario che presuppone -per quanto qui interessa-
l'assenza di risorse sufficienti in capo al debitore.
In secondo luogo, dagli esiti che hanno avuto le notifiche degli atti di precetto prodotti in giudizio non emergono elementi univocamente interpretabili quale impossibilità di ottenere il pagamento da parte dei debitori.
Premesso che nel caso di specie sussiste vincolo solidale fra i debitori (ex art. 2055 c.c.), integrandosi così una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, non emerge dagli atti nemmeno una effettiva irreperibilità dei debitori, considerato che le notifiche si sono perfezionate pagina 21 di 23 presso la residenza formale indicata nella relata, e che hanno avuto i seguenti esiti (doc. 3 depositato unitamente all'atto di citazione):
- a mani proprie quanto a , in data 17.6.2021, Controparte_13
- per , a mani di persona che ne avrebbe curato la consegna, in CP_10
data 17.6.2021,
- per ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con atto tornato al mittente CP_12
per compiuta giacenza, come risulta da pag. 49 del doc. 1 depositato unitamente all'atto di citazione;
non risulta agli atti la produzione di certificato di residenza).
Per , poi, la notifica si è perfezionata presso il domicilio, a CP_11
mani della moglie, in data 15.7.2021.
In terzo luogo, come osservato dalle amministrazioni convenute, l'incapienza del patrimonio dei quattro con-debitori non è dimostrata univocamente da visure catastali e dall'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili (doc.
6 depositato unitamente all'atto di citazione, prodotto anche in sede amministrativa in data 30.8.2022), in assenza di accertamenti riferiti (ad esempio) alla titolarità di altri elementi attivi utilmente pignorabili (quali beni mobili registrati, o di crediti da rapporti di lavoro, o di crediti in rapporti di conto corrente).
Ex art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Con riferimento ai condebitori solidali, tuttavia, non risulta che siano state effettuate le necessarie verifiche patrimoniali e di capienza economica, con la conseguenza che parte attrice non ha fornito prova in ordine alla sussistenza di quelle “oggettive difficoltà” che potrebbero rilevare anche nell'applicazione della Direttiva europea (sotto forma di inadempimento dello Stato italiano).
pagina 22 di 23 Per questa ragione, che assorbe tutte le ulteriori questioni ed eccezioni emerse e sollevate in causa (anche in virtù del principio cd. della ragione più liquida), le domande degli attori non possono essere accolte.
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7. Nonostante la soccombenza, paiono ricorrere idonee ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità del quadro normativo di riferimento, valutata in rapporto alla natura dei diritti soggettivi oggetto di causa (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29/08/2008, n. 21927, e
-di recente- anche da Cass. civ., Sez. III, 02/07/2024, n. 18127), nonché a fronte di una cognizione piena del rapporto che, all'esito dell'ampio contraddittorio, giustifica il rigetto della domanda per ragioni diverse da quelle adottate in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande, spese compensate.
Genova, 13/03/2025
Il Giudice
Valentina Cingano
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